Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 1748/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1748 dell'anno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2022 e vertente tra (p. iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede a Celano, via Tiburtina Controparte_1
Valeria km 127,400, , c.f. nato Controparte_1 C.F._1
l'11.04.1944 a Celano ed ivi residente in [...]
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi residente in
[...] C.F._2
Rione Campitelli e , c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] e residente in [...], tutti domiciliati in Avezzano, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Retico, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORI OPPONENTI
1
Piazza Salimbeni n.3, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta al Registro delle Imprese di codice fiscale e partita IVA iscritta CP_2 P.IVA_2
al n.52.74 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, facente parte del
Gruppo Bancario , codice ABI Gruppo 1030.6, e per essa, Controparte_2
quale mandataria, in suo nome e per suo conto, con sede in CP_3 CP_2
via Aldo Moro, 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero di CP_2
codice fiscale e partita IVA , (PEC , giusta P.IVA_3 Email_1
procura conferita con atto a rogito del notaio di , Rep. N. 195.382, Persona_1 CP_2
Racc. n. 12.890 del 22/05/2018, registrato a il 24/05/2018 al n.2969/1T (cfr. CP_2
doc. 1), in persona di nato a [...] il [...], nella sua qualità di CP_4
procuratore e rappresentante della medesima in forza di procura CP_3
autenticata nelle firme dal notaio di San Donato Milanese, Rep. N. Persona_2
216 del 18/07/2018, registrata a Milano il 19/07/2018 al n. 33584 (cfr. doc. 2), rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Frasca - e Ugo C.F._4
Frasca - (i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni C.F._5
e comunicazioni agli indrizzi di posta elettronica certificata in Email_2 Email_3
virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila,
Via Gabriele D'Annunzio n. 28
CONVENUTA OPPOSTA
E società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in CP_5
Milano (MI), alla Via Soperga n. 9, C.F. in persona P.IVA_4
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e nella CP_6 CP_7
sua qualità di procuratrice mandataria di società a responsabilità CP_8
limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30.04.1999, con
2 sede legale in Milano alla Via San Prospero n. 4, C.F. e numero di P.IVA_5
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e R.E.A. MI – CP_7
253196, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini del Foro di Roma, C con studio in Roma, alla Via Giovanni Antonio Plana n. 4, PEC:
, ove il detto difensore dichiara di Email_4
voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento, giusta procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111, C.P.C.
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, nelle rispettive qualità, convenivano in giudizio al fine di opporre il d.i. n. Controparte_2
466/18, emesso in data 24.9.2018 dal Tribunale di Avezzano, con cui si intimava alla il pagamento della somma di euro 295.720,53 e agli altri Parte_1
opponenti, quali garanti, il pagamento della minor somma di euro 240.000,00 (pari all'importo massimo della garanzia prestata) oltre accessori e spese, in relazione al saldo passivo risultante dal c/c bancario n. 31926,37 intestato alla Parte_1
aperto il 17.10.2011 e chiuso in data 27.06.2017, in conseguenza della
[...]
revoca dell'apertura di credito accordata alla società sullo stesso conto e del conseguente recesso dal c/c.
A sostegno dell'opposizione deducevano l'illegittima applicazione di interessi anatocistici al rapporto di conto corrente;
l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di CMS e di spese, in quanto privi di specifica pattuizione;
l'illegittima applicazione in alcuni trimestri di interessi usurari, concludendo perché il giudice dichiarasse l'inefficacia del contratto di c/c ripassato fra le parti e conseguentemente revocasse il provvedimento monitorio oggetto di opposizione.
3 Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta, contestando integralmente le avverse deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Il giudice istruttore accoglieva la richiesta di concessione della p.e. del decreto opposto, ritenendo l'opposizione di non facile o pronta soluzione, e quindi assegnava termini per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Espletato lo stesso con esito negativo, il giudice concedeva termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma nessuna delle parti depositava memorie.
All'esito del deposito delle memorie, Il G.I. disponeva CTU contabile, nominando il dott. , cui conferiva l'incarico di dare risposta ai seguenti quesiti: Persona_3
“A) verificata, alla luce delle clausole contrattuali, la determinatezza o, in ogni caso, la determinabilità (sulla base di criteri prestabiliti ed elementi fattuali estrinseci obiettivamente verificabili) del tasso d'interesse applicato all'operazione, ricostruisca il c.t.u. i rapporti dare/avere fra le parti, partendo dal più risalente tra gli estratti conto in atti, sulla scorta dei seguenti criteri:
1) in mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale o in presenza di clausola interessi “uso piazza" – ipotesi di mancanza che ove ricorra sarà fatta appositamente constare dal c.t.u. – ridetermini il dovuto applicando il tasso degli interessi indicato dall'art. 117, comma settimo, lett. a) T.U.B. (alle operazioni attive per la banca — saldi debitori per il correntista - si applicherà il tasso nominale minimo dei BOT o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ed alle operazioni passive per la banca - saldi creditori per il correntista - si applicherà il tasso nominale massimo dei BOT o altri titoli similari);
2) in presenza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, verifichi il rispetto del tasso soglia applicando i seguenti criteri: - calcolo del TEG del rapporto contrattuale in applicazione dei criteri dettati dalla Banca d'Italia, tenuto conto della commissione di massimo scoperto e, in generale, del complessivo costo del credito effettivamente sostenuto dal cliente ai sensi
4 dell'art. 644 comma 4 c.p.c. (in base al quale “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”) e considerato che a tal uopo va escluso il cumulo tra interessi convenzionali ed interessi moratori (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del
17/10/2019); - applicazione della commissione di massimo scoperto soltanto se prevista - anche la circostanza storica della esistenza di una siffatta pattuizione andrà fatta constare dal c.t.u. - e se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni (la commissione di massimo scoperto non va comunque applicata a fronte di utilizzi in assenza di fido); eventuali ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi, previste da ulteriori clausole, vanno calcolate limitatamente al periodo successivo all'adeguamento ex lege del contratto all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009 soltanto se le clausole in questione sono conformi al disposto del citato art. 2 bis comma primo (così come modificato dall'art. 2 d.l. n. 78/2009); - in presenza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, il tasso convenzionale non è esigibile se pattuito in misura superiore al tasso soglia di cui alla l. 108/1996;
B) ridetermini il dovuto non applicando nessun interesse per il caso di constatato superamento del tasso soglia antiusura sin dalla stipula del contratto o in occasione dell'esercizio da parte della banca dello jus variandi basato su un contratto scritto (in tal caso il c.t.u. provvederà allo scomputo di qualsivoglia costo e interesse solo per il periodo successivo a tale modifica e sino all'eventuale successiva nuova modifica per la quale invece detto superamento non sia riscontrabile, nel qual caso farà applicazione delle nuove condizioni economiche pattuite); C) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, operi il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso, invece, in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, il C.T.U. opererà una duplice ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile, la seconda partendo dal saldo “zero"; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del conto corrente sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili ovvero di ogni altro elemento documentale ritenuto tecnicamente idoneo allo scopo”.
5 Depositata la CTU, unitamente alle osservazioni alla stessa mosse dalle parti, oltre alle relative risposte, la causa era avviata a decisione e trattenuta a tal fine all'udienza del 14.4.2022, con concessione alle parti dei termini per scritti conclusionali e repliche.
L'opposizione risulta fondata per quanto di ragione.
Il CTU, infatti, rilevava, anzitutto, la mancata pattuizione per iscritto dei tassi di interesse a debito da applicare in caso di operazioni effettuate entro il fido, almeno nel periodo compreso fra il IV trimestre 2011 e il III trimestre 2012 (risultando stipulato il primo contratto di apertura di credito il 24.7.2012).
Ciò, pur in assenza, per il detto periodo, di una formale apertura di credito, rilevandosi elementi idonei a far ritenere comunque sussistente un affidamento reale, quali la presenza di una “commissione su affidato”, non regolata in base al contratto di apertura di conto corrente, nonché l'applicazione di un “tasso di interesse a debito” inferiore rispetto al tasso a debito convenzionale stabilito solo per l'extra fido
(13,50%), ma di fatto non previsto contrattualmente.
Ciò con conseguente ricalcolo del saldo, previa applicazione del tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma settimo, lett. a) T.U.B. per il periodo indicato, ferma restando la determinazione degli interessi regolamentati dai contratti di apertura di credito del 24.07.2012 e del 20.05.2014.
Constatava, inoltre, il dott. , per quanto qui di rilievo, l'espressa pattuizione Per_3
della capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità e l'espresso riconoscimento in favore dell'istituto di credito dello ius variandi, anche in pejus.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi applicati, il CTU, utilizzando le formule della
Banca d'Italia, in ossequio al tenore del quesito del giudice, rilevava come in nessuno dei trimestri del periodo oggetto di analisi si fosse verificato il superamento del tasso soglia.
6 Quanto, poi, alla CMS, il dott. osservava come nel contratto di C/C del Per_3
2011 non ne fosse prevista l'applicazione.
Erano peraltro state pattuite altre remunerazioni quali una commissione onnicomprensiva (onere che non può superare il limite dello 0,5% trimestrale) proporzionata alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, una
“commissione di istruttoria veloce” da determinarsi in misura fissa e commisurata ai costi “mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi”. Inoltre rilevava l'applicazione di una “commissione di affidamento” addebitata dalla banca, per valori pari allo 0,50% trimestrale e regolamentata nell'ambito delle lettere contratto di credito. Quest'ultima, peraltro, non risultava pattuita con riferimento al periodo di cui si è i precedenza già scritto – dal IV trimestre 2011 al III trimestre 2012 – con la conseguenza che il saldo del conto era quindi ricalcolato eliminando i relativi costi.
Constatava, inoltre, il CTU, la presenza di tutti gli estratti conto e dei relativi prospetti di liquidazione di interessi e competenze, con la conseguente possibilità di integrale ricostruzione del rapporto dalla data di apertura del conto corrente 17.10.2011 fino alla data del 28.06.2017, relativa all' ultimo estratto conto disponibile in atti.
Sulla base di quanto sopra riassunto, quindi, l'ausiliario del giudice rideterminava il saldo del conto corrente seguendo i seguenti parametri:
• rielaborazione degli estratti conto disponibili per tutto il periodo oggetto di analisi in base alla “data valuta” con “capitalizzazione trimestrale”;
• sostituzione dei tassi banca con i Tassi Bot minimi riferiti ai dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale dei conti, secondo le previsioni dell'art.117 TUB, esclusivamente per il periodo 17.10.2011 - 24.07.2012
(sottoscrizione della prima apertura di credito);
• liquidazione degli interessi passivi in applicazione delle aliquote d'istituto per i restanti periodi;
7 • recupero del corrispettivo su accordato esclusivamente per il periodo
17.10.2011 - 24.07.2012 per mancata pattuizione;
così ottenendo il risultato di un saldo passivo pari ad € 277.130,20.
Tale soluzione, pur contestata dalla parte opposta, risulta adeguatamente motivata dal CTU, come del resto è da ritenersi l'intero elaborato, complessivamente completo, accurato e privo di illogicità e incongruenze.
In merito, infatti, pur offrendo il CTU in subordine, un'ipotesi alternativa in pieno accoglimento delle censure dell'opposta, deve condividersi l'assunto della presenza, quanto al periodo IV trimestre 2011-III trimestre 2012, precedente alla prima delle lettere di affidamento (24.7.2012), di elementi chiaramente indicativi dell'esistenza di un affidamento di fatto, chiaramente evincibile dal riscontro dell'applicazione di una
“commissione su affidato”, non già regolata dal contratto di apertura di conto corrente, di un “tasso di interesse a debito” inferiore rispetto al tasso a debito convenzionale stabilito solo per l'extra fido, pure non pattuito in contratto, nonché alla luce della specifica previsione contrattuale della facoltà per l'istituto di credito di concedere al correntista delle somme, anche senza una formale apertura di credito.
Non può, peraltro, condividersi l'assunto della parte opponente, laddove ritiene che la pronuncia del giudice debba limitarsi, secondo i principi di cui all'art. 112, c.p.c.
(corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato), alla decisione in ordine alla sola conferma o meno del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenza dell'integrale accoglimento dell'opposizione, stante la mancata corrispondenza fra l'importo oggetto di ingiunzione e quello, inferiore, riconosciuto come dovuto all'esito della espletata CTU.
A tal proposito si rammenta che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare
8 il fondamento della pretesa creditoria (cfr. sul punto Cass. SSUU, sent. 13.1.2022,
n.927)
Da ciò discende che, qualora a la banca abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del capitale e interessi per lo scoperto di c/c, e il debitore abbia proposto opposizione deducendo la nullità di clausole relative alla previsione di interessi o costi in genere, l'accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione del correntista non travolge ovviamente l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli importi non dovuti.
Quanto appena osservato, peraltro, costituisce elemento rilevante per la regolamentazione delle spese, che possono, stante la reciproca soccombenza, e tenendo conto della non particolarmente elevata differenza fra l'importo richiesto dalla creditrice e quello oggetto di condanna, compensarsi parzialmente nella misura che si ritiene congrua di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA al pagamento in favore Parte_1
dell'intervenuta della somma di € 277.130,20, oltre interessi CP_5
come da domanda sino al saldo effettivo;
3) CONDANNA DEL , e CP_1 Parte_2
, nella qualità di fideiussori, al pagamento, in Parte_3
solido fra loro e con la società debitrice, in favore dell'intervenuta CP_5
della somma di € 240.000,00, pari all'importo massimo garantito, oltre
[...]
interessi come da domanda e sino all'effettivo soddisfo;
4) COMPENSA in misura di 1/3 le spese di lite, da liquidarsi complessivamente in euro 2.941,00, oltre accessori come per legge, in favore di BANCA
9 e in € 3.500,00, oltre accessori Controparte_2
come per legge, in favore dl ponendone la rifusione in favore CP_9
delle controparti per i rimanenti 2/3 a carico degli attori in solido;
5) PONE definitivamente le spese di CTU a carico della parte opponente in misura di 2/3 e a carico delle controparti per il rimanente terzo.
Così deciso in Avezzano il 9.1.2025
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
10