Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8331/2020 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
PETRALIA GIUSEPPINA, TI ANNA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio Controparte_1 dell'Avv.to CORTESE NINO MARIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA M. COFFA 7 97100 RAGUSA
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in
PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O UFFICIO LEGALE INPS 26 95131 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
I
Quanto alla prima domanda formulata in ricorso, volta alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato ad indeterminato, questa va respinta, tenuto conto che l'ente convenuto ha natura pubblica e la circostanza risulta pacifica (v. anche note conclusive parte ricorrente, depositate il 23.11.2023).
Non risulta allegato, peraltro, che la ricorrente abbia partecipato a specifiche procedure selettive pubbliche, idonee a radicare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In base all'art. 36, co. V, d.lgs. 165/2001, “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
La ricorrente, peraltro, non richiede il risarcimento del danno (v. conclusioni del ricorso), sicché sul punto non è possibile statuire ex art. 112 c.p.c., risultando tardiva ogni successiva deduzione in sede di note.
II
Con i punti successivi, 2, 3, 4, delle conclusioni del ricorso, la parte ricorrente ha chiesto:
“Condannare la al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_3
delle differenze retributive dovute per l'attività di lavoro prestata, Parte_1
tenuto conto delle ore di lavoro effettivamente svolte, dei minimi salariali previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale, delle maggiorazioni dovute per le ore di lavoro
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straordinario/supplementare prestate e di tutte le indennità e gli emolumenti accessori
dovuti, come previsto dal CCNL di riferimento.
3. Condannare la Casa per indigenti al pagamento in favore della Sig.ra CP_3
dell'indennità di TFR nella misura dovuta e non corrisposta. Parte_1
4. Condannare la al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_3
della tredicesima e quattordicesima mensilità; dell'indennità per ferie Parte_1
non godute;
dell'indennità per permessi non goduti”.
Le domande sono fondate nei seguenti termini.
Va ribadito che le allegazioni puntuali del ricorso, volte a descrivere le mansioni ed i turni orari osservati dalla ricorrente, nonché i pagamenti ricevuti, i periodi di lavoro e di proroga, non sono oggetto di specifiche contestazioni ed i fatti ivi rappresentati vanno dunque reputati provati ex art. 115 c.p.c.
Alla luce di questo, è stato dato mandato al C.T.U. di accertare le differenze spettanti,
con esiti favorevoli per la ricorrente, come da relazione peritale in atti, non oggetto di specifiche contestazioni ed a cui ha aderito la ricorrente nelle ultime note ex art. 127 ter c.p.c. (v. infra).
III
Con i punti 5, 6 e 7, delle conclusioni del ricorso, parte ricorrente ha chiesto: “5.
Condannare la Casa di ospitalità per indigenti al pagamento in favore della Sig.ra
del risarcimento per mancato rispetto del termine di preavviso del Parte_1
licenziamento.
6. Condannare la Casa di ospitalità per indigenti al pagamento in favore della Sig.ra
del risarcimento per mancato percepimento delle mensilità relative ai Parte_1
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020.
7. Condannare la Casa di ospitalità per indigenti al pagamento in favore della Sig.ra
del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo nella misura di Parte_1
6 mensilità dell'ultima retribuzione”.
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Tali domande – di natura sostanzialmente risarcitoria - possono reputarsi parzialmente fondate, nei limiti in cui il contratto a termine è stato interrotto anticipatamente rispetto ai termini concordati, anche con proroga, e nella misura delle retribuzioni (dovute, come detto, a titolo risarcitorio) che parte ricorrente avrebbe maturato se il rapporto non fosse stato interrotto anticipatamente.
Vertendosi in materia di contratti a termine, per il resto, non può trovare applicazione la disciplina sui licenziamenti relativa ai rapporti a tempo indeterminato.
Si rinvia, per la quantificazione degli importi dovuti, alla relazione della C.T.U., su cui infra.
IV
Quanto alle domande di cui ai punti 8 e 9 delle conclusioni del ricorso, “Condannare la
di per indigenti al pagamento in favore della Sig.ra CP_3 CP_3 Parte_1
degli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, nella misura dovuta e non versata.
….
9. Condannare l' al pagamento dell'indennità NASpi a favore della ricorrente”. CP_4
Tali domande possono essere ritenute fondate, nei limiti delle contribuzioni omesse non prescritte e in presenza degli altri presupposti di legge, come prescritto in dispositivo.
V
Ciò posto, con ordinanza del 24.11.2024, è stato dato mandato al C.T.U. di stabilire “se,
ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente per i crediti reclamati in ricorso, nei
limiti di quelli specificati nelle conclusioni (petitum) del ricorso ai N. 2, 3, 4, 6, in relazione all'attività lavorativa svolta, per come desumibile dai documenti prodotti e
dalle allegazioni del ricorso, non oggetto di specifica contestazione, alla luce del CCNL
applicato dalle parti e citato nei provvedimenti prodotti in atti (v. delibere
commissariali), dei turni e degli orari allegati in ricorso (per quanto riguarda i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, si terrà conto solo dell'orario ordinario)”.
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Il C.T.U, con relazione ampiamente motivata, ha concluso che spettano a parte ricorrente “complessivi euro 43.568,70 lordo così formati:
1) euro 33.995,59 lordo per differenze retributive da agosto 2018 a dicembre 2020,
incluso tredicesime mensilità (nulla per 14ma mensilità in quanto non prevista dal
CCNL di riferimento) e lavoro straordinario sino soltanto ad agosto 2020 secondo i
turni ed orari di lavoro specificati in ricorso;
2) euro 4.593,82 lordo per indennità sostitutiva delle ferie non godute;
3) euro 536,97 lordo per indennità permessi non goduti;
4) euro 4.442,32 lordo per trattamento di fine rapporto.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Si deve tuttavia specificare che le retribuzioni spettanti per i mesi da settembre a dicembre vanno considerate come parametro di calcolo ai fini risarcitori, stante l'anticipata cessazione del rapporto rispetto ai termini concordati.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini spiegati.
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c., potendosi disporre la compensazione nei riguardi della , atteso il parziale accoglimento del Controparte_5
ricorso.
Per quanto attiene alle spese nei riguardi di , queste possono essere compensate, CP_4
tenuto conto del ruolo rivestito dall'ente previdenziale rispetto a quello delle parti in causa.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti seguono la soccombenza ex art. 91 C.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
1. CONDANNA parte convenuta Controparte_1
a pagare a parte ricorrente gli importi calcolati dal C.T.U., indicati in
[...]
parte motiva e nella relazione del CTU in atti, nonché ad effettuare in favore di il versamento dei contributi dovuti ed omessi, nei limiti di quelli non CP_4
prescritti;
2. l' , conseguentemente, anche tenuto conto del periodo di lavoro effettuato CP_4
dalla ricorrente alle dipendenze della di Controparte_3 CP_1
(per il dettaglio, v. ricorso pag. 1 e 2), riesaminerà l'istanza per l'indennità di disoccupazione, concedendola in presenza dei requisiti di legge;
ogni ulteriore questione, al riguardo, va rimessa a separato giudizio;
3. RIGETTA nel resto;
4. COMPENSA integramente le spese nei riguardi dell' e, nella misura del CP_4
50%, nei riguardi di;
Controparte_1
5. CONDANNA, quest'ultima, al pagamento delle restanti spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.4634 per compensi, oltre IVA
e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
6. PONE le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre
2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime a carico del soccombente , ex art. Controparte_1
91 C.p.c.
Così depositato, in Catania, lì 19/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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