Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 379/2022 R.G, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Manfredi-Gigliotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Magistro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 12.8.1981 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brolo, atto n.
14, p. II, S. A, Ufficio 1, anno 1981 - che dalla loro unione erano nati i figli e Per_1
, divenuti entrambi maggiorenni, che l'affectio maritalis era venuta meno a Per_2
causa della condotta posta in essere dal marito, violenta e possessiva e, comunque,
1
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione e alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento per le ragioni ivi meglio indicate.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 17.8.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti.
Con sentenza allegata in atti è stata disposta la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'esame delle ulteriori domande.
Orbene, preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente in quanto la stessa non è stata articolata nell'atto introduttivo bensì nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente;
al riguardo, si evidenzia che la nel Parte_1
ricorso ha chiesto “la separazione coniugale, con riserva di formulare domanda di addebito…” che, invece, doveva essere avanzata tempestivamente nell'atto introduttivo.
Ciò precisato, con riferimento all'assegnazione della casa familiare la domanda è meritevole di accoglimento.
La ricorrente vive con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente in quanto affetto da una grave disabilità psichica (schizofrenia e altri disturbi) che lo rendono inabile al lavoro e incapace di gestirsi da solo circostanza, questa, non contestata dal resistente, il quale non si è opposto alla assegnazione della casa familiare in favore della . Parte_1
Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore dell'attrice si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia
2 adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato - non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia, la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato
“ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei
3 figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22); Con un'altra pronuncia si è affermato che “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (Cass. n. 11494/24).
Sulla base di quanto esposto la domanda di mantenimento deve esse rigettata per carenza di elementi probatori preordinati a dimostrare il tenore di vita goduto dalal ricorrente in costanza di matrimonio.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/14, per come successivamente aggiornati nel dispositivo in favore dell'Erario essendo il resistente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 379/2022 R.G. così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
2) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente;
4) condanna la ricorrente a corrispondere le spese di lite da versarsi in favore dell'Erario che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., se dovute come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rossella Busacca dott. Mario Samperi
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