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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2600/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2600/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COFFRINI MARCELLO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SESSI, N. 1/1 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. COFFRINI MARCELLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFERRARI Controparte_1 C.F._1 IC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO VIA MAZZINI N. 170 BOLOGNApresso il difensore avv. MANFERRARI IC
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
pronunziato ad istanza di ing. portante condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 15.860. In particolare, si assume che il pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
Il convenuto opposto si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 14 novembre 2024, è stata concessa la provvisoria esecutività.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è palesemente infondata e va reietta.
Il credito agito trova titolo in negozio di conferimento d'incarico all'ing. , da parte di CP_1 Parte_1
avente ad oggetto progettazione strutturale ed adeguamento-
miglioramento sismico con ampliamento sisma bonus 110% relativamente a fabbricato sito in Viadana, via Arolfi angolo via Cagnola, per un corrispettivo pari ad € 17.500, oltre accessori.
Non è contestato il conferimento d'incarico e la sottoscrizione del relativo contratto (doc. 1) e neppure la redazione della relativa documentazione da parte del professionista, in adempimento al contratto d'opera (v. docc. 22-32).
A fronte della pacificità dei fatti dedotti, sin dalla comparsa,
parte opponente si è limitata genericamente ad eccepire di “non avere
proseguito le pratiche, in quanto, per ragioni a lui non opponibili,
quali la riqualificazione urbanistica dell'area da parte del Comune
di Viadana, nonché le numerose modifiche alla normativa in materia di
sismabonus 110% e le progressive preclusioni alla sua applicazione,
ciò non è stato materialmente possibile. (p. 3 della comparsa)”.
Salvo, nelle note conclusive finali del 28 ottobre us., ammettere che, in realtà, l'intervento edilizio divisato non è stato attuato pagina 3 di 5 per essersi la società “trovata in una situazione di grave
decozione”.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, va confermato.
III. Stante la condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, che ha agito in giudizio senza la normale prudenza, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equitativamente determinata pari ad una quota parte delle spese processuali.
In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3°
comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo
delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte opponente va condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate, alla stregua del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 21 maggio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso pagina 4 di 5 delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge;
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al versamento dell'ulteriore somma pari ad € 1.500, a titolo di abuso del processo.
Modena lì, 6 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2600/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2600/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COFFRINI MARCELLO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SESSI, N. 1/1 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. COFFRINI MARCELLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFERRARI Controparte_1 C.F._1 IC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO VIA MAZZINI N. 170 BOLOGNApresso il difensore avv. MANFERRARI IC
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
pronunziato ad istanza di ing. portante condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 15.860. In particolare, si assume che il pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
Il convenuto opposto si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 14 novembre 2024, è stata concessa la provvisoria esecutività.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è palesemente infondata e va reietta.
Il credito agito trova titolo in negozio di conferimento d'incarico all'ing. , da parte di CP_1 Parte_1
avente ad oggetto progettazione strutturale ed adeguamento-
miglioramento sismico con ampliamento sisma bonus 110% relativamente a fabbricato sito in Viadana, via Arolfi angolo via Cagnola, per un corrispettivo pari ad € 17.500, oltre accessori.
Non è contestato il conferimento d'incarico e la sottoscrizione del relativo contratto (doc. 1) e neppure la redazione della relativa documentazione da parte del professionista, in adempimento al contratto d'opera (v. docc. 22-32).
A fronte della pacificità dei fatti dedotti, sin dalla comparsa,
parte opponente si è limitata genericamente ad eccepire di “non avere
proseguito le pratiche, in quanto, per ragioni a lui non opponibili,
quali la riqualificazione urbanistica dell'area da parte del Comune
di Viadana, nonché le numerose modifiche alla normativa in materia di
sismabonus 110% e le progressive preclusioni alla sua applicazione,
ciò non è stato materialmente possibile. (p. 3 della comparsa)”.
Salvo, nelle note conclusive finali del 28 ottobre us., ammettere che, in realtà, l'intervento edilizio divisato non è stato attuato pagina 3 di 5 per essersi la società “trovata in una situazione di grave
decozione”.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, va confermato.
III. Stante la condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, che ha agito in giudizio senza la normale prudenza, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equitativamente determinata pari ad una quota parte delle spese processuali.
In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3°
comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo
delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte opponente va condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate, alla stregua del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 21 maggio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso pagina 4 di 5 delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge;
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al versamento dell'ulteriore somma pari ad € 1.500, a titolo di abuso del processo.
Modena lì, 6 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5