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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente e Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto e notificato con PEC certificata, consegnata ad ZI LL NT in data 04.01.25, poi depositato con iscrizione a ruolo del 01.02.25, Ricorrente_1 nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01A600184/2024 a lui notificato in data 13.11.24 in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili e chiedendone l'annullamento.
L'atto impugnato traeva origine da indagini finanziarie svolte dall'Ufficio, che hanno evidenziato movimentazioni in accredito sul conto del contribuente ritenute non giustificate e, pertanto, considerate espressive di maggiore capacità contributiva non dichiarata, per cui, in relazione all'anno all'anno d'imposta
2018, si recuperava a tassazione il complessivo importo di euro 59.629,96, di cui euro 18.421,00 a titolo di
IRPEF; euro 717,00 a titolo di Addizionale regionale all'IRPEF; euro 382,00 a titolo di Addizionale comunale all'IRPEF; euro 10.511,00 a titolo di IVA;
euro 24.868,35 a titolo di sanzioni;
oltre interessi e spese di notifica.
L'avviso di accertamento impugnato discende dal P.V.C. del 30.06.2023, redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Caltagirone – avente ad oggetto la verifica degli accrediti bancari in favore dell'odierno ricorrente. All'esito dell'attività di verifica, i verbalizzanti ritenevano suscettibili di imposizione gli accrediti bancari, per complessivi euro 47.779,10, di cui all'allegato n. 2 del PVC
In relazione alle predette somme, ed in particolare per quelle accreditate sul rapporto di conto corrente acceso presso Banca_1 S.p.A., il ricorrente deduceva trattarsi di somme erogate a titolo di “finanziamento infruttifero” da parte LL società Società_1 s.r.l. e Innovazione e Sviluppo Società_2 di cui il ricorrente risulta socio ed amministratore, all'uopo producendo i relativi verbali di assemblea del 20.12.2017 di “Società_1
s.r.l.” (di cui il Ricorrente_1 è socio al 50% LL quote sociali) con cui la società delibera la “concessione di un finanziamento infruttifero al socio Ricorrente_1 di euro 90.000 da erogarsi nei 5 anni successivi”; e del 10.11.2017 della società “Società_2 srls” (di cui il Ricorrente_1 risulta socio al 100% LL quote sociali) con cui la società delibera “la concessione di un finanziamento infruttifero ai soci (rectius al socio n.
d.r.) da erogarsi nei 6 anni successivi” (cfr. docc. nn. 9 e 10 del ricorso).
Gli accrediti di tali somme nell'anno 2018 venivano da ZI delel NT, in adesione alle conclusioni del PVC ritenute emolumenti non dichiarati o utili in distribuzione, in ogni caso ricavi non dichiarati e come tali sottoposti a tassazione.
In seguito all'emissione del predetto P.V.C., l'ZI LL NT – Direzione Provinciale di Catania - notificava al ricorrente l'invito n. TYS1A600136/2024 ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997.
Nel contesto dell'instaurato procedimento di adesione venivano celebrati n. 3 incontri
(21.03.2024-12.04.2024-03.05.2024) nell'ambito dei quali il contribuente produceva memorie difensive unitamente alla documentazione di supporto.
All'esito del procedimento di adesione, l'Ufficio notificava proposta di adesione per complessivi euro
28.904,00 senza, tuttavia, specificazione alcuna in ordine ai criteri di determinazione LL imposte e LL sanzioni l'ZI si limitava, in buona sostanza, a recepire i rilievi della G.d.F. ad esclusione dell'imposizione a titolo di IVA che veniva precipuamente esclusa per il fatto che trattandosi di emolumenti all'amministratore non deliberati, l'IVA non risulta dovuta.
Seguiva la notifica dell'accertamento impugnato. Con il proposto ricorso, il contribuente ha contestato la ripresa, sostenendo che la quasi totalità degli accrediti fosse riconducibile a finanziamenti infruttiferi erogati in suo favore dalle società a lui collegate, e che un'ulteriore movimentazione (assegno circolare di € 4.000 dallo stesso richiesto a banca trattaria e depositato in conto verificato) non costituiva componente imponibile ma solo giroconto da altra provvista bancaria.
Deduceva inoltre violazioni procedimentali e difetti di motivazione, anche con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, e segnatamente:
A) Nullità dell'avviso di accertamento in ragione dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo. Violazione dell'art.
6-bis, della L. n. 212/2000. In via preliminare ed assorbente eccepiva la nullità del provvedimento impositivo in quanto non preceduto dall'emissione dello schema d'atto funzionale all'instaurazione del contraddittorio preventivo siccome normativamente previsto dall'art.
6-bis della L. n.
212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) introdotto con con l'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
219 del 30 dicembre 2023.
B) Il difetto di motivazione. Successivamente alla notifica del PVC, l'Ufficio notificava al ricorrente l'invito n. TYSI1A600136/2024 al quale facevano seguito n. 3 incontri (21.03.2024 - 12.04.2024 – 03.05.2024) nel contesto dei quali il contribuente forniva chiarimenti e documentazione ulteriore rispetto a quella acquisita dai militari della G.d.F.. In particolare, atteso che i verificatori ritenevano “formalmente inattendibili” i verbali assembleari LL società partecipate dal ricorrente ed aventi ad oggetto i finanziamenti in favore dello stesso ritenuti reddito non dichiarato, l'odierno concludente produceva all'Ufficio documentazione contabile LL società comprovante la rilevazione contabile LL operazioni di finanziamento nonchè documentazione bancaria (propria e LL società) attestante la parziale restituzione dei finanziamenti in oggetto siccome avvenuta addirittura in data anteriore all'avvio LL operazioni di verifica. A fronte dell'acquisizione di detta documentazione, l'Ufficio nulla ha motivato essendosi limitato a richiamare gli originari rilievi della G.d.F..
Inoltre, nonostante la rilevata non imponibilità ai fini IVA, nel prosieguo dell'accertamento l'ZI sviluppa ugualmente i prospetti di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto sino ad addivenire alla ripresa a tassazione della stessa ed alla conseguente irrogazione della relativa pretesa sanzionatoria.
C) Infondatezza della pretesa. La ripresa a tassazione di ZI deriverebbe da rilievi meramente formali alle delibere assembleari ritenute non idonee a giustificare la sussistenza di un rapporto di finanziamento nei confronti del ricorrente. Tale ricostruzione tuttavia non si confronterebbe con ulteriori elementi probatori che, unitariamente, dimostrano inequivocabilmente l'effettività dei predetti finanziamenti che hanno dato luogo agli accrediti ripresi a tassazione. Il riferimento è, in particolare, alle scritture contabili
(libro giornale e bilanci) LL società eroganti le predette somme che puntualmente rilevano contabilmente il venir in essere di un rapporto di credito/debito tra gli enti societari ed il socio odierno ricorrente nonché
l'evoluzione di detto rapporto. Le predette rilevazioni contabili e ancor più i bilanci in considerazione della relativa rilevanza esterna, comprovano l'effettività economico/finanziaria dei rapporti di finanziamento con l'effetto di sovrapporsi alle asserite carenze formali dei relativi verbali assembleari. Si trascurava inoltre di valutare come il ricorrente avesse restituito le somme oggetto di finanziamento mediante bonifici in favore LL predette società, effettuati in epoca antecedente rispetto all'avvio LL operazioni di verifica espletate dai militari della G.d.F. Analogamente a quanto verificatosi in sede di deliberazione del finanziamento, le intervenute restituzioni hanno formato oggetto di relativa annotazione nelle scritture contabili LL società eroganti. Ciò confutava radicalmente la ragione della pretesa erariale atteso che, ove si discutesse per un solo istante di “compensi in favore dell'amministratore”, la restituzione di dette somme risulterebbe priva di qualsivoglia logica economico/giuridica. L'assegno versato di € 4.000,00 disvelava solo un'operazione di giroconto bancario. L'Iva, successivamente, veniva sgravata dalla stessa ZI LL NT che sconfessava il proprio operato, non risultando l'Ammistratore svolgere attività di lavoratore autonomo, dunque soggetto passivo di IVA, recupero che effettivamente veniva sgravato dall'Ufficio impositore.
D) Difetto di prova e violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, a carico dell'ente impositore che non aveva fornito idonea giustificazione al recupero di imposta E) Conseguente illegittimità LL sanzioni.
L'ZI LL NT si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, in sintesi, che:
- il procedimento era stato preceduto da contraddittorio, con invito e interlocuzioni;
L'invito al contraddittorio è stato notificato a febbraio 2024;
• La chiusura del contraddittorio è stata notificata ad agosto;
• La proposta di adesione è stata notificata a settembre 2024;
• L'accertamento è stato notificato a novembre 2024.
L'Ufficio ha dato ampia possibilità al Contribuente di presentare documentazione e di interloquire, è non andava notificata, poiché non ancora in vigore, lo schema d'atto.
Nel caso di interesse, non sussisteva alcun tipo di obbligo in tal senso. Da ultimo, il decreto-legge 29 marzo
2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, all'articolo 7, rubricato «
Disposizioni urgenti in materia fiscale», ha statuito che: «1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data". Qui l'invito al contraddittorio TYS1A600136/2024 era precente al 30 aprile 2024 ed il primo incontro si teneva il 21.03.24.
La motivazione dell'avviso è congrua e coerente con l'esito degli approfondimenti;
La documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a superare la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie, in quanto essenzialmente interna e priva di riscontri oggettivi idonei a giustificare, in modo analitico, ciascuna movimentazione. L'Ufficio, ha avviato un contraddittorio con la parte e analizzato i documenti presentati. Il Contribuente, durante il contraddittorio, ha sostenuto che le somme ricevute dalla società a titolo di finanziamento infruttifero sono state restituite in maniera frazionata negli anni successivi.
Ciò che rileva all'interno della fattispecie descritta, è che le somme ricevute a titolo di finanziamento sono state erogate a seguito di verbali d'assemblea ritenuti inattendibili in quanto privi di data certa, non registrati né depositati presso l'ZI LL NT. Peraltro, i verbali non contenevano nessuna informazione in merito ai piani di concessione e di rimborso di tali finanziamenti, elementi indispensabili al fine di garantire certezza ed attendibilità dell'operazione posta in essere. Inoltre, dagli elementi presenti nel p.v.c emerge che nel verbale dell'assemblea intestato alla “Società_2” è stato indicato l'organo collegiale deliberativo della “Società_1 ”. Elementi tutti che rafforzano, chiaramente, l'inattendibilità del documento, nonché l'irregolarità formale dello stesso.
Solo un mero refuso ha poi portato al conteggio dell'Iva, già eccettuato in parte motiva dell'Accertamento.
Nel corso del giudizio risulta intervenuto annullamento in autotutela della componente IVA originariamente recata nell'avviso. Permane, dunque, la controversia in relazione alle residue riprese ai fini IRPEF/addizionali
(e conseguenti sanzioni e interessi).
Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e documenti. Il ricorrente deduceva di altro accertamento per il 2019 a carico dello stesso ricorrente, in cui ZI LL NT (ma ciò all'evidenza si giustifica per l'avvenuta notifica dell' accertamento per l'ulteriore periodo di imposta, successivamente alla data c.d.
“spartiacque” del 30.04.24 n.d.r.) aveva notificato lo schema d'atto.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente all'IVA - Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio ha provveduto, in corso di causa, all'annullamento in autotutela della pretesa riferita all'IVA. Ne consegue la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale tributo.
Fondato è poi il ricorso quanto al recupero a tassazione del versamento con assegno circolare dell'importo di € 4.000,00. I motivi di doglianza sul punto non hanno trovato confutazione alcuna da ZI LL NT e l'argomento che, proprio per la materialità e funzionamento dello strumento di pagamento, trattasi di mero giroconto, non ha trovato, anche perché logico, alcuna contestazione, per cui deve ritenersi fondato.
Infondato è invece il ricorso con riguardo alle residue riprese ai fini LL imposte dirette.
Sulle doglianze procedimentali (contraddittorio e “schema d'atto”) - Il ricorrente deduce la nullità dell'atto per asserita violazione LL garanzie partecipative e, in particolare, per mancata comunicazione di uno schema di atto/valutazione preventiva.
Il Collegio osserva che, dagli atti, emerge l'effettivo svolgimento di un contraddittorio procedimentale: risulta infatti che l'Ufficio abbia formulato invito, abbia incontrato il contribuente in più occasioni e abbia acquisito documentazione e chiarimenti.
In ogni caso, avuto riguardo al quadro normativo applicabile alla fattispecie concreta e al regime transitorio della disciplina invocata (v. in dettaglio conclusioni sul punto di ZI, non contrastate dal ricorrente) , il motivo non può trovare accoglimento.
Pertanto, le censure procedimentali devono essere rigettate.
Sulla motivazione dell'avviso e sulle ragioni di non accoglimento LL giustificazioni del contribuente - Il ricorrente lamenta difetto di motivazione e omessa considerazione LL deduzioni difensive, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe confutato puntualmente la documentazione prodotta.
Il Collegio rileva che l'avviso espone l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio, individua la base istruttoria
(indagini finanziarie e analisi LL movimentazioni) e chiarisce le ragioni per cui gli accrediti vengono considerati imponibili.
In particolare, l'Amministrazione ha dato conto del perché non ritiene attendibile o comunque sufficiente la ricostruzione difensiva fondata sulla qualificazione degli accrediti come “finanziamenti infruttiferi”, evidenziando profili di criticità della documentazione prodotta (tra cui elementi di non opponibilità/ inaffidabilità, carenze formali, mancanza di riscontri oggettivi e incongruenze). Effettivamente, i verbali di erogazione di “prestiti infruttiferi” non contengono nessuna informazione in merito ai piani di concessione e di rimborso di tali finanziamenti, elementi indispensabili al fine di garantire certezza ed attendibilità dell'operazione posta in essere, ben al di là del riporto dei dati nelle scritture contabili ed in dati macroaggregati dei bilanci, senza verifica e condivisione di organi sindacali. Inoltre, dagli elementi presenti nel p.v.c emerge che nel verbale dell'assemblea intestato alla “Società_2” è stato indicato l'organo collegiale deliberativo della “Società_1 ”. Elementi tutti che rafforzano, chiaramente, l'inattendibilità del documento, nonché l'irregolarità formale dello stesso e la rilevanza in definitiva di mera giustifica “cartolare” della complessiva operazione.
L'atto in ogni caso consente dunque ampiamente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di approntare una difesa piena e consapevole;
pertanto, la motivazione deve ritenersi adeguata.
Nel merito: indagini finanziarie, presunzione legale e onere della prova, dedotta dal ricorrente - Nel caso di specie, il ricorrente assume che gli accrediti siano finanziamenti infruttiferi ricevuti in qualità di amministratore/ socio, invocando principalmente documentazione di natura contabile/societaria interna. Tuttavia, alla luce dei principi sopra richiamati, la sola documentazione contabile interna (registrazioni, rappresentazioni in bilancio, causali) non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione legale bancaria, se non accompagnata da riscontri idonei a dimostrare, in modo puntuale, la reale natura finanziaria dell'operazione e la riferibilità di ciascun accredito a un valido titolo giustificativo.
In premessa, si ricorda sul punto il pacifico e condiviso indirizzo di legittimità, per cui (v. Cass. Sez. 5 -
Ordinanza n. 25043 del 18/09/2024) “In tema di accertamento LL imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
Inoltre, (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16904 del 24/06/2025) In tema di società, l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale LL delibere assembleari e LL scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare,
l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri LL erogazioni in specie se di ingente importo – o in contanti, costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.
Sotto un profilo più specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che la opponibilità al Fisco di un finanziamento (in ambito societario) richiede una regolarità formale e una coerenza complessiva dell'operazione (delibere/atti e scritture in tempi coerenti con l'andamento finanziario), sicché, in difetto di tali requisiti, l'operazione può essere considerata non genuina o comunque non idonea a neutralizzare le conseguenze fiscali presuntive LL movimentazioni. Si richiamano, in particolare: Cass., sez. V, ord. 15 dicembre 2021, n. 40174 e, in senso conforme, Cass., sez. V, ord. 26 settembre 2023, n. 27366.
Pertanto, quando – come nella fattispecie – la ricostruzione difensiva si regge essenzialmente su elementi interni e non presenta un supporto documentale oggettivo e puntuale (con evidenza chiara del titolo, LL condizioni, della coerenza temporale ed economica, nonché della riconciliazione analitica LL singole rimesse), la prova non può ritenersi sufficiente a vincere la presunzione legale.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere di fornire una prova analitica e specifica idonea a dimostrare, per ciascuna movimentazione contestata, la sua natura di operazione fiscalmente irrilevante (finanziamento) e la conseguente estraneità a componenti reddituali imponibili.
Le riprese a tassazione ai fini LL imposte dirette risultano pertanto legittime.
Difatti, ed in aggiunta, a fronte di un risultato di esercizio in bilancio al 31.12.18 della società “Società_2
s.r.l.s.” di € 10.147,00, la società ha erogato prestiti ad un solo socio (unico socio ed odierno ricorrente) di 50.000 euro in sei anni ma erogati assai prima.
A fronte di un risultato di esercizio in bilancio al 31.12.18 della società “Società_1 s.r.l.” con utili di
€ 21.811,00 la società ha erogato prestiti ad un solo socio (unico socio ed odierno ricorrente) di 90.000 euro in sei anni ma erogati assai prima.
L'erogazione di prestiti ai soci, non risulta inoltre, per dimensione e confronto con i dati di “patrimonio netto” per i coevi anni, per nulla congrua e sicuramente “non inerente”, privando la società di fonti primarie per acquisti ed investimenti oltre che di adeguato fronteggiamento di costi, a nulla rilevando che le restituzioni abbiano preceduto la verifica ispettiva. Peraltro, se quelli in accredito sono prestiti, non è dato comprendere quando e come risultino versati gli emolumenti o ripartiti gli utili conseguiti dalle società.
Ed allora, a fronte della citata presunzione, non risulta versata dal ricorrente idonea prova contraria, non bastando i dati contabili e le operate restituzioni a vincere la presunzione che trattasi di versamento di emolumenti ed utili al socio ed amministratore, e di successivi conferimenti da parte sua in vista dell'assolvimento dell'oggetto sociale;
tuttavia in perseguita evasione di imposta.
E poco prova l'ulteriore argomento del mancato accertamento nei confronti della società per il mancato operare di ritenute di imposta sugli emelumenti, perché dato non decisivo e nemmeno precluso come futuro recupero da parte di ZI LL NT.
Conseguentemente, la pretesa erariale, limitatamente alle imposte dirette e accessori, deve essere confermata.
Sanzioni e interessi - La conferma della ripresa a tassazione comporta, in via conseguenziale, la legittimità LL sanzioni e degli interessi in parte qua, non essendo state dedotte e provate circostanze idonee ad escluderne l'applicazione.
Spese di lite - In relazione alla componente IVA, essendo intervenuto annullamento in autotutela, sussistono giusti motivi per compensare le spese nella parte corrispondente.
Per la parte residua del giudizio (imposte dirette), il ricorrente risulta in prevalente parte soccombente e va pertanto condannato alla rifusione LL spese di lite in favore dell'ZI LL NT che, compensate per la metà, per il resto si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al recupero a tassazione per Nominativo_2 in accertamento impugnato. Accoglie il ricorso in relazione al recupero a tassazione a fini Irpef nel medesimo atto per l'importo di € 4.000,00 relativo ad assegno circolare tratto dal ricorrente. Rigetta per il resto.
Compensa per metà le spese di giudizio, per il resto, ed in ragione di € 1.750,00, gravando sul ricorrente ed in favore di ZI LL NT
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Presidente rel.re
Dott. Giancarlo Indirizzo_2
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente e Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A600184/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto e notificato con PEC certificata, consegnata ad ZI LL NT in data 04.01.25, poi depositato con iscrizione a ruolo del 01.02.25, Ricorrente_1 nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01A600184/2024 a lui notificato in data 13.11.24 in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili e chiedendone l'annullamento.
L'atto impugnato traeva origine da indagini finanziarie svolte dall'Ufficio, che hanno evidenziato movimentazioni in accredito sul conto del contribuente ritenute non giustificate e, pertanto, considerate espressive di maggiore capacità contributiva non dichiarata, per cui, in relazione all'anno all'anno d'imposta
2018, si recuperava a tassazione il complessivo importo di euro 59.629,96, di cui euro 18.421,00 a titolo di
IRPEF; euro 717,00 a titolo di Addizionale regionale all'IRPEF; euro 382,00 a titolo di Addizionale comunale all'IRPEF; euro 10.511,00 a titolo di IVA;
euro 24.868,35 a titolo di sanzioni;
oltre interessi e spese di notifica.
L'avviso di accertamento impugnato discende dal P.V.C. del 30.06.2023, redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Caltagirone – avente ad oggetto la verifica degli accrediti bancari in favore dell'odierno ricorrente. All'esito dell'attività di verifica, i verbalizzanti ritenevano suscettibili di imposizione gli accrediti bancari, per complessivi euro 47.779,10, di cui all'allegato n. 2 del PVC
In relazione alle predette somme, ed in particolare per quelle accreditate sul rapporto di conto corrente acceso presso Banca_1 S.p.A., il ricorrente deduceva trattarsi di somme erogate a titolo di “finanziamento infruttifero” da parte LL società Società_1 s.r.l. e Innovazione e Sviluppo Società_2 di cui il ricorrente risulta socio ed amministratore, all'uopo producendo i relativi verbali di assemblea del 20.12.2017 di “Società_1
s.r.l.” (di cui il Ricorrente_1 è socio al 50% LL quote sociali) con cui la società delibera la “concessione di un finanziamento infruttifero al socio Ricorrente_1 di euro 90.000 da erogarsi nei 5 anni successivi”; e del 10.11.2017 della società “Società_2 srls” (di cui il Ricorrente_1 risulta socio al 100% LL quote sociali) con cui la società delibera “la concessione di un finanziamento infruttifero ai soci (rectius al socio n.
d.r.) da erogarsi nei 6 anni successivi” (cfr. docc. nn. 9 e 10 del ricorso).
Gli accrediti di tali somme nell'anno 2018 venivano da ZI delel NT, in adesione alle conclusioni del PVC ritenute emolumenti non dichiarati o utili in distribuzione, in ogni caso ricavi non dichiarati e come tali sottoposti a tassazione.
In seguito all'emissione del predetto P.V.C., l'ZI LL NT – Direzione Provinciale di Catania - notificava al ricorrente l'invito n. TYS1A600136/2024 ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997.
Nel contesto dell'instaurato procedimento di adesione venivano celebrati n. 3 incontri
(21.03.2024-12.04.2024-03.05.2024) nell'ambito dei quali il contribuente produceva memorie difensive unitamente alla documentazione di supporto.
All'esito del procedimento di adesione, l'Ufficio notificava proposta di adesione per complessivi euro
28.904,00 senza, tuttavia, specificazione alcuna in ordine ai criteri di determinazione LL imposte e LL sanzioni l'ZI si limitava, in buona sostanza, a recepire i rilievi della G.d.F. ad esclusione dell'imposizione a titolo di IVA che veniva precipuamente esclusa per il fatto che trattandosi di emolumenti all'amministratore non deliberati, l'IVA non risulta dovuta.
Seguiva la notifica dell'accertamento impugnato. Con il proposto ricorso, il contribuente ha contestato la ripresa, sostenendo che la quasi totalità degli accrediti fosse riconducibile a finanziamenti infruttiferi erogati in suo favore dalle società a lui collegate, e che un'ulteriore movimentazione (assegno circolare di € 4.000 dallo stesso richiesto a banca trattaria e depositato in conto verificato) non costituiva componente imponibile ma solo giroconto da altra provvista bancaria.
Deduceva inoltre violazioni procedimentali e difetti di motivazione, anche con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, e segnatamente:
A) Nullità dell'avviso di accertamento in ragione dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo. Violazione dell'art.
6-bis, della L. n. 212/2000. In via preliminare ed assorbente eccepiva la nullità del provvedimento impositivo in quanto non preceduto dall'emissione dello schema d'atto funzionale all'instaurazione del contraddittorio preventivo siccome normativamente previsto dall'art.
6-bis della L. n.
212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) introdotto con con l'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
219 del 30 dicembre 2023.
B) Il difetto di motivazione. Successivamente alla notifica del PVC, l'Ufficio notificava al ricorrente l'invito n. TYSI1A600136/2024 al quale facevano seguito n. 3 incontri (21.03.2024 - 12.04.2024 – 03.05.2024) nel contesto dei quali il contribuente forniva chiarimenti e documentazione ulteriore rispetto a quella acquisita dai militari della G.d.F.. In particolare, atteso che i verificatori ritenevano “formalmente inattendibili” i verbali assembleari LL società partecipate dal ricorrente ed aventi ad oggetto i finanziamenti in favore dello stesso ritenuti reddito non dichiarato, l'odierno concludente produceva all'Ufficio documentazione contabile LL società comprovante la rilevazione contabile LL operazioni di finanziamento nonchè documentazione bancaria (propria e LL società) attestante la parziale restituzione dei finanziamenti in oggetto siccome avvenuta addirittura in data anteriore all'avvio LL operazioni di verifica. A fronte dell'acquisizione di detta documentazione, l'Ufficio nulla ha motivato essendosi limitato a richiamare gli originari rilievi della G.d.F..
Inoltre, nonostante la rilevata non imponibilità ai fini IVA, nel prosieguo dell'accertamento l'ZI sviluppa ugualmente i prospetti di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto sino ad addivenire alla ripresa a tassazione della stessa ed alla conseguente irrogazione della relativa pretesa sanzionatoria.
C) Infondatezza della pretesa. La ripresa a tassazione di ZI deriverebbe da rilievi meramente formali alle delibere assembleari ritenute non idonee a giustificare la sussistenza di un rapporto di finanziamento nei confronti del ricorrente. Tale ricostruzione tuttavia non si confronterebbe con ulteriori elementi probatori che, unitariamente, dimostrano inequivocabilmente l'effettività dei predetti finanziamenti che hanno dato luogo agli accrediti ripresi a tassazione. Il riferimento è, in particolare, alle scritture contabili
(libro giornale e bilanci) LL società eroganti le predette somme che puntualmente rilevano contabilmente il venir in essere di un rapporto di credito/debito tra gli enti societari ed il socio odierno ricorrente nonché
l'evoluzione di detto rapporto. Le predette rilevazioni contabili e ancor più i bilanci in considerazione della relativa rilevanza esterna, comprovano l'effettività economico/finanziaria dei rapporti di finanziamento con l'effetto di sovrapporsi alle asserite carenze formali dei relativi verbali assembleari. Si trascurava inoltre di valutare come il ricorrente avesse restituito le somme oggetto di finanziamento mediante bonifici in favore LL predette società, effettuati in epoca antecedente rispetto all'avvio LL operazioni di verifica espletate dai militari della G.d.F. Analogamente a quanto verificatosi in sede di deliberazione del finanziamento, le intervenute restituzioni hanno formato oggetto di relativa annotazione nelle scritture contabili LL società eroganti. Ciò confutava radicalmente la ragione della pretesa erariale atteso che, ove si discutesse per un solo istante di “compensi in favore dell'amministratore”, la restituzione di dette somme risulterebbe priva di qualsivoglia logica economico/giuridica. L'assegno versato di € 4.000,00 disvelava solo un'operazione di giroconto bancario. L'Iva, successivamente, veniva sgravata dalla stessa ZI LL NT che sconfessava il proprio operato, non risultando l'Ammistratore svolgere attività di lavoratore autonomo, dunque soggetto passivo di IVA, recupero che effettivamente veniva sgravato dall'Ufficio impositore.
D) Difetto di prova e violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, a carico dell'ente impositore che non aveva fornito idonea giustificazione al recupero di imposta E) Conseguente illegittimità LL sanzioni.
L'ZI LL NT si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, in sintesi, che:
- il procedimento era stato preceduto da contraddittorio, con invito e interlocuzioni;
L'invito al contraddittorio è stato notificato a febbraio 2024;
• La chiusura del contraddittorio è stata notificata ad agosto;
• La proposta di adesione è stata notificata a settembre 2024;
• L'accertamento è stato notificato a novembre 2024.
L'Ufficio ha dato ampia possibilità al Contribuente di presentare documentazione e di interloquire, è non andava notificata, poiché non ancora in vigore, lo schema d'atto.
Nel caso di interesse, non sussisteva alcun tipo di obbligo in tal senso. Da ultimo, il decreto-legge 29 marzo
2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, all'articolo 7, rubricato «
Disposizioni urgenti in materia fiscale», ha statuito che: «1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data". Qui l'invito al contraddittorio TYS1A600136/2024 era precente al 30 aprile 2024 ed il primo incontro si teneva il 21.03.24.
La motivazione dell'avviso è congrua e coerente con l'esito degli approfondimenti;
La documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a superare la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie, in quanto essenzialmente interna e priva di riscontri oggettivi idonei a giustificare, in modo analitico, ciascuna movimentazione. L'Ufficio, ha avviato un contraddittorio con la parte e analizzato i documenti presentati. Il Contribuente, durante il contraddittorio, ha sostenuto che le somme ricevute dalla società a titolo di finanziamento infruttifero sono state restituite in maniera frazionata negli anni successivi.
Ciò che rileva all'interno della fattispecie descritta, è che le somme ricevute a titolo di finanziamento sono state erogate a seguito di verbali d'assemblea ritenuti inattendibili in quanto privi di data certa, non registrati né depositati presso l'ZI LL NT. Peraltro, i verbali non contenevano nessuna informazione in merito ai piani di concessione e di rimborso di tali finanziamenti, elementi indispensabili al fine di garantire certezza ed attendibilità dell'operazione posta in essere. Inoltre, dagli elementi presenti nel p.v.c emerge che nel verbale dell'assemblea intestato alla “Società_2” è stato indicato l'organo collegiale deliberativo della “Società_1 ”. Elementi tutti che rafforzano, chiaramente, l'inattendibilità del documento, nonché l'irregolarità formale dello stesso.
Solo un mero refuso ha poi portato al conteggio dell'Iva, già eccettuato in parte motiva dell'Accertamento.
Nel corso del giudizio risulta intervenuto annullamento in autotutela della componente IVA originariamente recata nell'avviso. Permane, dunque, la controversia in relazione alle residue riprese ai fini IRPEF/addizionali
(e conseguenti sanzioni e interessi).
Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e documenti. Il ricorrente deduceva di altro accertamento per il 2019 a carico dello stesso ricorrente, in cui ZI LL NT (ma ciò all'evidenza si giustifica per l'avvenuta notifica dell' accertamento per l'ulteriore periodo di imposta, successivamente alla data c.d.
“spartiacque” del 30.04.24 n.d.r.) aveva notificato lo schema d'atto.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente all'IVA - Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio ha provveduto, in corso di causa, all'annullamento in autotutela della pretesa riferita all'IVA. Ne consegue la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale tributo.
Fondato è poi il ricorso quanto al recupero a tassazione del versamento con assegno circolare dell'importo di € 4.000,00. I motivi di doglianza sul punto non hanno trovato confutazione alcuna da ZI LL NT e l'argomento che, proprio per la materialità e funzionamento dello strumento di pagamento, trattasi di mero giroconto, non ha trovato, anche perché logico, alcuna contestazione, per cui deve ritenersi fondato.
Infondato è invece il ricorso con riguardo alle residue riprese ai fini LL imposte dirette.
Sulle doglianze procedimentali (contraddittorio e “schema d'atto”) - Il ricorrente deduce la nullità dell'atto per asserita violazione LL garanzie partecipative e, in particolare, per mancata comunicazione di uno schema di atto/valutazione preventiva.
Il Collegio osserva che, dagli atti, emerge l'effettivo svolgimento di un contraddittorio procedimentale: risulta infatti che l'Ufficio abbia formulato invito, abbia incontrato il contribuente in più occasioni e abbia acquisito documentazione e chiarimenti.
In ogni caso, avuto riguardo al quadro normativo applicabile alla fattispecie concreta e al regime transitorio della disciplina invocata (v. in dettaglio conclusioni sul punto di ZI, non contrastate dal ricorrente) , il motivo non può trovare accoglimento.
Pertanto, le censure procedimentali devono essere rigettate.
Sulla motivazione dell'avviso e sulle ragioni di non accoglimento LL giustificazioni del contribuente - Il ricorrente lamenta difetto di motivazione e omessa considerazione LL deduzioni difensive, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe confutato puntualmente la documentazione prodotta.
Il Collegio rileva che l'avviso espone l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio, individua la base istruttoria
(indagini finanziarie e analisi LL movimentazioni) e chiarisce le ragioni per cui gli accrediti vengono considerati imponibili.
In particolare, l'Amministrazione ha dato conto del perché non ritiene attendibile o comunque sufficiente la ricostruzione difensiva fondata sulla qualificazione degli accrediti come “finanziamenti infruttiferi”, evidenziando profili di criticità della documentazione prodotta (tra cui elementi di non opponibilità/ inaffidabilità, carenze formali, mancanza di riscontri oggettivi e incongruenze). Effettivamente, i verbali di erogazione di “prestiti infruttiferi” non contengono nessuna informazione in merito ai piani di concessione e di rimborso di tali finanziamenti, elementi indispensabili al fine di garantire certezza ed attendibilità dell'operazione posta in essere, ben al di là del riporto dei dati nelle scritture contabili ed in dati macroaggregati dei bilanci, senza verifica e condivisione di organi sindacali. Inoltre, dagli elementi presenti nel p.v.c emerge che nel verbale dell'assemblea intestato alla “Società_2” è stato indicato l'organo collegiale deliberativo della “Società_1 ”. Elementi tutti che rafforzano, chiaramente, l'inattendibilità del documento, nonché l'irregolarità formale dello stesso e la rilevanza in definitiva di mera giustifica “cartolare” della complessiva operazione.
L'atto in ogni caso consente dunque ampiamente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di approntare una difesa piena e consapevole;
pertanto, la motivazione deve ritenersi adeguata.
Nel merito: indagini finanziarie, presunzione legale e onere della prova, dedotta dal ricorrente - Nel caso di specie, il ricorrente assume che gli accrediti siano finanziamenti infruttiferi ricevuti in qualità di amministratore/ socio, invocando principalmente documentazione di natura contabile/societaria interna. Tuttavia, alla luce dei principi sopra richiamati, la sola documentazione contabile interna (registrazioni, rappresentazioni in bilancio, causali) non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione legale bancaria, se non accompagnata da riscontri idonei a dimostrare, in modo puntuale, la reale natura finanziaria dell'operazione e la riferibilità di ciascun accredito a un valido titolo giustificativo.
In premessa, si ricorda sul punto il pacifico e condiviso indirizzo di legittimità, per cui (v. Cass. Sez. 5 -
Ordinanza n. 25043 del 18/09/2024) “In tema di accertamento LL imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
Inoltre, (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16904 del 24/06/2025) In tema di società, l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale LL delibere assembleari e LL scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare,
l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri LL erogazioni in specie se di ingente importo – o in contanti, costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.
Sotto un profilo più specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che la opponibilità al Fisco di un finanziamento (in ambito societario) richiede una regolarità formale e una coerenza complessiva dell'operazione (delibere/atti e scritture in tempi coerenti con l'andamento finanziario), sicché, in difetto di tali requisiti, l'operazione può essere considerata non genuina o comunque non idonea a neutralizzare le conseguenze fiscali presuntive LL movimentazioni. Si richiamano, in particolare: Cass., sez. V, ord. 15 dicembre 2021, n. 40174 e, in senso conforme, Cass., sez. V, ord. 26 settembre 2023, n. 27366.
Pertanto, quando – come nella fattispecie – la ricostruzione difensiva si regge essenzialmente su elementi interni e non presenta un supporto documentale oggettivo e puntuale (con evidenza chiara del titolo, LL condizioni, della coerenza temporale ed economica, nonché della riconciliazione analitica LL singole rimesse), la prova non può ritenersi sufficiente a vincere la presunzione legale.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere di fornire una prova analitica e specifica idonea a dimostrare, per ciascuna movimentazione contestata, la sua natura di operazione fiscalmente irrilevante (finanziamento) e la conseguente estraneità a componenti reddituali imponibili.
Le riprese a tassazione ai fini LL imposte dirette risultano pertanto legittime.
Difatti, ed in aggiunta, a fronte di un risultato di esercizio in bilancio al 31.12.18 della società “Società_2
s.r.l.s.” di € 10.147,00, la società ha erogato prestiti ad un solo socio (unico socio ed odierno ricorrente) di 50.000 euro in sei anni ma erogati assai prima.
A fronte di un risultato di esercizio in bilancio al 31.12.18 della società “Società_1 s.r.l.” con utili di
€ 21.811,00 la società ha erogato prestiti ad un solo socio (unico socio ed odierno ricorrente) di 90.000 euro in sei anni ma erogati assai prima.
L'erogazione di prestiti ai soci, non risulta inoltre, per dimensione e confronto con i dati di “patrimonio netto” per i coevi anni, per nulla congrua e sicuramente “non inerente”, privando la società di fonti primarie per acquisti ed investimenti oltre che di adeguato fronteggiamento di costi, a nulla rilevando che le restituzioni abbiano preceduto la verifica ispettiva. Peraltro, se quelli in accredito sono prestiti, non è dato comprendere quando e come risultino versati gli emolumenti o ripartiti gli utili conseguiti dalle società.
Ed allora, a fronte della citata presunzione, non risulta versata dal ricorrente idonea prova contraria, non bastando i dati contabili e le operate restituzioni a vincere la presunzione che trattasi di versamento di emolumenti ed utili al socio ed amministratore, e di successivi conferimenti da parte sua in vista dell'assolvimento dell'oggetto sociale;
tuttavia in perseguita evasione di imposta.
E poco prova l'ulteriore argomento del mancato accertamento nei confronti della società per il mancato operare di ritenute di imposta sugli emelumenti, perché dato non decisivo e nemmeno precluso come futuro recupero da parte di ZI LL NT.
Conseguentemente, la pretesa erariale, limitatamente alle imposte dirette e accessori, deve essere confermata.
Sanzioni e interessi - La conferma della ripresa a tassazione comporta, in via conseguenziale, la legittimità LL sanzioni e degli interessi in parte qua, non essendo state dedotte e provate circostanze idonee ad escluderne l'applicazione.
Spese di lite - In relazione alla componente IVA, essendo intervenuto annullamento in autotutela, sussistono giusti motivi per compensare le spese nella parte corrispondente.
Per la parte residua del giudizio (imposte dirette), il ricorrente risulta in prevalente parte soccombente e va pertanto condannato alla rifusione LL spese di lite in favore dell'ZI LL NT che, compensate per la metà, per il resto si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al recupero a tassazione per Nominativo_2 in accertamento impugnato. Accoglie il ricorso in relazione al recupero a tassazione a fini Irpef nel medesimo atto per l'importo di € 4.000,00 relativo ad assegno circolare tratto dal ricorrente. Rigetta per il resto.
Compensa per metà le spese di giudizio, per il resto, ed in ragione di € 1.750,00, gravando sul ricorrente ed in favore di ZI LL NT
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Presidente rel.re
Dott. Giancarlo Indirizzo_2