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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 311/2024 R.G. promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.POPOLO LEONARDO ANGELO
RICORRENTE
contro
:
EO AM ,.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor EO, che ricopriva la qualifica di Responsabile dell'ufficio postale di Gallarate 4 ha omesso di attenersi all'obbligo di custodia dei valori e del denaro affidatigli dal datore di lavoro per lo svolgimento del suddetto ruolo.
Tale comportamento assume rilevanza in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere assunta con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico assicurando un apporto professionale adeguato al proprio livello di responsabilità. Le circostanze suddette non sono state contestate dal convenuto.
Poste Italiane s.p.a. ha chiesto al sig,ON la restituzione di un ammanco di cassa, provato documentalmente, di euro 66.100.
La responsabilità del convenuto è stata già accertata dal Tribunale di Busto
Arsizio, seppure in sede cautelare, laddove è stato affermato come “nel caso di specie, sussista e sia stato documentalmente provato il fumus della pretesa del ricorrente, con riferimento alla somma di € 66.100,00, anche considerata la mancata contestazione di parte resistente in giudizio e la circostanza che il sig. ON, con la dichiarazione del 12.09.2023
(doc. 23 parte ricorrente), si è assunto ogni responsabilità per l'ammanco di cui si tratta affermando di essersi impossessato già da alcuni mesi di varie somme prelevate dall'ATM aziendale”.
Il convenuto, anche nel presente giudizio ha omesso di costituirsi, ma si è presentato in udienza dichiarandosi disposto a restituire l'ammanco in rate mensili dell'importo di euro 200 ciascuna.
In conclusione il convenuto va condannato al pagamento nei confronti della ricorrente società Poste Italiane S.p.A. della somma di € 66.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Sul convenuto soccombente grava anche il pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q,M.
Condanna ON MU al pagamento nei confronti della ricorrente società
Poste Italiane S.p.A. della somma di € 66.100,00 , oltre interessi dal dovuto al saldo e al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.000 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in data 19/03/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 311/2024 R.G. promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.POPOLO LEONARDO ANGELO
RICORRENTE
contro
:
EO AM ,.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor EO, che ricopriva la qualifica di Responsabile dell'ufficio postale di Gallarate 4 ha omesso di attenersi all'obbligo di custodia dei valori e del denaro affidatigli dal datore di lavoro per lo svolgimento del suddetto ruolo.
Tale comportamento assume rilevanza in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere assunta con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico assicurando un apporto professionale adeguato al proprio livello di responsabilità. Le circostanze suddette non sono state contestate dal convenuto.
Poste Italiane s.p.a. ha chiesto al sig,ON la restituzione di un ammanco di cassa, provato documentalmente, di euro 66.100.
La responsabilità del convenuto è stata già accertata dal Tribunale di Busto
Arsizio, seppure in sede cautelare, laddove è stato affermato come “nel caso di specie, sussista e sia stato documentalmente provato il fumus della pretesa del ricorrente, con riferimento alla somma di € 66.100,00, anche considerata la mancata contestazione di parte resistente in giudizio e la circostanza che il sig. ON, con la dichiarazione del 12.09.2023
(doc. 23 parte ricorrente), si è assunto ogni responsabilità per l'ammanco di cui si tratta affermando di essersi impossessato già da alcuni mesi di varie somme prelevate dall'ATM aziendale”.
Il convenuto, anche nel presente giudizio ha omesso di costituirsi, ma si è presentato in udienza dichiarandosi disposto a restituire l'ammanco in rate mensili dell'importo di euro 200 ciascuna.
In conclusione il convenuto va condannato al pagamento nei confronti della ricorrente società Poste Italiane S.p.A. della somma di € 66.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Sul convenuto soccombente grava anche il pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q,M.
Condanna ON MU al pagamento nei confronti della ricorrente società
Poste Italiane S.p.A. della somma di € 66.100,00 , oltre interessi dal dovuto al saldo e al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.000 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in data 19/03/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari