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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1596/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AR PAOLA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4008/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento che gli è stato notificato in data 7 novembre 2024 dal Comune di Roma per l'omessa dichiarazione ai fini Tari e Tefa e mancato versamento dei tributi per l'utenza sita in Roma alla Indirizzo_1 per gli anni dal 2018 al 2022.
A sostegno del gravame deduce di aver versato il dovuto.
Non si è costituito il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Parte ricorrente non ha, infatti, dimostrato quanto asserito in ricorso ossia l'avvenuto pagamento dei tributi.
Stante la mancata costituzione del Comune di Roma nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AR PAOLA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4008/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401501015 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento che gli è stato notificato in data 7 novembre 2024 dal Comune di Roma per l'omessa dichiarazione ai fini Tari e Tefa e mancato versamento dei tributi per l'utenza sita in Roma alla Indirizzo_1 per gli anni dal 2018 al 2022.
A sostegno del gravame deduce di aver versato il dovuto.
Non si è costituito il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Parte ricorrente non ha, infatti, dimostrato quanto asserito in ricorso ossia l'avvenuto pagamento dei tributi.
Stante la mancata costituzione del Comune di Roma nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Nulla per le spese.