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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2731/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: SC IA CI Presidente IA Teresa Pia Farina Giudice ER RE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello, n. Parte_1
23, presso lo studio dell'Avv. Sandra Giusti e dell'Avv. Salvatore Carrisi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Zagarolo, Viale Ungheria, n. Controparte_1
81/A, presso lo studio dell'Avv. Agnese Menna, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE e
, elettivamente domiciliati in Controparte_2
Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Paola Luigina Peccarisi, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
Con ricorso depositato in data 07.06.2022, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con presso il Controparte_1
Comune di San Cesareo, in data 24.09.2011, da cui sono nati i figli (in data CP_2
24.07.2014) e (in data 13.02.2017). CP_2
In particolare, il ricorrente ha concluso chiedendo disporsi affidamento condiviso dei figli minori, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione del padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, con assegno unico erogato in favore dei figli minori ripartito tra i genitori per pari quote, spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ripartite tra i genitori per pari quote. Inoltre, il ricorrente, evidenziando il compimento da parte della resistente di condotta ostruzionistica nei rapporti tra padre e figli, ha chiesto la condanna della stessa, con ammonimento e risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2023, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e Controparte_1 concludendo per la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, collocamento presso la madre, sospensione della frequentazione dei figli con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ripartite tra i genitori per pari quote.
Con ordinanza presidenziale del 19.06.2023, all'esito dell'ascolto delle parti, è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, frequentazione con il padre secondo modalità determinate dai Servizi Sociali, contributo del padre al mantenimento dei figli minori per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie ripartite tra i genitori per pari quote.
Con Sentenza non definitiva del 24.10.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
All'udienza del 15.05.2024, è stata disposta la nomina di Curatore Speciale dei figli minori e consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti e indicazione delle migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.06.2024, si è costituito in giudizio il nominato , che ha concluso per la sospensione del padre Controparte_3 dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, collocamento presso la madre, sospensione della frequentazione dei figli con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo 3
di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ripartite tra i genitori per pari quote.
All'udienza del 11.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei figli. Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione del quadro psicologico del padre, che ha mostrato significativi elementi patologici, nonché delle gravi carenze nella capacità genitoriale e delle problematiche comportamentali, come emerse e accertate nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Deve premettersi che la consulenza tecnica d'ufficio risulta essere stata condotta con analisi approfondita e dettagliatamente motivata, che ha dato conto di gravi e molteplici carenze nella capacità genitoriale e nel quadro psicologico del padre, nonché dell'adeguatezza della figura genitoriale materna. In particolare, in relazione alla situazione del padre, è stato specificamente evidenziato che “il quadro diagnostico del sig. suggerisce la presenza di un Disturbo di Parte_1
Personalità Misto, con caratteristiche paranoidi e narcisistiche e una marcata tendenza al distacco emotivo. Il soggetto mostra anche modalità antisociali, indicando una propensione a trasgredire le regole e a mantenere un atteggiamento oppositivo nei confronti dell'autorità. Sebbene il funzionamento cognitivo risulti nel complesso adeguato sul piano strumentale, le difficoltà nella simbolizzazione e nell'astrazione contribuiscono a un'elaborazione rigida e selettiva delle esperienze. La scarsa tolleranza alla frustrazione e la difficoltà a gestire le relazioni in termini di fiducia e reciprocità aumentano il rischio di comportamenti disfunzionali, in particolare nelle situazioni di stress o conflitto. La visione negativistica del mondo condiziona la percezione delle esperienze e rinforza la tendenza alla diffidenza e alla chiusura relazionale […]. Il sig. ha mostrato una presenza intermittente e discontinua, alternando Parte_1 sporadici tentativi di riavvicinamento a lunghi periodi di totale assenza. Tale comportamento ha determinato un progressivo disinvestimento affettivo da parte di 4
e i quali hanno smesso di riconoscerlo come una figura genitoriale CP_2 CP_2 significativa […]. Il sig. presenta carenze significative nelle capacità genitoriali. Il suo profilo Parte_1 di personalità, caratterizzato da rigidità cognitiva, distacco emotivo e modalità relazionali disfunzionali, incide negativamente sulla sua idoneità a esercitare un ruolo educativo e affettivo nella vita dei figli. La sua assenza prolungata, la mancata assunzione di responsabilità e l'incapacità di instaurare un rapporto stabile con e CP_2 CP_2 hanno determinato una frattura nel legame con loro, rendendolo una figura genitoriale di fatto non significativa. Inoltre, non ha dimostrato capacità di collaborazione con la madre nell'interesse dei figli né ha contribuito a garantire la continuità delle relazioni parentali, trascurando il diritto dei minori alla bigenitorialità”.
