CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA AN OR NU ER IO AC AN LC SENTENZA sul ricorso proposto da: AU CO nato il [...] a [...]’EUFEMIA D’ASPROMONTE avverso la sentenza in data 05/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO AC;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. L’Avvocato Luca RO ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 05/12/2024 della Corte di cassazione pronunciata nei confronti di ME EN.
1.1. In via preliminare si rileva che in data 11/10/2025 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una dichiarazione -raccolta a modello IP1 presso la Casa Circondariale di Novara- con la quale ME EN fa presente di avere appreso occasionalmente che l’Avvocato RO avesse proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. Precisa di non avere conferito all’Avvocato RO l’incarico di presentare detto ricorso e che nel caso che allo stesso fosse stata allegata una procura, essa doveva intendersi disconosciuta e revocata con effetto immediato. Con la stessa dichiarazione EN ha confermato la validità dei ricorsi presentati ai sensi degli artt. 625-bis cod. proc. pen. dagli Avvocati Dario Vannetiello e Antonio Saffioti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che risulta versata in atti la nomina -datata 3 luglio 2025- dell’Avvocato RO quale difensore di fiducia di EN, con contestuale conferimento della “procura speciale e specifico mandato ai fini di proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 8562.25”. Nonostante ciò, va comunque osservato che la dichiarazione descritta nella narrativa in fatto si risolve in una rinuncia all’impugnazione presentata dall’Avvocato RO, il che conduce all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal menzionato difensore.
2. Le circostanze della rinuncia esimono dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1024 Anno 2026 Presidente: GA GI Relatore: AC IO Data Udienza: 10/12/2025 Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AC GI GA 2
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO AC;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. L’Avvocato Luca RO ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 05/12/2024 della Corte di cassazione pronunciata nei confronti di ME EN.
1.1. In via preliminare si rileva che in data 11/10/2025 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una dichiarazione -raccolta a modello IP1 presso la Casa Circondariale di Novara- con la quale ME EN fa presente di avere appreso occasionalmente che l’Avvocato RO avesse proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. Precisa di non avere conferito all’Avvocato RO l’incarico di presentare detto ricorso e che nel caso che allo stesso fosse stata allegata una procura, essa doveva intendersi disconosciuta e revocata con effetto immediato. Con la stessa dichiarazione EN ha confermato la validità dei ricorsi presentati ai sensi degli artt. 625-bis cod. proc. pen. dagli Avvocati Dario Vannetiello e Antonio Saffioti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che risulta versata in atti la nomina -datata 3 luglio 2025- dell’Avvocato RO quale difensore di fiducia di EN, con contestuale conferimento della “procura speciale e specifico mandato ai fini di proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 8562.25”. Nonostante ciò, va comunque osservato che la dichiarazione descritta nella narrativa in fatto si risolve in una rinuncia all’impugnazione presentata dall’Avvocato RO, il che conduce all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal menzionato difensore.
2. Le circostanze della rinuncia esimono dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1024 Anno 2026 Presidente: GA GI Relatore: AC IO Data Udienza: 10/12/2025 Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AC GI GA 2