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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 128/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa TI AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa TI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 128 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 15 , nata il giorno 01.02.1955 a Ferruzzano (RC), elettivamente Parte_1
domiciliata in Reggio Calabria, alla via Ciccarello IV Trav. n. 27, presso lo studio dell'Avv. Concetta Immacolata Morello, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Mento, in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via S. Anna II tronco n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guglielmo
Azzarà, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
con sede in Locri (RC), C.da Verga, PEC: Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' e
[...] Controparte_1
il allegando che: - in data 14.02.2008, si è sottoposta ad Controparte_2
intervento di tiroidectomia totale presso la divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di - a seguito dell'intervento, ha manifestato sanguinamento post- CP_2
operatorio, disfonia e disfagia;
- il 20.02.2008 è stata dimessa con “Diagnosi Gozzo multi-nodulare recidivo, sanguinamento post operatorio”; - si è sottoposta a controlli specialistici otorinolaringoiatrici nel corso dei quali sono stati diagnosticati una paresi della corda vocale di sinistra e contemporaneamente si sono verificati episodi di
Pag. 2 di 15 tetania al volto e agli arti superiori, che sono scomparsi a seguito di auto- somministrazione di calcio per via orale;
- a causa della paralisi della corda vocale si è sottoposta a circa dieci mesi di riabilitazione logopedica oltre a terapia farmacologica;
- il CTP, Dott. , dopo aver visitato la ricorrente, ha riscontrato delle Persona_1
criticità nell'esecuzione dell'intervento tiroidectomia subito dalla ricorrente, nonché
“menomazioni obiettivate derivanti dall'intervento chirurgico (che) integrano un danno biologico permanente in misura non inferiore al 17 %”, quantificabile in € 70.020,00; - vane sono state le trattative di bonario componimento stragiudiziale della vertenza, così come la procedura di mediazione, che si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione dei convenuti.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale medica nella causazione dei danni subiti dalla Dott.ssa in conseguenza dei fatti per cui è causa, e per l'effetto Parte_1
condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via S. Anna II Tronco n. 18/D – 89128 Reggio
Calabria in solido con il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore con sede in C.da Verga – 89044 Locri (RC) al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti sopra meglio descritti, quantificati nella complessiva somma di €. 70.020,00 per le voci già specificate ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa d/o sarà ritenuta di giustizia, nonché secondo l'eventuale diversa ripartizione che parimenti risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto, per tutti i motivi esposti in atto;
condannare, altresì, i resistenti in solido alla rifusione di tutte le spese da questa sostenute così come saranno accertate nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutti i motivi dedotti in atto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.06.2024, si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato la domanda Controparte_1
di parte di ricorrente, eccependo: - la mancata allegazione e prova di un
Pag. 3 di 15 comportamento colposo addebitabile ai sanitari;
- la carenza del nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari;
- la necessarietà dell'intervento chirurgico per la sussistenza di una patologia pregressa in capo alla paziente;
- la sussistenza di concause rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - l'erronea quantificazione del danno operata dalla controparte.
La convenuta azienda sanitaria ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale
“respingere l'azione giudiziale avanzata dal ricorrente, in quanto palesemente infondata in fatto
e diritto, e, comunque, sprovvista di alcun supporto probatorio a sostegno, per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata, determinare l'eventuale quantum risarcitorio graduandolo rispetto alle effettive responsabilità, sempre laddove rinvenute, in capo alla struttura resistente e riducendo sensibilmente la percentuale di danno biologico rispetto a quella determinata dalla controparte ed, in ogni caso, eliminare le voci di danno ulteriori prive di alcun supporto probatorio;
condannare, parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice non ha ammesso la prova per testi, ritenuta inammissibile, e ha disposto Ctu medico legale, rinviando all'udienza del 24.03.2025, successivamente rinviata a causa della mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti nominati. Con ordinanza del
23.05.2025, il Giudice, stante il deposito della Ctu, ha rinviato la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. In via preliminare, va osservato quanto alla proposizione del ricorso nei confronti del che la mancanza di soggettività giuridica Controparte_2
di quest'ultimo, mera articolazione organizzativa inidonea a costituire centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sostanziali e processuali, impone la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dello stesso presidio ospedaliero (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22761 del 2025).
§ 3. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Pag. 4 di 15 § 3.1. In primo luogo, appare opportuno evidenziare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui «l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale» (Sez. 3, Sentenza n. 1620 del
03.02.2012). La natura contrattuale del rapporto è stata, inoltre, riaffermata dal
Legislatore che, all'art. 7 della L. 24/2017 (Legge Bianco- Gelli), ha previsto che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218
e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ciò posto, va detto che è onere del creditore-danneggiato provare la fonte del suo credito e il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare il suo esatto adempimento o in alternativa l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5490 del
22.02.2023).
L'attrice ha correttamente allegato e dimostrato l'esistenza del rapporto negoziale tra la stessa e la convenuta azienda ospedaliera. In particolare, l'esistenza del suddetto rapporto ha trovato conferma nella cartella clinica depositata unitamente al ricorso dalla ricorrente (allegato n. 1), nonché nelle difese della convenuta che ha riconosciuto l'esistenza del rapporto, seppur contestando l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
L'attrice, inoltre, ha allegato il danno e offerto, quali prove dello stesso, i certificati medici delle visite successive all'intervento.
§ 3.2. Quanto al nesso causale, la ricorrente, sulla premessa della qualificazione dell'intervento di non particolare difficoltà tecnica, ha allegato e provato l'esistenza
Pag. 5 di 15 del nesso causale attraverso presunzioni, fondate sul dato temporale e sul tipo di danno subito.
Va ricordato, in merito, che «In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio)» (Cass. Sez. 3, 21.10.2024, n.
27142).
L'allegazione di parte ricorrente, inoltre, ha trovato riscontro nelle conclusioni del collegio peritale che ha evidenziato che fu sottoposta a Parte_1
intervento di Tiroidectomia totale, ossia rimozione totale della ghiandola tiroidea, specificando che l'intervento rientra in una delle chirurgie più eseguite a livello mondiale, e anche tra gli interventi caratterizzati da un grande numero di complicanze, a causa della vicinanza della ghiandola tiroidea con strutture vascolari e nervose e ghiandolari, che non è un intervento che richiede un particolare grado di difficoltà, ma che richiede tuttavia una particolare attenzione e diligenza nell'adempiere tutte quelle precauzioni necessarie per evitare l'insorgenza delle
Pag. 6 di 15 complicanze. Tali attenzioni, nel caso in esame, non sono state osservate dai sanitari, per cui devono ritenersi sussistenti dei profili di colpa nella loro condotta.
Le conclusioni del collegio peritale relative alla responsabilità dei sanitari, appaiono certamente condivisibili, perché sono sorrette da argomentazioni medico- legali (che si intendono integralmente richiamate e trascritte) convincenti, logiche e ragionevoli, nonché non appaiono contraddette dalle contrarie considerazioni critiche della resistente, tenuto conto delle adeguate risposte offerte alle osservazioni mosse alla bozza trasmessa dai Consulenti.
Il collegio peritale ha osservato circa l'inadempimento dei sanitari quanto segue.
“Le complicanze lamentate dell'istante, disfonia, disfagia e ipocalcemia, sono imputabili alla condotta omissiva dei chirurghi che eseguirono l'intervento di Tiroidectomia. È più probabile che non si sarebbero verificate tali complicanze, se i chirurghi avessero adottato quelle precauzioni e quegli accorgimenti da quanto sopra accuratamente descritto (pag 21-22-23) e quanto riportato in letteratura (3). Da come si legge nel registro operatorio, i chirurghi hanno solamente eseguito le minime procedure interventistiche, omettendo quelle previste dalle linee guida per evitare le complicanze, quindi quelle condotte alternative che avrebbero dovuto adottare, di seguito descritte: Le precauzioni da adottare per evitare l'ipoparatiroidismo: “…
Pertanto, è necessario adottare alcune precauzioni tecniche per ridurre il più possibile le complicazioni ipocalcemiche persistenti.
1. Se le paratiroidi sono anatomicamente ben protette nella capsula paratiroidea, il chirurgo può facilmente preservarle senza alcuna manipolazione.
Al contrario, se sono attaccate alla capsula tiroidea, come spesso accade, devono essere separate accuratamente e la legatura pericapsulare dei rami dell'arteria tiroidea inferiore deve essere eseguita con attenzione. Questo è un tentativo di salvaguardare la vascolarizzazione venosa.
Alcuni ritengono che il corretto funzionamento delle paratiroidi non dipenda dalla legatura dell'arteria tiroidea inferiore al tronco principale.
2. Il ramo posterolaterale dell'arteria tiroidea superiore deve essere legato solo dopo aver accertato che non vascolarizzi la paratiroide superiore.
3. Se una paratiroide viene incidentalmente devascolarizzata, è necessario reimpiantarla in una tasca del muscolo sternocleidomastoideo. La ghiandola deve essere previamente frammentata e la tasca muscolare chiusa con una sutura non assorbibile per recuperarla, se necessario
Pag. 7 di 15 (iperparatiroidismo).
4. In caso di congestione venosa o infiltrazione emorragica della ghiandola
è necessario decomprimerla incidendo la capsula paratiroidea…”. Le precauzioni da adottare per evitare la paresi della corda vocale di sinistra dovuta a lesione del nervo laringeo ricorrente omolaterale, “… I danni causati da lesioni nervose possono essere ridotti al minimo se si prendono in considerazione le seguenti tecniche.
1. Individuare i principali punti di riferimento per la chirurgia tiroidea: l'arteria carotide e la trachea.
2. Nessuna struttura è interrotta al di sotto del livello carotideo, ma il chirurgo deve procedere con la dissezione finché non viene individuato il nervo. 3. È preferibile scoprire la sede dell'LRN fino all'ingresso del muscolo costrittore faringeo inferiore (muscolo cricofaringeo) e lasciarlo aderente alla parte posteriore del tessuto connettivo, che lo protegge e lo vascolarizza.
4. Quando si rimuove la tiroide dall'asse laringotracheale è necessario coprire il nervo scoperto con una garza tiepida e umida. 5. È meglio non usare un elettrotomo unipolare vicino al nervo. Inoltre, l'elettrotomo bipolare deve essere usato con cautela e solo in pochi casi.
6. Per evitare pericolose manovre emostatiche è preferibile legare con cura il piccolo vaso arterioso retroneurale in prossimità dell'ingresso del nervo sotto il muscolo cricofaringeo.
7. Bisogna prestare attenzione, soprattutto sul lato destro, ad un nervo laringeo inferiore non ricorrente, presente in circa l'1% dei casi. È interessante notare il metodo proposto da alcuni autori per quanto riguarda il monitoraggio intraoperatorio della mediante un elettrodo inserito nel tubo endotracheale. Tuttavia, questa tecnica sembra più adatta all'uso sperimentale che all'applicazione pratica…”.”.
I consulenti, pertanto, hanno evidenziato una condotta dei sanitari negligente, aggiungendo che “è più probabile che non (che) si sarebbero verificate tali complicanze se i chirurghi avessero adottato quelle precauzioni e quegli accorgimenti, quanto sopra accuratamente descritto (pag 21-22-23) e quanto riportato in letteratura (3), adottando maggiore prudenza e perizia nell'espletamento dell'atto chirurgico. Come riportato in letteratura, è fondamentale da parte del chirurgo adottare maggiore prudenza e perizia, proprio per evitare di andare a ledere quelle strutture vascolari, nervose e ghiandolari che si trovano prossime o addirittura strettamente connesse con la ”. Pt_3
Ciò posto, i consulenti hanno ritenuto che “Sulla base di quanto esposto, l'intervento chirurgico in esame mal eseguito ha comportato: un danno biologico permanente correlato alla
Pag. 8 di 15 disfonia di grado lievissimo: lieve riduzione di intensità della voce che tuttavia non inficia la comprensibilità, con difficoltà nella pronuncia di alcune unità fonetica, ed espressione orale con minime difficoltà negli ambienti sfavorevoli. Valutato in misura del 3%. (11, pag. 190-192) un danno biologico permanente correlato ipocalcemia da ipoparatiroidismo: Ipoparatiroidismo parziale in buon controllo endocrino-metabolico con necessità di terapia limitata alla somministrazione di Calcio per os, eventualmente associato a presidi dietetici. 5-15%. (11, pag.
561) La dott.ssa risulta affetta da un danno biologico permanente della Parte_1
misura del 8% (otto percento), imputabile all'intervento di tiroidectomia già discusso in esame.
(11)”, precisando che “I postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi;
”.
Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi che il danno lamentato dalla ricorrente sia collegato alla colpevole condotta dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di tiroidectomia all'Ospedale di e non costituisca, invece, come CP_2
rilevato dall' in sede di osservazioni alla bozza della consulenza la conseguenza di
“modificazioni anatomiche loco-regionali post-chirurgiche nei mesi a seguire l'intervento”, per le ragioni enunciate dai Consulenti in risposta alle osservazioni che il Tribunale condivide e devono intendersi, in tale sede, richiamati.
In ogni caso, a fronte dell'accertata esistenza del nesso causale tra danno e condotta dei sanitari attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, la resistente non ha provato che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi lamentati dalla ricorrente sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò posto, può essere affermata la responsabilità contrattuale della resistente nei confronti della ricorrente. Come già affermato, infatti, con il contratto di spedalità che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero, quest'ultimo risponde dei danni causati al primo sia in relazione ai propri specifici inadempimenti ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia in relazione al comportamento doloso o colposo dei sanitari di
Pag. 9 di 15 cui si avvale ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Cass. 1043/2019; 1620/2012) e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 10616/2012).
§ 4. Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi degli art. 3, comma 3, del decreto-legge 158/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. riforma Balduzzi) e art. 7, comma 4, L. 8 marzo
2017, n. 24 (cd. legge Gelli), poiché viene in rilievo un danno biologico cd. micropermanente, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico va fatto a norma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/05), cioè, utilizzando la tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, aggiornata da ultimo con il D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
176 del 31.07.2025 e decorrente dal mese di aprile 2025. Infatti, come chiarito dalla
Corte di legittimità, «In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla
l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017
- la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno» (Cass. Sez. 3, 11.12.2024, n. 31868).
Il predetto D.M., per il risarcimento del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità, fissa il valore del primo punto di invalidità (punto base) in € 963,40.
Considerato che
aveva 53 anni al momento Parte_1
dell'illecito, le spettano € 12.705,32 per i postumi all'8%. Tale somma appare idonea a ristorare integralmente la danneggiata a titolo di danno non patrimoniale perché questi non ha allegato e non ha provato specifiche circostanze da cui desumere che le
Pag. 10 di 15 lesioni riportate e i postumi permanenti di invalidità residuati hanno inciso in modo peculiare, aggravandola, sulla sua precedente condizione “esistenziale”.
Va osservato, in merito, che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 27482 del 30.10.2018).
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale e ipotetico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09.11.2018).
Facendo applicazione dei superiori principi, null'altro spetta alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di una specifica e puntuale allegazione (prima ancora che di prova) di pregiudizi inerenti all'aspetto interiore (cd. danno morale) e/o dinamico-relazione del danno sofferto, diverso e più intenso di una qualsiasi altra persona della sua età affetta dalla medesima invalidità
Pag. 11 di 15 (nell'atto introduttivo con riferimento al danno morale ed esistenziale viene affermato soltanto che “La Dott.ssa a causa delle menomazioni che sono residuate Parte_1
dall'intervento cui si è sottoposta, si è vista costretta ad una quotidiana difficoltà nella vita di relazione e a dover rinunciare a svolgere pienamente anche talune comuni attività che caratterizzano la vita di un soggetto della sua età” - cfr. pag. 8). Del resto, tale carenza assertiva (che preclude, di per sé, la liquidazione anche in caso di accertamento in giudizio attraverso la Ctu) nonché probatoria non può essere colmata dalle considerazioni effettuate nella Ctu e richiamate in sede conclusionale dalla ricorrente, trattandosi in ogni caso di enunciazioni ipotetiche e astratte.
Allo stesso modo, alcuna voce di danno a titolo di inabilità temporanea totale o parziale può essere riconosciuta alla ricorrente, in mancanza di accertamento da parte del Collegio peritale, né a titolo di spese, non documentate.
Alla luce delle considerazioni svolte, la resistente società ospedaliera va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
12.705,32.
§ 5. In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta alla ricorrente e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante
Pag. 12 di 15 criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio». (Cass. Sez. 3, 09.06.2004, n.
10967, richiamando Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)
Tali principi si applicano anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, vertendosi anche in questi casi nella liquidazione di debito di valore (Cass. 13225/2016; Cass. 5843/2010; Cass. 1335/2009).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2 % (duepercento) annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento che ha determinato il danno, 14.02.2008, ed il suo risarcimento (diciassette anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo sopra liquidato di € 12.705,32 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,346 dell'ultima rilevazione (novembre 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad € 9.439,32 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 febbraio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 12.705,32 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Pag. 13 di 15 § 6. Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del 23 dicembre 2025
(Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della resistente con il conseguente diritto della ricorrente di ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al Ctu in forza del predetto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, applicando i valori minimi, tenuto conto della ridotta attività istruttoria, che si è tradotta nell'espletamento della ctu, della difficoltà della causa, nonché del valore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti della ogni contraria istanza, eccezione o Controparte_5
deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
2. accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente nei confronti dell' e dichiara quest'ultima inadempiente agli obblighi Controparte_5
assunti nel rapporto contrattuale con la ricorrente e, quindi, esclusiva responsabile dei danni patiti da quest'ultima a seguito dell'intervento chirurgico del 14 febbraio
2008;
3. condanna, per l'effetto, l' al pagamento in favore di Controparte_5
della complessiva somma di € 12.705,32, oltre interessi Parte_1
compensativi nella misura del 2% annuo dal momento dell'intervento, il 14 febbraio
2008, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 9.439,32, e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 febbraio,
Pag. 14 di 15 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di € 12.705,32, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
4. pone le spese di Ctu, liquidate con decreto del 23.12.2025, definitivamente a carico dell' ; Controparte_5
5. condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali (15% sul compenso) ed accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore degli Avv.ti Concetta Immacolata Morello e Giovanni Mento.
Così deciso in Locri, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa TI AN
Pag. 15 di 15
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa TI AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa TI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 128 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 15 , nata il giorno 01.02.1955 a Ferruzzano (RC), elettivamente Parte_1
domiciliata in Reggio Calabria, alla via Ciccarello IV Trav. n. 27, presso lo studio dell'Avv. Concetta Immacolata Morello, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Mento, in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via S. Anna II tronco n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guglielmo
Azzarà, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
con sede in Locri (RC), C.da Verga, PEC: Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' e
[...] Controparte_1
il allegando che: - in data 14.02.2008, si è sottoposta ad Controparte_2
intervento di tiroidectomia totale presso la divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di - a seguito dell'intervento, ha manifestato sanguinamento post- CP_2
operatorio, disfonia e disfagia;
- il 20.02.2008 è stata dimessa con “Diagnosi Gozzo multi-nodulare recidivo, sanguinamento post operatorio”; - si è sottoposta a controlli specialistici otorinolaringoiatrici nel corso dei quali sono stati diagnosticati una paresi della corda vocale di sinistra e contemporaneamente si sono verificati episodi di
Pag. 2 di 15 tetania al volto e agli arti superiori, che sono scomparsi a seguito di auto- somministrazione di calcio per via orale;
- a causa della paralisi della corda vocale si è sottoposta a circa dieci mesi di riabilitazione logopedica oltre a terapia farmacologica;
- il CTP, Dott. , dopo aver visitato la ricorrente, ha riscontrato delle Persona_1
criticità nell'esecuzione dell'intervento tiroidectomia subito dalla ricorrente, nonché
“menomazioni obiettivate derivanti dall'intervento chirurgico (che) integrano un danno biologico permanente in misura non inferiore al 17 %”, quantificabile in € 70.020,00; - vane sono state le trattative di bonario componimento stragiudiziale della vertenza, così come la procedura di mediazione, che si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione dei convenuti.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale medica nella causazione dei danni subiti dalla Dott.ssa in conseguenza dei fatti per cui è causa, e per l'effetto Parte_1
condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via S. Anna II Tronco n. 18/D – 89128 Reggio
Calabria in solido con il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore con sede in C.da Verga – 89044 Locri (RC) al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti sopra meglio descritti, quantificati nella complessiva somma di €. 70.020,00 per le voci già specificate ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa d/o sarà ritenuta di giustizia, nonché secondo l'eventuale diversa ripartizione che parimenti risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto, per tutti i motivi esposti in atto;
condannare, altresì, i resistenti in solido alla rifusione di tutte le spese da questa sostenute così come saranno accertate nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutti i motivi dedotti in atto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.06.2024, si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato la domanda Controparte_1
di parte di ricorrente, eccependo: - la mancata allegazione e prova di un
Pag. 3 di 15 comportamento colposo addebitabile ai sanitari;
- la carenza del nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari;
- la necessarietà dell'intervento chirurgico per la sussistenza di una patologia pregressa in capo alla paziente;
- la sussistenza di concause rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - l'erronea quantificazione del danno operata dalla controparte.
La convenuta azienda sanitaria ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale
“respingere l'azione giudiziale avanzata dal ricorrente, in quanto palesemente infondata in fatto
e diritto, e, comunque, sprovvista di alcun supporto probatorio a sostegno, per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata, determinare l'eventuale quantum risarcitorio graduandolo rispetto alle effettive responsabilità, sempre laddove rinvenute, in capo alla struttura resistente e riducendo sensibilmente la percentuale di danno biologico rispetto a quella determinata dalla controparte ed, in ogni caso, eliminare le voci di danno ulteriori prive di alcun supporto probatorio;
condannare, parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice non ha ammesso la prova per testi, ritenuta inammissibile, e ha disposto Ctu medico legale, rinviando all'udienza del 24.03.2025, successivamente rinviata a causa della mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti nominati. Con ordinanza del
23.05.2025, il Giudice, stante il deposito della Ctu, ha rinviato la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. In via preliminare, va osservato quanto alla proposizione del ricorso nei confronti del che la mancanza di soggettività giuridica Controparte_2
di quest'ultimo, mera articolazione organizzativa inidonea a costituire centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sostanziali e processuali, impone la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dello stesso presidio ospedaliero (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22761 del 2025).
§ 3. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Pag. 4 di 15 § 3.1. In primo luogo, appare opportuno evidenziare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui «l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale» (Sez. 3, Sentenza n. 1620 del
03.02.2012). La natura contrattuale del rapporto è stata, inoltre, riaffermata dal
Legislatore che, all'art. 7 della L. 24/2017 (Legge Bianco- Gelli), ha previsto che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218
e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ciò posto, va detto che è onere del creditore-danneggiato provare la fonte del suo credito e il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare il suo esatto adempimento o in alternativa l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5490 del
22.02.2023).
L'attrice ha correttamente allegato e dimostrato l'esistenza del rapporto negoziale tra la stessa e la convenuta azienda ospedaliera. In particolare, l'esistenza del suddetto rapporto ha trovato conferma nella cartella clinica depositata unitamente al ricorso dalla ricorrente (allegato n. 1), nonché nelle difese della convenuta che ha riconosciuto l'esistenza del rapporto, seppur contestando l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
L'attrice, inoltre, ha allegato il danno e offerto, quali prove dello stesso, i certificati medici delle visite successive all'intervento.
§ 3.2. Quanto al nesso causale, la ricorrente, sulla premessa della qualificazione dell'intervento di non particolare difficoltà tecnica, ha allegato e provato l'esistenza
Pag. 5 di 15 del nesso causale attraverso presunzioni, fondate sul dato temporale e sul tipo di danno subito.
Va ricordato, in merito, che «In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio)» (Cass. Sez. 3, 21.10.2024, n.
27142).
L'allegazione di parte ricorrente, inoltre, ha trovato riscontro nelle conclusioni del collegio peritale che ha evidenziato che fu sottoposta a Parte_1
intervento di Tiroidectomia totale, ossia rimozione totale della ghiandola tiroidea, specificando che l'intervento rientra in una delle chirurgie più eseguite a livello mondiale, e anche tra gli interventi caratterizzati da un grande numero di complicanze, a causa della vicinanza della ghiandola tiroidea con strutture vascolari e nervose e ghiandolari, che non è un intervento che richiede un particolare grado di difficoltà, ma che richiede tuttavia una particolare attenzione e diligenza nell'adempiere tutte quelle precauzioni necessarie per evitare l'insorgenza delle
Pag. 6 di 15 complicanze. Tali attenzioni, nel caso in esame, non sono state osservate dai sanitari, per cui devono ritenersi sussistenti dei profili di colpa nella loro condotta.
Le conclusioni del collegio peritale relative alla responsabilità dei sanitari, appaiono certamente condivisibili, perché sono sorrette da argomentazioni medico- legali (che si intendono integralmente richiamate e trascritte) convincenti, logiche e ragionevoli, nonché non appaiono contraddette dalle contrarie considerazioni critiche della resistente, tenuto conto delle adeguate risposte offerte alle osservazioni mosse alla bozza trasmessa dai Consulenti.
Il collegio peritale ha osservato circa l'inadempimento dei sanitari quanto segue.
“Le complicanze lamentate dell'istante, disfonia, disfagia e ipocalcemia, sono imputabili alla condotta omissiva dei chirurghi che eseguirono l'intervento di Tiroidectomia. È più probabile che non si sarebbero verificate tali complicanze, se i chirurghi avessero adottato quelle precauzioni e quegli accorgimenti da quanto sopra accuratamente descritto (pag 21-22-23) e quanto riportato in letteratura (3). Da come si legge nel registro operatorio, i chirurghi hanno solamente eseguito le minime procedure interventistiche, omettendo quelle previste dalle linee guida per evitare le complicanze, quindi quelle condotte alternative che avrebbero dovuto adottare, di seguito descritte: Le precauzioni da adottare per evitare l'ipoparatiroidismo: “…
Pertanto, è necessario adottare alcune precauzioni tecniche per ridurre il più possibile le complicazioni ipocalcemiche persistenti.
1. Se le paratiroidi sono anatomicamente ben protette nella capsula paratiroidea, il chirurgo può facilmente preservarle senza alcuna manipolazione.
Al contrario, se sono attaccate alla capsula tiroidea, come spesso accade, devono essere separate accuratamente e la legatura pericapsulare dei rami dell'arteria tiroidea inferiore deve essere eseguita con attenzione. Questo è un tentativo di salvaguardare la vascolarizzazione venosa.
Alcuni ritengono che il corretto funzionamento delle paratiroidi non dipenda dalla legatura dell'arteria tiroidea inferiore al tronco principale.
2. Il ramo posterolaterale dell'arteria tiroidea superiore deve essere legato solo dopo aver accertato che non vascolarizzi la paratiroide superiore.
3. Se una paratiroide viene incidentalmente devascolarizzata, è necessario reimpiantarla in una tasca del muscolo sternocleidomastoideo. La ghiandola deve essere previamente frammentata e la tasca muscolare chiusa con una sutura non assorbibile per recuperarla, se necessario
Pag. 7 di 15 (iperparatiroidismo).
4. In caso di congestione venosa o infiltrazione emorragica della ghiandola
è necessario decomprimerla incidendo la capsula paratiroidea…”. Le precauzioni da adottare per evitare la paresi della corda vocale di sinistra dovuta a lesione del nervo laringeo ricorrente omolaterale, “… I danni causati da lesioni nervose possono essere ridotti al minimo se si prendono in considerazione le seguenti tecniche.
1. Individuare i principali punti di riferimento per la chirurgia tiroidea: l'arteria carotide e la trachea.
2. Nessuna struttura è interrotta al di sotto del livello carotideo, ma il chirurgo deve procedere con la dissezione finché non viene individuato il nervo. 3. È preferibile scoprire la sede dell'LRN fino all'ingresso del muscolo costrittore faringeo inferiore (muscolo cricofaringeo) e lasciarlo aderente alla parte posteriore del tessuto connettivo, che lo protegge e lo vascolarizza.
4. Quando si rimuove la tiroide dall'asse laringotracheale è necessario coprire il nervo scoperto con una garza tiepida e umida. 5. È meglio non usare un elettrotomo unipolare vicino al nervo. Inoltre, l'elettrotomo bipolare deve essere usato con cautela e solo in pochi casi.
6. Per evitare pericolose manovre emostatiche è preferibile legare con cura il piccolo vaso arterioso retroneurale in prossimità dell'ingresso del nervo sotto il muscolo cricofaringeo.
7. Bisogna prestare attenzione, soprattutto sul lato destro, ad un nervo laringeo inferiore non ricorrente, presente in circa l'1% dei casi. È interessante notare il metodo proposto da alcuni autori per quanto riguarda il monitoraggio intraoperatorio della mediante un elettrodo inserito nel tubo endotracheale. Tuttavia, questa tecnica sembra più adatta all'uso sperimentale che all'applicazione pratica…”.”.
I consulenti, pertanto, hanno evidenziato una condotta dei sanitari negligente, aggiungendo che “è più probabile che non (che) si sarebbero verificate tali complicanze se i chirurghi avessero adottato quelle precauzioni e quegli accorgimenti, quanto sopra accuratamente descritto (pag 21-22-23) e quanto riportato in letteratura (3), adottando maggiore prudenza e perizia nell'espletamento dell'atto chirurgico. Come riportato in letteratura, è fondamentale da parte del chirurgo adottare maggiore prudenza e perizia, proprio per evitare di andare a ledere quelle strutture vascolari, nervose e ghiandolari che si trovano prossime o addirittura strettamente connesse con la ”. Pt_3
Ciò posto, i consulenti hanno ritenuto che “Sulla base di quanto esposto, l'intervento chirurgico in esame mal eseguito ha comportato: un danno biologico permanente correlato alla
Pag. 8 di 15 disfonia di grado lievissimo: lieve riduzione di intensità della voce che tuttavia non inficia la comprensibilità, con difficoltà nella pronuncia di alcune unità fonetica, ed espressione orale con minime difficoltà negli ambienti sfavorevoli. Valutato in misura del 3%. (11, pag. 190-192) un danno biologico permanente correlato ipocalcemia da ipoparatiroidismo: Ipoparatiroidismo parziale in buon controllo endocrino-metabolico con necessità di terapia limitata alla somministrazione di Calcio per os, eventualmente associato a presidi dietetici. 5-15%. (11, pag.
561) La dott.ssa risulta affetta da un danno biologico permanente della Parte_1
misura del 8% (otto percento), imputabile all'intervento di tiroidectomia già discusso in esame.
(11)”, precisando che “I postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi;
”.
Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi che il danno lamentato dalla ricorrente sia collegato alla colpevole condotta dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di tiroidectomia all'Ospedale di e non costituisca, invece, come CP_2
rilevato dall' in sede di osservazioni alla bozza della consulenza la conseguenza di
“modificazioni anatomiche loco-regionali post-chirurgiche nei mesi a seguire l'intervento”, per le ragioni enunciate dai Consulenti in risposta alle osservazioni che il Tribunale condivide e devono intendersi, in tale sede, richiamati.
In ogni caso, a fronte dell'accertata esistenza del nesso causale tra danno e condotta dei sanitari attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, la resistente non ha provato che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi lamentati dalla ricorrente sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò posto, può essere affermata la responsabilità contrattuale della resistente nei confronti della ricorrente. Come già affermato, infatti, con il contratto di spedalità che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero, quest'ultimo risponde dei danni causati al primo sia in relazione ai propri specifici inadempimenti ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia in relazione al comportamento doloso o colposo dei sanitari di
Pag. 9 di 15 cui si avvale ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Cass. 1043/2019; 1620/2012) e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 10616/2012).
§ 4. Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi degli art. 3, comma 3, del decreto-legge 158/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. riforma Balduzzi) e art. 7, comma 4, L. 8 marzo
2017, n. 24 (cd. legge Gelli), poiché viene in rilievo un danno biologico cd. micropermanente, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico va fatto a norma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/05), cioè, utilizzando la tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, aggiornata da ultimo con il D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
176 del 31.07.2025 e decorrente dal mese di aprile 2025. Infatti, come chiarito dalla
Corte di legittimità, «In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla
l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017
- la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno» (Cass. Sez. 3, 11.12.2024, n. 31868).
Il predetto D.M., per il risarcimento del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità, fissa il valore del primo punto di invalidità (punto base) in € 963,40.
Considerato che
aveva 53 anni al momento Parte_1
dell'illecito, le spettano € 12.705,32 per i postumi all'8%. Tale somma appare idonea a ristorare integralmente la danneggiata a titolo di danno non patrimoniale perché questi non ha allegato e non ha provato specifiche circostanze da cui desumere che le
Pag. 10 di 15 lesioni riportate e i postumi permanenti di invalidità residuati hanno inciso in modo peculiare, aggravandola, sulla sua precedente condizione “esistenziale”.
Va osservato, in merito, che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 27482 del 30.10.2018).
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale e ipotetico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09.11.2018).
Facendo applicazione dei superiori principi, null'altro spetta alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di una specifica e puntuale allegazione (prima ancora che di prova) di pregiudizi inerenti all'aspetto interiore (cd. danno morale) e/o dinamico-relazione del danno sofferto, diverso e più intenso di una qualsiasi altra persona della sua età affetta dalla medesima invalidità
Pag. 11 di 15 (nell'atto introduttivo con riferimento al danno morale ed esistenziale viene affermato soltanto che “La Dott.ssa a causa delle menomazioni che sono residuate Parte_1
dall'intervento cui si è sottoposta, si è vista costretta ad una quotidiana difficoltà nella vita di relazione e a dover rinunciare a svolgere pienamente anche talune comuni attività che caratterizzano la vita di un soggetto della sua età” - cfr. pag. 8). Del resto, tale carenza assertiva (che preclude, di per sé, la liquidazione anche in caso di accertamento in giudizio attraverso la Ctu) nonché probatoria non può essere colmata dalle considerazioni effettuate nella Ctu e richiamate in sede conclusionale dalla ricorrente, trattandosi in ogni caso di enunciazioni ipotetiche e astratte.
Allo stesso modo, alcuna voce di danno a titolo di inabilità temporanea totale o parziale può essere riconosciuta alla ricorrente, in mancanza di accertamento da parte del Collegio peritale, né a titolo di spese, non documentate.
Alla luce delle considerazioni svolte, la resistente società ospedaliera va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
12.705,32.
§ 5. In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta alla ricorrente e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante
Pag. 12 di 15 criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio». (Cass. Sez. 3, 09.06.2004, n.
10967, richiamando Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)
Tali principi si applicano anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, vertendosi anche in questi casi nella liquidazione di debito di valore (Cass. 13225/2016; Cass. 5843/2010; Cass. 1335/2009).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2 % (duepercento) annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento che ha determinato il danno, 14.02.2008, ed il suo risarcimento (diciassette anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo sopra liquidato di € 12.705,32 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,346 dell'ultima rilevazione (novembre 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad € 9.439,32 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 febbraio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 12.705,32 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Pag. 13 di 15 § 6. Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del 23 dicembre 2025
(Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della resistente con il conseguente diritto della ricorrente di ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al Ctu in forza del predetto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, applicando i valori minimi, tenuto conto della ridotta attività istruttoria, che si è tradotta nell'espletamento della ctu, della difficoltà della causa, nonché del valore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti della ogni contraria istanza, eccezione o Controparte_5
deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
2. accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente nei confronti dell' e dichiara quest'ultima inadempiente agli obblighi Controparte_5
assunti nel rapporto contrattuale con la ricorrente e, quindi, esclusiva responsabile dei danni patiti da quest'ultima a seguito dell'intervento chirurgico del 14 febbraio
2008;
3. condanna, per l'effetto, l' al pagamento in favore di Controparte_5
della complessiva somma di € 12.705,32, oltre interessi Parte_1
compensativi nella misura del 2% annuo dal momento dell'intervento, il 14 febbraio
2008, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 9.439,32, e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 febbraio,
Pag. 14 di 15 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di € 12.705,32, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
4. pone le spese di Ctu, liquidate con decreto del 23.12.2025, definitivamente a carico dell' ; Controparte_5
5. condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali (15% sul compenso) ed accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore degli Avv.ti Concetta Immacolata Morello e Giovanni Mento.
Così deciso in Locri, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa TI AN
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