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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3605/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. EUGENIO TARGA e l'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO ZUPPA
Parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Fideiussione, pegno.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
in via principale, accertato il pagamento da parte del Sig. della somma di euro Parte_1
33.700,24, alla BC (ex BC ) in forza dei contratti di mutuo Controparte_2 CP_3
in essere di cui al doc.2 in atti ed in favore della quale fideiussore della Controparte_4
1 medesima in ragione del contratto di cui sub 1) per l'importo massimo di euro 68.000,00; accertato inoltre il diritto del fideiubente ad agire in regresso nei confronti del Parte_1
debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1950 c.c.; condannarsi la Controparte_4 [...]
corrente in Sovizzo (VI), via IV Novembre n. 79 (C.F. , alla Controparte_4 P.IVA_1
restituzione di ogni somma versata, ovvero ad oggi euro euro 33.700,24 e da versarsi dal ricorrente quale fideiussore della sino all'estinzione dei contratti Parte_1 Controparte_4
di mutuo in essere con la , oltre ad interessi legali nella misura di cui Controparte_5 all'art.1284, IV co., c.c., quantomeno dalla data di instaurazione del presente giudizio ed interessi legali di cui all'art.1284 I co., c.c., da ogni singola scadenza dei pagamenti effettuati dal ricorrente in favore della società garantita.
In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite della precedente fase cautelare e della presente fase di merito.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 27.9.2019 Cassa Rurale Artigiana di Brendola Credito Cooperativo (oggi
[...]
ha concesso a un mutuo chirografario di € 64.685,00, ai sensi CP_5 Controparte_4
della LR n. 57/1999. A garanzia dell'obbligo di restituzione del finanziamento sono state rilasciate due fideiussioni da , al tempo amministratore unico della mutuataria, e Parte_1
da . ha altresì concesso alla mutuante un pegno su un proprio Controparte_6 Parte_1
libretto di risparmio.
Nel dicembre 2021 è cessato dalla carica di amministratore e ha ceduto le Parte_1
proprie quote all'ex compagna e a Controparte_6 Parte_2
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.9.2024, ha dedotto di avere Parte_1
dovuto corrispondere alla banca mutuante, mediante svincolo delle somme concesse in pegno
2 e quattro bonifici eseguiti tra il 31.10.2023 ed il 22.7.2024, la somma complessiva di €
33.700,24, a copertura dell'esposizione maturata in relazione al finanziamento concesso alla società e da lui garantito.
Il ricorrente ha documentato di avere inutilmente richiesto a il rimborso degli Controparte_4
importi pagati come garante e di avere ottenuto da questo Tribunale un sequestro conservativo
“sui beni mobili ed immobili registrati, i conti correnti e gli eventuali crediti del debitore, di proprietà di fino a concorrenza della somma di € 50.000,00” (decreto Controparte_4
4.7.2024 e ordinanza 19.7.2024, nel procedimento n. 2818/24 RG), a tutela del medesimo credito.
Il sequestro è stato eseguito su beni strumentali della società debitrice per un valore di €
7.092,00, con nomina dello stesso quale custode (verbale 22.7.2024). Parte_1
Il ricorrente chiede che venga condannata al pagamento della somma di € Controparte_4
33.700,24.
La convenuta è rimasta contumace.
In udienza 18.2.2025 il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, quale custode dei beni in sequestro, a spostarli dal luogo ove si trovano, vale a dire dall'immobile di proprietà dello stesso ove era gestito il pubblico esercizio, oggi inattivo, costituente l'oggetto Parte_1
imprenditoriale della società convenuta.
Ragioni della decisione
Il ricorrente ha sostenuto i seguenti esborsi, finalizzati al ripianamento del debito garantito verso la banca mutuante:
1. € 19.861,80 in data 26.10.2022 (doc. 8);
2. € 5.562,49 in data 31.10.2023 (doc. 9);
3. € 2.734,73 in data 4.1.2024 (doc. 10);
3 4. € 2.701,79 in data 29.2.2024 (doc. 11);
5. € 2.700,65 in data 22.7.2024 (doc. 12).
In totale, l'onere sopportato da ammonta ad € 33.561,46. Parte_1
Il terzo datore di pegno che abbia soddisfatto, anche in parte, il creditore, ha diritto di rivalsa contro il debitore principale ex artt. 1203 e 2871 c.c. Allo stesso modo, spetta al fideiussore il diritto di regresso contro il debitore principale, ex art. 1950 c.c.
E' quindi fondata la pretesa del ricorrente di ottenere la condanna della società convenuta, debitrice principale nei confronti della banca mutuante, a rimborsarlo dell'onere sostenuto.
Oltre alla somma capitale, spettano al ricorrente gli interessi maturati, come da domanda, al tasso di cui all'art. 1284 comma primo c.c., per il periodo compreso dai singoli pagamenti effettuati alla data del deposito del ricorso introduttivo (3.9.2024), e ai sensi del 4° comma del medesimo articolo per il periodo successivo, fino al saldo.
E' altresì meritevole di accoglimento l'istanza relativa alla collocazione materiale dei beni in sequestro, avendo il ricorrente necessità di disporre dei locali di sua proprietà (siti in Sovizzo, via IV Novembre 79) ove tali beni si trovano.
Conclusioni e spese
Il ricorso viene accolto nei limiti suindicati.
Spetta al ricorrente il diritto ad essere rifuso delle spese di lite, relative alla fase cautelare e al merito, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità e del valore della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € 33.561,46, Controparte_4 Parte_1
maggiorata gli interessi maturati ex art. 1284 comma primo c.c. per il periodo
4 compreso dai singoli pagamenti effettuati alla data del deposito del ricorso introduttivo, e ai sensi del 4° comma del medesimo articolo per il periodo successivo, fino al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate, quanto Controparte_4 Parte_1 alla fase cautelare, in € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA, e, quanto alla fase di merito, in € 3.900,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) autorizza , quale custode dei beni sottoposti a sequestro, a spostarli dai Parte_1
locali di Sovizzo (Vicenza), via IV Novembre 79, ove si trovano.
Vicenza, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. EUGENIO TARGA e l'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO ZUPPA
Parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Fideiussione, pegno.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
in via principale, accertato il pagamento da parte del Sig. della somma di euro Parte_1
33.700,24, alla BC (ex BC ) in forza dei contratti di mutuo Controparte_2 CP_3
in essere di cui al doc.2 in atti ed in favore della quale fideiussore della Controparte_4
1 medesima in ragione del contratto di cui sub 1) per l'importo massimo di euro 68.000,00; accertato inoltre il diritto del fideiubente ad agire in regresso nei confronti del Parte_1
debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1950 c.c.; condannarsi la Controparte_4 [...]
corrente in Sovizzo (VI), via IV Novembre n. 79 (C.F. , alla Controparte_4 P.IVA_1
restituzione di ogni somma versata, ovvero ad oggi euro euro 33.700,24 e da versarsi dal ricorrente quale fideiussore della sino all'estinzione dei contratti Parte_1 Controparte_4
di mutuo in essere con la , oltre ad interessi legali nella misura di cui Controparte_5 all'art.1284, IV co., c.c., quantomeno dalla data di instaurazione del presente giudizio ed interessi legali di cui all'art.1284 I co., c.c., da ogni singola scadenza dei pagamenti effettuati dal ricorrente in favore della società garantita.
In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite della precedente fase cautelare e della presente fase di merito.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 27.9.2019 Cassa Rurale Artigiana di Brendola Credito Cooperativo (oggi
[...]
ha concesso a un mutuo chirografario di € 64.685,00, ai sensi CP_5 Controparte_4
della LR n. 57/1999. A garanzia dell'obbligo di restituzione del finanziamento sono state rilasciate due fideiussioni da , al tempo amministratore unico della mutuataria, e Parte_1
da . ha altresì concesso alla mutuante un pegno su un proprio Controparte_6 Parte_1
libretto di risparmio.
Nel dicembre 2021 è cessato dalla carica di amministratore e ha ceduto le Parte_1
proprie quote all'ex compagna e a Controparte_6 Parte_2
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.9.2024, ha dedotto di avere Parte_1
dovuto corrispondere alla banca mutuante, mediante svincolo delle somme concesse in pegno
2 e quattro bonifici eseguiti tra il 31.10.2023 ed il 22.7.2024, la somma complessiva di €
33.700,24, a copertura dell'esposizione maturata in relazione al finanziamento concesso alla società e da lui garantito.
Il ricorrente ha documentato di avere inutilmente richiesto a il rimborso degli Controparte_4
importi pagati come garante e di avere ottenuto da questo Tribunale un sequestro conservativo
“sui beni mobili ed immobili registrati, i conti correnti e gli eventuali crediti del debitore, di proprietà di fino a concorrenza della somma di € 50.000,00” (decreto Controparte_4
4.7.2024 e ordinanza 19.7.2024, nel procedimento n. 2818/24 RG), a tutela del medesimo credito.
Il sequestro è stato eseguito su beni strumentali della società debitrice per un valore di €
7.092,00, con nomina dello stesso quale custode (verbale 22.7.2024). Parte_1
Il ricorrente chiede che venga condannata al pagamento della somma di € Controparte_4
33.700,24.
La convenuta è rimasta contumace.
In udienza 18.2.2025 il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, quale custode dei beni in sequestro, a spostarli dal luogo ove si trovano, vale a dire dall'immobile di proprietà dello stesso ove era gestito il pubblico esercizio, oggi inattivo, costituente l'oggetto Parte_1
imprenditoriale della società convenuta.
Ragioni della decisione
Il ricorrente ha sostenuto i seguenti esborsi, finalizzati al ripianamento del debito garantito verso la banca mutuante:
1. € 19.861,80 in data 26.10.2022 (doc. 8);
2. € 5.562,49 in data 31.10.2023 (doc. 9);
3. € 2.734,73 in data 4.1.2024 (doc. 10);
3 4. € 2.701,79 in data 29.2.2024 (doc. 11);
5. € 2.700,65 in data 22.7.2024 (doc. 12).
In totale, l'onere sopportato da ammonta ad € 33.561,46. Parte_1
Il terzo datore di pegno che abbia soddisfatto, anche in parte, il creditore, ha diritto di rivalsa contro il debitore principale ex artt. 1203 e 2871 c.c. Allo stesso modo, spetta al fideiussore il diritto di regresso contro il debitore principale, ex art. 1950 c.c.
E' quindi fondata la pretesa del ricorrente di ottenere la condanna della società convenuta, debitrice principale nei confronti della banca mutuante, a rimborsarlo dell'onere sostenuto.
Oltre alla somma capitale, spettano al ricorrente gli interessi maturati, come da domanda, al tasso di cui all'art. 1284 comma primo c.c., per il periodo compreso dai singoli pagamenti effettuati alla data del deposito del ricorso introduttivo (3.9.2024), e ai sensi del 4° comma del medesimo articolo per il periodo successivo, fino al saldo.
E' altresì meritevole di accoglimento l'istanza relativa alla collocazione materiale dei beni in sequestro, avendo il ricorrente necessità di disporre dei locali di sua proprietà (siti in Sovizzo, via IV Novembre 79) ove tali beni si trovano.
Conclusioni e spese
Il ricorso viene accolto nei limiti suindicati.
Spetta al ricorrente il diritto ad essere rifuso delle spese di lite, relative alla fase cautelare e al merito, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità e del valore della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € 33.561,46, Controparte_4 Parte_1
maggiorata gli interessi maturati ex art. 1284 comma primo c.c. per il periodo
4 compreso dai singoli pagamenti effettuati alla data del deposito del ricorso introduttivo, e ai sensi del 4° comma del medesimo articolo per il periodo successivo, fino al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate, quanto Controparte_4 Parte_1 alla fase cautelare, in € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA, e, quanto alla fase di merito, in € 3.900,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) autorizza , quale custode dei beni sottoposti a sequestro, a spostarli dai Parte_1
locali di Sovizzo (Vicenza), via IV Novembre 79, ove si trovano.
Vicenza, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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