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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 589 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. OCCHIPINTI MARIO, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: T.F.S. e T.F.R. – Restituzione d'indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2022, l' ha agito in giudizio per il recupero Pt_1
delle somme indebitamente corrisposte, a titolo di trattamento di fine servizio per il personale del pubblico impiego, al personale oggi in quiescenza, già appartenente all'area dei professionisti legali e all'area medico legale, cessato dal servizio a decorrere dal 1° aprile
2010; ha rappresentato che il resistente era appartenente all'area dei Dirigenti Medici
dall'assunzione in data 29.11.1982 alla cessazione in data 30.11.2013, con ultima sede di servizio presso la sede dell' – Sede di Agrigento e di avergli erogato, a titolo di T.F.S., Pt_1
la complessiva somma di € 231.569,56 al lordo delle ritenute di legge.
Chiedeva di “accertare e dichiarare che l' ha indebitamente corrisposto al Dott. Pt_1 [...]
la somma di € 31.585,26 (al netto delle ritenute fiscali effettuate) per le causali in atto e CP_1
che ha diritto alla restituzione del tantundem e per l'effetto voglia condannare il Dott. a CP_1
pagare all' la somma di € 31.585,26 come meglio liquidata dall'Istituto per i motivi di cui sopra Pt_1
e/o la maggiore o minore somma che sarà accertata da Codesto Ill.mo Giudice e ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali a far data dalla presente domanda”, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente convenuto Controparte_1
in giudizio e non costituitosi.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedente reso dal Tribunale di Arezzo n.
106/2022, su analoga questione ed in linea con multipli precedenti di merito, che si condivide in tali termini “L' agisce sulla base della Cassazione a SS.UU., che con la sentenza n.7158 Pt_1
del 2010 ha stabilito il principio per il quale “deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le
CP_ disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”: applica tale principio di diritto al caso in esame e per l'effetto, dopo ben 6 anni Pt_1
e peraltro dopo aver erogato il TFS in data successiva alla sentenza citata, ha ricalcolato il trattamento escludendo dal computo l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale. Il
dictum richiamato appare tout court applicabile al caso in esame, conformemente a quanto dedotto da e rilevato che, in primo luogo, la sentenza delle Sezioni Unite afferma anche che devono Pt_1
considerarsi “assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è
sostanzialmente equivalente, ai fini in esame, ai passaggi definiti di classe stipendiale”: in tale ambito
è possibile collocare unicamente la R.I.A., correlata all'anzianità di servizio generale, e non l'indennità di incarico quinquennale, correlata alla svolgimento ultraquinquennale della specifica professione medica. Il contrasto interpretativo relativo alla computabilità dell'indennità di specificità
medica e all'indennità di incarico quinquennale creatosi con riferimento alla determinazione della base di computo del T.F.S. del pubblico dirigente è stato definitivamente risolto dalle SS.UU. che, con sentenza n. 7154 del 25/03/2010, hanno statuito il seguente principio di diritto: “l'art. 13 l. n.
70/1975 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il t.f.r. di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità
pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato,
lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina delle facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, CP_2
il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Ord.
n.5892/2020). La giurisprudenza di merito e di legittimità (sul punto v. Corte di Appello di Milano
Sez. Lavoro del 16.02.2022 Est. che riforma la giurisprudenza del Parte_2
Tribunale di Pavia citato da parte resistente in proprio favore) ha inoltre affermato, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, che l'autonomia individuale o collettiva non può introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale e in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo del
T.F.S.. Inoltre, l'indennità di specificità medica non è una voce stipendiale collegata agli scatti di anzianità, ma collegata allo svolgimento di determinate mansioni, così come l'indennità di incarico quinquennale. Né può ritenersi che l' sia incorso errore di fatto ovvero di calcolo bensì in errore Pt_1
di diritto, vertente sulla portata di norma giuridica peraltro interpretativa: peraltro l' ha Pt_1
corrisposto il T.F.S. con riserva specifica di ripetizione in relazione alle indennità di specificità medica e alla indennità di incarico quinquennale, pertanto non può configurarsi nemmeno la buona fede in capo all'accipiens, che ben dimostra di essere a conoscenza dei contrasti giurisprudenziali sul punto”.
Tali principi sono da ritenersi applicabili al caso di specie ed, in relazione al quantum richiesto in restituzione, deve ritenersi che il conteggio formulato dall' appare Pt_1
specifico e congruo alla luce della documentazione versata in atti da parte ricorrente: la nota del 30.09.2019 (doc.6 fasc. parte ricorrente) esplica dettagliatamente le voci di ricalcolo del
T.F.S., escludendo dal computo le indennità per cui è causa, che invece erano contenute nei prospetti di liquidazione (doc.
1-4 fasc. parte ricorrente).
Inoltre, è noto che in applicazione dei principi generali applicabili nel rito del lavoro, il convenuto abbia l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, in base agli artt. 167, comma 1 e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, comportando l'adozione di una linea di difesa incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva – quanto alle singole voci in essi indicate, vincolando in tal senso il giudice (cfr. Cass. sez. lav. 10 giugno 2003 n. 9285).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, con condanna del alla restituzione della quota di T.F.S. maturata sulla base Controparte_1
dell'inclusione nella base di calcolo della indennità di specificità medica e dell'indennità di incarico quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accerta e dichiara che ha indebitamente corrisposto a la Pt_1 Controparte_1
somma di € 31.585,26 al netto delle ritenute fiscali effettuate per le causali di cui al ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare all' la somma di € 31.585,26 Controparte_1 Pt_1
oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale;
condanna parte convenuta al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di Pt_1
lite, che liquida in € 3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 589 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. OCCHIPINTI MARIO, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: T.F.S. e T.F.R. – Restituzione d'indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2022, l' ha agito in giudizio per il recupero Pt_1
delle somme indebitamente corrisposte, a titolo di trattamento di fine servizio per il personale del pubblico impiego, al personale oggi in quiescenza, già appartenente all'area dei professionisti legali e all'area medico legale, cessato dal servizio a decorrere dal 1° aprile
2010; ha rappresentato che il resistente era appartenente all'area dei Dirigenti Medici
dall'assunzione in data 29.11.1982 alla cessazione in data 30.11.2013, con ultima sede di servizio presso la sede dell' – Sede di Agrigento e di avergli erogato, a titolo di T.F.S., Pt_1
la complessiva somma di € 231.569,56 al lordo delle ritenute di legge.
Chiedeva di “accertare e dichiarare che l' ha indebitamente corrisposto al Dott. Pt_1 [...]
la somma di € 31.585,26 (al netto delle ritenute fiscali effettuate) per le causali in atto e CP_1
che ha diritto alla restituzione del tantundem e per l'effetto voglia condannare il Dott. a CP_1
pagare all' la somma di € 31.585,26 come meglio liquidata dall'Istituto per i motivi di cui sopra Pt_1
e/o la maggiore o minore somma che sarà accertata da Codesto Ill.mo Giudice e ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali a far data dalla presente domanda”, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente convenuto Controparte_1
in giudizio e non costituitosi.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedente reso dal Tribunale di Arezzo n.
106/2022, su analoga questione ed in linea con multipli precedenti di merito, che si condivide in tali termini “L' agisce sulla base della Cassazione a SS.UU., che con la sentenza n.7158 Pt_1
del 2010 ha stabilito il principio per il quale “deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le
CP_ disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”: applica tale principio di diritto al caso in esame e per l'effetto, dopo ben 6 anni Pt_1
e peraltro dopo aver erogato il TFS in data successiva alla sentenza citata, ha ricalcolato il trattamento escludendo dal computo l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale. Il
dictum richiamato appare tout court applicabile al caso in esame, conformemente a quanto dedotto da e rilevato che, in primo luogo, la sentenza delle Sezioni Unite afferma anche che devono Pt_1
considerarsi “assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è
sostanzialmente equivalente, ai fini in esame, ai passaggi definiti di classe stipendiale”: in tale ambito
è possibile collocare unicamente la R.I.A., correlata all'anzianità di servizio generale, e non l'indennità di incarico quinquennale, correlata alla svolgimento ultraquinquennale della specifica professione medica. Il contrasto interpretativo relativo alla computabilità dell'indennità di specificità
medica e all'indennità di incarico quinquennale creatosi con riferimento alla determinazione della base di computo del T.F.S. del pubblico dirigente è stato definitivamente risolto dalle SS.UU. che, con sentenza n. 7154 del 25/03/2010, hanno statuito il seguente principio di diritto: “l'art. 13 l. n.
70/1975 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il t.f.r. di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità
pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato,
lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina delle facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, CP_2
il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Ord.
n.5892/2020). La giurisprudenza di merito e di legittimità (sul punto v. Corte di Appello di Milano
Sez. Lavoro del 16.02.2022 Est. che riforma la giurisprudenza del Parte_2
Tribunale di Pavia citato da parte resistente in proprio favore) ha inoltre affermato, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, che l'autonomia individuale o collettiva non può introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale e in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo del
T.F.S.. Inoltre, l'indennità di specificità medica non è una voce stipendiale collegata agli scatti di anzianità, ma collegata allo svolgimento di determinate mansioni, così come l'indennità di incarico quinquennale. Né può ritenersi che l' sia incorso errore di fatto ovvero di calcolo bensì in errore Pt_1
di diritto, vertente sulla portata di norma giuridica peraltro interpretativa: peraltro l' ha Pt_1
corrisposto il T.F.S. con riserva specifica di ripetizione in relazione alle indennità di specificità medica e alla indennità di incarico quinquennale, pertanto non può configurarsi nemmeno la buona fede in capo all'accipiens, che ben dimostra di essere a conoscenza dei contrasti giurisprudenziali sul punto”.
Tali principi sono da ritenersi applicabili al caso di specie ed, in relazione al quantum richiesto in restituzione, deve ritenersi che il conteggio formulato dall' appare Pt_1
specifico e congruo alla luce della documentazione versata in atti da parte ricorrente: la nota del 30.09.2019 (doc.6 fasc. parte ricorrente) esplica dettagliatamente le voci di ricalcolo del
T.F.S., escludendo dal computo le indennità per cui è causa, che invece erano contenute nei prospetti di liquidazione (doc.
1-4 fasc. parte ricorrente).
Inoltre, è noto che in applicazione dei principi generali applicabili nel rito del lavoro, il convenuto abbia l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, in base agli artt. 167, comma 1 e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, comportando l'adozione di una linea di difesa incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva – quanto alle singole voci in essi indicate, vincolando in tal senso il giudice (cfr. Cass. sez. lav. 10 giugno 2003 n. 9285).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, con condanna del alla restituzione della quota di T.F.S. maturata sulla base Controparte_1
dell'inclusione nella base di calcolo della indennità di specificità medica e dell'indennità di incarico quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accerta e dichiara che ha indebitamente corrisposto a la Pt_1 Controparte_1
somma di € 31.585,26 al netto delle ritenute fiscali effettuate per le causali di cui al ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare all' la somma di € 31.585,26 Controparte_1 Pt_1
oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale;
condanna parte convenuta al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di Pt_1
lite, che liquida in € 3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo