Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026REG.PROV.COLL.
N. 01094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2025, proposto dal Comune di Melilli (SR), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
LE AL CI, EL KO LF, CR RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
AN TT RT, non costituita in giudizio;
nei confronti
di EL PI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 2705 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di LE AL CI, di EL KO LF e di CR RA;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. EP La EC;
Uditi nell’udienza camerale del 22 gennaio 2026 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I signori AN TT RT, LE AL CI, EL KO LF, ON AC e CR RA impugnavano il diniego sulle loro istanze di accesso agli atti della procedura concorsuale per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza, con contratto a tempo parziale e indeterminato, indetto dal Comune di Melilli (SR) con determina dirigenziale n. 1220 del 29 marzo 2024 e alla quale avevano partecipato.
2.- Il Comune di Melilli si opponeva all’accoglimento del ricorso eccependo che: a) il ricorso sarebbe stato irricevibile in quanto il reltivo deposito sarebbe avvenuto tardivamente; b) il ricorso sarebbe stato, altresì, inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, in quanto pur disponendo il controinteressato di un indirizzo di posta elettronica certificata obbligatorio per l’iscrizione alla Camera di commercio, costui aveva cessato l’attività in data 9 novembre 2021 e avendo disattivato la partita IVA, non aveva ormai più accesso a tale indirizzo di posta elettronica certificata.
3.- Il T.a.r. per la Sicilia, disponeva, in rito, la rinnovazione del ricorso nei confronti del controinteressato ai sensi dell’art. 44 c.p.a. ed evidenziava (ordinanza sez. II n. 1241 del 2025), tra l’altro, che « il ricorso non può giudicarsi irricevibile per tardivo deposito, in quanto l’art. 45, primo comma, c.p.a. stabilisce che il ricorso deve essere depositato nel termine perentorio che decorre dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario (nel caso di specie la notificazione nei confronti del controinteressato non si è mai perfezionata), pur restando salva (art. 45, secondo comma, c.p.a.) la facoltà di effettuare il deposito sin dal momento in cui la notificazione si sia perfezionata per il notificante ».
4.- Il T.a.r. , poi, con sentenza n. 2705 del 2025, accoglieva il ricorso nel merito e disponeva l’ostensione dei documenti richiesti dai ricorrenti.
5.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Melilli il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
- il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso la cui notificazione si sarebbe perfezionata nei confronti del controinteressato PI EL in data 7 gennaio 2025 e il ricorso sarebbe stato depositato il 23 gennaio 2025, ossia oltre il termine dimezzato di legge;
- il T.a.r., pur a fronte di una regolare « ricevuta di consegna » della PEC (atto digitalmente firmato) e del conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio, ha ritenuto di poter fondare la tesi della « nullità » della notifica sulla circostanza che la casella di posta certificata del PI non sarebbe stata « più utilizzata dal destinatario, sicché la notifica che è stata effettuata deve considerarsi, non già inesistente, ma nulla »;
- la ricevuta di consegna della PEC costituiva prova della intervenuta notifica, costituendone piena prova fino a querela di falso;
- la rinnovazione della notifica disposta dal Tribunale sarebbe stata legittima nel solo caso in cui il procedimento notificatorio avviato nei confronti del controinteressato non fosse culminato nella generazione dell’avviso di consegna (come è invece avvenuto);
- il ricorso avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarato improcedibile poiché gli odierni appellati non avevano (e non hanno oggi) alcun interesse a conoscere attraverso l’accesso agli atti, i documenti relativi alla prima prova orale del concorso.
6.- Si sono costituiti in giudizio i signori AL CI LE, LF EL KO e RA CR i quali hanno evidenziato che l’« eccezione di irricevibilità era stata sostanzialmente rinunciata dallo stesso Comune all’udienza del 13.3.2025, allorché la difesa dell’Amministrazione aveva preso atto della istanza di rinnovazione della notifica, atteso che essa non si era perfezionata per il destinatario controinteressato per causa non imputabile al notificante ». Essi, nel concludere per la complessiva infondatezza dell’appello, hanno revocato in dubbio l’ammissibilità del primo motivo « perché in improponibile contraddizione con l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, formulata proprio dal Comune resistente con il controricorso al Tar del 18.2.2025 ».
7.- All’udienza camerale del 22 gennaio 2026, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
8.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, deve essere accolto.
9.- Gli originari ricorrenti hanno notificato, a mezzo PEC, il ricorso nei confronti di PI EL in data 7 gennaio 2025: detta notifica si è materialmente perfezionata e ciò è stato attestato dalla «ricevuta di avvenuta consegna » depositata agli atti del giudizio di primo grado dal difensore delle parti private. Il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso scadeva il 22 gennaio 2025 (mercoledì), sicché il deposito avvenuto il successivo 23 gennaio 2025 era, sul piano quantomeno fattuale, pacificamente tardivo.
10.- Ora, poiché il sistema di gestione delle ricevute PEC aveva dichiarato sul piano formale l’avvenuta consegna dell’atto notificato al destinatario, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nel termine di legge, con riserva di valutazione di ogni eventuale profilo di nullità solo successivamente, nel corso della sua trattazione, allorché, in presenza del tempestivo deposito, ben avrebbe potuto astrattamente rilevarsi e valutarsi un’ipotesi di rinnovazione del procedimento notificatorio, qui si rivelatasi ultronea.
11.- E’ vero che la formula dell’art. 45, comma 1, 1° cpv., c.p.a. (a mente del quale « Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ») aggancia il termine alla « ultima notificazione dell’atto che si è perfezionata anche per il destinatario ». E’ altrettanto vero che l’intervenuta attestazione di avvenuta consegna imponeva, in ragione di evidenti esigenze di certezza del diritto e di osservanza del principio di autoresponsabilità della parte, il correlato tempestivo deposito.
12.- D’altronde, se la consegna dell’atto da notificare è avvenuta (al di là della sua giuridica ritualità o meno) nei confronti del destinatario, il materiale perfezionamento onerava la parte ricorrente del deposito dello stesso atto nel termine di legge decorrente da tale momento.
13.- Diverso sarebbe stato il caso in cui la ricevuta di consegna dell’atto avesse mostrato una anomalia o una mancata consegna, ovvero il caso in cui parte ricorrente avesse ritenuto la notifica talmente viziata da non volerla utilizzare (Cons. Stato, Ad. plen. n. 6 del 2022): in tali ipotesi essa avrebbe potuto procedere spontaneamente a una nuova notifica e al conseguente deposito dell’atto rinotificato entro il termine decorrente dal perfezionamento di quest’ultima notifica.
14.- Nessun rilievo può, ovviamente, qui assumere l’evidenziato (da parte appellata) « ritiro » dell’eccezione di irricevibilità del ricorso dichiarato dal Comune nel giudizio di primo grado, e ciò in ragione della semplice circostanza che trattavasi – quanto alla tardività del deposito – di questione rilevabile d’ufficio.
15.- Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore motivo irrilevante ai fini della decisione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario va dichiarato irricevibile per tardivo deposito rispetto al termine dimidiato di cui all’art. 87, comma 2, lett. c ) e comma 3, c.p.a.
16.- La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado tra tutte le parti costituite; le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti di PI EL, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara irricevibile per tardivo deposito il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate tra le parti costituite; spese irripetibili nei confronti di PI EL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EP La EC, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP La EC | RT IO |
IL SEGRETARIO