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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13632/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/12/2024 da
con il proc. e dom. avv. COLLOVINI MARTA Parte_1
E
EL SELTI con il proc. e dom. avv. VALENT DEBORAH
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 17/10/2015
in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n.
12, Parte 2, Serie A, anno 2015;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (09/12/2015) e Per_1
(10.10.2020), entrambi minorenni;
Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri ed EL Parte_1
SELTI, il cui matrimonio è stato celebrato in data 17/10/2015 in
LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al N. 12,
Parte 2, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) dispone che i figli e siano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso la quale manterranno la residenza anagrafica;
3) dispone che il padre tenga con sé i figli minori, un pomeriggio alla settimana con pernotto, nonché a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera. I genitori potranno concordare tempi di visita diversi, in particolare durante le vacanze estive e nel caso di impegno lavorativo stagionale della SIa NA;
4) durante le vacanze estive, dispone che ciascun genitore possa trascorrere con i figli due settimane continuative o non continuative, da concordarsi previamente con l'altro genitore, entro il mese di maggio, tenuto conto anche delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie di entrambi. I figli, inoltre, trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà con l'uno e per metà con l'altro genitore. Dispone che i giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo siano alternati di anno in anno tra i genitori. Dispone che i ponti e le altre festività nazionali siano ripartite di volta in volta tra i genitori, in modo da garantire ai figli di trascorrere con ciascuno di loro tempi per quanto possibili equivalenti.
5) Tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della situazione patrimoniale di entrambi, dispone che il SI
contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento Pt_1 della somma di € 200,00 mensili per ciascuno (e così per complessivi €
400,00 mensili), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente della madre NA LE entro il giorno 10 di ogni mese.
6) Dà atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente pari ad € 395,00, sarà percepito interamente dalla SIa NA, la quale provvederà a farne richiesta a proprio nome, mentre le detrazioni per figli a carico verranno divise al 50%.
7) Pone a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere e a cui dichiarano di volersi conformare.
8) Dà atto che il SI continuerà ad abitare nella casa Parte_1
coniugale, senza nulla dovere alla SIa NA in relazione a tale circostanza.
9) Prende atto che la SIa NA provvederà a trasferire la propria residenza presso un'altra unità immobiliare, attualmente sita in Latisana
(UD), Via LI RO n. 92/B;
10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, dà atto che i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui ai punti che seguono:
• la SIa NA LE (c.f. ) si impegna e C.F._1
obbliga a trasferire, con separato atto, al SI (c.f. Parte_1
che si impegna e obbliga ad acquistare, la piena C.F._2
proprietà della quota indivisa del 50% del seguente compendio immobiliare sito in Latisana (UD), Via LI RO n. 95, costituito da una abitazione con autorimessa e porzione di terreno agricolo annesso e precisamente gli immobili così catastalmente distinti:
- fabbricato catastalmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana (UD) (E473), Foglio 30, particella 68 subalterno 4, categoria
C/2, classe 4, consistenza 105 m2, Superficie catastale 114 m2, Rendita
€ 168,11, Via LI RO n. 95 Piano T-1;
- fabbricato catastalmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana (UD), Foglio 30, particella 68, Subalterno 5, categoria A/7, classe 2, consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale 175 m2, Rendita €
716,58, Via LI RO n. 95 Piano T-1;
- terreno catastalmente censita al Catasto dei Terreni del Comune di
Latisana (UD), Foglio 30, particella 204, Vigneto classe U, superficie 32 ca, Reddito Domenicale € 0,28, Reddito Agrario € 0,21;
• dà atto che gli immobili verranno ceduti comprensivi degli arredi esistenti. La SIa NA dichiara di aver già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i beni e gli effetti personali di sua proprietà;
• dà atto che i coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione, convengono che il SI a fronte del trasferimento immobiliare Parte_1
suddetto, versi alla SIa NA LE, la somma onnicomprensiva e consensualmente determinata di € 20.000,00 (ventimila/00) che verrà corrisposta secondo le seguenti modalità e tempi:
- quanto ad € 2.500,00 la SIa NA dichiara di aver già ricevuto tale importo in data 31.07.2024;
- quanto ad € 7.500,00 entro il 31.12.2024;
- quanto ai restati € 10.000,00 all'atto della stipula del contratto definitivo di cessione che dovrà aver luogo nei termini infra specificati.
Inoltre, a fronte dell'impegno della SIa NA a cedere la suddetta quota del compendio immobiliare come sopra individuato, dà atto che il SI si impegna a pagare per intero la rata del mutuo Parte_1
cointestato contratto in data 24.10.2019, a rogito notaio Avv. Giovanna
Menazzi di LI RO (UD), rep. N. 18984, Racc. n. 15834, registrato aa Udine il 31.10.2019 al n. 9033 Serie 1T, iscritto a Udine il
31.10.2019 ai nn. 29139/4348, con “NCter Credito Cooperativo Fvg- società cooperativa”.
Con l'effettivo trasferimento al SI da parte della SIa Pt_1
NA della quota parte del 50% della proprietà dell'immobile in parola e a far data dallo stesso, dà atto che il SI provvederà ad Pt_1 accollarsi integralmente l'importo residuo del mutuo, così liberando la SIa NA da qualsiasi obbligo di pagamento in dipendenza del predetto mutuo e rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti della SIa NA per quanto da lui pagato per intero a titolo di rimborso del mutuo cointestato tra i coniugi;
• Dà atto che gli immobili in oggetto verranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le eventuali servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza, mentre il possesso
è già nella disponibilità del SI , che ha continuato a vivere Pt_1 all'interno dell'abitazione dopo che è venuta meno la convivenza matrimoniale;
• dà atto che il promissario cedente ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto della presente promessa di cessione corrispondono alle ultime planimetrie depositate in catasto e sono conformi allo stato di fatto degli immobili suddetti sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
• Dà atto che la parte promissaria cedente si premurerà di fornire la
Certificazione Energetica ai sensi dell'art. 6/2 - Ter comma del D. Lgs. n.
192/2005;
• Dà atto che la parte promissaria cedente dichiara e garantisce:
- “che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che alla data della stipula del trasferimento sarà libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente
o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Udine,
Registro Generale n. 29139, Registro particolare n. 4348,
Presentazione n. 331 del 31.10.2019 a garanzia del mutuo contratto in data 24.10.2019, a rogito notaio Avv. Giovanna Menazzi di LI
RO (UD), rep. N. 18984, Racc. n. 15834, registrato aa Udine il 31.10.2019 al n. 9033 Serie 1T, iscritto a Udine il 31.10.2019 ai nn.
29139/4348, con “NCter Credito Cooperativo Fvg- società cooperativa”; - che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita a rogito dell'Avv. Giovanna
Menazzi, Notaio in LI RO (UD), di data 24.10.2019, repertorio n. 18983, raccolta n. 15833, registrato a Udine il
31.10.2019 al n. 9031 Serie 1Y € 516,00 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Udine in data 31.10.2019 ai nn. 29137/21101;”
• Dà atto che in relazione all'atto notarile di trasferimento della proprietà dalla SIa NA LE al SI le parti chiedono sin Parte_1
d'ora, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali di cui al presente atto,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 (come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 e previsto dalla Circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate), essendo la descritta cessione funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo di separazione;
• Atteso che i coniugi dichiarano di aver beneficiato di un contributo di edilizia agevolata ai sensi della Legge Regionale FVG n.1/2016, erogato il 25 novembre 2021 e che, per quanto riferito dalla NC concessionaria
(ex Mediocredito FVG ora BCC Financial Service), non è possibile trasferire l'immobile prima che siano decorsi 5 anni dall'erogazione, pena la restituzione della somma erogata, dà atto che le parti convengono che la cessione avrà luogo, con separato atto, entro e non oltre la data del
30.12.2026 e, comunque, successivamente al decorso dei 5 anni dalla data di erogazione del suddetto beneficio ovvero allorché il trasferimento non comporterà alcun obbligo di restituzione o sanzione a carico delle parti;
• dà atto che i costi per il trasferimento della quota immobiliare saranno a carico del SI;
Pt_1
11) Dà atto che i coniugi dichiarano che il conto corrente rapporto n C01
00000957779 di appoggio al mutuo e cointestato tra gli stessi, verrà mantenuto fino all'intervenuto accollo del mutuo da parte del SI
, contestuale al suddetto trasferimento immobiliare. Dà atto che i Pt_1
coniugi dichiarano che sul suddetto conto corrente non risultano depositate somme comuni tali da dover essere divise. Dà atto che la SIa NA si impegna sin da ora a prestare il consenso ad eventuali operazioni di rinegoziazione del contratto di mutuo che dovessero rendersi necessarie o opportune sino all'accollo dello stesso da parte del SI;
Pt_1
12) Dà atto che i coniugi dichiarano che la scrittura privata dagli stessi sottoscritta in data 30.07.2024 con cui le parti hanno convenuto che il SI versasse (come in effetti ha versato) alla SIa NA Pt_1 la somma di € 2.500,00 a titolo di acconto sulla somma di € 20.000,00 che il SI corrisponderà alla SIa NA a fronte della Pt_1 quota parte dell'immobile coniugale e a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione, deve ritenersi superata dall'accordo trasfuso nel ricorso;
13) Dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento in sede di separazione;
14) Dà atto che, con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito i reciproci rapporti economico-patrimoniali, sicché gli stessi dichiarano di più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro in merito a pregressi rapporti di debito/ credito;
15) Dà atto che le parti si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
16) Dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
17) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.12, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2015.
Udine, li 04/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13632/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/12/2024 da
con il proc. e dom. avv. COLLOVINI MARTA Parte_1
E
EL SELTI con il proc. e dom. avv. VALENT DEBORAH
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 17/10/2015
in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n.
12, Parte 2, Serie A, anno 2015;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (09/12/2015) e Per_1
(10.10.2020), entrambi minorenni;
Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri ed EL Parte_1
SELTI, il cui matrimonio è stato celebrato in data 17/10/2015 in
LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al N. 12,
Parte 2, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) dispone che i figli e siano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso la quale manterranno la residenza anagrafica;
3) dispone che il padre tenga con sé i figli minori, un pomeriggio alla settimana con pernotto, nonché a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera. I genitori potranno concordare tempi di visita diversi, in particolare durante le vacanze estive e nel caso di impegno lavorativo stagionale della SIa NA;
4) durante le vacanze estive, dispone che ciascun genitore possa trascorrere con i figli due settimane continuative o non continuative, da concordarsi previamente con l'altro genitore, entro il mese di maggio, tenuto conto anche delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie di entrambi. I figli, inoltre, trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà con l'uno e per metà con l'altro genitore. Dispone che i giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo siano alternati di anno in anno tra i genitori. Dispone che i ponti e le altre festività nazionali siano ripartite di volta in volta tra i genitori, in modo da garantire ai figli di trascorrere con ciascuno di loro tempi per quanto possibili equivalenti.
5) Tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della situazione patrimoniale di entrambi, dispone che il SI
contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento Pt_1 della somma di € 200,00 mensili per ciascuno (e così per complessivi €
400,00 mensili), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente della madre NA LE entro il giorno 10 di ogni mese.
6) Dà atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente pari ad € 395,00, sarà percepito interamente dalla SIa NA, la quale provvederà a farne richiesta a proprio nome, mentre le detrazioni per figli a carico verranno divise al 50%.
7) Pone a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere e a cui dichiarano di volersi conformare.
8) Dà atto che il SI continuerà ad abitare nella casa Parte_1
coniugale, senza nulla dovere alla SIa NA in relazione a tale circostanza.
9) Prende atto che la SIa NA provvederà a trasferire la propria residenza presso un'altra unità immobiliare, attualmente sita in Latisana
(UD), Via LI RO n. 92/B;
10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, dà atto che i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui ai punti che seguono:
• la SIa NA LE (c.f. ) si impegna e C.F._1
obbliga a trasferire, con separato atto, al SI (c.f. Parte_1
che si impegna e obbliga ad acquistare, la piena C.F._2
proprietà della quota indivisa del 50% del seguente compendio immobiliare sito in Latisana (UD), Via LI RO n. 95, costituito da una abitazione con autorimessa e porzione di terreno agricolo annesso e precisamente gli immobili così catastalmente distinti:
- fabbricato catastalmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana (UD) (E473), Foglio 30, particella 68 subalterno 4, categoria
C/2, classe 4, consistenza 105 m2, Superficie catastale 114 m2, Rendita
€ 168,11, Via LI RO n. 95 Piano T-1;
- fabbricato catastalmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana (UD), Foglio 30, particella 68, Subalterno 5, categoria A/7, classe 2, consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale 175 m2, Rendita €
716,58, Via LI RO n. 95 Piano T-1;
- terreno catastalmente censita al Catasto dei Terreni del Comune di
Latisana (UD), Foglio 30, particella 204, Vigneto classe U, superficie 32 ca, Reddito Domenicale € 0,28, Reddito Agrario € 0,21;
• dà atto che gli immobili verranno ceduti comprensivi degli arredi esistenti. La SIa NA dichiara di aver già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i beni e gli effetti personali di sua proprietà;
• dà atto che i coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione, convengono che il SI a fronte del trasferimento immobiliare Parte_1
suddetto, versi alla SIa NA LE, la somma onnicomprensiva e consensualmente determinata di € 20.000,00 (ventimila/00) che verrà corrisposta secondo le seguenti modalità e tempi:
- quanto ad € 2.500,00 la SIa NA dichiara di aver già ricevuto tale importo in data 31.07.2024;
- quanto ad € 7.500,00 entro il 31.12.2024;
- quanto ai restati € 10.000,00 all'atto della stipula del contratto definitivo di cessione che dovrà aver luogo nei termini infra specificati.
Inoltre, a fronte dell'impegno della SIa NA a cedere la suddetta quota del compendio immobiliare come sopra individuato, dà atto che il SI si impegna a pagare per intero la rata del mutuo Parte_1
cointestato contratto in data 24.10.2019, a rogito notaio Avv. Giovanna
Menazzi di LI RO (UD), rep. N. 18984, Racc. n. 15834, registrato aa Udine il 31.10.2019 al n. 9033 Serie 1T, iscritto a Udine il
31.10.2019 ai nn. 29139/4348, con “NCter Credito Cooperativo Fvg- società cooperativa”.
Con l'effettivo trasferimento al SI da parte della SIa Pt_1
NA della quota parte del 50% della proprietà dell'immobile in parola e a far data dallo stesso, dà atto che il SI provvederà ad Pt_1 accollarsi integralmente l'importo residuo del mutuo, così liberando la SIa NA da qualsiasi obbligo di pagamento in dipendenza del predetto mutuo e rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti della SIa NA per quanto da lui pagato per intero a titolo di rimborso del mutuo cointestato tra i coniugi;
• Dà atto che gli immobili in oggetto verranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le eventuali servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza, mentre il possesso
è già nella disponibilità del SI , che ha continuato a vivere Pt_1 all'interno dell'abitazione dopo che è venuta meno la convivenza matrimoniale;
• dà atto che il promissario cedente ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto della presente promessa di cessione corrispondono alle ultime planimetrie depositate in catasto e sono conformi allo stato di fatto degli immobili suddetti sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
• Dà atto che la parte promissaria cedente si premurerà di fornire la
Certificazione Energetica ai sensi dell'art. 6/2 - Ter comma del D. Lgs. n.
192/2005;
• Dà atto che la parte promissaria cedente dichiara e garantisce:
- “che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che alla data della stipula del trasferimento sarà libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente
o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Udine,
Registro Generale n. 29139, Registro particolare n. 4348,
Presentazione n. 331 del 31.10.2019 a garanzia del mutuo contratto in data 24.10.2019, a rogito notaio Avv. Giovanna Menazzi di LI
RO (UD), rep. N. 18984, Racc. n. 15834, registrato aa Udine il 31.10.2019 al n. 9033 Serie 1T, iscritto a Udine il 31.10.2019 ai nn.
29139/4348, con “NCter Credito Cooperativo Fvg- società cooperativa”; - che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita a rogito dell'Avv. Giovanna
Menazzi, Notaio in LI RO (UD), di data 24.10.2019, repertorio n. 18983, raccolta n. 15833, registrato a Udine il
31.10.2019 al n. 9031 Serie 1Y € 516,00 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Udine in data 31.10.2019 ai nn. 29137/21101;”
• Dà atto che in relazione all'atto notarile di trasferimento della proprietà dalla SIa NA LE al SI le parti chiedono sin Parte_1
d'ora, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali di cui al presente atto,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 (come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 e previsto dalla Circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate), essendo la descritta cessione funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo di separazione;
• Atteso che i coniugi dichiarano di aver beneficiato di un contributo di edilizia agevolata ai sensi della Legge Regionale FVG n.1/2016, erogato il 25 novembre 2021 e che, per quanto riferito dalla NC concessionaria
(ex Mediocredito FVG ora BCC Financial Service), non è possibile trasferire l'immobile prima che siano decorsi 5 anni dall'erogazione, pena la restituzione della somma erogata, dà atto che le parti convengono che la cessione avrà luogo, con separato atto, entro e non oltre la data del
30.12.2026 e, comunque, successivamente al decorso dei 5 anni dalla data di erogazione del suddetto beneficio ovvero allorché il trasferimento non comporterà alcun obbligo di restituzione o sanzione a carico delle parti;
• dà atto che i costi per il trasferimento della quota immobiliare saranno a carico del SI;
Pt_1
11) Dà atto che i coniugi dichiarano che il conto corrente rapporto n C01
00000957779 di appoggio al mutuo e cointestato tra gli stessi, verrà mantenuto fino all'intervenuto accollo del mutuo da parte del SI
, contestuale al suddetto trasferimento immobiliare. Dà atto che i Pt_1
coniugi dichiarano che sul suddetto conto corrente non risultano depositate somme comuni tali da dover essere divise. Dà atto che la SIa NA si impegna sin da ora a prestare il consenso ad eventuali operazioni di rinegoziazione del contratto di mutuo che dovessero rendersi necessarie o opportune sino all'accollo dello stesso da parte del SI;
Pt_1
12) Dà atto che i coniugi dichiarano che la scrittura privata dagli stessi sottoscritta in data 30.07.2024 con cui le parti hanno convenuto che il SI versasse (come in effetti ha versato) alla SIa NA Pt_1 la somma di € 2.500,00 a titolo di acconto sulla somma di € 20.000,00 che il SI corrisponderà alla SIa NA a fronte della Pt_1 quota parte dell'immobile coniugale e a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione, deve ritenersi superata dall'accordo trasfuso nel ricorso;
13) Dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento in sede di separazione;
14) Dà atto che, con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito i reciproci rapporti economico-patrimoniali, sicché gli stessi dichiarano di più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro in merito a pregressi rapporti di debito/ credito;
15) Dà atto che le parti si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
16) Dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
17) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.12, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2015.
Udine, li 04/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini