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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6976/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010385025000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 03420239010385025, notificato il 3.10.2023, con riferimento soltanto all'avviso di accertamento TDLTDLM
000357 notificato il 10/10/2016, per una richiesta di pagamento di € 33.215,51, e ne ha chiesto l'annullamento, eccependo l'inesigibilità della pretesa per l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione, essendo stato l'avviso di pagamento presumibilmente notificato nell'anno 2016.
Agenzie delle Entrate, Dir. Prov. di Cosenza, ha presentato controdeduzioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente dimostrato, attraverso l'avviso di ricevimento versato in atti da Agenzie delle
Entrate, avverso cui alcuna contestazione è stata sollevata dal ricorrente, che quest'ultimo abbia ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. TDLTDLM 000357 in data 10/10/2016.
Ciò premesso, l'eccezione di intervenuta prescrizione è inammissibile, poiché con tale doglianza ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito all'avviso sopra menzionato, si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art. 19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Né può ritenersi che la predetta ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione dell'avviso di accertammento, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 3/10/2023, il termine di prescrizione decennale decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento eseguita in data 10/10/2016 non era decorso.
A tal fine, vale evidenziare che nella sentenza n. 23397 del 2016, le Sezioni Unite hanno affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6976/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010385025000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 03420239010385025, notificato il 3.10.2023, con riferimento soltanto all'avviso di accertamento TDLTDLM
000357 notificato il 10/10/2016, per una richiesta di pagamento di € 33.215,51, e ne ha chiesto l'annullamento, eccependo l'inesigibilità della pretesa per l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione, essendo stato l'avviso di pagamento presumibilmente notificato nell'anno 2016.
Agenzie delle Entrate, Dir. Prov. di Cosenza, ha presentato controdeduzioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente dimostrato, attraverso l'avviso di ricevimento versato in atti da Agenzie delle
Entrate, avverso cui alcuna contestazione è stata sollevata dal ricorrente, che quest'ultimo abbia ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. TDLTDLM 000357 in data 10/10/2016.
Ciò premesso, l'eccezione di intervenuta prescrizione è inammissibile, poiché con tale doglianza ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito all'avviso sopra menzionato, si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art. 19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Né può ritenersi che la predetta ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione dell'avviso di accertammento, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 3/10/2023, il termine di prescrizione decennale decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento eseguita in data 10/10/2016 non era decorso.
A tal fine, vale evidenziare che nella sentenza n. 23397 del 2016, le Sezioni Unite hanno affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.