Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1035
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è inammissibile poiché contesta un vizio della pretesa erariale e non un vizio proprio dell'intimazione di pagamento. L'intimazione è un atto che ingiunge il pagamento di somme dovute sulla base di avvisi di accertamento precedenti e non è un nuovo atto impositivo. Pertanto, è sindacabile solo per vizi propri, escludendo questioni relative all'accertamento, a meno che il contribuente non ne venga a conoscenza solo tramite l'intimazione, cosa non avvenuta in questo caso data la regolare notifica degli avvisi di accertamento. Inoltre, il termine di prescrizione decennale non era decorso tra la notifica dell'avviso di accertamento (10/10/2016) e la notifica dell'intimazione di pagamento (3/10/2023).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1035
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1035
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo