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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6561/2023 promossa da
assistito dagli avv.tiSTEFANO CUFFARO e MARCO SARA' Parte_1
- Parte ricorrente -
Contro assistita dall'avv. DARIO VLADIMIRO Controparte_1
GAMBA
-Parte convenuta-
Oggetto: retribuzione
1. Il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino a seguito della ricezione, in Contr data 24 dicembre 2019, da parte della convenuta della richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 77.508,90 - percepiti dal 2009 al 2015 a titolo di compenso per prestazioni di ADN rese in favore dei suoi pazienti ospiti in strutture - a cui hanno fatto seguito trattenute mensili sui suoi compensi a partire dal giugno 2022.
2. Sostenendo di avere diritto ai compensi in questione, il ricorrente ha chiesto il relativo accertamento e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme complessivamente trattenute fino alla cessazione del rapporto, indicate in € 39.402,57.
3. ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che le somme sono Pt_2 Contr state percepite in violazione dell'art. 5 comma 3 allegato G dell' 23 marzo 2005, il quale non consente l'erogazione del servizio di ADP a favore di pazienti ricoverati presso le Residenze Assistenziali e/o presso le Residenze Sanitarie Assistenziale, invocando in ogni caso l'onere del ricorrente di provare la sussistenza di tutti gli altri presupposti per la maturazione del compenso in questione.
1 4. La domanda di parte ricorrente risulta fondata e va pertanto accolta per le ragioni, del tutto condivisibili, contenute nella sentenza della Corte d'appello di Torino n. 241/2024 prodotta da parte ricorrente.
5. Nel rinviare alle relative motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., si sintetizzano gli argomenti che conducono a tale conclusione.
6. Il compenso per ADP (Assistenza Domiciliare Programmata) di cui si discute è aggiuntivo rispetto a quello percepito dal medico di medicina generale per ciascun paziente e costituisce il corrispettivo di prestazioni aggiuntive che debbono essere specificamente autorizzate. Contr
7. L'art. 53 dell' 2005, intitolato appunto Assistenza Domiciliare Programmata, prevede tre tipologie di servizio: le lett. a) e b) contemplano l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP), mentre la lett c) prevede un'apposita “assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti ospiti in residenze protette e collettività” (ADR): le prime due sono regolate da Protocolli allegati all'ACN, mentre la lett. c) rinvia per la regolamentazione dell'ADR ad accordi regionali. Contr
8. L'art. 5 dell'allegato G dell' 2005 disciplina il compenso economico aggiuntivo per la ADP e, al comma 3, stabilisce che “il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali”.
9. L'art. 7 dell'Accordo regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei medici di medicina generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte (AIR) 1999 (doc. 16) stabilisce che, all'ingresso nella RSA o RAF, la scelta del medico di medicina generale originario, se questi non opera nella struttura, viene congelata con sospensione della quota capitaria e il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina generale tra quelli operanti nella struttura.
10. L'Accordo regionale per la medicina generale 2003- 2005 (doc. 14), all'art 11 comma 4, afferma che “l'assistenza sanitaria agli anziani ospiti delle RA è garantita dai medici di famiglia di ciascun anziano ospite nell'ambito del rapporto fiduciario”, ma se l'ospite non è autosufficiente si applicano le norme relative alle RSA e RAF.
11. Come ha affermato del tutto condivisibilmente la citata sentenza della Corte d'Appello di Torino, tale normativa va letta ed interpretata alla luce dell'indubbio punto fermo secondo cui il paziente non può comunque rimanere senza assistenza e della considerazione che la ratio dell'articolo 5 comma 3 è Contr quella di scongiurare una inutile e doppia spesa a carico dell' per una prestazione di ADP non necessaria.
12. Ne deriva la necessaria conseguenza che il diritto del paziente all'assistenza domiciliare ed il correlato obbligo del medico di prestarla - con il connesso diritto del medesimo al relativo trattamento economico - non possono cessare automaticamente per il solo fatto del ricovero in una struttura di RSA o RAF, essendo indispensabile che si verifichi anche l'avvicendamento di un altro medico di medicina generale per effetto della scelta da parte del paziente tra quelli che operano presso la struttura, e che ove tale scelta non sia possibile per mancanza di questi ultimi, l'unica via percorribile per garantire l'assistenza a
2 chi è ospite nella struttura sia proseguire con l'ADP a cura del medico originario.
13. Nel caso di specie parte ricorrente allega, senza incontrare alcuna Contr contestazione da parte della convenuta, che i compensi della cui spettanza si discute nel presente giudizio corrispondono a prestazioni regolarmente rese a Contr seguito di apposita autorizzazione della resistente e che nelle strutture in cui erano ricoverati i suoi pazienti - residenze miste dotate di posti letto adibiti sia a residenza assistenziale (RA) sia a residenza sanitaria assistenziale (RSA) - non operavano né un direttore sanitario, né medici strutturati.
14. Il ricorrente ha anche prodotto documentazione ottenuta dalla convenuta a seguito di accesso agli atti (doc. 4), costituita da tabulati contenenti l'elenco di tutti i suoi pazienti con i relativi dati anagrafici, l'indicazione della struttura in cui erano ricoverati con la relativa data di ingresso, della frequenza e del numero complessivo degli accessi, del distretto di autorizzazione ADP. Contr
15. La convenuta non ha effettuato alcuna contestazione in ordine alla provenienza e all'autenticità del documento, la cui valenza probatoria è arricchita dalle spiegazioni rese nel procedimento RGL 4590/23 dalla teste medico di distretto nel distretto di Orbassano dal 2003 al Testimone_1
2014 tra i cui compiti c'era l'autorizzazione all'ADP (il cui verbale istruttorio è stato acquisito in corso di causa). 16. La teste ha spiegato, in generale, che “La procedura, secondo quanto previsto dall'ACN in vigore, prevedeva una richiesta cartacea del mmg che veniva presentata al distretto. Questa richiesta era relativa singolo paziente e doveva indicare la cadenza degli accessi che poteva essere, mensile, quindicinale o settimanale. Fino al 2017/2018, quando è iniziata la digitalizzazione, queste richieste erano cartacee e venivano fisicamente portate dal medico presso l'ufficio e consegnate all'impiegata amministrativa. L'impiegata amministrativa sottoponeva la richiesta al medico di distretto, che doveva effettuare la sua valutazione tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente rappresentate dal mmg”, che “valeva la regola del silenzio assenso, nel senso che se dopo 15 giorni dalla richiesta non c'era una risposta negativa, voleva dire che l'adp era autorizzata. Se non veniva autorizzata, veniva comunicato al medico, forse anche via mail. All'atto dell'autorizzazione tacita dell'adp, sulla piattaforma SIAD veniva aperta la cartella adp del singolo paziente con l'indicazione del suo mmg. L'apertura della cartella del singolo paziente dimostrava che il mmg era autorizzato all'adp per quel paziente. Entro il 10 del mese successivo, il mmg doveva consegnare sempre su modulo cartaceo la rendicontazione degli accessi effettuati con riguardo al singolo paziente ricoverato. Il medico di distretto, se aveva dei dubbi, faceva delle verifiche sugli accessi indicati dal mmg e, in caso di responso positivo, l'impiegata amministrativa redigeva una tabella degli accessi effettuati nel mese precedente dal mmg e la inviava alla per il pagamento. Posso quindi dire che tutti gli Parte_3 accessi adp pagati ai medici convenzionati erano stati previamente autorizzati”, che
“tutto quello che era stato caricato su SIAD, era stato necessariamente previamente autorizzato dal distretto, cioè dal medico del distretto”. 17. Con specifico riferimento alle prestazioni di ADP in favore di pazienti ricoverati in strutture, la teste ha poi affermato che “Il medico di distretto, quando
3 arrivava una richiesta di adp per un paziente ospite di una rsa, verifica che effettivamente non ci fosse il medico di struttura o che questi non avesse in carico quell'assistito. Venivano fatte tutte le verifiche”; che “Inizialmente potevano essere autorizzate le adp all'interno dei nuclei RAF. Con la nota del 30.12.2009, si potevano autorizzare le adp nei nuclei raf presenti nelle strutture in cui vi erano anche nuclei rsa. Tuttavia, con la dgr 45, tutte le strutture sono diventate rsa, però noi abbiamo proseguito con l'autorizzazione delle adp all'interno delle strutture. Sono stati fatti diversi bandi per l'inserimento dei medici in rsa, secondo le dgr 47 del 1998 e 48 del 1999. Tali medici, però, erano insufficienti a garantire l'assistenza di tutti gli ospiti e si Cont era anche verificato che con due accessi mensili, all' l'adp costava meno di un medico strutturato”.
18. A prescindere da ogni considerazione sull'onere della prova nelle controversie che hanno ad oggetto una pretesa di ripetizione di indebito, a fronte di quanto sopra esposto deve ritenersi provato dal ricorrente tutto ciò che Contr serve ad escludere la fondatezza di quest'ultima e cioè che la convenuta ha regolarmente annotato, verificato ed autorizzato le prestazioni in cambio delle quali gli ha erogato i compensi per ADP oggetto di controversia – il che non consente di dubitare che le prestazioni sia state effettivamente rese - e che i pazienti beneficiari di tali prestazioni non avevano un nuovo medico tra quelli eventualmente disponibile per la struttura interessata.
19. In assenza di elementi per ritenere che, nelle strutture in cui erano ricoverati i pazienti del ricorrente, vi fossero medici di medicina generale disponibili per la scelta ed alla luce della affermazione della teste secondo cui “con due Tes_1 Cont accessi mensili, all' l'adp costava meno di un medico strutturato”, d'altronde, si deve ritenere che la predetta autorizzazione fosse legittima e, anzi, doverosa.
20. In tale contesto non possono esservi dubbi sul fatto che i compensi per ADP sono stati erogati legittimamente al ricorrente, che non sussiste alcun obbligo del medesimo di restituirli e che, dunque, le trattenute operate sui suoi compensi successivi (il cui importo complessivo è stato precisato dalle parti all'udienza del 5 novembre 2024 in complessivi € 39.397,57) sono illegittime e vanno restituite. Contr
21. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del predetto importo oltre ai relativi accessori e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive, ed in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo - gli interessi al tasso legale dalla maturazione delle singole poste trattenute sino al saldo. 22. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
4 • condanna parte convenuta Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante, a
[...] pagare a la somma lorda di € 39.397,57, oltre interessi Parte_1 legali dalle singole trattenute al saldo;
• condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 7.377, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 379,50 per contributo unificato;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Torino, 4 marzo 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
5
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6561/2023 promossa da
assistito dagli avv.tiSTEFANO CUFFARO e MARCO SARA' Parte_1
- Parte ricorrente -
Contro assistita dall'avv. DARIO VLADIMIRO Controparte_1
GAMBA
-Parte convenuta-
Oggetto: retribuzione
1. Il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino a seguito della ricezione, in Contr data 24 dicembre 2019, da parte della convenuta della richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 77.508,90 - percepiti dal 2009 al 2015 a titolo di compenso per prestazioni di ADN rese in favore dei suoi pazienti ospiti in strutture - a cui hanno fatto seguito trattenute mensili sui suoi compensi a partire dal giugno 2022.
2. Sostenendo di avere diritto ai compensi in questione, il ricorrente ha chiesto il relativo accertamento e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme complessivamente trattenute fino alla cessazione del rapporto, indicate in € 39.402,57.
3. ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che le somme sono Pt_2 Contr state percepite in violazione dell'art. 5 comma 3 allegato G dell' 23 marzo 2005, il quale non consente l'erogazione del servizio di ADP a favore di pazienti ricoverati presso le Residenze Assistenziali e/o presso le Residenze Sanitarie Assistenziale, invocando in ogni caso l'onere del ricorrente di provare la sussistenza di tutti gli altri presupposti per la maturazione del compenso in questione.
1 4. La domanda di parte ricorrente risulta fondata e va pertanto accolta per le ragioni, del tutto condivisibili, contenute nella sentenza della Corte d'appello di Torino n. 241/2024 prodotta da parte ricorrente.
5. Nel rinviare alle relative motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., si sintetizzano gli argomenti che conducono a tale conclusione.
6. Il compenso per ADP (Assistenza Domiciliare Programmata) di cui si discute è aggiuntivo rispetto a quello percepito dal medico di medicina generale per ciascun paziente e costituisce il corrispettivo di prestazioni aggiuntive che debbono essere specificamente autorizzate. Contr
7. L'art. 53 dell' 2005, intitolato appunto Assistenza Domiciliare Programmata, prevede tre tipologie di servizio: le lett. a) e b) contemplano l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP), mentre la lett c) prevede un'apposita “assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti ospiti in residenze protette e collettività” (ADR): le prime due sono regolate da Protocolli allegati all'ACN, mentre la lett. c) rinvia per la regolamentazione dell'ADR ad accordi regionali. Contr
8. L'art. 5 dell'allegato G dell' 2005 disciplina il compenso economico aggiuntivo per la ADP e, al comma 3, stabilisce che “il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali”.
9. L'art. 7 dell'Accordo regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei medici di medicina generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte (AIR) 1999 (doc. 16) stabilisce che, all'ingresso nella RSA o RAF, la scelta del medico di medicina generale originario, se questi non opera nella struttura, viene congelata con sospensione della quota capitaria e il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina generale tra quelli operanti nella struttura.
10. L'Accordo regionale per la medicina generale 2003- 2005 (doc. 14), all'art 11 comma 4, afferma che “l'assistenza sanitaria agli anziani ospiti delle RA è garantita dai medici di famiglia di ciascun anziano ospite nell'ambito del rapporto fiduciario”, ma se l'ospite non è autosufficiente si applicano le norme relative alle RSA e RAF.
11. Come ha affermato del tutto condivisibilmente la citata sentenza della Corte d'Appello di Torino, tale normativa va letta ed interpretata alla luce dell'indubbio punto fermo secondo cui il paziente non può comunque rimanere senza assistenza e della considerazione che la ratio dell'articolo 5 comma 3 è Contr quella di scongiurare una inutile e doppia spesa a carico dell' per una prestazione di ADP non necessaria.
12. Ne deriva la necessaria conseguenza che il diritto del paziente all'assistenza domiciliare ed il correlato obbligo del medico di prestarla - con il connesso diritto del medesimo al relativo trattamento economico - non possono cessare automaticamente per il solo fatto del ricovero in una struttura di RSA o RAF, essendo indispensabile che si verifichi anche l'avvicendamento di un altro medico di medicina generale per effetto della scelta da parte del paziente tra quelli che operano presso la struttura, e che ove tale scelta non sia possibile per mancanza di questi ultimi, l'unica via percorribile per garantire l'assistenza a
2 chi è ospite nella struttura sia proseguire con l'ADP a cura del medico originario.
13. Nel caso di specie parte ricorrente allega, senza incontrare alcuna Contr contestazione da parte della convenuta, che i compensi della cui spettanza si discute nel presente giudizio corrispondono a prestazioni regolarmente rese a Contr seguito di apposita autorizzazione della resistente e che nelle strutture in cui erano ricoverati i suoi pazienti - residenze miste dotate di posti letto adibiti sia a residenza assistenziale (RA) sia a residenza sanitaria assistenziale (RSA) - non operavano né un direttore sanitario, né medici strutturati.
14. Il ricorrente ha anche prodotto documentazione ottenuta dalla convenuta a seguito di accesso agli atti (doc. 4), costituita da tabulati contenenti l'elenco di tutti i suoi pazienti con i relativi dati anagrafici, l'indicazione della struttura in cui erano ricoverati con la relativa data di ingresso, della frequenza e del numero complessivo degli accessi, del distretto di autorizzazione ADP. Contr
15. La convenuta non ha effettuato alcuna contestazione in ordine alla provenienza e all'autenticità del documento, la cui valenza probatoria è arricchita dalle spiegazioni rese nel procedimento RGL 4590/23 dalla teste medico di distretto nel distretto di Orbassano dal 2003 al Testimone_1
2014 tra i cui compiti c'era l'autorizzazione all'ADP (il cui verbale istruttorio è stato acquisito in corso di causa). 16. La teste ha spiegato, in generale, che “La procedura, secondo quanto previsto dall'ACN in vigore, prevedeva una richiesta cartacea del mmg che veniva presentata al distretto. Questa richiesta era relativa singolo paziente e doveva indicare la cadenza degli accessi che poteva essere, mensile, quindicinale o settimanale. Fino al 2017/2018, quando è iniziata la digitalizzazione, queste richieste erano cartacee e venivano fisicamente portate dal medico presso l'ufficio e consegnate all'impiegata amministrativa. L'impiegata amministrativa sottoponeva la richiesta al medico di distretto, che doveva effettuare la sua valutazione tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente rappresentate dal mmg”, che “valeva la regola del silenzio assenso, nel senso che se dopo 15 giorni dalla richiesta non c'era una risposta negativa, voleva dire che l'adp era autorizzata. Se non veniva autorizzata, veniva comunicato al medico, forse anche via mail. All'atto dell'autorizzazione tacita dell'adp, sulla piattaforma SIAD veniva aperta la cartella adp del singolo paziente con l'indicazione del suo mmg. L'apertura della cartella del singolo paziente dimostrava che il mmg era autorizzato all'adp per quel paziente. Entro il 10 del mese successivo, il mmg doveva consegnare sempre su modulo cartaceo la rendicontazione degli accessi effettuati con riguardo al singolo paziente ricoverato. Il medico di distretto, se aveva dei dubbi, faceva delle verifiche sugli accessi indicati dal mmg e, in caso di responso positivo, l'impiegata amministrativa redigeva una tabella degli accessi effettuati nel mese precedente dal mmg e la inviava alla per il pagamento. Posso quindi dire che tutti gli Parte_3 accessi adp pagati ai medici convenzionati erano stati previamente autorizzati”, che
“tutto quello che era stato caricato su SIAD, era stato necessariamente previamente autorizzato dal distretto, cioè dal medico del distretto”. 17. Con specifico riferimento alle prestazioni di ADP in favore di pazienti ricoverati in strutture, la teste ha poi affermato che “Il medico di distretto, quando
3 arrivava una richiesta di adp per un paziente ospite di una rsa, verifica che effettivamente non ci fosse il medico di struttura o che questi non avesse in carico quell'assistito. Venivano fatte tutte le verifiche”; che “Inizialmente potevano essere autorizzate le adp all'interno dei nuclei RAF. Con la nota del 30.12.2009, si potevano autorizzare le adp nei nuclei raf presenti nelle strutture in cui vi erano anche nuclei rsa. Tuttavia, con la dgr 45, tutte le strutture sono diventate rsa, però noi abbiamo proseguito con l'autorizzazione delle adp all'interno delle strutture. Sono stati fatti diversi bandi per l'inserimento dei medici in rsa, secondo le dgr 47 del 1998 e 48 del 1999. Tali medici, però, erano insufficienti a garantire l'assistenza di tutti gli ospiti e si Cont era anche verificato che con due accessi mensili, all' l'adp costava meno di un medico strutturato”.
18. A prescindere da ogni considerazione sull'onere della prova nelle controversie che hanno ad oggetto una pretesa di ripetizione di indebito, a fronte di quanto sopra esposto deve ritenersi provato dal ricorrente tutto ciò che Contr serve ad escludere la fondatezza di quest'ultima e cioè che la convenuta ha regolarmente annotato, verificato ed autorizzato le prestazioni in cambio delle quali gli ha erogato i compensi per ADP oggetto di controversia – il che non consente di dubitare che le prestazioni sia state effettivamente rese - e che i pazienti beneficiari di tali prestazioni non avevano un nuovo medico tra quelli eventualmente disponibile per la struttura interessata.
19. In assenza di elementi per ritenere che, nelle strutture in cui erano ricoverati i pazienti del ricorrente, vi fossero medici di medicina generale disponibili per la scelta ed alla luce della affermazione della teste secondo cui “con due Tes_1 Cont accessi mensili, all' l'adp costava meno di un medico strutturato”, d'altronde, si deve ritenere che la predetta autorizzazione fosse legittima e, anzi, doverosa.
20. In tale contesto non possono esservi dubbi sul fatto che i compensi per ADP sono stati erogati legittimamente al ricorrente, che non sussiste alcun obbligo del medesimo di restituirli e che, dunque, le trattenute operate sui suoi compensi successivi (il cui importo complessivo è stato precisato dalle parti all'udienza del 5 novembre 2024 in complessivi € 39.397,57) sono illegittime e vanno restituite. Contr
21. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del predetto importo oltre ai relativi accessori e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive, ed in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo - gli interessi al tasso legale dalla maturazione delle singole poste trattenute sino al saldo. 22. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
4 • condanna parte convenuta Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante, a
[...] pagare a la somma lorda di € 39.397,57, oltre interessi Parte_1 legali dalle singole trattenute al saldo;
• condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 7.377, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 379,50 per contributo unificato;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Torino, 4 marzo 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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