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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7956/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-----------
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.7956/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...]P.zza Manfredi Parte_1
Azzarita n. 8, e
, nata a [...] l'[...], cittadina italiana, residente in [...]
Silvagni n. 29, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in [...],
e
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in [...]
Luigi Silvagni n. 29 rappresentati e difesi, dall'Avv. Nicoletta Cirilli del Foro di Padova ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Padova, via Enrico Fermi n. 9, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08/07/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 09/06/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna il 10.09.1988 Parte_1 Parte_2
e dalla loro unione sono nate le figlia (13 maggio 1990) e (30 marzo 1998). Per_1 Pt_3 pagina 1 di 2 La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con la sentenza 2886/11 pubblicata il 12.10.2011. Nel provvedimento è stato tra l'altro stabilito, che il signor versasse l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per figlia), con adeguamento ISTAT, Parte_4 oltre al 60% delle spese straordinarie;
nonché la somma mensile di
€ 300,00 oltre adeguamento ISTAT a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2
200,00 euro mensili alla moglie, a titolo di assegno divorzile.
[...] L'assetto delineato dalla sentenza di divorzio di cui sopra, veniva modificato sulla base di ricorsi congiunti che le parti proponevano nel corso degli anni. Infatti, con decreto in data 12.07.2016 l'intestato Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, revocava con decorrenza da marzo 2016 l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della primogenita avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1 con successiva ordinanza del 8.07.2020 l'intestato Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, a parziale modifica del provvedimento di cui sopra, ha disposto che anche l'importo mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile, sia versato dal padre sig. quale contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia , direttamente alla stessa mediante carta ricaricabile alla medesima intestata, Pt_3 confermando per il resto le condizioni di cui al decreto del 12.7.2016. Con ricorso congiunto depositato il 09/06/2025, le parti, preso atto delle intervenute modifiche delle condizioni reddituali della figlia maggiorenne, ormai economicamente autosufficiente, hanno chiesto disporsi la revoca l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne.
La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 2886/11 pubblicata il 12.10.2011:
1) dispone che, a decorrere da giugno 2025, nulla sia più dovuto dal signor a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia;
Pt_3
2) conferma per il resto la menzionata sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.7.2025______________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.7956/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...]P.zza Manfredi Parte_1
Azzarita n. 8, e
, nata a [...] l'[...], cittadina italiana, residente in [...]
Silvagni n. 29, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in [...],
e
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in [...]
Luigi Silvagni n. 29 rappresentati e difesi, dall'Avv. Nicoletta Cirilli del Foro di Padova ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Padova, via Enrico Fermi n. 9, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08/07/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 09/06/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna il 10.09.1988 Parte_1 Parte_2
e dalla loro unione sono nate le figlia (13 maggio 1990) e (30 marzo 1998). Per_1 Pt_3 pagina 1 di 2 La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con la sentenza 2886/11 pubblicata il 12.10.2011. Nel provvedimento è stato tra l'altro stabilito, che il signor versasse l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per figlia), con adeguamento ISTAT, Parte_4 oltre al 60% delle spese straordinarie;
nonché la somma mensile di
€ 300,00 oltre adeguamento ISTAT a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2
200,00 euro mensili alla moglie, a titolo di assegno divorzile.
[...] L'assetto delineato dalla sentenza di divorzio di cui sopra, veniva modificato sulla base di ricorsi congiunti che le parti proponevano nel corso degli anni. Infatti, con decreto in data 12.07.2016 l'intestato Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, revocava con decorrenza da marzo 2016 l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della primogenita avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1 con successiva ordinanza del 8.07.2020 l'intestato Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, a parziale modifica del provvedimento di cui sopra, ha disposto che anche l'importo mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile, sia versato dal padre sig. quale contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia , direttamente alla stessa mediante carta ricaricabile alla medesima intestata, Pt_3 confermando per il resto le condizioni di cui al decreto del 12.7.2016. Con ricorso congiunto depositato il 09/06/2025, le parti, preso atto delle intervenute modifiche delle condizioni reddituali della figlia maggiorenne, ormai economicamente autosufficiente, hanno chiesto disporsi la revoca l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne.
La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 2886/11 pubblicata il 12.10.2011:
1) dispone che, a decorrere da giugno 2025, nulla sia più dovuto dal signor a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia;
Pt_3
2) conferma per il resto la menzionata sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.7.2025______________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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