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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/06/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 680/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. MARONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
LIA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ed è attualmente inserita nelle apposite graduatorie per le supplenze.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015, con eccezione del solo a.s. 2024/2025.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Nulla spetta, invece, per l'a.s. 2024/2025, in cui la docente ha svolto, a partire dal
24/09/2024, supplenze brevi non a copertura di assenza, non equiparabili per la loro ridotta durata alle supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche
(ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 23 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 680/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. MARONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
LIA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ed è attualmente inserita nelle apposite graduatorie per le supplenze.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015, con eccezione del solo a.s. 2024/2025.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Nulla spetta, invece, per l'a.s. 2024/2025, in cui la docente ha svolto, a partire dal
24/09/2024, supplenze brevi non a copertura di assenza, non equiparabili per la loro ridotta durata alle supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche
(ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 23 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo