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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 885/2021
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 885/2021 promossa da:
(già Parte_1 Parte_2 Avv.ti Lorenzo ONi, Michele Lombardo e Pier Paolo Traverso
- parte attrice -
ONro
ONroparte_1 Avv. Massimo A. Chiocca
- convenuto -
nonché contro
ONroparte_2
- convenuto contumace -
nonché contro
(P.IVA ) con sede ONroparte_3 P.IVA_1 legale in Genova (GE), Piazza della Vittoria n. 14/19
- convenuta contumace - CONCLUSIONI Per parte attrice (così come rassegnate all'udienza del 12/09/2024, richiamanti la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c.):
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o per fatto illecito dei Sig.ri e ONroparte_1 [...]
nonché della ONroparte_2 ONroparte_3
nei confronti della per le
[...] Parte_2 circostanze di cui in narrativa e per l'effetto: confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 24 novembre 2020 e comunicata in data 25 novembre 2020 nel procedimento cautelare R.G. 6872/2020; nonché condannare la (P.IVA ONroparte_3
) con sede legale in (16121) Genova (GE), Piazza P.IVA_1 Della Vittoria n. 14/19, in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché i signori (C.F. ONroparte_1
) residente in [...] Andrea Gallino n. 3 e (C.F. ONroparte_2
) residente in [...] Settembre n. 19, nella loro qualità di soci della
[...]
nonché in proprio, al pagamento, in ONroparte_3 solido tra loro o per la parte ritenuta di spettanza, in favore dell'attrice della somma di Euro 115.186,98 ovvero della diversa somma, inferiore o maggiore, che la
[...] sia tenuta a corrispondere a terze parti in Parte_2 relazione alle condotte da questi poste in essere oltre interessi dal dì del dovuto al saldo ed eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno ex art.1224 c.c., e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore a Euro 115.186,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, o in quella diversa somma diversa somma ritenuta di giustizia. accertare e dichiarare la temerarietà, anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della condotta processuale del Sig. per i motivi esposti in narrativa ONroparte_1 e, per l'effetto, condannare il Sig. al ONroparte_1 risarcimento del danno provocato a che Parte_2 si quantifica sin d'ora in una somma pari ad Euro 10.000,00,
o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Con ogni più ampia riserva di eventuali ulteriori deduzioni, integrazioni, produzioni e articolazione di istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, VI comma, nn.1, 2, 3 c.p.c. che sin d'ora si chiedono. Con vittoria di onorari e spese, anche della fase cautelare, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge. Per parte convenuta (così come rassegnate all'udienza del 12/09/2024, richiamanti la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c.):
“si insiste affinché l'Ill.mo Giudicante voglia rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o istanza avversaria, nel rito e/o nel merito. Vinte e comunque protestate le spese di lite. Salvo ogni più ampio diritto”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato,
, già , (nel prosieguo Parte_1 Parte_2 per brevità “ o ”) conveniva in Parte_1 CP_4 giudizio e ONroparte_1 ONroparte_2 nonché la società (nel ONroparte_3ON proseguio per brevità ”), chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei suddetti per le circostanze in seguito specificate, di confermare il contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 24/11/2020 nel procedimento cautelare R.G. 6872/2020 e di ON condannare, infine, , e ONroparte_1 ONroparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice, di una
[...] somma non inferiore ad euro 115.186,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo o in quella diversa somma ritenuta di giustizia. Deduceva, a sostengono delle proprie pretese:
1.1. - di essere una società assicurativa operante nel campo della previdenza, della tutela e del risparmio, che distribuisce i propri prodotti attraverso la tradizionale rete di vendita agenziale e le filiali degli istituti di credito con i quali collabora;
ON
1.2. - che la CO stipulava con , in persona dei suoi soci e legali rappresentanti e ONroparte_1 un contratto di agenzia con ONroparte_2 decorrenza dall'1 febbraio 2006, con cui agli stessi veniva affidata l'Agenzia Amissima di Busalla;
1.3. - che tale mandato veniva inizialmente revocato per giusta causa in data 10/09/2018 a causa delle gravi inadempienze poste in essere dall'ex Agente, quindi il recesso veniva consensualmente trasformato in dimissioni a seguito di transazione intervenuta tra le parti in data 21/09/2018, con contestuale riconoscimento delle relative indennità migliorative all'ex Agente e definizione economica delle reciproche spettanze;
1.4. - che nel marzo 2019, il nuovo agente, subentrato ON a , riscontrava delle incongruenze nella contabilità e, anche a seguito di denunce da parte di alcuni assicurati, ON emergeva che , nel corso del mandato, aveva emesso polizze vita false, ovvero mai autorizzate dalla CO, né mai registrate sul libro giornale di Agenzia e sui fogli di cassa, e aveva incassato da diversi clienti premi riferibili a valide polizze in precedenza stipulate, omettendone la registrazione e senza mai rimettere tali premi alla CO;
1.5. - che, dopo aver disposto indagini interne, emergeva ON che i premi incassati dalla a fronte dell'emissione di polizze false e inesistenti, ammontavano, al giugno 2019, ad euro 49.496,39;
1.6. - che tale circostanza portava la CO a depositare presso la Procura della Repubblica di Genova una prima denuncia/querela in data 3 giugno 2019 e una successiva integrazione in data 5 luglio 2019 a seguito della scoperta di nuovi casi di emissione di polizze inesistenti per ulteriori 60.000,00 euro;
1.7. - che la CO, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione dei propri assicurati, riconosceva ai clienti intestatari di polizze non regolarmente emesse la copertura assicurativa e/o i rimborsi dei premi versati alla ON
e da questa indebitamente trattenuti;
1.8. - che, in data 31 agosto 2020, la CO chiedeva l'emissione del provvedimento cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. fino alla concorrenza di euro 115.186,98, il quale veniva concesso dal Giudice con ordinanza del 24 novembre 2020 e la CO vi dava esecuzione in data 24 dicembre 2020 mediante trascrizione del provvedimento sui beni immobili in proprietà di e CP_1 CP_2 ;
[...]