Diversamente, in relazione alla figura materna, è emerso un quadro confortante, dando conto di attitudine alla cura e all'assistenza dei figli minori, con un quadro psicologico stabile e capacità di gestione del dato emotivo. A tal riguardo, risulta rilevante l'analisi per cui “il quadro diagnostico della sig.ra evidenzia un funzionamento non patologico, caratterizzato da un buon CP_1 adattamento e da una regolazione emotiva orientata alla stabilità. L'equilibrio interno viene mantenuto attraverso una gestione contenitiva degli affetti e un assetto cognitivo che predilige modalità strutturate e prevedibili. Alcune tendenze a una regolazione più controllata delle emozioni potrebbero riflettere una strategia di adattamento al particolare momento di vita e risultare più flessibili in condizioni di maggiore sicurezza. La presenza di risorse affettive significative e di una sensibilità orientata alla cura e alla protezione rappresenta un elemento positivo, che potrebbe favorire una maggiore apertura nelle dinamiche interpersonali e una gestione più fluida delle emozioni […]. La sig.ra ha mantenuto un ruolo genitoriale stabile e coerente, garantendo ai CP_1 bambini un ambiente affettivo sicuro e una continuità educativa. Ha gestito in autonomia la crescita dei figli, assumendo su di sé l'intera responsabilità emotiva ed educativa, senza poter contare su una cogenitorialità funzionale […]. La sig.ra possiede adeguate competenze genitoriali, dimostrandosi una figura CP_1 di riferimento stabile e affidabile per i figli. La sua capacità di riconoscere i bisogni emotivi e affettivi di e si traduce in un accudimento attento e coerente, CP_2 CP_2 che favorisce il loro benessere e una crescita equilibrata. La madre ha garantito ai minori un ambiente sicuro e affettuoso, sostenendoli nel loro sviluppo e promuovendo un rapporto basato sulla fiducia e sulla continuità affettiva. Inoltre, ha mostrato disponibilità nel preservare il legame con l'altro genitore, incoraggiando in più occasioni un riavvicinamento tra il sig. e i figli, Parte_1 nonostante le difficoltà e le resistenze di quest'ultimo”. 5
Inoltre, la differente capacità genitoriale delle parti ha trovato significativo riscontro nelle diverse dinamiche dei rapporti tra genitori e figli analizzate in sede di consulenza, con emersione di rilevante differenza nel legame emotivo dei minori con le rispettive figure genitoriali. Infatti, è stato riscontrato che i “rapporti dei minori con i genitori si presentano fortemente differenziati e caratterizzati da un evidente squilibrio nelle relazioni affettive e nella continuità del legame con ciascun genitore. Il rapporto con la madre risulta stabile, sicuro e affettivamente positivo. e CP_2 riconoscono nella madre la loro principale figura di riferimento, descrivendola CP_2 come una presenza costante, disponibile e attenta ai loro bisogni emotivi ed educativi. L'osservazione dell'interazione tra madre e figli evidenzia un buon livello di sintonizzazione emotiva, con una relazione basata su affetto, supporto e dialogo. La madre fornisce loro un ambiente strutturato e protettivo, contribuendo a garantire un equilibrio affettivo e un contesto familiare rassicurante. I bambini mostrano un buon adattamento e una serena integrazione nel proprio ambiente domestico e scolastico, beneficiando della stabilità offerta dalla madre e dal suo attuale marito, che ha assunto un ruolo di riferimento paterno nella loro vita. Il rapporto con il padre appare invece interrotto e privo di investimento affettivo da parte dei minori. La relazione tra il sig. e i figli risulta praticamente assente e Parte_1 non si è mai realmente creata. L'assenza di un legame significativo è riconducibile esclusivamente alle difficoltà personali del sig. , senza che emergano ostacoli Parte_1 esterni alla costruzione di tale rapporto. La sua incapacità di sviluppare un legame empatico e di offrire protezione emotiva ha reso impossibile l'instaurarsi di una relazione affettiva stabile. La scarsa assunzione di responsabilità genitoriali, unita alla mancanza di un coinvolgimento attivo nella quotidianità dei figli, ha determinato una condizione di distacco e irrilevanza reciproca, compromettendo il senso di sicurezza e stabilità emotiva dei minori. I figli, non avendo mai potuto contare su una figura paterna costante e affidabile, hanno sviluppato un atteggiamento di distanza e diffidenza, che riflette l'assenza di una vera relazione affettiva e educativa con il padre”.
Ulteriormente, risulta rilevante l'analisi condotta in sede di consulenza tecnica d'ufficio quanto al rapporto tra differente quadro psicologico e capacità genitoriale delle parti e realizzazione di condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli minori. Sul punto, è stato evidenziato che “l'analisi delle dinamiche familiari e delle competenze genitoriali non evidenzia condotte della madre che possano pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori o ostacolare il rapporto con l'altro genitore. Al contrario, la sig.ra si è dimostrata costantemente attenta ai bisogni emotivi CP_1
e affettivi dei figli, offrendo loro un ambiente sicuro, stabile e adeguatamente stimolante. Il suo atteggiamento educativo si caratterizza per un equilibrio tra protezione e promozione dell'autonomia, garantendo ai minori la possibilità di crescere 6
in un contesto affettivo positivo. Inoltre, la madre ha favorito in più occasioni la possibilità di mantenere un legame con il padre, incoraggiando un eventuale riavvicinamento e cercando di preservare nei figli un'immagine non ostile della figura paterna. Diversamente, il sig. presenta criticità significative nelle competenze Parte_1 genitoriali, con comportamenti che hanno determinato un effettivo pregiudizio per lo sviluppo psichico dei minori. La sua assenza protratta nel tempo, la discontinuità nel rapporto con i figli e il mancato adempimento delle responsabilità genitoriali hanno contribuito a creare nei minori una percezione di estraneità nei suoi confronti. Il suo distacco emotivo, unito a modalità relazionali caratterizzate da rigidità, impulsività e scarsa capacità di mentalizzazione, ha reso impossibile la costruzione di un legame affettivo significativo”.
Va aggiunto che il quadro delineato in sede di consulenza tecnica d'ufficio ha trovato riscontro nella relazione condotta dal Servizio Sociale del Comune di Zagarolo del 18.09.2023, che ha posto in luce la situazione di serenità nei rapporti tra i minori e la madre, a fronte di rilevante chiusura e distacco rispetto alla figura genitoriale paterna, percepita come distante ed estranea.
Le circostanze esaminate impongono il riscontro della non idoneità del padre a concorrere all'assunzione delle decisioni rilevanti da assumere nell'interesse dei figli minori, in considerazione del quadro di criticità psicologica del medesimo e delle significative carenze dello stesso sul piano della capacità genitoriale. Pertanto, risulta necessario disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale. Inoltre, il collocamento dei figli minori deve essere previsto presso la madre, nell'abitazione della resistente, sita in Zagarolo, Via Casilino, n. 5.
A fronte della gravità della situazione fattuale emersa, risulta necessario confermare la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari. In particolare, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze. Inoltre, stante la situazione di criticità connessa con l'emersa difficoltà dei rapporti tra i figli minori e il padre, deve disporsi che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche CP_4 7
tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno in favore dei figli minori, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e favorire la rielaborazione della figura paterna e il recupero di un legame con il padre. Infine, deve essere mandato al Servizio Sociale di attivare separato percorso di sostegno alla capacità genitoriale in favore delle parti, che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi e parteciparvi.
In relazione alla determinazione delle modalità di frequentazione dei figli minori con il padre, occorre operare un delicato bilanciamento tra la prioritaria necessità di garantire la serenità dei figli minori, che sarebbe pregiudicata da una immediata ripresa di frequentazioni in forma libera con il padre, in contrasto con il sentire e la volontà manifestata dai minori, e l'esigenza di preservare il legame affettivo ed emotivo degli stessi con la figura paterna. Conseguentemente, valorizzando quanto premesso, occorre prevedere che la frequentazione dei figli con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato, valorizzando la volontà e le esigenze manifestate dai figli minori. Inoltre, deve prevedersi che il Servizio Sociale garantisca il coordinamento tra il percorso di sostegno dei figli minori e gli incontri in forma protetta con il padre, così da consentire la necessaria gradualità nella ripresa della frequentazione e che la stessa si svolga con modalità non traumatiche.
La domanda di sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori non risulta meritevole di accoglimento. A tal fine, deve essere tenuta in considerazione la positiva volontà manifestata dal padre in ordine alla partecipazione a percorso di sostegno alla capacità genitoriale, espressiva dell'intenzione di recuperare attivamente il legame con i figli minori. Inoltre, in considerazione della situazione di radicale distanza e interruzione dei rapporti tra padre e figli, la previsione dell'indicata misura restrittiva della capacità genitoriale determinerebbe maggiore difficoltà nel percorso di recupero delineato. Dunque, a fronte delle previsioni di tutela dei minori adottate, deve ritenersi non equilibrata la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Deve essere rigettata la domanda del padre di ammonimento e risarcimento dei danni nei confronti della madre. Infatti, alla luce delle risultanze indicate, la difficoltà nei rapporti tra i minori e la figura genitoriale paterna non può ricondursi a comportamenti ostruzionistici della madre, ma alle gravi e molteplici criticità nel quadro psicologico e comportamentale del padre, tali da riflettersi in lacune significative nella capacità genitoriale dello stesso. 8
2. Contributo al mantenimento dei figli
Sul piano economico, il ricorrente ha dichiarato lavorare con contratto a tempo indeterminato, con reddito mensile di circa Euro 1.310,00 e di non essere titolare di alcuna proprietà immobiliare. Quanto dichiarato dal ricorrente ha trovato integrale riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso depositata e nella documentazione fiscale e reddituale allegata.
Diversamente, la resistente ha dichiarato di non percepire alcun reddito da lavoro, con entrate provenienti esclusivamente dal contributo del padre al mantenimento dei figli e dell'assegno unico erogato in favore dei minori. Quanto dichiarato dalla resistente ha trovato integrale riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso depositata e nella documentazione fiscale e reddituale allegata.
Ulteriormente, deve essere tenuto conto delle esigenze economiche correlate con l'età dei figli minori, nonché del fisiologico e progressivo incremento delle stesse in correlazione con la crescita. Inoltre, occorre considerare il tempo trascorso dai minori con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 460,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat. La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
Deve essere anche prevista la percezione dell'assegno unico erogato in favore dei figli minori interamente da parte della madre. A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 230 del 2021. Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori. Nel caso di specie, stante la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, risulta coerente prevedere la percezione integrale dell'assegno unico erogato a favore dei minori da parte della stessa. 9
Infine, risulta equilibrato prevedere che entrambe le parti concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, per pari quote. La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria, ferma la ripartizione delle stesse in pari quote tra i genitori.
3. Spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio
Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento, per dichiarare compensate le spese di lite. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, in quanto svolta nel prioritario interesse dei figli minori, devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Affida in via esclusiva rafforzata i figli minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento dei figli minori deve essere previsto presso la madre, nell'abitazione della resistente, sita in Zagarolo, Via Casilino, n. 5;
- Conferma la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso CP_4 la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno in favore dei figli minori, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e favorire la rielaborazione della figura paterna e il recupero di un legame con il padre;
- Manda al Servizio Sociale di attivare separato percorso di sostegno alla capacità genitoriale in favore dei genitori, che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi e parteciparvi;
- Dispone che la frequentazione dei figli con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e 10
l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato, valorizzando la volontà e le esigenze manifestate dai figli minori;
- Manda al Servizio Sociale di garantire il coordinamento tra il percorso di sostegno dei figli minori e gli incontri in forma protetta con il padre, così da consentire la necessaria gradualità nella ripresa della frequentazione e che la stessa si svolga con modalità non traumatiche;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro 460,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
- Dispone la percezione dell'assegno unico erogato in favore dei figli minori interamente da parte della madre;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 09.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER RE SC IA CI
N. R.G. 2731/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: SC IA CI Presidente IA Teresa Pia Farina Giudice ER RE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello, n. Parte_1
23, presso lo studio dell'Avv. Sandra Giusti e dell'Avv. Salvatore Carrisi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Zagarolo, Viale Ungheria, n. Controparte_1
81/A, presso lo studio dell'Avv. Agnese Menna, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE e
, elettivamente domiciliati in Controparte_2
Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Paola Luigina Peccarisi, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con ricorso depositato in data 07.06.2022, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con presso il Controparte_1
Comune di San Cesareo, in data 24.09.2011, da cui sono nati i figli (in data CP_2
24.07.2014) e (in data 13.02.2017). CP_2
In particolare, il ricorrente ha concluso chiedendo disporsi affidamento condiviso dei figli minori, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione del padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, con assegno unico erogato in favore dei figli minori ripartito tra i genitori per pari quote, spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ripartite tra i genitori per pari quote. Inoltre, il ricorrente, evidenziando il compimento da parte della resistente di condotta ostruzionistica nei rapporti tra padre e figli, ha chiesto la condanna della stessa, con ammonimento e risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2023, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e Controparte_1 concludendo per la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, collocamento presso la madre, sospensione della frequentazione dei figli con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ripartite tra i genitori per pari quote.
Con ordinanza presidenziale del 19.06.2023, all'esito dell'ascolto delle parti, è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, frequentazione con il padre secondo modalità determinate dai Servizi Sociali, contributo del padre al mantenimento dei figli minori per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie ripartite tra i genitori per pari quote.
Con Sentenza non definitiva del 24.10.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
All'udienza del 15.05.2024, è stata disposta la nomina di Curatore Speciale dei figli minori e consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti e indicazione delle migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.06.2024, si è costituito in giudizio il nominato , che ha concluso per la sospensione del padre Controparte_3 dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, collocamento presso la madre, sospensione della frequentazione dei figli con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo 3
di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ripartite tra i genitori per pari quote.
All'udienza del 11.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei figli. Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione del quadro psicologico del padre, che ha mostrato significativi elementi patologici, nonché delle gravi carenze nella capacità genitoriale e delle problematiche comportamentali, come emerse e accertate nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Deve premettersi che la consulenza tecnica d'ufficio risulta essere stata condotta con analisi approfondita e dettagliatamente motivata, che ha dato conto di gravi e molteplici carenze nella capacità genitoriale e nel quadro psicologico del padre, nonché dell'adeguatezza della figura genitoriale materna. In particolare, in relazione alla situazione del padre, è stato specificamente evidenziato che “il quadro diagnostico del sig. suggerisce la presenza di un Disturbo di Parte_1
Personalità Misto, con caratteristiche paranoidi e narcisistiche e una marcata tendenza al distacco emotivo. Il soggetto mostra anche modalità antisociali, indicando una propensione a trasgredire le regole e a mantenere un atteggiamento oppositivo nei confronti dell'autorità. Sebbene il funzionamento cognitivo risulti nel complesso adeguato sul piano strumentale, le difficoltà nella simbolizzazione e nell'astrazione contribuiscono a un'elaborazione rigida e selettiva delle esperienze. La scarsa tolleranza alla frustrazione e la difficoltà a gestire le relazioni in termini di fiducia e reciprocità aumentano il rischio di comportamenti disfunzionali, in particolare nelle situazioni di stress o conflitto. La visione negativistica del mondo condiziona la percezione delle esperienze e rinforza la tendenza alla diffidenza e alla chiusura relazionale […]. Il sig. ha mostrato una presenza intermittente e discontinua, alternando Parte_1 sporadici tentativi di riavvicinamento a lunghi periodi di totale assenza. Tale comportamento ha determinato un progressivo disinvestimento affettivo da parte di 4
e i quali hanno smesso di riconoscerlo come una figura genitoriale CP_2 CP_2 significativa […]. Il sig. presenta carenze significative nelle capacità genitoriali. Il suo profilo Parte_1 di personalità, caratterizzato da rigidità cognitiva, distacco emotivo e modalità relazionali disfunzionali, incide negativamente sulla sua idoneità a esercitare un ruolo educativo e affettivo nella vita dei figli. La sua assenza prolungata, la mancata assunzione di responsabilità e l'incapacità di instaurare un rapporto stabile con e CP_2 CP_2 hanno determinato una frattura nel legame con loro, rendendolo una figura genitoriale di fatto non significativa. Inoltre, non ha dimostrato capacità di collaborazione con la madre nell'interesse dei figli né ha contribuito a garantire la continuità delle relazioni parentali, trascurando il diritto dei minori alla bigenitorialità”.
Diversamente, in relazione alla figura materna, è emerso un quadro confortante, dando conto di attitudine alla cura e all'assistenza dei figli minori, con un quadro psicologico stabile e capacità di gestione del dato emotivo. A tal riguardo, risulta rilevante l'analisi per cui “il quadro diagnostico della sig.ra evidenzia un funzionamento non patologico, caratterizzato da un buon CP_1 adattamento e da una regolazione emotiva orientata alla stabilità. L'equilibrio interno viene mantenuto attraverso una gestione contenitiva degli affetti e un assetto cognitivo che predilige modalità strutturate e prevedibili. Alcune tendenze a una regolazione più controllata delle emozioni potrebbero riflettere una strategia di adattamento al particolare momento di vita e risultare più flessibili in condizioni di maggiore sicurezza. La presenza di risorse affettive significative e di una sensibilità orientata alla cura e alla protezione rappresenta un elemento positivo, che potrebbe favorire una maggiore apertura nelle dinamiche interpersonali e una gestione più fluida delle emozioni […]. La sig.ra ha mantenuto un ruolo genitoriale stabile e coerente, garantendo ai CP_1 bambini un ambiente affettivo sicuro e una continuità educativa. Ha gestito in autonomia la crescita dei figli, assumendo su di sé l'intera responsabilità emotiva ed educativa, senza poter contare su una cogenitorialità funzionale […]. La sig.ra possiede adeguate competenze genitoriali, dimostrandosi una figura CP_1 di riferimento stabile e affidabile per i figli. La sua capacità di riconoscere i bisogni emotivi e affettivi di e si traduce in un accudimento attento e coerente, CP_2 CP_2 che favorisce il loro benessere e una crescita equilibrata. La madre ha garantito ai minori un ambiente sicuro e affettuoso, sostenendoli nel loro sviluppo e promuovendo un rapporto basato sulla fiducia e sulla continuità affettiva. Inoltre, ha mostrato disponibilità nel preservare il legame con l'altro genitore, incoraggiando in più occasioni un riavvicinamento tra il sig. e i figli, Parte_1 nonostante le difficoltà e le resistenze di quest'ultimo”. 5
Inoltre, la differente capacità genitoriale delle parti ha trovato significativo riscontro nelle diverse dinamiche dei rapporti tra genitori e figli analizzate in sede di consulenza, con emersione di rilevante differenza nel legame emotivo dei minori con le rispettive figure genitoriali. Infatti, è stato riscontrato che i “rapporti dei minori con i genitori si presentano fortemente differenziati e caratterizzati da un evidente squilibrio nelle relazioni affettive e nella continuità del legame con ciascun genitore. Il rapporto con la madre risulta stabile, sicuro e affettivamente positivo. e CP_2 riconoscono nella madre la loro principale figura di riferimento, descrivendola CP_2 come una presenza costante, disponibile e attenta ai loro bisogni emotivi ed educativi. L'osservazione dell'interazione tra madre e figli evidenzia un buon livello di sintonizzazione emotiva, con una relazione basata su affetto, supporto e dialogo. La madre fornisce loro un ambiente strutturato e protettivo, contribuendo a garantire un equilibrio affettivo e un contesto familiare rassicurante. I bambini mostrano un buon adattamento e una serena integrazione nel proprio ambiente domestico e scolastico, beneficiando della stabilità offerta dalla madre e dal suo attuale marito, che ha assunto un ruolo di riferimento paterno nella loro vita. Il rapporto con il padre appare invece interrotto e privo di investimento affettivo da parte dei minori. La relazione tra il sig. e i figli risulta praticamente assente e Parte_1 non si è mai realmente creata. L'assenza di un legame significativo è riconducibile esclusivamente alle difficoltà personali del sig. , senza che emergano ostacoli Parte_1 esterni alla costruzione di tale rapporto. La sua incapacità di sviluppare un legame empatico e di offrire protezione emotiva ha reso impossibile l'instaurarsi di una relazione affettiva stabile. La scarsa assunzione di responsabilità genitoriali, unita alla mancanza di un coinvolgimento attivo nella quotidianità dei figli, ha determinato una condizione di distacco e irrilevanza reciproca, compromettendo il senso di sicurezza e stabilità emotiva dei minori. I figli, non avendo mai potuto contare su una figura paterna costante e affidabile, hanno sviluppato un atteggiamento di distanza e diffidenza, che riflette l'assenza di una vera relazione affettiva e educativa con il padre”.
Ulteriormente, risulta rilevante l'analisi condotta in sede di consulenza tecnica d'ufficio quanto al rapporto tra differente quadro psicologico e capacità genitoriale delle parti e realizzazione di condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli minori. Sul punto, è stato evidenziato che “l'analisi delle dinamiche familiari e delle competenze genitoriali non evidenzia condotte della madre che possano pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori o ostacolare il rapporto con l'altro genitore. Al contrario, la sig.ra si è dimostrata costantemente attenta ai bisogni emotivi CP_1
e affettivi dei figli, offrendo loro un ambiente sicuro, stabile e adeguatamente stimolante. Il suo atteggiamento educativo si caratterizza per un equilibrio tra protezione e promozione dell'autonomia, garantendo ai minori la possibilità di crescere 6
in un contesto affettivo positivo. Inoltre, la madre ha favorito in più occasioni la possibilità di mantenere un legame con il padre, incoraggiando un eventuale riavvicinamento e cercando di preservare nei figli un'immagine non ostile della figura paterna. Diversamente, il sig. presenta criticità significative nelle competenze Parte_1 genitoriali, con comportamenti che hanno determinato un effettivo pregiudizio per lo sviluppo psichico dei minori. La sua assenza protratta nel tempo, la discontinuità nel rapporto con i figli e il mancato adempimento delle responsabilità genitoriali hanno contribuito a creare nei minori una percezione di estraneità nei suoi confronti. Il suo distacco emotivo, unito a modalità relazionali caratterizzate da rigidità, impulsività e scarsa capacità di mentalizzazione, ha reso impossibile la costruzione di un legame affettivo significativo”.
Va aggiunto che il quadro delineato in sede di consulenza tecnica d'ufficio ha trovato riscontro nella relazione condotta dal Servizio Sociale del Comune di Zagarolo del 18.09.2023, che ha posto in luce la situazione di serenità nei rapporti tra i minori e la madre, a fronte di rilevante chiusura e distacco rispetto alla figura genitoriale paterna, percepita come distante ed estranea.
Le circostanze esaminate impongono il riscontro della non idoneità del padre a concorrere all'assunzione delle decisioni rilevanti da assumere nell'interesse dei figli minori, in considerazione del quadro di criticità psicologica del medesimo e delle significative carenze dello stesso sul piano della capacità genitoriale. Pertanto, risulta necessario disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale. Inoltre, il collocamento dei figli minori deve essere previsto presso la madre, nell'abitazione della resistente, sita in Zagarolo, Via Casilino, n. 5.
A fronte della gravità della situazione fattuale emersa, risulta necessario confermare la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari. In particolare, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze. Inoltre, stante la situazione di criticità connessa con l'emersa difficoltà dei rapporti tra i figli minori e il padre, deve disporsi che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche CP_4 7
tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno in favore dei figli minori, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e favorire la rielaborazione della figura paterna e il recupero di un legame con il padre. Infine, deve essere mandato al Servizio Sociale di attivare separato percorso di sostegno alla capacità genitoriale in favore delle parti, che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi e parteciparvi.
In relazione alla determinazione delle modalità di frequentazione dei figli minori con il padre, occorre operare un delicato bilanciamento tra la prioritaria necessità di garantire la serenità dei figli minori, che sarebbe pregiudicata da una immediata ripresa di frequentazioni in forma libera con il padre, in contrasto con il sentire e la volontà manifestata dai minori, e l'esigenza di preservare il legame affettivo ed emotivo degli stessi con la figura paterna. Conseguentemente, valorizzando quanto premesso, occorre prevedere che la frequentazione dei figli con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato, valorizzando la volontà e le esigenze manifestate dai figli minori. Inoltre, deve prevedersi che il Servizio Sociale garantisca il coordinamento tra il percorso di sostegno dei figli minori e gli incontri in forma protetta con il padre, così da consentire la necessaria gradualità nella ripresa della frequentazione e che la stessa si svolga con modalità non traumatiche.
La domanda di sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori non risulta meritevole di accoglimento. A tal fine, deve essere tenuta in considerazione la positiva volontà manifestata dal padre in ordine alla partecipazione a percorso di sostegno alla capacità genitoriale, espressiva dell'intenzione di recuperare attivamente il legame con i figli minori. Inoltre, in considerazione della situazione di radicale distanza e interruzione dei rapporti tra padre e figli, la previsione dell'indicata misura restrittiva della capacità genitoriale determinerebbe maggiore difficoltà nel percorso di recupero delineato. Dunque, a fronte delle previsioni di tutela dei minori adottate, deve ritenersi non equilibrata la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Deve essere rigettata la domanda del padre di ammonimento e risarcimento dei danni nei confronti della madre. Infatti, alla luce delle risultanze indicate, la difficoltà nei rapporti tra i minori e la figura genitoriale paterna non può ricondursi a comportamenti ostruzionistici della madre, ma alle gravi e molteplici criticità nel quadro psicologico e comportamentale del padre, tali da riflettersi in lacune significative nella capacità genitoriale dello stesso. 8
2. Contributo al mantenimento dei figli
Sul piano economico, il ricorrente ha dichiarato lavorare con contratto a tempo indeterminato, con reddito mensile di circa Euro 1.310,00 e di non essere titolare di alcuna proprietà immobiliare. Quanto dichiarato dal ricorrente ha trovato integrale riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso depositata e nella documentazione fiscale e reddituale allegata.
Diversamente, la resistente ha dichiarato di non percepire alcun reddito da lavoro, con entrate provenienti esclusivamente dal contributo del padre al mantenimento dei figli e dell'assegno unico erogato in favore dei minori. Quanto dichiarato dalla resistente ha trovato integrale riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso depositata e nella documentazione fiscale e reddituale allegata.
Ulteriormente, deve essere tenuto conto delle esigenze economiche correlate con l'età dei figli minori, nonché del fisiologico e progressivo incremento delle stesse in correlazione con la crescita. Inoltre, occorre considerare il tempo trascorso dai minori con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 460,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat. La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
Deve essere anche prevista la percezione dell'assegno unico erogato in favore dei figli minori interamente da parte della madre. A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 230 del 2021. Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori. Nel caso di specie, stante la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, risulta coerente prevedere la percezione integrale dell'assegno unico erogato a favore dei minori da parte della stessa. 9
Infine, risulta equilibrato prevedere che entrambe le parti concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, per pari quote. La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria, ferma la ripartizione delle stesse in pari quote tra i genitori.
3. Spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio
Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento, per dichiarare compensate le spese di lite. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, in quanto svolta nel prioritario interesse dei figli minori, devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Affida in via esclusiva rafforzata i figli minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento dei figli minori deve essere previsto presso la madre, nell'abitazione della resistente, sita in Zagarolo, Via Casilino, n. 5;
- Conferma la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso CP_4 la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno in favore dei figli minori, diretto a fornire assistenza psicologica nella fase dello sviluppo e favorire la rielaborazione della figura paterna e il recupero di un legame con il padre;
- Manda al Servizio Sociale di attivare separato percorso di sostegno alla capacità genitoriale in favore dei genitori, che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi e parteciparvi;
- Dispone che la frequentazione dei figli con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e 10
l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato, valorizzando la volontà e le esigenze manifestate dai figli minori;
- Manda al Servizio Sociale di garantire il coordinamento tra il percorso di sostegno dei figli minori e gli incontri in forma protetta con il padre, così da consentire la necessaria gradualità nella ripresa della frequentazione e che la stessa si svolga con modalità non traumatiche;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro 460,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
- Dispone la percezione dell'assegno unico erogato in favore dei figli minori interamente da parte della madre;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 09.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER RE SC IA CI