TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15 maggio 2025, alle ore 10:38, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 12078/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. l'avv. Sara Aurelia Bancheri per parte opposta, la quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
La dott.ssa Angela Notaro in funzione di Giudice monocratico della
SEZ. III CIVILE
all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 12078 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024
promossa da
(P.I. ) con sede in Palermo, via Parte_1 P.IVA_1
Valenza 6H, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Damiani Almeyda n. 5, presso lo studio dell'Avv. PE Rotolo (indirizzo pec:
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale depositata Email_1
telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE OPPONENTE
contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, via C.F._1
Sanfilippo n. 12, presso lo studio dell'Avv. Sara Aurelia Bancheri (pecmail
, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale depositata Email_2
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA OPPOSTA
P.Q.M.
Il Tribunale
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1
citazione notificato il 7 ottobre 2024;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2824/2024 (R.G. n. 7612/2024) emesso dal
Tribunale di Palermo in data 27.07.2024 e notificato in data 29.07.24;
condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'opponente, ex art.96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 1.800,00.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2024, la Parte_1
(d'ora innanzi denominata soltanto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n.2824/2024 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 27.07.2024 e notificato il 29.07.24, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 93.257,95, Controparte_1
oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo della cessione del credito d'imposta nell'ambito degli ecobonus, in forza del contratto sottoscritto in data 25.09.2023. Formulava, altresì,
domanda riconvenzionale condannatoria per l'importo di € 10.226,50.
Eccepiva, infatti, la compensazione, fino a concorrenza della somma di € 93.257,95, di controcrediti da lei vantati nei confronti di a titolo di corrispettivo per lavorazioni Controparte_1
ed opere specificate in n.3 offerte debitamente sottoscritte da per tre tipologie di lavori (edili, CP_1
impianto fotovoltaico e pratica ecobonus fancoil), del maggiore importo complessivo di € 103.484,45,
e il diritto di ottenere il pagamento della differenza residua pari ad € 10.226,50.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Controparte_1
pagamento della somma pari ad € 10.226,50.
L'opposto, costituitosi, disconosceva la sua sottoscrizione per accettazione dell'offerta per lavori edili e riconosceva soltanto i lavori per l'impianto fotovoltaico, ad eccezione della installazione di una colonnina di ricarica, ed i lavori relativi ai fancoil, assumendo di avere pagato tutte le lavorazioni eseguite.
Produceva, a supporto, tutti i bonifici delle fatture pagate per le prestazioni riconosciute come eseguite.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i., nonché il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale.
A seguito del decreto di differimento dell'udienza ex art.171 bis c.p.c., il difensore di parte opponente depositava rinuncia al mandato.
Con ordinanza emessa all'udienza di prima comparizione del 20 marzo 2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i., rigettate le prove testimoniali articolate dall'opposto e disposto il rinvio della causa per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Quindi, all'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito della discussione orale.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che il difensore rinunciante di parte opponente non è stato sostituito da altro difensore, sicché deve ritenersi persistente la sua assistenza e difesa in giudizio della società opponente, in base al principio di ultrattività del mandato fino alla sostituzione del difensore, in caso di revoca o rinuncia al mandato;
principio desumibile dal disposto di cui all'art.85 c.p.c. (secondo cui la revoca o la rinuncia del difensore alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore) e costantemente ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (vedi per tutte Cass. civ. n.
28365/2022 e n.28004/2021).
Part Nel merito, l'opposizione al d.i. e la domanda riconvenzionale proposte dalla società
sono infondate.
Come già argomentato nel provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., infatti, l'opposizione al d.i. proposta dalla è fondata unicamente sulla eccezione di Pt_1
compensazione dei maggiori crediti asseritamente vantati verso mentre nessuna Controparte_1 contestazione è stata formulata in ordine al credito ingiunto, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi riconosciuto.
Quanto ai crediti eccepiti in compensazione, l'onere della prova grava sulla parte eccipiente e non è stato assolto.
Invero, la società opponente ha prodotto a supporto dei controcrediti asseriti unicamente:
- l'offerta prot. n.112/2022 del 04.10.2022 per la realizzazione di opere edili e impiantistiche finalizzate alla ristrutturazione di una villetta di civile abitazione - propr. giusta CP_1
Cila -S trasmessa in data 14.09.2022 e prot. Comune di Carini n.ro 0047054/2022 del
15/09/2022 per l'importo complessivo di € 72.320,00 oltre Iva al 10% sottoscritta per accettazione da (vedi allegato n.3 dell'atto di citazione); Controparte_1
- l'offerta prot. n. 343/2022 avente ad oggetto l'installazione di impianto fotovoltaico per la somma complessiva di € 18.000,00 sottoscritta da per accettazione, e Controparte_1
relative fatture n. 172/22 del 16.12.2022 di € 5.940,00 inclusa IVA, n.25/23 del 29.03.2023
di € 13.860,00 inclusa IVA e n.26/23 di € 1.564,45 inclusa IVA (vedi allegato n. 4 dell'atto di citazione);
- l'offerta prot. n.81/2023 per il montaggio delle apparecchiature tecnologiche per l'importo di € 19.300,00 oltre IVA al 10%, di cui € 9.500,00 oltre IVA per montaggio ed €
9.800,00, oltre Iva, per certificazioni, con relative fatture n. 73/23 del 29.03.2023 di €
5.500,00 inclusa IVA e n. 78/23 del 19.09.2023 € 4.950,00 inclusa IVA, rispettivamente, in acconto e a saldo della realizzazione impianti fac coil - elettrico (vedi allegato n.5 dell'atto di citazione).
Ora, l'opposto ha disconosciuto la firma asseritamente a lui riconducibile apposta per accettazione sulla offerta prot. 112/2022, contestando altresì l'esecuzione dei lavori edili da parte
Parte della impresa oggetto dell'offerta prot.112/2022, nonché la fornitura della colonnina di ricarica per l'impianto fotovoltaico di cui alla fattura n.26/23 allegata alla offerta 343/2022. Ha, inoltre, provato il pagamento di tutte le fatture emesse dalla .172/22, n.25/23, Pt_1
n. 73/23 e n. 78/23, con bonifici, rispettivamente, dei gg. 16.12.22, 30.03.23, 04.09.23 e 25.09.23 (vedi allegati nn. 1, 2, 3 e 4 f.g.m. della comparsa di costituzione e risposta).
Dal canto suo, la società opponente, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta per accettazione sulla offerta prot. 112/2022, non ha proposto alcuna istanza di verificazione.
Ne consegue che il documento costituito dalla offerta prot. 112/2022 non è utilizzabile.
Inoltre, la società opponente non ha fornito alcuna prova documentale, né articolato prove costituende in ordine alla avvenuta esecuzione dei lavori edili di cui alla offerta prot. 112/2022, né
alla fornitura della colonnina di ricarica per l'impianto fotovoltaico, né alla procedura per il rilascio delle certificazioni relative al montaggio delle apparecchiature tecnologiche.
Risulta, inoltre, che la società ha emesso al contrario unicamente le fatture sopra Pt_1
meglio specificate e in particolare la fattura n. 78/23 del 19.09.2023 € 4.950,00 inclusa IVA, “a saldo”
della realizzazione impianti fac coil – elettrico.
Per di più, l'opposto, ad ulteriore riprova della esecuzione dei lavori edili da parte di altra impresa, ha prodotto le fatture emesse dalla UD Di DI PE per le opere edili necessarie per l'accesso ai benefici del superbonus e i relativi bonifici di pagamento (vedi allegati nn. 1, 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione al d.i. e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base della Tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione in cui rientra l'importo del credito ingiunto, applicando i valori medi sulle fasi di studio e introduttiva e i valori minimi sulle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto che non vi è stato svolgimento di istruttoria orale e delle forme semplificate di decisione. Sussistono altresì i presupposti, in considerazione delle risultanze documentali, per una condanna della società opponente ex art.96, terzo comma, c.p.c., che viene equitativamente determinata nella somma di € 1.800,00.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Il giorno 15 maggio 2025, alle ore 10:38, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 12078/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. l'avv. Sara Aurelia Bancheri per parte opposta, la quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
La dott.ssa Angela Notaro in funzione di Giudice monocratico della
SEZ. III CIVILE
all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 12078 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024
promossa da
(P.I. ) con sede in Palermo, via Parte_1 P.IVA_1
Valenza 6H, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Damiani Almeyda n. 5, presso lo studio dell'Avv. PE Rotolo (indirizzo pec:
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale depositata Email_1
telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE OPPONENTE
contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, via C.F._1
Sanfilippo n. 12, presso lo studio dell'Avv. Sara Aurelia Bancheri (pecmail
, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale depositata Email_2
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA OPPOSTA
P.Q.M.
Il Tribunale
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1
citazione notificato il 7 ottobre 2024;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2824/2024 (R.G. n. 7612/2024) emesso dal
Tribunale di Palermo in data 27.07.2024 e notificato in data 29.07.24;
condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'opponente, ex art.96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 1.800,00.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2024, la Parte_1
(d'ora innanzi denominata soltanto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n.2824/2024 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 27.07.2024 e notificato il 29.07.24, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 93.257,95, Controparte_1
oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo della cessione del credito d'imposta nell'ambito degli ecobonus, in forza del contratto sottoscritto in data 25.09.2023. Formulava, altresì,
domanda riconvenzionale condannatoria per l'importo di € 10.226,50.
Eccepiva, infatti, la compensazione, fino a concorrenza della somma di € 93.257,95, di controcrediti da lei vantati nei confronti di a titolo di corrispettivo per lavorazioni Controparte_1
ed opere specificate in n.3 offerte debitamente sottoscritte da per tre tipologie di lavori (edili, CP_1
impianto fotovoltaico e pratica ecobonus fancoil), del maggiore importo complessivo di € 103.484,45,
e il diritto di ottenere il pagamento della differenza residua pari ad € 10.226,50.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Controparte_1
pagamento della somma pari ad € 10.226,50.
L'opposto, costituitosi, disconosceva la sua sottoscrizione per accettazione dell'offerta per lavori edili e riconosceva soltanto i lavori per l'impianto fotovoltaico, ad eccezione della installazione di una colonnina di ricarica, ed i lavori relativi ai fancoil, assumendo di avere pagato tutte le lavorazioni eseguite.
Produceva, a supporto, tutti i bonifici delle fatture pagate per le prestazioni riconosciute come eseguite.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i., nonché il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale.
A seguito del decreto di differimento dell'udienza ex art.171 bis c.p.c., il difensore di parte opponente depositava rinuncia al mandato.
Con ordinanza emessa all'udienza di prima comparizione del 20 marzo 2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i., rigettate le prove testimoniali articolate dall'opposto e disposto il rinvio della causa per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Quindi, all'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito della discussione orale.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che il difensore rinunciante di parte opponente non è stato sostituito da altro difensore, sicché deve ritenersi persistente la sua assistenza e difesa in giudizio della società opponente, in base al principio di ultrattività del mandato fino alla sostituzione del difensore, in caso di revoca o rinuncia al mandato;
principio desumibile dal disposto di cui all'art.85 c.p.c. (secondo cui la revoca o la rinuncia del difensore alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore) e costantemente ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (vedi per tutte Cass. civ. n.
28365/2022 e n.28004/2021).
Part Nel merito, l'opposizione al d.i. e la domanda riconvenzionale proposte dalla società
sono infondate.
Come già argomentato nel provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., infatti, l'opposizione al d.i. proposta dalla è fondata unicamente sulla eccezione di Pt_1
compensazione dei maggiori crediti asseritamente vantati verso mentre nessuna Controparte_1 contestazione è stata formulata in ordine al credito ingiunto, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi riconosciuto.
Quanto ai crediti eccepiti in compensazione, l'onere della prova grava sulla parte eccipiente e non è stato assolto.
Invero, la società opponente ha prodotto a supporto dei controcrediti asseriti unicamente:
- l'offerta prot. n.112/2022 del 04.10.2022 per la realizzazione di opere edili e impiantistiche finalizzate alla ristrutturazione di una villetta di civile abitazione - propr. giusta CP_1
Cila -S trasmessa in data 14.09.2022 e prot. Comune di Carini n.ro 0047054/2022 del
15/09/2022 per l'importo complessivo di € 72.320,00 oltre Iva al 10% sottoscritta per accettazione da (vedi allegato n.3 dell'atto di citazione); Controparte_1
- l'offerta prot. n. 343/2022 avente ad oggetto l'installazione di impianto fotovoltaico per la somma complessiva di € 18.000,00 sottoscritta da per accettazione, e Controparte_1
relative fatture n. 172/22 del 16.12.2022 di € 5.940,00 inclusa IVA, n.25/23 del 29.03.2023
di € 13.860,00 inclusa IVA e n.26/23 di € 1.564,45 inclusa IVA (vedi allegato n. 4 dell'atto di citazione);
- l'offerta prot. n.81/2023 per il montaggio delle apparecchiature tecnologiche per l'importo di € 19.300,00 oltre IVA al 10%, di cui € 9.500,00 oltre IVA per montaggio ed €
9.800,00, oltre Iva, per certificazioni, con relative fatture n. 73/23 del 29.03.2023 di €
5.500,00 inclusa IVA e n. 78/23 del 19.09.2023 € 4.950,00 inclusa IVA, rispettivamente, in acconto e a saldo della realizzazione impianti fac coil - elettrico (vedi allegato n.5 dell'atto di citazione).
Ora, l'opposto ha disconosciuto la firma asseritamente a lui riconducibile apposta per accettazione sulla offerta prot. 112/2022, contestando altresì l'esecuzione dei lavori edili da parte
Parte della impresa oggetto dell'offerta prot.112/2022, nonché la fornitura della colonnina di ricarica per l'impianto fotovoltaico di cui alla fattura n.26/23 allegata alla offerta 343/2022. Ha, inoltre, provato il pagamento di tutte le fatture emesse dalla .172/22, n.25/23, Pt_1
n. 73/23 e n. 78/23, con bonifici, rispettivamente, dei gg. 16.12.22, 30.03.23, 04.09.23 e 25.09.23 (vedi allegati nn. 1, 2, 3 e 4 f.g.m. della comparsa di costituzione e risposta).
Dal canto suo, la società opponente, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta per accettazione sulla offerta prot. 112/2022, non ha proposto alcuna istanza di verificazione.
Ne consegue che il documento costituito dalla offerta prot. 112/2022 non è utilizzabile.
Inoltre, la società opponente non ha fornito alcuna prova documentale, né articolato prove costituende in ordine alla avvenuta esecuzione dei lavori edili di cui alla offerta prot. 112/2022, né
alla fornitura della colonnina di ricarica per l'impianto fotovoltaico, né alla procedura per il rilascio delle certificazioni relative al montaggio delle apparecchiature tecnologiche.
Risulta, inoltre, che la società ha emesso al contrario unicamente le fatture sopra Pt_1
meglio specificate e in particolare la fattura n. 78/23 del 19.09.2023 € 4.950,00 inclusa IVA, “a saldo”
della realizzazione impianti fac coil – elettrico.
Per di più, l'opposto, ad ulteriore riprova della esecuzione dei lavori edili da parte di altra impresa, ha prodotto le fatture emesse dalla UD Di DI PE per le opere edili necessarie per l'accesso ai benefici del superbonus e i relativi bonifici di pagamento (vedi allegati nn. 1, 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione al d.i. e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base della Tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione in cui rientra l'importo del credito ingiunto, applicando i valori medi sulle fasi di studio e introduttiva e i valori minimi sulle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto che non vi è stato svolgimento di istruttoria orale e delle forme semplificate di decisione. Sussistono altresì i presupposti, in considerazione delle risultanze documentali, per una condanna della società opponente ex art.96, terzo comma, c.p.c., che viene equitativamente determinata nella somma di € 1.800,00.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.