1.9. - i clienti che risultavano intestatari di polizze non regolarmente emesse e ai quali si vedeva costretta a riconoscere la copertura assicurativa e/o i rimborsi dei premi ON versati a e da questa indebitamente trattenuti sono quelli indicati a pagg.
8-13 dell'atto di citazione, ove sono analiticamente riportate anche le singole condotte poste in essere dai convenuti;
1.10. - in definitiva, la CO interveniva a tutela degli assicurati rimborsando loro i danni subiti e subendo di conseguenza essa stessa un danno per complessivi euro 115.186,98.
2. - Con comparsa di risposta, si costituiva
[...]
, il quale contestava ogni forma di debenza nei CP_1 confronti della CO, sostenendo che quest'ultima non avrebbe avuto alcun diritto di surrogarsi nelle pretese delle Repetto e non avrebbe avuto alcun diritto di rimborsare autonomamente i clienti “Il Pesto di Pra”, Parte_3
, “ITL Associati” e . Sostiene inoltre che
[...] CP_5 queste ultime posizioni sarebbero già state definite con la transazione avvenuta tra la CO e l'agenzia in data 21 settembre 2018.
3. - All'udienza del 9 giugno 2021 veniva dichiarata la ON contumacia di , il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30 giugno 2021 al fine di consentire a parte attrice il deposito della cartolina di ricevimento della notifica effettuata al convenuto . ONroparte_2
4. - in tale successiva udienza, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia anche di ONroparte_2 e concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 16 novembre 2021 per l'esame delle istanze istruttorie.
5. - Con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) cpc, parte attrice evidenziava come il convenuto non abbia effettuato alcuna contestazione rispetto ai fatti dedotti in atto di citazione. Inoltre, sosteneva che la legittimazione ad agire della CO sarebbe in re ipsa, avendo la stessa provveduto a confermare le coperture assicurative dei clienti pur non avendo incassato i relativi premi a causa della condotta illecita di controparte. Ciò varrebbe sia con riferimento alle posizioni di “Il Pesto di Pra” e
[...]
, sia con riferimento a quelle degli altri Parte_3 clienti, le cui posizioni sono state definite con transazioni mediante le quali la CO si è impegnata a restituire il ON quantum versato dagli stessi a e da questa indebitamente trattenuto. ONestava inoltre l'asserzione avversaria secondo la quale alcune posizioni sarebbero state oggetto della transazione del 21 settembre 2018, dal momento che tali irregolarità sono emerse solo in epoca successiva, quando ormai le parti avevano già definito le rispettive posizioni di debito/credito. Infine, si chiede la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. quantificati in euro 10.000,00 o in misura meglio vista.
6. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) cpc, parte convenuta affermava che la CO non sarebbe subentrata in alcun diritto di credito, trattandosi in questo caso di mere aspettative dipendenti da eventi incerti. Lamentava il fatto che le intervenute cessioni non gli fossero mai state notificate, risultando dunque inefficaci nei suoi confronti. Inoltre, non avrebbe avuto alcun titolo per Parte_1 rimborsare gli assicurati e per surrogarsi nelle loro pretese. Sosteneva poi come ai sensi dell'art. 1180 c.c., il terzo che adempia spontaneamente l'obbligazione gravante su un altro soggetto “senza preoccuparsi di dotarsi di un titolo diverso dal mero adempimento dell'obbligazione stessa, non ha diritto di recuperare l'esborso effettuato”. Non sarebbe ravvisabile infine alcuna ipotesi di surrogazione, pertanto la CO non avrebbe alcun interesse all'azione;
7. - con memoria ex art. 183, comma n. 2) cpc, la CO ribadiva come il credito per cui agisce è stato riconosciuto come certo, liquido ed esigibile nel provvedimento cautelare. Inoltre, le transazioni avvenute tra e i clienti, nelle quali viene indicata la Parte_1 cessione del credito, sarebbero state prodotte in giudizio già in fase cautelare, risultando dunque pacifica la conoscenza delle stesse da parte del convenuto. Il proprio diritto a surrogarsi nella posizione degli assicurati emergerebbe chiaramente dalle produzioni documentali effettuate. Inoltre, la circostanza che titolare del cd. portafoglio clienti sia la CO assicurativa sarebbe sufficiente a giustificare causalmente i pagamenti da questa effettuati a tutela della posizione degli assicurati, rispetto ai quali sulla prima gravano specifici obblighi di tutela;
8. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cpc, parte convenuta si limitava a ribadire come la richiesta di controparte non sarebbe provata.
9. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) cpc, la attrice ribadiva come parte convenuta non abbia contestato i fatti dedotti in giudizio oggetto di numerose produzioni documentali. Insisteva quindi nell'accoglimento delle domande formulate.
10. - Parte convenuta non ha provveduto a depositare la memoria ex art. 183, comma 6 n.3).
11. – All'udienza del 9 marzo 2022, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata al 20 aprile 2022 al fine di consentire alle parti di verificare lo stato della procedura esecutiva pendente nei confronti di
[...]
. CP_1
12. - All'udienza del 20 aprile 2022 parte attrice precisava di essere intervenuta nella summenzionata procedura esecutiva (RG.E. n. 394/2020), all'esito della quale è residuata una somma di euro 15.875,50 che è stata accantonata in favore della CO in attesa della definizione del presente giudizio (cfr. doc. 49, verbale di udienza del 26 giugno 2024).
13. - Questo Giudice riteneva dunque la causa matura per la decisione e all'udienza del 12 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
14. – Dalla istruttoria documentale esperita, dalla mancata tempestiva e puntuale contestazione da parte del convenuto costituito dei fatti come dedotti da parte attrice, nonché dall'assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi, modificativi ad opera del medesimo nonché dei altri convenuti, rimasti contumaci (in primis la corresponsione delle somme percepite dai clienti ivi in esame in favore di , Pt_2 emerge il quadro probatorio che segue.
14.1. - Le parti stipulavano un contratto di agenzia, decorrente dall'1 febbraio 2006, con il quale alla società ON
(allora società in nome collettivo), in persona dei due soci e , veniva ONroparte_1 ONroparte_2 affidata l'Agenzia Amissima sita in Busalla (doc. 3).
14.2. - Tale mandato cessava in forza del recesso per giusta causa del 07.09.2018 per gravi inadempimenti imputabili ai soci che avevano compromesso il rapporto fiduciario (doc. 5). Le gravi inadempienze, come è possibile evincere dal “Verbale di verifica amministrativa e di cassa” allegato da parte attrice e redatto in sede di riconsegna dei locali dell'agenzia (doc. 6), riguardavano alcuni mancati versamenti di premi assicurativi alla CO da parte di ON
, relativi a polizze non oggetto del presente giudizio.
14.3. – Tale recesso, a seguito di transazione intervenuta tra le parti in data 21.09.2018, veniva poi trasformato in risoluzione consensuale, con riconoscimento delle indennità migliorative all'ex agente e definizione economica delle rispettive spettanze (doc. 8).
14.4. – A partire da marzo del 2019, il nuovo agente ON subentrato a comunicava ad di avere riscontrato, Pt_2 a seguito di indagini interne, incongruenze tra i pagamenti effettuati da alcuni clienti e la contabilità registrata nel ON corso degli anni da (docc. 9, 20); la CO, nonché alcuni clienti, procedevano a sporgere denunce/querele (docc. 10 e 11, 39, 40, 41, 42).
14.5. – Si precisano le singole posizioni, come già riportate al punto 1.9., le cui circostanze -come evidenziato all'inizio del punto 14.- devono considerarsi provate dall'esame documentale, dalla mancata, puntuale e tempestiva contestazione da parte di e dall'omessa ONroparte_1 prova di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'obbligazione ad opera dei convenuti.
14.5.1. – Quanto al Cliente Parte_4 ON
, incassava la somma di euro 34.362,35,
[...] non versata alla CO, in relazione a sei diverse polizze (Polizza n. 110551000; Polizza n. 110550998; Polizza n. 110531182; Polizza n. 110508710; Polizza n. 110509692; Polizza n. 110509693, cfr. doc. 12). I pagamenti erano avvenuti in due distinti momenti, in particolare in data 04.01.2017 mediante assegno bancario n. 0308485905-00 di € 14.312,95 (doc. 14 parte attrice) e in data 27.12.2017 mediante assegno bancario n. 0308485908-03 di € 20.092,40 (doc. 15 parte attrice). Gli assegni venivano riscossi da ma non versati alla CO (doc. ONroparte_2
13). In questo caso, confermava la copertura Parte_1 assicurativa (doc. 16). ON La somma trattenuta da era pari a euro 34.362,35.
14.5.2. – Circa il Cliente , Parte_3ON
incassava la somma di euro 4.000,00 mediante bonifico bancario effettuato dalla titolare dell'attività in data 01.10.2018 (doc. 18 oltre che doc. 9). Tale cifra costituiva versamento aggiuntivo della polizza collettiva tfr n. 5002102 già in essere con la CO. Anche in questo caso, il premio veniva incassato dall'ex agente e non rimesso alla CO, la quale decideva di confermare la copertura assicurativa al cliente (doc. 19). 14.5.3. – In ordine al Cliente “ILT Associati”, a seguito degli accertamenti interni compiuti (doc. 20), risultava che ILT, nel 2011, pagava la somma di € 10.027,77, somma comprendente ai pagamenti di undici polizze che la società aveva già in essere con , nonché la quota di Pt_2
€ 5.562,54, quale premio di tre polizze rispetto alle quali la CO conosceva l'emissione di sole proposte a contraenza. Emergeva che negli anni 2012 e 2013 ILT aveva continuato ad effettuare pagamenti cumulativi per tutte le polizze in essere, ossia le undici di cui la CO era a conoscenza e le tre emesse “a vita intera” (doc. 23, 24, 25,26), verosimilmente in continuità con le tre proposte del 2011 di cui sopra (per un totale, per queste ultime, rispettivamente di euro 5.562,54 per il 2012 ed euro 5.569,80 per il 2013, a cui devono aggiungersi euro 5.562,54 per il ON 2011, (docc. 23-26). In questo caso dunque, incassava dal cliente la somma totale di euro 16.694,88, non rimessa alla CO. Rispetto a tale posizione, stipulava con Pt_2 ILT Associati una transazione in data 25.10.2019 in base alla quale la CO si obbligava a corrispondere la somma definitiva di euro 18.188,88, comprensiva anche delle spese legali sostenute dalla cliente, e quest'ultima riconosceva integralmente soddisfatto ogni proprio diritto (docc. 27 e 28). 14.5.4. – Con riguardo ai Clienti e CP_6 [...] ON
, incassava in forza di presunte polizze la CP_7 somma totale di euro 52.000,00 non rimessa alla CO. In particolare, versava all'ex agente, in data CP_6 08.05.2017, tramite assegno bancario n. 0309077691, la somma di euro 10.000,00 per la polizza n. 254897 (doc. 29), mentre versava in data 12.03.2018 la somma di ONroparte_7 euro 20.000,00 tramite assegno bancario n. 0312604443 per la polizza n. 254897 (doc. 30) e in data 06.04.2016 la somma di euro 22.000,00 mediante assegno n. 0306645175 per la polizza n. 234598 (doc. 31). Anche in questo caso, la CO sottoscriveva con le clienti un accordo in data 28.10.2019 a seguito del quale provvedeva a rimborsare loro l'intera somma ON corrisposta a (docc. 32 e 33) e le clienti procedevano a sporgere autonome denunce/querele (doc. 11). 14.5.5. - Infine, nei confronti della cliente
[...]
la CO rimborsava, in forza di accordo CP_5 transattivo (doc. 37), la somma di euro 6.635,75 (doc. 38), ON non avendo provveduto a restituire l'intero importo della polizza vita n. 191726 del 30.09.2011 della quale la cliente aveva chiesto il riscatto (docc. 34-37). Anche , CP_5 oltre alle clienti di cui sopra e a ILT (doc. 42), presentava denuncia / querela (doc. 41).
14.6. – Il danno subito da per le ragioni Pt_2 analiticamente esaminate ammonta alla somma complessiva di euro 115.186,98.
15. – Così ricostruita la vicenda fattuale, deve ora aversi riguardo al regolamento negoziale concluso tra le parti. In particolare, rilevano tali clausole, contenute nel contratto di agenzia di cui al documento n. 3: ON Orbene, secondo quanto ricostruito al punto 14, ha violato tali obbligazioni contrattuali, non procedendo al compimento di tutte le regolari registrazioni, non versando alla CO tutte le somme a sé spettanti ed essendo pattiziamente responsabile delle conseguenze patite da in forza delle riscossioni dall'agente poste in Pt_2 essere, nelle quali vanno annoverati i danni corrispondenti ai ristori effettuati in favore dei clienti. Ne discende che parte attrice ha diritto al risarcimento del danno da sé subito, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
16. – Non inficia la conclusione l'eccezione di parte convenuta, in base alla quale la CO non avrebbe avuto alcun titolo per garantire la copertura assicurativa ai clienti e/o per rimborsarli dei premi versati, essendo intervenuta tra le odierne parti la transazione del 21.09.2018 che avrebbe già definito tutte le reciproche posizioni: se è infatti vero, da un lato, che nella transazione vengono ON richiamate le “gravi inadempienze” di che avrebbero inizialmente comportato la scelta dell'agenzia di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa (effettivamente, nella comunicazione di cui al doc. 5, ON inviata da a , vengono menzionati mancati Pt_2 versamenti di premi relativi a polizze stipulate per il ON tramite della e mai rimessi all'agenzia), è altresì vero che l'accordo investe rapporti diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa;
delle problematiche afferenti a questi ultimi, infatti, l'agenzia è venuta a conoscenza soltanto nel marzo del 2019 (cfr. punto 14.4.), dunque in epoca successiva alla stipulazione della transazione, sicchè le stesse non avrebbero potuto essere oggetto della definizione delle reciproche spettanze in data 21.09.2018. 17. – Dovendo quindi confermare le conclusioni cui si è giunti al punto 15., si osserva che la condanna va rivolta alla società e al socio accomandatario ex art. 2313 cc
[...] ; nei confronti dell'accomandante CP_1 ONroparte_2 la domanda appare invece infondata, atteso che
[...] questo tipo di socio è obbligato al conferimento solo nei confronti della soietà, sicchè non è possibile un'azione diretta del creditore della società verso l'accomandante (Cass. 6017/2015). ON
18. – La fondatezza della domanda nei confronti di e di comporta la conferma, solo verso questi CP_1 soggetti, dell'ordinanza cautelare emessa in data 24.11.2020 nel procedimento avente RG 6872/2020, con cui era stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei beni mobili ed immobili, crediti, conti correnti, titoli ed ON ogni altro cespite patrimoniale nella titolarità di ,
fino alla ONroparte_1 ONroparte_2 concorrenza di euro 135.000,00 (doc. 45 parte attrice). 19. - Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, parametri medi per ogni fase), mentre quelle del contumace vittorioso non vanno liquidate. Va invece disattesa la richiesta ex art. 96 comma 3 cpc, non ravvisandosi i presupposti della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così decide:
- dichiara tenuti e per l'effetto condanna
[...]
e , in solido tra loro, ONroparte_3 ONroparte_1 al pagamento, in favore di (già Parte_1 [...] , della somma di euro 115.186,98, per le ragioni Parte_2 di cui al punto 14 della parte motiva, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda (già Parte_1 [...]
) nei confronti di Parte_2 ONroparte_2
- conferma l'ordinanza cautelare ex art. 671 c.p.c., emessa in data 24.11.2020 nel procedimento avente RG 6872/2020, limitatamente a e ONroparte_3 a;
ONroparte_1
- condanna ONroparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_1 (già , delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, che liquida in euro 759,00 per esborsi ed in euro 22.162,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
- nulla sulle spese di . ONroparte_2
Genova, 02.02.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Giulia Dellepiane
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 885/2021 promossa da:
(già Parte_1 Parte_2 Avv.ti Lorenzo ONi, Michele Lombardo e Pier Paolo Traverso
- parte attrice -
ONro
ONroparte_1 Avv. Massimo A. Chiocca
- convenuto -
nonché contro
ONroparte_2
- convenuto contumace -
nonché contro
(P.IVA ) con sede ONroparte_3 P.IVA_1 legale in Genova (GE), Piazza della Vittoria n. 14/19
- convenuta contumace - CONCLUSIONI Per parte attrice (così come rassegnate all'udienza del 12/09/2024, richiamanti la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c.):
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o per fatto illecito dei Sig.ri e ONroparte_1 [...]
nonché della ONroparte_2 ONroparte_3
nei confronti della per le
[...] Parte_2 circostanze di cui in narrativa e per l'effetto: confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 24 novembre 2020 e comunicata in data 25 novembre 2020 nel procedimento cautelare R.G. 6872/2020; nonché condannare la (P.IVA ONroparte_3
) con sede legale in (16121) Genova (GE), Piazza P.IVA_1 Della Vittoria n. 14/19, in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché i signori (C.F. ONroparte_1
) residente in [...] Andrea Gallino n. 3 e (C.F. ONroparte_2
) residente in [...] Settembre n. 19, nella loro qualità di soci della
[...]
nonché in proprio, al pagamento, in ONroparte_3 solido tra loro o per la parte ritenuta di spettanza, in favore dell'attrice della somma di Euro 115.186,98 ovvero della diversa somma, inferiore o maggiore, che la
[...] sia tenuta a corrispondere a terze parti in Parte_2 relazione alle condotte da questi poste in essere oltre interessi dal dì del dovuto al saldo ed eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno ex art.1224 c.c., e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore a Euro 115.186,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, o in quella diversa somma diversa somma ritenuta di giustizia. accertare e dichiarare la temerarietà, anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della condotta processuale del Sig. per i motivi esposti in narrativa ONroparte_1 e, per l'effetto, condannare il Sig. al ONroparte_1 risarcimento del danno provocato a che Parte_2 si quantifica sin d'ora in una somma pari ad Euro 10.000,00,
o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Con ogni più ampia riserva di eventuali ulteriori deduzioni, integrazioni, produzioni e articolazione di istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, VI comma, nn.1, 2, 3 c.p.c. che sin d'ora si chiedono. Con vittoria di onorari e spese, anche della fase cautelare, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge. Per parte convenuta (così come rassegnate all'udienza del 12/09/2024, richiamanti la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c.):
“si insiste affinché l'Ill.mo Giudicante voglia rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o istanza avversaria, nel rito e/o nel merito. Vinte e comunque protestate le spese di lite. Salvo ogni più ampio diritto”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato,
, già , (nel prosieguo Parte_1 Parte_2 per brevità “ o ”) conveniva in Parte_1 CP_4 giudizio e ONroparte_1 ONroparte_2 nonché la società (nel ONroparte_3ON proseguio per brevità ”), chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei suddetti per le circostanze in seguito specificate, di confermare il contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 24/11/2020 nel procedimento cautelare R.G. 6872/2020 e di ON condannare, infine, , e ONroparte_1 ONroparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice, di una
[...] somma non inferiore ad euro 115.186,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo o in quella diversa somma ritenuta di giustizia. Deduceva, a sostengono delle proprie pretese:
1.1. - di essere una società assicurativa operante nel campo della previdenza, della tutela e del risparmio, che distribuisce i propri prodotti attraverso la tradizionale rete di vendita agenziale e le filiali degli istituti di credito con i quali collabora;
ON
1.2. - che la CO stipulava con , in persona dei suoi soci e legali rappresentanti e ONroparte_1 un contratto di agenzia con ONroparte_2 decorrenza dall'1 febbraio 2006, con cui agli stessi veniva affidata l'Agenzia Amissima di Busalla;
1.3. - che tale mandato veniva inizialmente revocato per giusta causa in data 10/09/2018 a causa delle gravi inadempienze poste in essere dall'ex Agente, quindi il recesso veniva consensualmente trasformato in dimissioni a seguito di transazione intervenuta tra le parti in data 21/09/2018, con contestuale riconoscimento delle relative indennità migliorative all'ex Agente e definizione economica delle reciproche spettanze;
1.4. - che nel marzo 2019, il nuovo agente, subentrato ON a , riscontrava delle incongruenze nella contabilità e, anche a seguito di denunce da parte di alcuni assicurati, ON emergeva che , nel corso del mandato, aveva emesso polizze vita false, ovvero mai autorizzate dalla CO, né mai registrate sul libro giornale di Agenzia e sui fogli di cassa, e aveva incassato da diversi clienti premi riferibili a valide polizze in precedenza stipulate, omettendone la registrazione e senza mai rimettere tali premi alla CO;
1.5. - che, dopo aver disposto indagini interne, emergeva ON che i premi incassati dalla a fronte dell'emissione di polizze false e inesistenti, ammontavano, al giugno 2019, ad euro 49.496,39;
1.6. - che tale circostanza portava la CO a depositare presso la Procura della Repubblica di Genova una prima denuncia/querela in data 3 giugno 2019 e una successiva integrazione in data 5 luglio 2019 a seguito della scoperta di nuovi casi di emissione di polizze inesistenti per ulteriori 60.000,00 euro;
1.7. - che la CO, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione dei propri assicurati, riconosceva ai clienti intestatari di polizze non regolarmente emesse la copertura assicurativa e/o i rimborsi dei premi versati alla ON
e da questa indebitamente trattenuti;
1.8. - che, in data 31 agosto 2020, la CO chiedeva l'emissione del provvedimento cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. fino alla concorrenza di euro 115.186,98, il quale veniva concesso dal Giudice con ordinanza del 24 novembre 2020 e la CO vi dava esecuzione in data 24 dicembre 2020 mediante trascrizione del provvedimento sui beni immobili in proprietà di e CP_1 CP_2 ;
[...]
1.9. - i clienti che risultavano intestatari di polizze non regolarmente emesse e ai quali si vedeva costretta a riconoscere la copertura assicurativa e/o i rimborsi dei premi ON versati a e da questa indebitamente trattenuti sono quelli indicati a pagg.
8-13 dell'atto di citazione, ove sono analiticamente riportate anche le singole condotte poste in essere dai convenuti;
1.10. - in definitiva, la CO interveniva a tutela degli assicurati rimborsando loro i danni subiti e subendo di conseguenza essa stessa un danno per complessivi euro 115.186,98.
2. - Con comparsa di risposta, si costituiva
[...]
, il quale contestava ogni forma di debenza nei CP_1 confronti della CO, sostenendo che quest'ultima non avrebbe avuto alcun diritto di surrogarsi nelle pretese delle Repetto e non avrebbe avuto alcun diritto di rimborsare autonomamente i clienti “Il Pesto di Pra”, Parte_3
, “ITL Associati” e . Sostiene inoltre che
[...] CP_5 queste ultime posizioni sarebbero già state definite con la transazione avvenuta tra la CO e l'agenzia in data 21 settembre 2018.
3. - All'udienza del 9 giugno 2021 veniva dichiarata la ON contumacia di , il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30 giugno 2021 al fine di consentire a parte attrice il deposito della cartolina di ricevimento della notifica effettuata al convenuto . ONroparte_2
4. - in tale successiva udienza, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia anche di ONroparte_2 e concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 16 novembre 2021 per l'esame delle istanze istruttorie.
5. - Con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) cpc, parte attrice evidenziava come il convenuto non abbia effettuato alcuna contestazione rispetto ai fatti dedotti in atto di citazione. Inoltre, sosteneva che la legittimazione ad agire della CO sarebbe in re ipsa, avendo la stessa provveduto a confermare le coperture assicurative dei clienti pur non avendo incassato i relativi premi a causa della condotta illecita di controparte. Ciò varrebbe sia con riferimento alle posizioni di “Il Pesto di Pra” e
[...]
, sia con riferimento a quelle degli altri Parte_3 clienti, le cui posizioni sono state definite con transazioni mediante le quali la CO si è impegnata a restituire il ON quantum versato dagli stessi a e da questa indebitamente trattenuto. ONestava inoltre l'asserzione avversaria secondo la quale alcune posizioni sarebbero state oggetto della transazione del 21 settembre 2018, dal momento che tali irregolarità sono emerse solo in epoca successiva, quando ormai le parti avevano già definito le rispettive posizioni di debito/credito. Infine, si chiede la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. quantificati in euro 10.000,00 o in misura meglio vista.
6. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) cpc, parte convenuta affermava che la CO non sarebbe subentrata in alcun diritto di credito, trattandosi in questo caso di mere aspettative dipendenti da eventi incerti. Lamentava il fatto che le intervenute cessioni non gli fossero mai state notificate, risultando dunque inefficaci nei suoi confronti. Inoltre, non avrebbe avuto alcun titolo per Parte_1 rimborsare gli assicurati e per surrogarsi nelle loro pretese. Sosteneva poi come ai sensi dell'art. 1180 c.c., il terzo che adempia spontaneamente l'obbligazione gravante su un altro soggetto “senza preoccuparsi di dotarsi di un titolo diverso dal mero adempimento dell'obbligazione stessa, non ha diritto di recuperare l'esborso effettuato”. Non sarebbe ravvisabile infine alcuna ipotesi di surrogazione, pertanto la CO non avrebbe alcun interesse all'azione;
7. - con memoria ex art. 183, comma n. 2) cpc, la CO ribadiva come il credito per cui agisce è stato riconosciuto come certo, liquido ed esigibile nel provvedimento cautelare. Inoltre, le transazioni avvenute tra e i clienti, nelle quali viene indicata la Parte_1 cessione del credito, sarebbero state prodotte in giudizio già in fase cautelare, risultando dunque pacifica la conoscenza delle stesse da parte del convenuto. Il proprio diritto a surrogarsi nella posizione degli assicurati emergerebbe chiaramente dalle produzioni documentali effettuate. Inoltre, la circostanza che titolare del cd. portafoglio clienti sia la CO assicurativa sarebbe sufficiente a giustificare causalmente i pagamenti da questa effettuati a tutela della posizione degli assicurati, rispetto ai quali sulla prima gravano specifici obblighi di tutela;
8. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cpc, parte convenuta si limitava a ribadire come la richiesta di controparte non sarebbe provata.
9. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) cpc, la attrice ribadiva come parte convenuta non abbia contestato i fatti dedotti in giudizio oggetto di numerose produzioni documentali. Insisteva quindi nell'accoglimento delle domande formulate.
10. - Parte convenuta non ha provveduto a depositare la memoria ex art. 183, comma 6 n.3).
11. – All'udienza del 9 marzo 2022, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata al 20 aprile 2022 al fine di consentire alle parti di verificare lo stato della procedura esecutiva pendente nei confronti di
[...]
. CP_1
12. - All'udienza del 20 aprile 2022 parte attrice precisava di essere intervenuta nella summenzionata procedura esecutiva (RG.E. n. 394/2020), all'esito della quale è residuata una somma di euro 15.875,50 che è stata accantonata in favore della CO in attesa della definizione del presente giudizio (cfr. doc. 49, verbale di udienza del 26 giugno 2024).
13. - Questo Giudice riteneva dunque la causa matura per la decisione e all'udienza del 12 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
14. – Dalla istruttoria documentale esperita, dalla mancata tempestiva e puntuale contestazione da parte del convenuto costituito dei fatti come dedotti da parte attrice, nonché dall'assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi, modificativi ad opera del medesimo nonché dei altri convenuti, rimasti contumaci (in primis la corresponsione delle somme percepite dai clienti ivi in esame in favore di , Pt_2 emerge il quadro probatorio che segue.
14.1. - Le parti stipulavano un contratto di agenzia, decorrente dall'1 febbraio 2006, con il quale alla società ON
(allora società in nome collettivo), in persona dei due soci e , veniva ONroparte_1 ONroparte_2 affidata l'Agenzia Amissima sita in Busalla (doc. 3).
14.2. - Tale mandato cessava in forza del recesso per giusta causa del 07.09.2018 per gravi inadempimenti imputabili ai soci che avevano compromesso il rapporto fiduciario (doc. 5). Le gravi inadempienze, come è possibile evincere dal “Verbale di verifica amministrativa e di cassa” allegato da parte attrice e redatto in sede di riconsegna dei locali dell'agenzia (doc. 6), riguardavano alcuni mancati versamenti di premi assicurativi alla CO da parte di ON
, relativi a polizze non oggetto del presente giudizio.
14.3. – Tale recesso, a seguito di transazione intervenuta tra le parti in data 21.09.2018, veniva poi trasformato in risoluzione consensuale, con riconoscimento delle indennità migliorative all'ex agente e definizione economica delle rispettive spettanze (doc. 8).
14.4. – A partire da marzo del 2019, il nuovo agente ON subentrato a comunicava ad di avere riscontrato, Pt_2 a seguito di indagini interne, incongruenze tra i pagamenti effettuati da alcuni clienti e la contabilità registrata nel ON corso degli anni da (docc. 9, 20); la CO, nonché alcuni clienti, procedevano a sporgere denunce/querele (docc. 10 e 11, 39, 40, 41, 42).
14.5. – Si precisano le singole posizioni, come già riportate al punto 1.9., le cui circostanze -come evidenziato all'inizio del punto 14.- devono considerarsi provate dall'esame documentale, dalla mancata, puntuale e tempestiva contestazione da parte di e dall'omessa ONroparte_1 prova di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'obbligazione ad opera dei convenuti.
14.5.1. – Quanto al Cliente Parte_4 ON
, incassava la somma di euro 34.362,35,
[...] non versata alla CO, in relazione a sei diverse polizze (Polizza n. 110551000; Polizza n. 110550998; Polizza n. 110531182; Polizza n. 110508710; Polizza n. 110509692; Polizza n. 110509693, cfr. doc. 12). I pagamenti erano avvenuti in due distinti momenti, in particolare in data 04.01.2017 mediante assegno bancario n. 0308485905-00 di € 14.312,95 (doc. 14 parte attrice) e in data 27.12.2017 mediante assegno bancario n. 0308485908-03 di € 20.092,40 (doc. 15 parte attrice). Gli assegni venivano riscossi da ma non versati alla CO (doc. ONroparte_2
13). In questo caso, confermava la copertura Parte_1 assicurativa (doc. 16). ON La somma trattenuta da era pari a euro 34.362,35.
14.5.2. – Circa il Cliente , Parte_3ON
incassava la somma di euro 4.000,00 mediante bonifico bancario effettuato dalla titolare dell'attività in data 01.10.2018 (doc. 18 oltre che doc. 9). Tale cifra costituiva versamento aggiuntivo della polizza collettiva tfr n. 5002102 già in essere con la CO. Anche in questo caso, il premio veniva incassato dall'ex agente e non rimesso alla CO, la quale decideva di confermare la copertura assicurativa al cliente (doc. 19). 14.5.3. – In ordine al Cliente “ILT Associati”, a seguito degli accertamenti interni compiuti (doc. 20), risultava che ILT, nel 2011, pagava la somma di € 10.027,77, somma comprendente ai pagamenti di undici polizze che la società aveva già in essere con , nonché la quota di Pt_2
€ 5.562,54, quale premio di tre polizze rispetto alle quali la CO conosceva l'emissione di sole proposte a contraenza. Emergeva che negli anni 2012 e 2013 ILT aveva continuato ad effettuare pagamenti cumulativi per tutte le polizze in essere, ossia le undici di cui la CO era a conoscenza e le tre emesse “a vita intera” (doc. 23, 24, 25,26), verosimilmente in continuità con le tre proposte del 2011 di cui sopra (per un totale, per queste ultime, rispettivamente di euro 5.562,54 per il 2012 ed euro 5.569,80 per il 2013, a cui devono aggiungersi euro 5.562,54 per il ON 2011, (docc. 23-26). In questo caso dunque, incassava dal cliente la somma totale di euro 16.694,88, non rimessa alla CO. Rispetto a tale posizione, stipulava con Pt_2 ILT Associati una transazione in data 25.10.2019 in base alla quale la CO si obbligava a corrispondere la somma definitiva di euro 18.188,88, comprensiva anche delle spese legali sostenute dalla cliente, e quest'ultima riconosceva integralmente soddisfatto ogni proprio diritto (docc. 27 e 28). 14.5.4. – Con riguardo ai Clienti e CP_6 [...] ON
, incassava in forza di presunte polizze la CP_7 somma totale di euro 52.000,00 non rimessa alla CO. In particolare, versava all'ex agente, in data CP_6 08.05.2017, tramite assegno bancario n. 0309077691, la somma di euro 10.000,00 per la polizza n. 254897 (doc. 29), mentre versava in data 12.03.2018 la somma di ONroparte_7 euro 20.000,00 tramite assegno bancario n. 0312604443 per la polizza n. 254897 (doc. 30) e in data 06.04.2016 la somma di euro 22.000,00 mediante assegno n. 0306645175 per la polizza n. 234598 (doc. 31). Anche in questo caso, la CO sottoscriveva con le clienti un accordo in data 28.10.2019 a seguito del quale provvedeva a rimborsare loro l'intera somma ON corrisposta a (docc. 32 e 33) e le clienti procedevano a sporgere autonome denunce/querele (doc. 11). 14.5.5. - Infine, nei confronti della cliente
[...]
la CO rimborsava, in forza di accordo CP_5 transattivo (doc. 37), la somma di euro 6.635,75 (doc. 38), ON non avendo provveduto a restituire l'intero importo della polizza vita n. 191726 del 30.09.2011 della quale la cliente aveva chiesto il riscatto (docc. 34-37). Anche , CP_5 oltre alle clienti di cui sopra e a ILT (doc. 42), presentava denuncia / querela (doc. 41).
14.6. – Il danno subito da per le ragioni Pt_2 analiticamente esaminate ammonta alla somma complessiva di euro 115.186,98.
15. – Così ricostruita la vicenda fattuale, deve ora aversi riguardo al regolamento negoziale concluso tra le parti. In particolare, rilevano tali clausole, contenute nel contratto di agenzia di cui al documento n. 3: ON Orbene, secondo quanto ricostruito al punto 14, ha violato tali obbligazioni contrattuali, non procedendo al compimento di tutte le regolari registrazioni, non versando alla CO tutte le somme a sé spettanti ed essendo pattiziamente responsabile delle conseguenze patite da in forza delle riscossioni dall'agente poste in Pt_2 essere, nelle quali vanno annoverati i danni corrispondenti ai ristori effettuati in favore dei clienti. Ne discende che parte attrice ha diritto al risarcimento del danno da sé subito, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
16. – Non inficia la conclusione l'eccezione di parte convenuta, in base alla quale la CO non avrebbe avuto alcun titolo per garantire la copertura assicurativa ai clienti e/o per rimborsarli dei premi versati, essendo intervenuta tra le odierne parti la transazione del 21.09.2018 che avrebbe già definito tutte le reciproche posizioni: se è infatti vero, da un lato, che nella transazione vengono ON richiamate le “gravi inadempienze” di che avrebbero inizialmente comportato la scelta dell'agenzia di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa (effettivamente, nella comunicazione di cui al doc. 5, ON inviata da a , vengono menzionati mancati Pt_2 versamenti di premi relativi a polizze stipulate per il ON tramite della e mai rimessi all'agenzia), è altresì vero che l'accordo investe rapporti diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa;
delle problematiche afferenti a questi ultimi, infatti, l'agenzia è venuta a conoscenza soltanto nel marzo del 2019 (cfr. punto 14.4.), dunque in epoca successiva alla stipulazione della transazione, sicchè le stesse non avrebbero potuto essere oggetto della definizione delle reciproche spettanze in data 21.09.2018. 17. – Dovendo quindi confermare le conclusioni cui si è giunti al punto 15., si osserva che la condanna va rivolta alla società e al socio accomandatario ex art. 2313 cc
[...] ; nei confronti dell'accomandante CP_1 ONroparte_2 la domanda appare invece infondata, atteso che
[...] questo tipo di socio è obbligato al conferimento solo nei confronti della soietà, sicchè non è possibile un'azione diretta del creditore della società verso l'accomandante (Cass. 6017/2015). ON
18. – La fondatezza della domanda nei confronti di e di comporta la conferma, solo verso questi CP_1 soggetti, dell'ordinanza cautelare emessa in data 24.11.2020 nel procedimento avente RG 6872/2020, con cui era stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei beni mobili ed immobili, crediti, conti correnti, titoli ed ON ogni altro cespite patrimoniale nella titolarità di ,
fino alla ONroparte_1 ONroparte_2 concorrenza di euro 135.000,00 (doc. 45 parte attrice). 19. - Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, parametri medi per ogni fase), mentre quelle del contumace vittorioso non vanno liquidate. Va invece disattesa la richiesta ex art. 96 comma 3 cpc, non ravvisandosi i presupposti della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così decide:
- dichiara tenuti e per l'effetto condanna
[...]
e , in solido tra loro, ONroparte_3 ONroparte_1 al pagamento, in favore di (già Parte_1 [...] , della somma di euro 115.186,98, per le ragioni Parte_2 di cui al punto 14 della parte motiva, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda (già Parte_1 [...]
) nei confronti di Parte_2 ONroparte_2
- conferma l'ordinanza cautelare ex art. 671 c.p.c., emessa in data 24.11.2020 nel procedimento avente RG 6872/2020, limitatamente a e ONroparte_3 a;
ONroparte_1
- condanna ONroparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_1 (già , delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, che liquida in euro 759,00 per esborsi ed in euro 22.162,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
- nulla sulle spese di . ONroparte_2
Genova, 02.02.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Giulia Dellepiane