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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 545/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, Parte_3
unitamente a in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1
minore pagina 1 di 10 , nato il [...] in [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. ALLEGRUCCI Gabriele ed elettivamente domiciliati in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 36
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in via diretta dell'avo cittadino italiano nato il Persona_2
30.09.1884 nel Comune di San Biase (CB); costui, dopo essersi traferito in Brasile, contraeva matrimonio con e dalla loro unione, il 23.09.1921, nasceva Persona_3 Per_4
; quest'ultima, il 28.05.1938, sposava e, l'1.11.1942, generava
[...] Persona_5
quest'ultimo si univa con e, il Parte_1 Controparte_3
19.11.1969, diventava padre di Parte_1 Parte_1
sposava e dalla loro unione nascevano due figli:
[...] Controparte_4
il 4.04.1992 e il Parte_2 Parte_3
29.09.1998; contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
e, il 31.12.2022, diventava padre di CP_1 Persona_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva mai rinunciato Persona_2
alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della
Legge n. 91.1992 ai suoi discendenti tutti;
- dal momento che una delle trasmissioni in oggetto era avvenuta per via materna prima del
1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché pagina 2 di 10 dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale (e non amministrativa).
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_2
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317.2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato il Persona_2
30.09.1884 nel Comune di San Biase (CB).
Costui, dopo essersi traferito in Brasile, aveva contratto matrimonio con e Persona_3
dalla loro unione, il 23.09.1921, era nata dando inizio alla linea di Persona_4
discendenza in esame.
4. Si precisa che non può ritenersi avvenuta la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana - di cui al decreto Persona_2
del 15.12.1889 - in base alla quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine, con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla
pagina 3 di 10 data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va sottolineato, al riguardo, che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di precisare - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo “ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
pagina 4 di 10 In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Tale lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni Unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova quindi applicazione, nel caso,
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta che l'avo, abbia posto in essere un qualche Persona_2
atto spontaneo e volontario volto alla perdita della propria cittadinanza italiana (quale sarebbe stata, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali) o che si sia naturalizzato;
assunto confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dall'Ufficio immigrazione del Ministero di giustizia e della sicurezza della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione della cittadinanza italiana, il predetto l'ha legittimamente trasmessa iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti. In particolare, la linea di discendenza passa:
- da a Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1
- da a Parte_1 Parte_1
- da ai suoi due figli: e Parte_1 Parte_2
- da a Parte_3 Parte_3
Persona_1
In diritto si puntualizza che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 5 di 10 La Corte costituzionale, però, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha così ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Corte, infatti, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, ossia anche prima del 1° gennaio
1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C., nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al
pagina 6 di 10 sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25.02.2009, Rv. 606994 - 01).
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317.2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da Per_2
a essendosi questa verificata per via paterna, né in merito a
[...] Persona_4 quella da a , che, sebbene si è avuta da Persona_4 Parte_1
parte di una cittadina coniugatasi con uno straniero in epoca antecedente al 1°.01.1948, è da ritenersi legittima alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, le nn.
87/1975 e 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ascendente per essersi sposata nel 1938, quindi prima dell'entrata Persona_4 in vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555.1921, con un cittadino brasiliano, . Persona_5
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da al figlio Persona_4 il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
pagina 7 di 10 Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla S.C. nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che si sono tutte verificate per via paterna.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, ipotesi che avrebbe verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
pagina 8 di 10 Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, i ricorrenti hanno legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica per il caso di specie la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_2
del competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 545/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) dichiara cittadini italiani tutti i ricorrenti indicati in epigrafe;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 9 di 10 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 545/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, Parte_3
unitamente a in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1
minore pagina 1 di 10 , nato il [...] in [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. ALLEGRUCCI Gabriele ed elettivamente domiciliati in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 36
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in via diretta dell'avo cittadino italiano nato il Persona_2
30.09.1884 nel Comune di San Biase (CB); costui, dopo essersi traferito in Brasile, contraeva matrimonio con e dalla loro unione, il 23.09.1921, nasceva Persona_3 Per_4
; quest'ultima, il 28.05.1938, sposava e, l'1.11.1942, generava
[...] Persona_5
quest'ultimo si univa con e, il Parte_1 Controparte_3
19.11.1969, diventava padre di Parte_1 Parte_1
sposava e dalla loro unione nascevano due figli:
[...] Controparte_4
il 4.04.1992 e il Parte_2 Parte_3
29.09.1998; contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
e, il 31.12.2022, diventava padre di CP_1 Persona_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva mai rinunciato Persona_2
alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della
Legge n. 91.1992 ai suoi discendenti tutti;
- dal momento che una delle trasmissioni in oggetto era avvenuta per via materna prima del
1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché pagina 2 di 10 dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale (e non amministrativa).
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_2
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317.2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato il Persona_2
30.09.1884 nel Comune di San Biase (CB).
Costui, dopo essersi traferito in Brasile, aveva contratto matrimonio con e Persona_3
dalla loro unione, il 23.09.1921, era nata dando inizio alla linea di Persona_4
discendenza in esame.
4. Si precisa che non può ritenersi avvenuta la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana - di cui al decreto Persona_2
del 15.12.1889 - in base alla quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine, con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla
pagina 3 di 10 data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va sottolineato, al riguardo, che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di precisare - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo “ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
pagina 4 di 10 In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Tale lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni Unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova quindi applicazione, nel caso,
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta che l'avo, abbia posto in essere un qualche Persona_2
atto spontaneo e volontario volto alla perdita della propria cittadinanza italiana (quale sarebbe stata, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali) o che si sia naturalizzato;
assunto confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dall'Ufficio immigrazione del Ministero di giustizia e della sicurezza della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione della cittadinanza italiana, il predetto l'ha legittimamente trasmessa iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti. In particolare, la linea di discendenza passa:
- da a Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1
- da a Parte_1 Parte_1
- da ai suoi due figli: e Parte_1 Parte_2
- da a Parte_3 Parte_3
Persona_1
In diritto si puntualizza che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 5 di 10 La Corte costituzionale, però, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha così ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Corte, infatti, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, ossia anche prima del 1° gennaio
1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C., nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al
pagina 6 di 10 sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25.02.2009, Rv. 606994 - 01).
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317.2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da Per_2
a essendosi questa verificata per via paterna, né in merito a
[...] Persona_4 quella da a , che, sebbene si è avuta da Persona_4 Parte_1
parte di una cittadina coniugatasi con uno straniero in epoca antecedente al 1°.01.1948, è da ritenersi legittima alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, le nn.
87/1975 e 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ascendente per essersi sposata nel 1938, quindi prima dell'entrata Persona_4 in vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555.1921, con un cittadino brasiliano, . Persona_5
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da al figlio Persona_4 il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
pagina 7 di 10 Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla S.C. nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che si sono tutte verificate per via paterna.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, ipotesi che avrebbe verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
pagina 8 di 10 Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, i ricorrenti hanno legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica per il caso di specie la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_2
del competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 545/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) dichiara cittadini italiani tutti i ricorrenti indicati in epigrafe;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 9 di 10 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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