Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1578
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1961
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia, con legge 24 giugno 1952, n. 766 , e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1961