Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. N.333/SAA/II/301401, 0005481 del 24 gennaio 2025, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato in pari data, di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001.
1.1. Ha premesso di rivestire la qualifica di Agente della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ispettorato di P.S. “-OMISSIS-”. Il 9 ottobre 2024 ha presentato una richiesta – ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 – di assegnazione temporanea verso la sede di qualunque Ufficio di Pubblica Sicurezza della provincia di residenza (Caserta), motivata dalla necessità di assicurare alla propria figlia, minore di 3 anni, la figura paterna, considerato che la moglie svolge attività lavorativa in -OMISSIS- (CE). L’amministrazione gli ha prima comunicato i motivi ostativi al suo accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90 e, successivamente, ha negato il trasferimento.
1.2. Pertanto il ricorrente ha proposto ricorso avverso il diniego, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ Violazione dell’art. 3 comma 2 della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 - eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost.. Carenza di istruttoria. Disparità di trattamento. Violazione degli articoli art. 29, 30 e 31 Cost.. Violazione del giusto procedimento. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 45 comma 31 bis del d.lgs n. 95/2017 .”. con cui ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione alla decisione di negargli il trasferimento, ancorata a generiche esigenze di scopertura di organico, senza alcun riferimento al ruolo operativo specifico da lui ricoperto che ne impedisca la sostituzione. Ha sottolineato come non sia stata svolta alcuna comparazione con gli uffici richiesti, limitandosi ad osservare che in tali sedi sarebbero presenti esigenze di servizio di minore complessità, trattandosi quindi di un diniego fondato su dati incompleti.
“ Violazione e falsa applicazione dell’ art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 - eccesso di potere. Violazione degli articoli art. 29, 30 e 31 Cost.. Violazione della convenzione firmata a New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176; Violazione dell’art. 24 della carta di Nizza. Violazione del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 .”, con cui ha dedotto la mancata considerazione delle esigenze del minore e di tutela della genitorialità, completamente obliterate nella decisione di diniego di assegnazione temporanea.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa adozione di un’idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita depositando documentazione il 31 marzo 2025, con cui ha sottolineato la correttezza del suo operato e chiesto che il ricorso – e la domanda cautelare – fossero respinti, evidenziando le peculiarità dell’ufficio di assegnazione del ricorrente “ istituito per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri ”.
1.4. Il collegio, con ordinanza collegiale 2 aprile 2025, n. 6631, ha ritenuto di “ acquisire dall’amministrazione una documentata ed esaustiva relazione sulla vicenda oggetto della presente controversia nella quale riferisca su tutto quanto dedotto da parte ricorrente ed, in particolare: i) indichi le scoperture di organico che interessano le sedi richieste (qualunque Ufficio di Pubblica Sicurezza della provincia di residenza - Caserta –), anche in misura percentuale, avuto particolare riguardo alla specifica qualifica ricoperta dal ricorrente; ii) indichi l’attività svolta da parte ricorrente da comparare con quella eventualmente da svolgersi in quella di destinazione e iii) fornisca ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione del ricorso; ”.
1.5. L’amministrazione ha adempiuto il 24 aprile 2025 e, con ordinanza cautelare 18 giugno 2025, n. 3327, il collegio ha accolto la richiesta ai fini di un riesame della posizione del ricorrente “ constatato che nel provvedimento impugnato non viene svolta alcuna comparazione tra il personale attualmente in servizio presso l’Ispettorato di P.S. «-OMISSIS-» e le sedi richieste, in cui si registrano significative scoperture (si veda in particolare la sezione Polstrada Caserta, con oltre il 50% di scopertura nel ruolo agenti - 8 effettivi su 22 in organico) ;”.
1.6. In adempimento dell’ordinanza cautelare, il Ministero intimato ha quindi assegnato temporaneamente il ricorrente alla sottosezione autostradale Caserta Nord, con riserva di rivederne la posizione all’esito del giudizio di merito, con provvedimento n. 7032 del 7 ottobre 2025.
1.7. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini meglio di seguito meglio esposti.
3. Si controverte in merito all’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, per il trasferimento ad un ufficio vicino a quello di residenza della propria famiglia ricomprendente un minore di anni tre.
3.1. Occorre premettere che la norma in questione risponde all’esigenza di tutela di un bene primario di carattere generale - il sostegno della maternità e della paternità - ed è finalizzata a proteggere la famiglia, prima e più che il rapporto di lavoro; specificatamente, essa tutela l’esercizio delle funzioni genitoriali, conformemente al dettato degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
3.2. La disposizione, oltre che con il dettato costituzionale, si pone in linea con l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio1991 n. 176, che espressamente riconosce come “ in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati ”.
3.3. Inoltre, la Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, c.d. “Work-Life Balance”, che abroga la precedente Direttiva 2018/18/UE, nel disciplinare il congedo di paternità obbligatorio, mette a fuoco titolarità e modi di fruizione dello stesso e degli strumenti per assicurarne il godimento effettivo, ivi compresa la maggior copertura economica, con la finalità di incentivarne l’uso, anche da parte dei padri, nel contempo riconoscendo il diritto di chiedere formule flessibili del tempo e del rapporto di lavoro. Proprio in recepimento di tale Direttiva è stato adottato il d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che prevede, appunto, disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
3.4. Ciò posto, nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, va anche detto che la disciplina di settore è stata innovata dall’art. 40, co. 1, lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, che ha aggiunto il comma 31 bis all’art. 45 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 (recante le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La citata novella ora prevede quanto segue: “ Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio .”.
3.5. La giurisprudenza, a tal riguardo, ha ben spiegato che “ tale innovativa e speciale indicazione non va intesa come svincolo dell’Amministrazione da un obbligo motivazionale preciso sulle ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste dei lavoratori. A ben guardare, infatti, la differenza più rilevante tra le due disposizioni non sta tanto nel richiamo alle esigenze organizzative o di servizio, che comunque già rientravano in quei casi o esigenze eccezionali previsti in precedenza, quanto nella mancata riproduzione dell’aggettivazione («eccezionali», appunto), a valorizzare la potenziale ordinarietà della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione su quello del privato, per giunta rafforzata dall’uso della disgiuntiva ‘o’ tra le une e le altre motivazioni, sì da renderle alternativamente sufficienti a supportare il diniego ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7725 del 10 agosto 2023)
A conferma di tale orientamento, si richiamano, in tema, le pronunce del Tar Firenze, sez. I, n. 630 del 24 maggio 2024, del Tar Lazio, sez. I quater, n. 17708 del 27 novembre 2023 (che affronta la problematica della carenza di organico) e la pronuncia della Corte costituzionale n. 99 del 4 giugno 2024 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, co. 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa” anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa ”).
4. Avuto riguardo alle soprariportate coordinate ermeneutiche il collegio ritiene che la motivazione del diniego di assegnazione a nuova sede del ricorrente, resa nel provvedimento impugnato, sia incentrata sull’esistenza di esigenze di servizio, dovute a sofferenze dell'organico, in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza riferimento alcuno né alle effettive scoperture da rapportare a quelle caratterizzanti la sede di destinazione, nel ruolo degli Agenti, nè a specifiche esigenze organizzative, ovvero a complessità o impossibilità di soluzioni alternative, tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo chiesto dall’interessato con la conseguenza che le ragioni addotte non costituiscono, da sole, un motivo ostativo al riconoscimento di una previsione normativa introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenera età.
4.1. In particolare la motivazione del diniego è ancorato al d.lgs. n. 172/19, per “ per motivate esigenze organiche o di servizio ”, ed è così articolata: “… Tenuto conto delle pressanti esigenze di servizio dell’Ispettorato di P.S. “-OMISSIS-”, Ufficio speciale di Polizia, istituito per la protezione del presidente del consiglio dei ministri, la vigilanza della sede del governo italiano, nonché per gli altri compiti d’istituto e di quelli stabiliti d'intesa con il segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri; atteso che il piano di rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione, implementato a seguito delle minacce terroristiche internazionali, comporta, attualmente, per l’ispettorato di p.s. «-OMISSIS-», un maggiore impegno, al fine di garantire, durante tutto l’arco delle 24 ore, servizi di vigilanza e controllo di tutta la struttura che ospita il governo; considerato che l'ispettorato di P.S. «-OMISSIS-» soffre di una carenza organica, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, pari a 19 unità, mentre l’organico complessivo presenta una situazione deficitaria di 7 unità della forza prevista dalla tabella organica, (…) atteso che l'eventuale concessione del beneficio, di cui all'art. 42-bis, determinerebbe una vacanza nell'organico non ripianabile, in quanto «il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione», (….); ritenuto che le mansioni svolte dal dipendente proprio per la loro natura esecutiva e per l’elevata sostituibilità risultano imprescindibili per la regolarità e la continuità dei servizi di istituto, potendo adibire l'operatore, a seconda delle esigenze operative, a diverse funzioni; valutato che, per quanto detto, il direttore dell’ispettorato di P.S. «-OMISSIS-», pur ritenendo le motivazioni presentate dal dipendente degne di attenzione, ha espresso parere negativo, evidenziando una sensibile carenza di personale che incide sulle attività istituzionali svolte dall’ufficio, che negli ultimi due anni ha visto aumentare le esigenze di impiego degli operatori nel settore vigilanza poiché la presidenza del consiglio dei ministri ha incrementato il numero delle sedi da vigilare; valutato, altresì, che tra gli uffici richiesti presenti nella provincia di Caserta, alcuni presentano un sovra-organico nel ruolo del dipendente, mentre altri, pur presentando alcune carenze organiche, palesano esigenze operative di minore complessità rispetto alia sede di servizio del dipendente; (…) ”.
In altri termini, nel caso in esame, l’amministrazione ha motivato il diniego, operando un preteso bilanciamento delle esigenze familiari con quelle di funzionalità organizzativa dell’apparato, con riferimento alle asserite criticità connesse alle carenze di organico della sede di appartenenza del dipendente, senza operare un vero e proprio raffronto con quelle richieste dal ricorrente e svolgere un’adeguata istruttoria a supporto di tale decisione.
4.2. Ciò posto, il provvedimento impugnato non reca una motivazione in cui si dia conto delle specifiche funzioni svolte dal ricorrente o del fatto che ricopra mansioni difficilmente sostituibili; le stesse carenze sono riportate in misura generica, senza evidenziare che, in taluni uffici - come emerso all’esito dell’istruttoria - erano presenti rilevantissime scoperture di organico nel ruolo del ricorrente; inoltre, non è stata valutata l’opportunità di accogliere solo parzialmente l’istanza, anche mediante godimento frazionato, tenuto conto della complessiva durata triennale del beneficio.
È quindi evidente, nella specie, un profilo di carenza di istruttoria, che inferisce anche nell’adeguatezza della motivazione posta a sostegno del diniego, non essendo stata eseguita una concreta comparazione tra le esigenze di servizio e le condizioni lavorative dell’attuale sede con quelle delle sedi di assegnazione richiesta, al fine valutare l’istanza di ricongiungimento del ricorrente al proprio nucleo familiare.
Invero, se l’amministrazione avesse svolto le valutazioni omesse, verosimilmente avrebbe assentito alla richiesta del ricorrente di essere assegnato ad un ufficio più prossimo a quello di residenza della famiglia, come del resto è avvenuto in seguito al riesame disposto da questo Tribunale in accoglimento della richiesta cautelare.
In altri termini, la scopertura organica è allegata dal provvedimento in termini apodittici e non comparativi, il che non consente di apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’Ufficio e, conseguentemente, non consente di verificare la tenuta della valutazione che lo stesso provvedimento impugnato esprime in ordine alla prevalenza delle esigenze operative della sede di appartenenza del dipendente rispetto alle esigenze operative di altra sede più prossima a quella di residenza dell’interessato, con il risultato che le conclusioni dell’amministrazione non sono controllabili nella loro complessiva ragionevolezza e incorrono nei denunciati vizi di carenza istruttoria e difetto di motivazione (in tale senso, la citata sentenza del Tar Toscana n. 630 del 24 maggio 2024).
L’essenziale ruolo propulsivo e conformativo svolto dalla giurisprudenza amministrativa in direzione di una lettura costituzionalmente orientata della citata novella pone l’accento sull’obbligo di motivazione, che impone che sia le ragioni organizzative sia le ragioni di servizio vengano adeguatamente esplicitate e documentate, non essendo consentito che le stesse si risolvano in mere formule di stile circa la carenza di organico, che peraltro connota in maniera generalizzata il settore, ovvero in altrettanto generici richiami alle criticità di un particolare contesto territoriale, a maggior ragione ove enunciati in termini non comparativi rispetto alla sede di assegnazione temporanea richiesta dall’istante (in tale senso, si legga il punto 12.1 della citata sentenza Cons. Stato, sez. II, n. 7725/2023).
4.3. Inoltre, l’amministrazione non ha specificato, in termini concreti, alcuna esigenza di servizio o alcuna difficoltà in ragione alle mansioni svolte dal ricorrente, che sono altamente fungibili, anzi ancorando la sua decisione, proprio a tale circostanza.
L’amministrazione non ha poi preso minimamente in considerazione la sostituibilità del ricorrente, anche in termini di alternanza con gli orari di servizio, con i numerosi dipendenti appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, né ha valutato l’opzione di un’assegnazione frazionata. A tal riguardo, si evidenzia che il ricorrente sarebbe sostituibile con qualsiasi arruolato, in quanto le sue mansioni non implicano alcuna formazione specifica, ma sono uguali per tutti gli addetti allo stesso ufficio.
Disattendendo le necessità familiari e i diritti del fanciullo, il provvedimento impugnato non prende in considerazione i bisogni familiari, avuto riguardo sia alla necessità di agevolare in ogni modo la conciliazione della vita lavorativa con quella personale e affettiva, sia con riferimento all’importanza della condivisione delle responsabilità genitoriali, quale indiretto strumento per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, ma anche di riconoscimento del diritto del padre a essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli, fin dai primi anni di vita (cfr. Cons. Stato, sez. II, ord. 11 aprile 2022 n. 2649). La motivazione di un provvedimento amministrativo, infatti, deve muovere dalle specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza tra la decisione e l’istanza ricevuta.
Nella specie, invece, la motivazione dell’atto impugnato non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa per identificare i “presupposti di fatto” sulla scorta dei quali è stato emanato il provvedimento. Non sono stati, cioè, adeguatamente valorizzati elementi fondamentali, quali la distanza tra sede di lavoro e luogo di residenza del nucleo familiare, nonché i diritti del minore, più in generale le ripercussioni del disagio lavorativo sulla vita familiare, che avrebbero dovuto essere meglio apprezzati nel provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1317 del 01 aprile 2016).
5. In conclusione, entrambi i motivi sono fondati, con conseguente accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato.
6. La peculiarità della vicenda costituisce giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, ad eccezione del contributo unificato, da porsi a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, da porsi carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
NA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LA | RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.