Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2214/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Sabina Scollo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Comiso il 19.02.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 09.11.2013) e Per_1 Persona_2
(Ragusa, 30.09.2018);
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza nel territorio della Repubblica ovunque riterrà opportuno, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare vicendevolmente il domicilio ed eventuali cambi di residenza, salve le limitazioni di cui al successivo punto 8.
2. I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori;
i Per_1 Persona_2 minori continueranno a vivere con la madre, con ampio diritto di visita del padre stante l'affido condiviso ad entrambi i genitori e l'ottimo rapporto esistente tra padre e figli.
Considerata l'età dei ragazzi e l'ottimo rapporto tra padre e figli, tale da consentire il pernottamento presso l'abitazione del padre, si accordano che i minori potranno eventualmente pernottare con il padre anche durante la settimana, in giorni che di settimana in settimana concorderanno compatibilmente con l'organizzazione delle esigenze scolastiche dei minori e i turni del padre.
3. La moglie, insieme ai figli e continuerà a vivere nella casa Per_1 Persona_2 coniugale sita in Ragusa nella Via del Carrubbo n. 1; il marito andrà, invece a vivere, presso la casa materna.
4. In ordine al diritto di visita dei figli minori, i figli vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé, come meglio specificato al superiore punto 2. Tendenzialmente, per quanto riguarda i fine settimana, i coniugi si accordano che i figli resteranno con il padre a fine settimana alterni,
a partire dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio fino alle ore 22.00 circa della domenica sera;
tutti gli orari sono previsti con un'ora di tolleranza, salvo diverso accordo dei genitori. I figli, inoltre, ad anni alterni trascorreranno col padre il giorno del compleanno una volta a pranzo e una volta a cena ed il pomeriggio del compleanno del padre. I figli, staranno col padre ad anni alterni per due giorni consecutivi durante le festività Natalizie, (24-25-26) due giorni consecutivi per Capodanno ad anni alterni il 30/31 e il 1/ 2, per due giorni a Pasqua e/o
Pasquetta; per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, alternando un anno nel periodo dall'16 al 31 luglio e un anno nel periodo dall'1 al 31 agosto, e comunque in corrispondenza con il periodo di ferie del padre, che verrà comunicato alla madre almeno
15 giorni prima.
5. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Il sig. è dipendente part time presso un supermercato locale e percepisce Parte_2 uno stipendio pensile di circa Euro 1000,00 oltre la pensione di invalidità pari ad Euro
600,00, mentre la moglie è disoccupata e si è sempre occupata della casa e dei figli;
per tale motivo il Sig. corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento la somma di Pt_2 euro100,00 e la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché un Per_1 Persona_2 contributo mensile di euro 150,00 per il canone di locazione.
7. Entrambi i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come indicate nelle linee guida stabilite in data 29.11.17 dal Consiglio Nazionale Forense, previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, ogni qualvolta le suddette spese dovessero superare l'importo di € 50,00 mensili, le parti concorderanno assieme l'opportunità delle stesse;
8. Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero unitamente ai figli minorenni. Sempre nell'interesse dei figli i coniugi si obbligano a concordare preventivamente l'eventuale cambio di residenza in altro comune ogniqualvolta se ne presenti la necessità e comunque fino al raggiungimento della maggiore età del figlio”;
che l'udienza di comparizione del dì 09.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio civile a Comiso in data 19.02.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2011;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti