TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 771 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Cestra Maria Parte_1
TT.
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2022 00036520 40 000, notificato il 30.01.2023, recante l'importo di € 1.999,16 afferente a contributi da note di rettifica da DM10, oltre sanzioni ed interessi, relativi al periodo dal 12/2003 al 12/2003 dovuti e non versati a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti – è fondata e deve essere accolta.
CP_
3. L' benché regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
4. È opportuno ricordare che in linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo
è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
2 Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
5. Nella fattispecie in esame la parte opponente ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito ex art. 24 comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, eccependo il decorso del termine decadenziale ex art. 25, comma 1, lett.a) D.lgs 46/1999 e l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla riscossione dei contributi. CP_1
6. L'eccezione di prescrizione risulta fondata. Nella fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che l'addebito contributivo afferisce contributi relativi da Modello DM/10 relativi al periodo 12/2003 e dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti. CP_ L' con la propria scelta contumaciale, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente all'avviso di addebito notificato in data 30.01.2023. Ai sensi dell'art.3, comma 9, L. 335/95: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Ne consegue che in ossequio al principio di indisponibilità ed irricevibilità dei crediti contributivi prescritti (ex multis Cass. 10 dicembre 2004, 23116) ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve essere pertanto dichiarata estinta per intervenuto decorso della prescrizione e l'avviso di addebito annullato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato
3 dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (causa previdenza, scaglione € 1.101 – €5.200) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, (R.G. 771/2023), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito 357 2022 00036520 40 000 e dichiara prescritto l'addebito contributivo relativo al periodo 12/2003; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente che si liquidano in € 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 771 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Cestra Maria Parte_1
TT.
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2022 00036520 40 000, notificato il 30.01.2023, recante l'importo di € 1.999,16 afferente a contributi da note di rettifica da DM10, oltre sanzioni ed interessi, relativi al periodo dal 12/2003 al 12/2003 dovuti e non versati a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti – è fondata e deve essere accolta.
CP_
3. L' benché regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
4. È opportuno ricordare che in linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo
è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
2 Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
5. Nella fattispecie in esame la parte opponente ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito ex art. 24 comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, eccependo il decorso del termine decadenziale ex art. 25, comma 1, lett.a) D.lgs 46/1999 e l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla riscossione dei contributi. CP_1
6. L'eccezione di prescrizione risulta fondata. Nella fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che l'addebito contributivo afferisce contributi relativi da Modello DM/10 relativi al periodo 12/2003 e dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti. CP_ L' con la propria scelta contumaciale, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente all'avviso di addebito notificato in data 30.01.2023. Ai sensi dell'art.3, comma 9, L. 335/95: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Ne consegue che in ossequio al principio di indisponibilità ed irricevibilità dei crediti contributivi prescritti (ex multis Cass. 10 dicembre 2004, 23116) ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve essere pertanto dichiarata estinta per intervenuto decorso della prescrizione e l'avviso di addebito annullato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato
3 dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (causa previdenza, scaglione € 1.101 – €5.200) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, (R.G. 771/2023), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito 357 2022 00036520 40 000 e dichiara prescritto l'addebito contributivo relativo al periodo 12/2003; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente che si liquidano in € 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4