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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1883/2024
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 04.06.2025, alle ore 11:30, davanti al Giudice Sofia Gancitano, chiamata la causa civile n. 1883/2024 R.G., sono comparsi l'Avv. Nicola Rubiero per la ricorrente, nonché personalmente la sig.ra , socia accomandataria di e l'Avv. Parte_1 Parte_2
Roberto Lorenzoni per il resistente.
L'Avv. Rubiero si riporta al proprio ricorso e rileva che non è chiaro, né dagli atti né dai documenti, se il bene immobile oggetto della presente controversia rientri nel demanio, posto che in alcuni casi ci si riferisce ad esso come bene demaniale, in altri casi come bene del patrimonio indisponibile;
fa presente altresì che il bene era separato dai locali municipali. Era parte convenuta che doveva dare prova della natura demaniale del bene, producendo l'inventario ai sensi dell'art. 230 TUEL. Rileva altresì che nel contratto si fa riferimento alla competenza del Tribunale di Rovigo e dichiara comunque di essere a conoscenza del contrasto giurisprudenziale esistente circa il riparto di giurisdizione. Richiama la sentenza della C. Cost.
204/2004 secondo la quale il TAR ha giurisdizione quando ci sono interessi superiori da tutelare. Ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario anche per un motivo oggettivo, ossia che il era obbligato, qualora avesse ravvisato motivi di decadenza Parte_3
o di revoca, ad emettere un provvedimento amministrativo, impugnabile davanti al giudice amministrativo, che nel caso concreto manca. L'unico documento di controparte in cui si fa riferimento alla cessazione del rapporto è il doc. n. 15 con diffida a liberare l'immobile, indirizzato solo al legale. La P.A. avrebbe dovuto emettere un provvedimento motivato di decadenza o revoca dalla concessione, permettendo così alla ricorrente di tutelarsi in sede giudiziale. In questo modo, davanti al giudice amministrativo non c'era atto da impugnare.
Richiama il D. Lgs. 23.12.2021 n. 201 sui pubblici servizi di rilevanza economica e fa presente che il Comune di non ha ricompreso l'attività di tra i servizi di interesse Parte_3 Parte_2
generale di rilevanza locale, con delibere nn. 51/2023 e 81/2024 (docc. 14 e 45 in atti).
Questione dirimente si ricava dalla comunicazione di accesso agli atti (cfr. doc. 48) ammissibile come stabilito da Cass.
9.10.2019 n. 25346 sulla intempestiva produzione documentale nel rito
1 lavoro, ove decisiva ai fini della decisione. Da tale documento si rileva che l'allegato al bilancio comunale (d. gsl. 118/2011) (doc. 23) fa rientrare le entrate che provenivano da Parte_2
nei canoni di locazione di beni immobili (quindi come canone di locazione e non come canone di concessione).
Chiede l'acquisizione dei documenti, già depositati telematicamente in data 02.06.2025 e comunque pubblicamente consultabili.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso, insistendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Limita la domanda di risarcimento alla somma di euro
24.960,00, rinunciando al resto, per spirito di collaborazione;
in caso di soccombenza, considerato il documentato contrasto giurisprudenziale, chiede la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Lorenzoni eccepisce la decadenza rispetto alla produzione documentale di ieri, in quanto trattasi di documenti tutti di formazione precedente rispetto all'atto introduttivo e che comunque potevano essere prodotti all'udienza del 05.03.2025 se dipendenti dalle difese del
Già la possibilità di consultazione online riferita da controparte lo conferma. Chiede Pt_3
l'espunzione dal fascicolo dei documenti depositati ieri. Discute riportandosi alla memoria.
Precisa che il rapporto tra le parti nasce da una gara di evidenza pubblica;
controparte ha contestato i termini di questo rapporto, in particolare clausole riproduttive dell'avviso di gara, anche con riferimento alla fase di risoluzione del rapporto, in pratica riportando l'oggetto del contendere nella materia di giurisdizione del TAR. D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto da controparte, non può esserci un provvedimento amministrativo di cessazione del rapporto, essendo stata proprio a comunicare la volontà di cessazione dal Parte_2
rapporto.
Conclude come da memoria.
L'Avv. Rubiero evidenzia che si deve distinguere tra la fase ad evidenza pubblica per la scelta dei contraenti e la fase privatistica che inizia con la stipula del contratto. Ritiene irrilevante che vi sia stato recesso della ricorrente, perché la PA era comunque obbligata a emettere un provvedimento amministrativo, contrariamente si ravvisa violazione dell'art. 111 Cost.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 12:16 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
2 Alle ore 18:25, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1883/2024 R.G. promossa da
C.F. E P. , Parte_4 PartitaIVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in AR (RO), via
Saguedo Centro, n. 51/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Rubiero (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il difensore, con studio in Rovigo, C.F._1
Corso del Popolo, n. 205
RICORRENTE
Contro
(C.F. e p. IVA con sede in Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
AR (RO), piazza Risorgimento n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Lorenzoni (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso il difensore, con studio in AR RO, via Garibaldi 6
RESISTENTE
Oggetto: concessione amministrativa – locazione.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti, per brevità, solo Parte_4 Pt_2
) conveniva in giudizio il che le aveva concesso in uso dei locali
[...] Parte_3 ubicati al piano terra del palazzo comunale, denominati “Caffè Grande”, per svolgere attività di bar, al fine di sentire riqualificare tale rapporto come contratto di locazione ai sensi della L.
392/1978 e, di conseguenza, dichiarare la sua nullità o annullabilità o inefficacia per la mancata previsione della facoltà di recesso del conduttore ai sensi dell'art. 27; per la genericità di alcune
4 clausole, in particolare quella che poneva in capo al concessionario l'obbligo di rifacimento dei servizi igienici e per la facoltà accordata al Comune, in caso di recesso della ricorrente, di escutere la polizza fideiussoria prestata quale cauzione;
ancora, di dichiarare legittimo il recesso dalla concessione esercitato dalla società ricorrente per sussistenza di gravi motivi, e quindi l'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n. 2021/13/6603811 emessa da
[...]
da parte del la restituzione della somma così ottenuta e il Controparte_1 Pt_3 risarcimento del danno per € 85.073,03.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente il difetto di Parte_3 giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza delle domande di , perché infondato il richiamo all'art. 27 della L. n. 392 del 1978, secondo cui Parte_2
i gravi motivi che legittimano il recesso anticipato del conduttore devono consistere in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, inesistenti nel caso concreto, posto che l'obbligo di rifacimento dei servizi igienici era oggetto della concessione e del bando di gara, e quindi obbligo conosciuto.
Enucleate brevemente le posizioni delle parti, si rileva che il loro rapporto non è contestato: in data 01.03.2021 (cfr. prot. n. 5154) il Comune di emetteva un “avviso di gara per la Parte_3 concessione in uso a titolo oneroso dei locali ubicati al piano terra del palazzo comunale, denominati Caffè Grande”; l'assegnazione di detti ambienti avveniva in regime di concessione amministrativa, mediante esperimento di procedura di pubblica selezione. Nell'avviso di gara era stato anche previsto l'obbligo, per l'aggiudicatario, di acquistare il mobilio e di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di nuovi servizi igienici adeguati all'esercizio dell'attività di ristorazione, per cui gli interessati erano invitati a reperire ogni informazione utile e a effettuare sopralluoghi in loco.
Dal verbale d'udienza del 05.03.2025 e dalla documentazione offerta in comunicazione emerge altresì che non aveva partecipato alla procedura a evidenza pubblica, ma essa era Parte_2 subentrata al precedente aggiudicatario in data 15.06.2021 allorquando, a seguito di recesso da parte di quest'ultimo, depositava apposito modulo di richiesta di subentro (prot. n. 14807 del di cfr. doc. 8 resistente) alle medesime condizioni dell'aggiudicatario, Pt_3 Parte_3 dichiarando “di ritenere congrua l'offerta economica presentata e che per la sua valutazione si
è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e di ogni onere correlato alla gestione del servizio (…) di aver ricevuto copia dell'Avviso di gara prot. n. 0005154 in data 01.03.2021
e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella relativa documentazione” così, in data 21.07.2021, le parti stipulavano “la concessione in uso dei locali ubicati al piano terra del palazzo comunale” (cfr. docc. 2 ricorrente e 10 resistente).
5 acquistava il mobilio, contraendo un mutuo chirografario per euro 60.000,00 con Parte_2
Banca Intesa San Paolo S.p.A. e, successivamente, otteneva un preventivo per gli interventi strutturali volti alla realizzazione dei servizi igienici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'assoggettamento dell'immobile in oggetto alla normativa di cui al D. Lgs. 42/2004, di €
132.584,77 (con riferimento al Prezziario della Regione Veneto) per cui, data la precedente esposizione debitoria, non riusciva ad accedere ad altro finanziamento.
È pacifico, altresì, che nei primi mesi del 2024 manifestava la volontà di recedere Parte_2 dalla concessione per eccessiva onerosità, non riuscendo a far fronte ai costi per la ristrutturazione, nonché per la genericità dell'obbligo di realizzare servizi igienici e che, in assenza di accordo bonario, il Comune di escuteva la polizza fideiussoria ai sensi Parte_3 dell'art. 13, comma 3, della convenzione.
Seguiva tentativo di mediazione, con esito negativo. Incardinato il presente procedimento, all'udienza del 05.03.2025 le parti si riportavano ai propri atti e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 04.06.2025 in cui le parti discutevano oralmente;
parte ricorrente, deducendo di aver depositato nel fascicolo telematico alcuni documenti in data
02.06.2025, dirimenti ai fini dell'inquadramento del rapporto come contratto di locazione e, conseguentemente, della dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario, ne chiedeva l'acquisizione, mentre il resistente ne chiedeva l'espunzione, dal momento che essi sono di formazione anteriore addirittura al deposito del ricorso ed erano facilmente reperibili da Pt_2
e, pertanto, avrebbero dovuto essere prodotti al massimo entro la precedente udienza,
[...] celebrata il 05.03.2025, se dipendenti dalle difese svolte dal nella propria comparsa di Pt_3 costituzione.
2. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1. Preliminarmente si dichiara tardivo il deposito dei documenti dal n. 22 al n. 51 del
02.06.2025, in quanto avvenuto con memoria non autorizzata;
inoltre, trattasi – come correttamente eccepito dal resistente – di documenti di formazione precedente rispetto sia all'atto introduttivo, sia alla prima udienza successiva rispetto alle difese del Parte_3
6 e, pertanto, l'autorizzazione al deposito avrebbe dovuto essere richiesta, al più tardi, Parte_3 in quella sede. Pertanto, essi non verranno tenuti in considerazione dal giudicante. Nemmeno è pertinente il richiamo operato da , per giustificare la tardività del deposito, a Cass. Parte_2 sentenza 9.10.2019 n. 25346, secondo cui “nel rito del lavoro (…) tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri
d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa”. In disparte il fatto che tale pronuncia riguardava un caso in cui la necessità di depositare la lettera di impugnazione del licenziamento era sorta per effetto delle difese della società datrice di lavoro, e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti, quale prima difesa o risposta successiva alla proposizione dell'eccezione, si rileva che il presente ricorso è stato depositato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. che richiama solo il primo comma dell'art. 421 c.p.c. e non anche il secondo comma, secondo cui il Giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.
Pertanto, tali documenti non vengono presi in considerazione ai fini del decidere.
2.2. L'eccezione di difetto di giurisdizione, tempestivamente formulata dal resistente, Pt_3
è fondata.
Sul punto si osserva che la regola generale, per cui il riparto di giurisdizione si ancora alla fase in cui sorge la controversia, sussistendo la giurisdizione amministrativa sino alla fase pubblicistica che si conclude con l'aggiudicazione e la giurisdizione del Giudice ordinario dal momento dell'insorgenza del rapporto contrattuale, che attiene alla fase privatistica, dovendo le parti, privato e Pubblica Amministrazione, essere collocate su piano analogo, non può valere nel caso che ci occupa, in cui si controverte in tema di concessione.
La concessione, come noto, costituisce il viatico di ingresso della posizione del concessionario all'interno dell'ordinamento giuridico generale, nel senso che, in mancanza dell'atto, il destinatario non è legittimato, sulla base delle regole giuridiche generali, a svolgere quell'attività o a ricoprire quella posizione, in quanto i procedimenti concessori hanno a oggetto l'amministrazione di interessi relativi a beni della vita riservati ai pubblici poteri;
l'attribuzione ai privati delle posizioni che involgono tali interessi pubblici avviene sul presupposto di una previa decisione in tal senso dell'Amministrazione rispetto alla quale il soggetto istante è portatore di una posizione di interesse legittimo.
7 L'appartenenza della giurisdizione al Giudice amministrativo non cambia in relazione alle doglianze della ricorrente circa la mancata previsione della facoltà di recesso ai sensi dell'art
27, comma 8, L. n. 392/1978, l'indeterminatezza nonché l'eccessiva onerosità della clausola relativa alla realizzazione di nuovi servizi igienici e nullità, l'annullamento ovvero inefficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 13 del contratto, poiché tali clausole sono riproduttive dell'avviso di gara e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dolersene davanti al Giudice amministrativo. Peraltro, a sostegno dell'inquadramento del rapporto nell'alveo della concessione amministrativa, si rileva che tali clausole presuppongono la posizione di superiorità della Pubblica Amministrazione, quale portatrice di un pubblico interesse rappresentato dall'attività anche ricreativa collegata ai locali oggetto di concessione che doveva svolgere la ricorrente come dimostra “la disponibilità di apertura del servizio di bar-caffè e per aperture straordinarie legate ad iniziative, eventi, festività volte a rendere fruibile il servizio e più attivo il centro storico” contenuta sub lett. G avviso di gara (doc. 2 resistente).
L'art. 133, comma 1, lett. b), D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, (c.p.a.), prevede che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Sul punto, si richiama la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana n. 935/2020 del 16.10.2020 che, in tema di concessione del servizio pubblico di parcheggio nell'area cittadina, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla res controversa, ritenendo che le concessioni possono avere un contenuto variegato, ricomprendendo ipotesi di organizzazione della sovranità (attraverso la concessione della cittadinanza), di uso di beni pubblici, di erogazione di servizi pubblici e di erogazione di sovvenzioni: “Tale attribuzione si fonda su una riserva di posizione dell'Amministrazione, nel senso che l'ordinamento assegna all'attore pubblico una particolare posizione di tutela di un certo interesse, consentendogli di poter coinvolgere un soggetto terzo nella relativa gestione.
(…) In tale prospettiva la concessione, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, non esaurisce la sua funzione pubblica nel momento in cui, attraverso il provvedimento amministrativo, a seguito di una procedura, viene individuato il concessionario e affidato al medesimo il servizio. Essa, infatti, affondando le proprie radici in una riserva di amministrazione (quindi in un settore di interesse pubblico) è tesa alla regolamentazione e al controllo dell'esercizio della prerogativa concessa. La sua missione pubblicistica è proprio
8 quella di garantire l'implementazione di quella prerogativa e, nel caso di concessione di servizio pubblico, l'esercizio del servizio”.
Quindi, venendo al riparto di giurisdizione, prosegue: “sono previste fattispecie di giurisdizione esclusiva che arrivano a coprire anche il momento esecutivo relativamente alle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche (art.
133, comma 1, lett. b) c.p.a.) e alle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore
(art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.). (…) Le ragioni dell'individuazione di materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo si rinvengono nella difficoltà intrinseca di distinguere i due tipi di situazione giuridiche soggettive, diritti (che di norma trovano tutela presso il Giudice ordinario) e interessi legittimi”.
In sostanza, le materie devolute dal legislatore del codice del processo amministrativo alla giurisdizione esclusiva si caratterizzano, quindi, per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, cioè per “la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime” (cfr. Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204).
Si rileva che la norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, di cui al più volte richiamato art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., devolve le controversie «aventi ad oggetto atti e provvedimenti» relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ed in via di eccezione al Giudice ordinario le controversie
«concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi». La concentrazione davanti al Giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e pertanto da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi «che fanno eccezione a regole generali (…) non si applicano oltre i casi (…) in esse considerati». Il riparto così delineato esprime la concezione, tuttora valida, secondo cui la concessione di beni pubblici
è un istituto in cui è immanente l'interesse dell'amministrazione ad un corretto utilizzo e gestione del bene affidato in uso speciale al privato concessionario. In ragione di ciò è innanzitutto nel potere unilaterale di affidamento dell'uso del bene pubblico spettante
9 all'amministrazione che va individuata la genesi della concessione, con regolamentazione dei profili di carattere patrimoniale, in funzione accessiva del presupposto provvedimento di concessione, mediante lo strumento contrattuale. Quest'ultimo è dunque dipendente sul piano logico-giuridico all'atto autoritativo di concessione. In secondo luogo, anche nel corso del rapporto concessorio all'amministrazione stessa sono riservati i poteri autoritativi necessari ad assicurare che la gestione privata del bene rimanga coerente con il superiore interesse pubblico ed a ricondurla ad esso ogniqualvolta se ne sia verificata una deviazione, sino al punto di porre termine all'uso speciale e così riacquisire il bene alla sfera pubblica. Alla posizione di supremazia così mantenuta dall'amministrazione fa riscontro la soggezione del privato concessionario, al quale è riconosciuto l'interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla prima. Tale concentrazione non è assoluta, ma è derogata per le controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».
Confacente al caso concreto è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8100/2020, pubblicata il 17.12.2020, che dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo: “In conformità al canone interpretativo previsto dal sopra citato art. 14 delle preleggi la residuale ipotesi di giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici va pertanto limitata a quelle di carattere meramente patrimoniale, in cui non sono coinvolti profili di interesse pubblico, che per il resto conformano l'istituto della concessione amministrativa. L'adempimento della concessione è irriducibile agli aspetti di carattere meramente patrimoniale che fondano la giurisdizione ordinaria della materia.
La corretta esecuzione del rapporto concessorio non è infatti indifferente rispetto alle ragioni di interesse pubblico che hanno a suo tempo indotto l'amministrazione ad affidare in uso speciale il bene pubblico, ma ne costituisce al contrario l'essenza sul piano causale. I rimedi spettanti all'autorità concedente per reagire all'inadempimento del privato concessionario non possono conseguentemente essere assimilabili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comune. Palese quanto ora rilevato quando l'amministrazione intenda porre termine al rapporto concessorio, nondimeno, anche laddove la stessa consideri opportuno proseguirlo, a fronte di inadempimenti del concessionario non ritenuti gravi, sono in ciò comunque ravvisabili
i tipici caratteri della discrezionalità amministrativa orientata al pubblico interesse connesso alla gestione del bene affidato in concessione.
A fortiori deve quindi ritenersi che nella concessione di beni pubblici, in cui gli interessi di carattere generale connessi all'uso del bene contraddistinguono il rapporto nel corso della sua durata, con il corollario processuale della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
e l'eccezione delle controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità,
10 canoni ed altri corrispettivi, ogni atto dell'amministrazione che non possa essere ricondotto a quest'ultimo ambito vada ascritto alla cognizione del Giudice amministrativo”.
Nel caso che ci occupa, come detto, la controversia, è complessivamente incentrata sull'asserita invalidità delle clausole oggetto della concessione, riproduttive del bando di gara e sulle prerogative di supremazia della P.A. rispetto al privato, consistenti queste ultime nell'imporre all'aggiudicatario il rifacimento dei servizi igienici e nella mancata previsione del recesso da parte del privato;
la prevalenza di tale petitum si ricava non solo dal dato testuale delle conclusioni, ma anche dall'abbandono, in sede di udienza di discussione, della domanda di risarcimento del danno (con eccezione di quella per la restituzione della somma incassata dalla polizza fideiussoria).
Non si ritiene applicabile al caso concreto l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ord. 27.06.2023 n. 18374, peraltro in tema di concessione di pubblici servizi e non di beni pubblici, secondo cui “è devoluta al Giudice ordinario la controversia sull'applicazione di penale prevista per l'inadempimento del concessionario di pubblico servizio”, dal momento che, come largamente argomentato, i motivi di doglianza della ricorrente attengono principalmente alle clausole della convenzione oggetto di bando e solo in via consequenziale attengono ai rapporti economici (limitatamente alla richiesta di restituzione della somma incassata dal per aver escusso la polizza fideiussoria). Pt_3
Da ultimo, anche la giurisprudenza della Cassazione, in casi peraltro simili a quello in oggetto, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo, dichiarando che “Qualora la Part abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera (come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 c.c.) può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative. Ne deriva che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Risulta irrilevante il nomen iuris (nella specie, contratto di locazione) che concretamente le parti hanno dato all'atto con il quale è avvenuto l'affidamento dei locali in questione”. (così, Cass. S.U. 5487/2014 e Cass. S.U.
16951/2012).
Pertanto, la giurisdizione della presente controversia appartiene al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto.
11 3. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'oscillazione giurisprudenziale rispetto alla dirimente questione della giurisdizione, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia e indica, quale Giudice munito di giurisdizione, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 04.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
12
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 04.06.2025, alle ore 11:30, davanti al Giudice Sofia Gancitano, chiamata la causa civile n. 1883/2024 R.G., sono comparsi l'Avv. Nicola Rubiero per la ricorrente, nonché personalmente la sig.ra , socia accomandataria di e l'Avv. Parte_1 Parte_2
Roberto Lorenzoni per il resistente.
L'Avv. Rubiero si riporta al proprio ricorso e rileva che non è chiaro, né dagli atti né dai documenti, se il bene immobile oggetto della presente controversia rientri nel demanio, posto che in alcuni casi ci si riferisce ad esso come bene demaniale, in altri casi come bene del patrimonio indisponibile;
fa presente altresì che il bene era separato dai locali municipali. Era parte convenuta che doveva dare prova della natura demaniale del bene, producendo l'inventario ai sensi dell'art. 230 TUEL. Rileva altresì che nel contratto si fa riferimento alla competenza del Tribunale di Rovigo e dichiara comunque di essere a conoscenza del contrasto giurisprudenziale esistente circa il riparto di giurisdizione. Richiama la sentenza della C. Cost.
204/2004 secondo la quale il TAR ha giurisdizione quando ci sono interessi superiori da tutelare. Ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario anche per un motivo oggettivo, ossia che il era obbligato, qualora avesse ravvisato motivi di decadenza Parte_3
o di revoca, ad emettere un provvedimento amministrativo, impugnabile davanti al giudice amministrativo, che nel caso concreto manca. L'unico documento di controparte in cui si fa riferimento alla cessazione del rapporto è il doc. n. 15 con diffida a liberare l'immobile, indirizzato solo al legale. La P.A. avrebbe dovuto emettere un provvedimento motivato di decadenza o revoca dalla concessione, permettendo così alla ricorrente di tutelarsi in sede giudiziale. In questo modo, davanti al giudice amministrativo non c'era atto da impugnare.
Richiama il D. Lgs. 23.12.2021 n. 201 sui pubblici servizi di rilevanza economica e fa presente che il Comune di non ha ricompreso l'attività di tra i servizi di interesse Parte_3 Parte_2
generale di rilevanza locale, con delibere nn. 51/2023 e 81/2024 (docc. 14 e 45 in atti).
Questione dirimente si ricava dalla comunicazione di accesso agli atti (cfr. doc. 48) ammissibile come stabilito da Cass.
9.10.2019 n. 25346 sulla intempestiva produzione documentale nel rito
1 lavoro, ove decisiva ai fini della decisione. Da tale documento si rileva che l'allegato al bilancio comunale (d. gsl. 118/2011) (doc. 23) fa rientrare le entrate che provenivano da Parte_2
nei canoni di locazione di beni immobili (quindi come canone di locazione e non come canone di concessione).
Chiede l'acquisizione dei documenti, già depositati telematicamente in data 02.06.2025 e comunque pubblicamente consultabili.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso, insistendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Limita la domanda di risarcimento alla somma di euro
24.960,00, rinunciando al resto, per spirito di collaborazione;
in caso di soccombenza, considerato il documentato contrasto giurisprudenziale, chiede la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Lorenzoni eccepisce la decadenza rispetto alla produzione documentale di ieri, in quanto trattasi di documenti tutti di formazione precedente rispetto all'atto introduttivo e che comunque potevano essere prodotti all'udienza del 05.03.2025 se dipendenti dalle difese del
Già la possibilità di consultazione online riferita da controparte lo conferma. Chiede Pt_3
l'espunzione dal fascicolo dei documenti depositati ieri. Discute riportandosi alla memoria.
Precisa che il rapporto tra le parti nasce da una gara di evidenza pubblica;
controparte ha contestato i termini di questo rapporto, in particolare clausole riproduttive dell'avviso di gara, anche con riferimento alla fase di risoluzione del rapporto, in pratica riportando l'oggetto del contendere nella materia di giurisdizione del TAR. D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto da controparte, non può esserci un provvedimento amministrativo di cessazione del rapporto, essendo stata proprio a comunicare la volontà di cessazione dal Parte_2
rapporto.
Conclude come da memoria.
L'Avv. Rubiero evidenzia che si deve distinguere tra la fase ad evidenza pubblica per la scelta dei contraenti e la fase privatistica che inizia con la stipula del contratto. Ritiene irrilevante che vi sia stato recesso della ricorrente, perché la PA era comunque obbligata a emettere un provvedimento amministrativo, contrariamente si ravvisa violazione dell'art. 111 Cost.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 12:16 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
2 Alle ore 18:25, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1883/2024 R.G. promossa da
C.F. E P. , Parte_4 PartitaIVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in AR (RO), via
Saguedo Centro, n. 51/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Rubiero (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il difensore, con studio in Rovigo, C.F._1
Corso del Popolo, n. 205
RICORRENTE
Contro
(C.F. e p. IVA con sede in Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
AR (RO), piazza Risorgimento n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Lorenzoni (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso il difensore, con studio in AR RO, via Garibaldi 6
RESISTENTE
Oggetto: concessione amministrativa – locazione.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti, per brevità, solo Parte_4 Pt_2
) conveniva in giudizio il che le aveva concesso in uso dei locali
[...] Parte_3 ubicati al piano terra del palazzo comunale, denominati “Caffè Grande”, per svolgere attività di bar, al fine di sentire riqualificare tale rapporto come contratto di locazione ai sensi della L.
392/1978 e, di conseguenza, dichiarare la sua nullità o annullabilità o inefficacia per la mancata previsione della facoltà di recesso del conduttore ai sensi dell'art. 27; per la genericità di alcune
4 clausole, in particolare quella che poneva in capo al concessionario l'obbligo di rifacimento dei servizi igienici e per la facoltà accordata al Comune, in caso di recesso della ricorrente, di escutere la polizza fideiussoria prestata quale cauzione;
ancora, di dichiarare legittimo il recesso dalla concessione esercitato dalla società ricorrente per sussistenza di gravi motivi, e quindi l'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n. 2021/13/6603811 emessa da
[...]
da parte del la restituzione della somma così ottenuta e il Controparte_1 Pt_3 risarcimento del danno per € 85.073,03.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente il difetto di Parte_3 giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza delle domande di , perché infondato il richiamo all'art. 27 della L. n. 392 del 1978, secondo cui Parte_2
i gravi motivi che legittimano il recesso anticipato del conduttore devono consistere in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, inesistenti nel caso concreto, posto che l'obbligo di rifacimento dei servizi igienici era oggetto della concessione e del bando di gara, e quindi obbligo conosciuto.
Enucleate brevemente le posizioni delle parti, si rileva che il loro rapporto non è contestato: in data 01.03.2021 (cfr. prot. n. 5154) il Comune di emetteva un “avviso di gara per la Parte_3 concessione in uso a titolo oneroso dei locali ubicati al piano terra del palazzo comunale, denominati Caffè Grande”; l'assegnazione di detti ambienti avveniva in regime di concessione amministrativa, mediante esperimento di procedura di pubblica selezione. Nell'avviso di gara era stato anche previsto l'obbligo, per l'aggiudicatario, di acquistare il mobilio e di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di nuovi servizi igienici adeguati all'esercizio dell'attività di ristorazione, per cui gli interessati erano invitati a reperire ogni informazione utile e a effettuare sopralluoghi in loco.
Dal verbale d'udienza del 05.03.2025 e dalla documentazione offerta in comunicazione emerge altresì che non aveva partecipato alla procedura a evidenza pubblica, ma essa era Parte_2 subentrata al precedente aggiudicatario in data 15.06.2021 allorquando, a seguito di recesso da parte di quest'ultimo, depositava apposito modulo di richiesta di subentro (prot. n. 14807 del di cfr. doc. 8 resistente) alle medesime condizioni dell'aggiudicatario, Pt_3 Parte_3 dichiarando “di ritenere congrua l'offerta economica presentata e che per la sua valutazione si
è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e di ogni onere correlato alla gestione del servizio (…) di aver ricevuto copia dell'Avviso di gara prot. n. 0005154 in data 01.03.2021
e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella relativa documentazione” così, in data 21.07.2021, le parti stipulavano “la concessione in uso dei locali ubicati al piano terra del palazzo comunale” (cfr. docc. 2 ricorrente e 10 resistente).
5 acquistava il mobilio, contraendo un mutuo chirografario per euro 60.000,00 con Parte_2
Banca Intesa San Paolo S.p.A. e, successivamente, otteneva un preventivo per gli interventi strutturali volti alla realizzazione dei servizi igienici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'assoggettamento dell'immobile in oggetto alla normativa di cui al D. Lgs. 42/2004, di €
132.584,77 (con riferimento al Prezziario della Regione Veneto) per cui, data la precedente esposizione debitoria, non riusciva ad accedere ad altro finanziamento.
È pacifico, altresì, che nei primi mesi del 2024 manifestava la volontà di recedere Parte_2 dalla concessione per eccessiva onerosità, non riuscendo a far fronte ai costi per la ristrutturazione, nonché per la genericità dell'obbligo di realizzare servizi igienici e che, in assenza di accordo bonario, il Comune di escuteva la polizza fideiussoria ai sensi Parte_3 dell'art. 13, comma 3, della convenzione.
Seguiva tentativo di mediazione, con esito negativo. Incardinato il presente procedimento, all'udienza del 05.03.2025 le parti si riportavano ai propri atti e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 04.06.2025 in cui le parti discutevano oralmente;
parte ricorrente, deducendo di aver depositato nel fascicolo telematico alcuni documenti in data
02.06.2025, dirimenti ai fini dell'inquadramento del rapporto come contratto di locazione e, conseguentemente, della dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario, ne chiedeva l'acquisizione, mentre il resistente ne chiedeva l'espunzione, dal momento che essi sono di formazione anteriore addirittura al deposito del ricorso ed erano facilmente reperibili da Pt_2
e, pertanto, avrebbero dovuto essere prodotti al massimo entro la precedente udienza,
[...] celebrata il 05.03.2025, se dipendenti dalle difese svolte dal nella propria comparsa di Pt_3 costituzione.
2. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1. Preliminarmente si dichiara tardivo il deposito dei documenti dal n. 22 al n. 51 del
02.06.2025, in quanto avvenuto con memoria non autorizzata;
inoltre, trattasi – come correttamente eccepito dal resistente – di documenti di formazione precedente rispetto sia all'atto introduttivo, sia alla prima udienza successiva rispetto alle difese del Parte_3
6 e, pertanto, l'autorizzazione al deposito avrebbe dovuto essere richiesta, al più tardi, Parte_3 in quella sede. Pertanto, essi non verranno tenuti in considerazione dal giudicante. Nemmeno è pertinente il richiamo operato da , per giustificare la tardività del deposito, a Cass. Parte_2 sentenza 9.10.2019 n. 25346, secondo cui “nel rito del lavoro (…) tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri
d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa”. In disparte il fatto che tale pronuncia riguardava un caso in cui la necessità di depositare la lettera di impugnazione del licenziamento era sorta per effetto delle difese della società datrice di lavoro, e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti, quale prima difesa o risposta successiva alla proposizione dell'eccezione, si rileva che il presente ricorso è stato depositato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. che richiama solo il primo comma dell'art. 421 c.p.c. e non anche il secondo comma, secondo cui il Giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.
Pertanto, tali documenti non vengono presi in considerazione ai fini del decidere.
2.2. L'eccezione di difetto di giurisdizione, tempestivamente formulata dal resistente, Pt_3
è fondata.
Sul punto si osserva che la regola generale, per cui il riparto di giurisdizione si ancora alla fase in cui sorge la controversia, sussistendo la giurisdizione amministrativa sino alla fase pubblicistica che si conclude con l'aggiudicazione e la giurisdizione del Giudice ordinario dal momento dell'insorgenza del rapporto contrattuale, che attiene alla fase privatistica, dovendo le parti, privato e Pubblica Amministrazione, essere collocate su piano analogo, non può valere nel caso che ci occupa, in cui si controverte in tema di concessione.
La concessione, come noto, costituisce il viatico di ingresso della posizione del concessionario all'interno dell'ordinamento giuridico generale, nel senso che, in mancanza dell'atto, il destinatario non è legittimato, sulla base delle regole giuridiche generali, a svolgere quell'attività o a ricoprire quella posizione, in quanto i procedimenti concessori hanno a oggetto l'amministrazione di interessi relativi a beni della vita riservati ai pubblici poteri;
l'attribuzione ai privati delle posizioni che involgono tali interessi pubblici avviene sul presupposto di una previa decisione in tal senso dell'Amministrazione rispetto alla quale il soggetto istante è portatore di una posizione di interesse legittimo.
7 L'appartenenza della giurisdizione al Giudice amministrativo non cambia in relazione alle doglianze della ricorrente circa la mancata previsione della facoltà di recesso ai sensi dell'art
27, comma 8, L. n. 392/1978, l'indeterminatezza nonché l'eccessiva onerosità della clausola relativa alla realizzazione di nuovi servizi igienici e nullità, l'annullamento ovvero inefficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 13 del contratto, poiché tali clausole sono riproduttive dell'avviso di gara e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dolersene davanti al Giudice amministrativo. Peraltro, a sostegno dell'inquadramento del rapporto nell'alveo della concessione amministrativa, si rileva che tali clausole presuppongono la posizione di superiorità della Pubblica Amministrazione, quale portatrice di un pubblico interesse rappresentato dall'attività anche ricreativa collegata ai locali oggetto di concessione che doveva svolgere la ricorrente come dimostra “la disponibilità di apertura del servizio di bar-caffè e per aperture straordinarie legate ad iniziative, eventi, festività volte a rendere fruibile il servizio e più attivo il centro storico” contenuta sub lett. G avviso di gara (doc. 2 resistente).
L'art. 133, comma 1, lett. b), D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, (c.p.a.), prevede che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Sul punto, si richiama la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana n. 935/2020 del 16.10.2020 che, in tema di concessione del servizio pubblico di parcheggio nell'area cittadina, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla res controversa, ritenendo che le concessioni possono avere un contenuto variegato, ricomprendendo ipotesi di organizzazione della sovranità (attraverso la concessione della cittadinanza), di uso di beni pubblici, di erogazione di servizi pubblici e di erogazione di sovvenzioni: “Tale attribuzione si fonda su una riserva di posizione dell'Amministrazione, nel senso che l'ordinamento assegna all'attore pubblico una particolare posizione di tutela di un certo interesse, consentendogli di poter coinvolgere un soggetto terzo nella relativa gestione.
(…) In tale prospettiva la concessione, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, non esaurisce la sua funzione pubblica nel momento in cui, attraverso il provvedimento amministrativo, a seguito di una procedura, viene individuato il concessionario e affidato al medesimo il servizio. Essa, infatti, affondando le proprie radici in una riserva di amministrazione (quindi in un settore di interesse pubblico) è tesa alla regolamentazione e al controllo dell'esercizio della prerogativa concessa. La sua missione pubblicistica è proprio
8 quella di garantire l'implementazione di quella prerogativa e, nel caso di concessione di servizio pubblico, l'esercizio del servizio”.
Quindi, venendo al riparto di giurisdizione, prosegue: “sono previste fattispecie di giurisdizione esclusiva che arrivano a coprire anche il momento esecutivo relativamente alle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche (art.
133, comma 1, lett. b) c.p.a.) e alle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore
(art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.). (…) Le ragioni dell'individuazione di materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo si rinvengono nella difficoltà intrinseca di distinguere i due tipi di situazione giuridiche soggettive, diritti (che di norma trovano tutela presso il Giudice ordinario) e interessi legittimi”.
In sostanza, le materie devolute dal legislatore del codice del processo amministrativo alla giurisdizione esclusiva si caratterizzano, quindi, per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, cioè per “la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime” (cfr. Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204).
Si rileva che la norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, di cui al più volte richiamato art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., devolve le controversie «aventi ad oggetto atti e provvedimenti» relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ed in via di eccezione al Giudice ordinario le controversie
«concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi». La concentrazione davanti al Giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e pertanto da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi «che fanno eccezione a regole generali (…) non si applicano oltre i casi (…) in esse considerati». Il riparto così delineato esprime la concezione, tuttora valida, secondo cui la concessione di beni pubblici
è un istituto in cui è immanente l'interesse dell'amministrazione ad un corretto utilizzo e gestione del bene affidato in uso speciale al privato concessionario. In ragione di ciò è innanzitutto nel potere unilaterale di affidamento dell'uso del bene pubblico spettante
9 all'amministrazione che va individuata la genesi della concessione, con regolamentazione dei profili di carattere patrimoniale, in funzione accessiva del presupposto provvedimento di concessione, mediante lo strumento contrattuale. Quest'ultimo è dunque dipendente sul piano logico-giuridico all'atto autoritativo di concessione. In secondo luogo, anche nel corso del rapporto concessorio all'amministrazione stessa sono riservati i poteri autoritativi necessari ad assicurare che la gestione privata del bene rimanga coerente con il superiore interesse pubblico ed a ricondurla ad esso ogniqualvolta se ne sia verificata una deviazione, sino al punto di porre termine all'uso speciale e così riacquisire il bene alla sfera pubblica. Alla posizione di supremazia così mantenuta dall'amministrazione fa riscontro la soggezione del privato concessionario, al quale è riconosciuto l'interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla prima. Tale concentrazione non è assoluta, ma è derogata per le controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».
Confacente al caso concreto è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8100/2020, pubblicata il 17.12.2020, che dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo: “In conformità al canone interpretativo previsto dal sopra citato art. 14 delle preleggi la residuale ipotesi di giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici va pertanto limitata a quelle di carattere meramente patrimoniale, in cui non sono coinvolti profili di interesse pubblico, che per il resto conformano l'istituto della concessione amministrativa. L'adempimento della concessione è irriducibile agli aspetti di carattere meramente patrimoniale che fondano la giurisdizione ordinaria della materia.
La corretta esecuzione del rapporto concessorio non è infatti indifferente rispetto alle ragioni di interesse pubblico che hanno a suo tempo indotto l'amministrazione ad affidare in uso speciale il bene pubblico, ma ne costituisce al contrario l'essenza sul piano causale. I rimedi spettanti all'autorità concedente per reagire all'inadempimento del privato concessionario non possono conseguentemente essere assimilabili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comune. Palese quanto ora rilevato quando l'amministrazione intenda porre termine al rapporto concessorio, nondimeno, anche laddove la stessa consideri opportuno proseguirlo, a fronte di inadempimenti del concessionario non ritenuti gravi, sono in ciò comunque ravvisabili
i tipici caratteri della discrezionalità amministrativa orientata al pubblico interesse connesso alla gestione del bene affidato in concessione.
A fortiori deve quindi ritenersi che nella concessione di beni pubblici, in cui gli interessi di carattere generale connessi all'uso del bene contraddistinguono il rapporto nel corso della sua durata, con il corollario processuale della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
e l'eccezione delle controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità,
10 canoni ed altri corrispettivi, ogni atto dell'amministrazione che non possa essere ricondotto a quest'ultimo ambito vada ascritto alla cognizione del Giudice amministrativo”.
Nel caso che ci occupa, come detto, la controversia, è complessivamente incentrata sull'asserita invalidità delle clausole oggetto della concessione, riproduttive del bando di gara e sulle prerogative di supremazia della P.A. rispetto al privato, consistenti queste ultime nell'imporre all'aggiudicatario il rifacimento dei servizi igienici e nella mancata previsione del recesso da parte del privato;
la prevalenza di tale petitum si ricava non solo dal dato testuale delle conclusioni, ma anche dall'abbandono, in sede di udienza di discussione, della domanda di risarcimento del danno (con eccezione di quella per la restituzione della somma incassata dalla polizza fideiussoria).
Non si ritiene applicabile al caso concreto l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ord. 27.06.2023 n. 18374, peraltro in tema di concessione di pubblici servizi e non di beni pubblici, secondo cui “è devoluta al Giudice ordinario la controversia sull'applicazione di penale prevista per l'inadempimento del concessionario di pubblico servizio”, dal momento che, come largamente argomentato, i motivi di doglianza della ricorrente attengono principalmente alle clausole della convenzione oggetto di bando e solo in via consequenziale attengono ai rapporti economici (limitatamente alla richiesta di restituzione della somma incassata dal per aver escusso la polizza fideiussoria). Pt_3
Da ultimo, anche la giurisprudenza della Cassazione, in casi peraltro simili a quello in oggetto, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo, dichiarando che “Qualora la Part abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera (come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 c.c.) può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative. Ne deriva che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Risulta irrilevante il nomen iuris (nella specie, contratto di locazione) che concretamente le parti hanno dato all'atto con il quale è avvenuto l'affidamento dei locali in questione”. (così, Cass. S.U. 5487/2014 e Cass. S.U.
16951/2012).
Pertanto, la giurisdizione della presente controversia appartiene al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto.
11 3. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'oscillazione giurisprudenziale rispetto alla dirimente questione della giurisdizione, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia e indica, quale Giudice munito di giurisdizione, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 04.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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