Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1854
CASS
Sentenza 2 febbraio 2004

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Commentario1

  • 1Collazione di denaro
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    La collazione in denaro In tale fattispecie risultano sussumibili non soltanto le donazioni in favore di coniuge e discendenti aventi ad oggetto una somma di denaro, ma anche gli esborsi sostenuti dal de cuius a beneficio dei discendenti e, in particolare, ex art. 741 c.c., assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare i premi relativi ad assicurazione sulla vita in loro favore o per pagare i loro debiti. L'imputazione nella collazione di denaro Il conferimento per equivalente per mezzo dell'imputazione si attua con la stima del bene donato avuto riguardo al valore dallo stesso posseduto al momento della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1854
Data del deposito : 2 febbraio 2004

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