CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 93
CGARS
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Diritto di accesso agli atti

    Il TAR ha accolto la domanda di accesso agli atti, disponendo l'ostensione dei documenti richiesti.

  • Accolto
    Eccezione di irricevibilità per tardivo deposito del ricorso

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che la notifica PEC al controinteressato si fosse perfezionata, rendendo tardivo il deposito del ricorso effettuato successivamente al termine di legge. Ha quindi accolto l'appello e dichiarato irricevibile il ricorso originario.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal Comune di Melilli avverso la sentenza del TAR per la Sicilia che aveva accolto il ricorso di alcuni cittadini, i quali avevano impugnato il diniego di accesso agli atti relativi a una procedura concorsuale per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza. I ricorrenti originari avevano lamentato il diniego opposto dal Comune alle loro istanze di accesso, mentre il Comune, in primo grado, aveva eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito e l'inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato, Angelo Pitruzzello, la cui PEC risultava non più utilizzata. Il TAR, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica al controinteressato ai sensi dell'art. 44 c.p.a. e aver ritenuto il ricorso non irricevibile per tardivo deposito, aveva accolto nel merito la domanda di accesso. L'appellante Comune solleva diverse doglianze: l'omessa valutazione dell'eccezione di irricevibilità per tardivo deposito, poiché la notifica via PEC al controinteressato si era perfezionata in data 7 gennaio 2025 e il ricorso era stato depositato il 23 gennaio 2025, oltre il termine dimezzato; la ritenuta nullità della notifica da parte del TAR nonostante la regolare ricevuta di consegna; la legittimità della rinnovazione della notifica solo in caso di mancato perfezionamento; e l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse degli appellati. I controinteressati costituiti, Dal Cin, Nolfo e Storaci, contestano l'appello, sostenendo la rinuncia del Comune all'eccezione di irricevibilità in primo grado e l'incoerenza della censura con l'eccezione di inammissibilità originariamente sollevata.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando irricevibile il ricorso originario per tardivo deposito. Il Collegio rileva che la notifica via PEC al controinteressato Angelo Pitruzzello si era perfezionata in data 7 gennaio 2025, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, e che il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso scadeva il 22 gennaio 2025, rendendo il deposito del 23 gennaio 2025 pacificamente tardivo. Viene chiarito che, in presenza di una ricevuta di consegna che attesta il perfezionamento della notifica, il deposito dell'atto deve avvenire nel termine di legge, decorrente da tale momento, a pena di irricevibilità, salvo che la notifica sia viziata al punto da non poter essere utilizzata, nel qual caso sarebbe possibile una rinotifica. La questione della tardività del deposito è rilevabile d'ufficio, pertanto non ha rilievo la presunta rinuncia del Comune all'eccezione in primo grado. Di conseguenza, ogni ulteriore motivo viene assorbito. Le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 93
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 93
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo