TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4827
TAR
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 3 comma 2 della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 - eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost.. Carenza di istruttoria. Disparità di trattamento. Violazione degli articoli art. 29, 30 e 31 Cost.. Violazione del giusto procedimento. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 45 comma 31 bis del d.lgs n. 95/2017

    La motivazione del diniego è incentrata su esigenze di servizio dovute a scoperture d'organico, senza un raffronto con le sedi richieste e senza un'adeguata istruttoria. Le mansioni del ricorrente sono considerate fungibili e la motivazione non è adeguata a giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo chiesto dall'interessato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’ art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 - eccesso di potere. Violazione degli articoli art. 29, 30 e 31 Cost.. Violazione della convenzione firmata a New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176; Violazione dell’art. 24 della carta di Nizza. Violazione del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

    Il provvedimento impugnato non considera adeguatamente i bisogni familiari e i diritti del fanciullo, né l'importanza della condivisione delle responsabilità genitoriali. La motivazione non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4827
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4827
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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