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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1677/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1011/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 15/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020158110584000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020158110584000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020158110584000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060060126221000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060060126221000 REC.CREDITO.IMP - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060095364628000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060095364628000 REC.CREDITO.IMP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1235/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 riceveva un'intimazione di pagamento nel 2023 per cartelle esattoriali risalenti agli anni 1998–2015, per tributi come IRPEF, IVA, IRAP e TARI. Ha impugnato l'intimazione sostenendo che i crediti erano prescritti e che non aveva ricevuto notifica delle cartelle o che erano state notificate tardivamente.
Chiede la riforma della sentenza n. 1011/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, che aveva rigettato il suo ricorso.
Motivi dell'appello:
Errore procedurale: la sentenza ha ritenuto valide notifiche che non lo erano.
Prescrizione: anche se si considerasse valida la richiesta di compensazione del 2015, questa è arrivata oltre i 10 anni dalla notifica della cartella del 2003, quindi il credito era già prescritto.
Difetto di motivazione: la sentenza non spiega adeguatamente le ragioni della decisione.
Controdeduzioni (Agenzia delle Entrate – Riscossione)
ADER chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Ribadisce che le cartelle sono state regolarmente notificate e sono stati emessi atti interruttivi della prescrizione (intimazioni e richieste di compensazione)ì.
Le richieste di compensazione sono atti idonei a interrompere la lprescrizione. Poichè Il contribuente non ha impugnato le cartelle nei termini, quindi sono definitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l''intimazione di pagamento reca pretese erariali e locali oltre a carichi previdenziali per i quali sussiste difetto di giurisdizoine, si osserva che l a sentenza di primo gradomerita conferma tenuto conto alla luce della documentazione già vaglita dai giudici di primo grado che le cartelle erano state notificate regolarmente.
Per effetto della notifica dell'atto di compensazione e delle intimazioni intermedie, in uno con la sospensione coseguenziale alla normativa COVID sono stati sospesi i termini di prescrizione per 24 mesi. Infatti l'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, emanato per l'emergenza COVID, ha soopeso la riscossione coattiva per 24 mesi ed ha previsto, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 159 del 24.9.2015, richiamato nel citato decreto, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per gli enti impositori, per un corrispondente periodo di tempo: in particolare, l'ultima stesura del suddetto art. 68, al comma 4 bis, prevede che, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applichi una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi, con salvaguardia dei termini decadenziali e prescrizionali.
Pertanto nessun vizio può essere sollevato per effetto della cristallizzazione dell apretesa men che meno il difetto di motivazione alla luce della sufficiente analiticità dell'intimazione che riproduce gli elementi fondamentali delle cartelle richiamate, senza che possa obiettarsi la violazione del diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che liquida a favore di ER in
€ 4.000,00 oltre accessori di legge. Palermo 10.7.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1677/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1011/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 15/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020158110584000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020158110584000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020158110584000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060060126221000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060060126221000 REC.CREDITO.IMP - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060095364628000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060095364628000 REC.CREDITO.IMP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070010981057000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1235/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 riceveva un'intimazione di pagamento nel 2023 per cartelle esattoriali risalenti agli anni 1998–2015, per tributi come IRPEF, IVA, IRAP e TARI. Ha impugnato l'intimazione sostenendo che i crediti erano prescritti e che non aveva ricevuto notifica delle cartelle o che erano state notificate tardivamente.
Chiede la riforma della sentenza n. 1011/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, che aveva rigettato il suo ricorso.
Motivi dell'appello:
Errore procedurale: la sentenza ha ritenuto valide notifiche che non lo erano.
Prescrizione: anche se si considerasse valida la richiesta di compensazione del 2015, questa è arrivata oltre i 10 anni dalla notifica della cartella del 2003, quindi il credito era già prescritto.
Difetto di motivazione: la sentenza non spiega adeguatamente le ragioni della decisione.
Controdeduzioni (Agenzia delle Entrate – Riscossione)
ADER chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Ribadisce che le cartelle sono state regolarmente notificate e sono stati emessi atti interruttivi della prescrizione (intimazioni e richieste di compensazione)ì.
Le richieste di compensazione sono atti idonei a interrompere la lprescrizione. Poichè Il contribuente non ha impugnato le cartelle nei termini, quindi sono definitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l''intimazione di pagamento reca pretese erariali e locali oltre a carichi previdenziali per i quali sussiste difetto di giurisdizoine, si osserva che l a sentenza di primo gradomerita conferma tenuto conto alla luce della documentazione già vaglita dai giudici di primo grado che le cartelle erano state notificate regolarmente.
Per effetto della notifica dell'atto di compensazione e delle intimazioni intermedie, in uno con la sospensione coseguenziale alla normativa COVID sono stati sospesi i termini di prescrizione per 24 mesi. Infatti l'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, emanato per l'emergenza COVID, ha soopeso la riscossione coattiva per 24 mesi ed ha previsto, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 159 del 24.9.2015, richiamato nel citato decreto, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per gli enti impositori, per un corrispondente periodo di tempo: in particolare, l'ultima stesura del suddetto art. 68, al comma 4 bis, prevede che, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applichi una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi, con salvaguardia dei termini decadenziali e prescrizionali.
Pertanto nessun vizio può essere sollevato per effetto della cristallizzazione dell apretesa men che meno il difetto di motivazione alla luce della sufficiente analiticità dell'intimazione che riproduce gli elementi fondamentali delle cartelle richiamate, senza che possa obiettarsi la violazione del diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che liquida a favore di ER in
€ 4.000,00 oltre accessori di legge. Palermo 10.7.25 IL PRESIDENTE