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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2207 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vertenza;
Parte_1
PARTE OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Vincenzo Maria Buco ed Alessia Piscopo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.10.2022,
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1234/2022. L'opponente ha chiesto Pt_1 accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, revocarsi il monitorio opposto con vittoria di spese compensi ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2024, la Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto
[...] tardivamente proposta nonché ha chiesto l'integrale rigetto della domanda, con conseguenza conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Dal combinato disposto degli artt. 641 e 650 c.p.c., risulta che il termine perentorio per la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni;
il termine decorre dalla regolare notifica del decreto ingiuntivo al debitore, secondo le regole generali dettate dall'art. 155 c.p.c.
Scaduto tale termine l'opposizione ordinaria non è più proponibile, anche se il creditore non abbia chiesto ed ottenuto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Rimane la possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel caso in cui il debitore ingiunto riesca a provare di non aver potuto proporre l'opposizione nel rispetto del suddetto termine non avendo avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Peraltro, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 1976 n. 120, l'art. 650 c.p.c. è divenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il caso fortuito o la forza maggiore abbiano impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione.
Nel caso di specie, a fronte di una regolare notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data
17.09.2022, l'opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione solo in data
28.10.2022, ovverosia quarantuno giorni dopo. Né l'opponente ha dedotto o provato l'impossibilità, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di proporre l'opposizione nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile poiché tardiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate applicando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 (e come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), con applicazione dei minimi alla luce della semplice risoluzione della controversia stante la tardività dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
II) condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €. 2.540,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2207 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vertenza;
Parte_1
PARTE OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Vincenzo Maria Buco ed Alessia Piscopo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.10.2022,
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1234/2022. L'opponente ha chiesto Pt_1 accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, revocarsi il monitorio opposto con vittoria di spese compensi ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2024, la Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto
[...] tardivamente proposta nonché ha chiesto l'integrale rigetto della domanda, con conseguenza conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Dal combinato disposto degli artt. 641 e 650 c.p.c., risulta che il termine perentorio per la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni;
il termine decorre dalla regolare notifica del decreto ingiuntivo al debitore, secondo le regole generali dettate dall'art. 155 c.p.c.
Scaduto tale termine l'opposizione ordinaria non è più proponibile, anche se il creditore non abbia chiesto ed ottenuto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Rimane la possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel caso in cui il debitore ingiunto riesca a provare di non aver potuto proporre l'opposizione nel rispetto del suddetto termine non avendo avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Peraltro, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 1976 n. 120, l'art. 650 c.p.c. è divenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il caso fortuito o la forza maggiore abbiano impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione.
Nel caso di specie, a fronte di una regolare notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data
17.09.2022, l'opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione solo in data
28.10.2022, ovverosia quarantuno giorni dopo. Né l'opponente ha dedotto o provato l'impossibilità, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di proporre l'opposizione nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile poiché tardiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate applicando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 (e come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), con applicazione dei minimi alla luce della semplice risoluzione della controversia stante la tardività dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
II) condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €. 2.540,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso