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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13290/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DELL'ATTI GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA e l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 18/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia decidere la presente causa accogliendo integralmente, per le causali tutte di cui in narrativa, le richieste tutte avanzate nei propri ricorsi dalla ricorrente sig.ra , previo rigetto di ogni deduzione, eccezione e conclusione Parte_1 CP_ CP_ dell' , e per lo effetto voglia condannare l' a reiscrivere la sig.ra per gli Parte_1 CP_ anni 2021 e 2022 con n. 52 giornate per ognuno dei predetti anni nonché voglia condannare l a corrispondere in favore della sig.ra le indennità di disoccupazione agricola per gli Parte_1 anni 2021 e 2022 e l'indennità di malattia per il periodo 03.01.2022 - 02.02.2022. L' ha chiesto - CP_1 dichiarare l'intervenuta decadenza;
- in ogni caso, rigettare la domanda nel merito poiché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola OP y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
1 Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora OP y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
2 La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda Testimone_1 della signora OP nel 2021 e 2022, più o meno da febbraio ad aprile-maggio, io ho continuato fino a settembre credo nel 2021 e luglio nel 2022, se non erro;
i terreni erano alle spalle dell'abitazione della signora, entravamo dal lato;
io andavo in macchina, parcheggiavo all'interno dove c'era spazio, non so come andasse la ricorrente a volte eravamo nella stessa squadra ma non sempre, non Pt_3 lavoravamo insieme tutti i giorni;
a febbraio c'era la raccolta delle verdure invernali, finocchi, rape, cavolfiori, poi fino a maggio si cominciava a preparare il terreno per le verdure estive, peperoni, melanzane, zucchine, peperoni. A.D.R. le direttive ci venivano date da , il sig. Per_1 Parte_4
; l'orario di lavoro era dalle 06:30-07:00 alle 12:30-13:00 in inverno, d'estate dalle 05:30-06:00,
[...]
a volte anche le 05:00, fino alle 10:30-11:00-11:30; la retribuzione era di 50 euro al giorno sempre in contanti, ci pagava la signora OP, diciamo a metà mese, a fine mese, io non ho mai avanzato nulla.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda OP Testimone_2 nel 2021 e 2022, nel 2021 da febbraio a maggio e nel 2022 da febbraio ad aprile;
i terreni erano dietro alla casa della signora. A.D.R. io e la ricorrente eravamo nella stessa squadra, non tutti i giorni ma molto spesso;
con lei abbiamo messo le sughette e piantato le piantine, gli ortaggi per la stagione, melanzane, zucchine, peperoni, fagiolini;
verso aprile-maggio, quando sono arrivati i frutti, abbiamo iniziato la raccolta. A.D.R. le direttive ci venivano date da , il fattore, ; Per_1 Parte_4
l'orario di lavoro era dalle 06:30-07:00 alle 13:00 in inverno, d'estate dalle 05:00-05:30 alle 11:00-
11:30; la retribuzione era di 50 euro al mese, anzi al giorno in contanti, ci pagava lei, la signora, ci dava un acconto a metà mese, il restante dopo e a volte saltava pure;
a me ha da darmi ancora soldi.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. Tes_ Dal verbale ispettivo del 05.05.2023, risulta che la teste era stata indicata come presente dal datore di lavoro in data 25.07.2022, ma non era stata trovata sui terreni dagli ispettori durante il sopralluogo effettuato in pari data, all'esito del quale erano stati trovati solo n. 10 lavoratori, a fronte di n. 97 lavoratori denunciati;
ciò induce a ritenere inattendibili le sue dichiarazioni.
ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per la signora OP nel Testimone_3
2021-2022, da febbraio a maggio nel 2021 e da febbraio ad aprile nel 2022, io ho continuato fino a novembre in entrambi gli anni;
i terreni erano a Monteroni. Io e la ricorrente a volte eravamo nella stessa squadra ma non sempre, appena si arrivava, ci vedevamo tutte quante insieme, poi c'era il fattore che ci divideva, il fattore si chiamava , ; d'inverno raccogliamo la Per_1 Parte_4 verdura che piantiamo ad ottobre e in primavera piantiamo gli ortaggi per la raccolta estiva, c'è anche la raccolta delle arance ma gli alberi sono pochi, grosso modo una cinquantina, poi a novembre c'è la raccolta delle olive. A.D.R. le direttive ci venivano date da , la signora Parte_4 essendo una persona anziana non veniva sui terreni;
l'orario di lavoro era dalle 06:30-07:00 alle 13:00 in inverno, d'estate dalle 05:30, fino alle 10:30-11:00; la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, ci pagava la signora OP, ma a singhiozzi, io glieli chiedevo più di una volta, ma alla fine ho avuto tutto ciò che mi spettava. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. La ricorrente si è trovata nel periodo della raccolta degli ortaggi e della pulizia dei terreni.
3 L'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni di Testimone_3
è costituito dal fatto che ella era stata trovata sui terreni dagli ispettori nel corso del sopralluogo effettuato in data 10.11.2022; al riguardo, si deve però rilevare che, in primo luogo, quel giorno furono trovati n. 18 lavoratori su n. 79 complessivamente in forza;
quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58. Le stesse discrasie sono state riscontrate in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano susseguendo gli Parte_2 accessi e avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni.
Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più. Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle Tes_3 sue dichiarazioni, considerato che la stessa risultava registrata anche in data 25 luglio, ma non fu trovata sui terreni dagli ispettori durante l'accesso. Come si è già visto, quello stesso 25 luglio Tes_ anche la teste era stata indicata presente, ma non fu trovata dagli ispettori.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 19/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13290/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DELL'ATTI GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA e l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 18/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia decidere la presente causa accogliendo integralmente, per le causali tutte di cui in narrativa, le richieste tutte avanzate nei propri ricorsi dalla ricorrente sig.ra , previo rigetto di ogni deduzione, eccezione e conclusione Parte_1 CP_ CP_ dell' , e per lo effetto voglia condannare l' a reiscrivere la sig.ra per gli Parte_1 CP_ anni 2021 e 2022 con n. 52 giornate per ognuno dei predetti anni nonché voglia condannare l a corrispondere in favore della sig.ra le indennità di disoccupazione agricola per gli Parte_1 anni 2021 e 2022 e l'indennità di malattia per il periodo 03.01.2022 - 02.02.2022. L' ha chiesto - CP_1 dichiarare l'intervenuta decadenza;
- in ogni caso, rigettare la domanda nel merito poiché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola OP y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
1 Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora OP y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
2 La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda Testimone_1 della signora OP nel 2021 e 2022, più o meno da febbraio ad aprile-maggio, io ho continuato fino a settembre credo nel 2021 e luglio nel 2022, se non erro;
i terreni erano alle spalle dell'abitazione della signora, entravamo dal lato;
io andavo in macchina, parcheggiavo all'interno dove c'era spazio, non so come andasse la ricorrente a volte eravamo nella stessa squadra ma non sempre, non Pt_3 lavoravamo insieme tutti i giorni;
a febbraio c'era la raccolta delle verdure invernali, finocchi, rape, cavolfiori, poi fino a maggio si cominciava a preparare il terreno per le verdure estive, peperoni, melanzane, zucchine, peperoni. A.D.R. le direttive ci venivano date da , il sig. Per_1 Parte_4
; l'orario di lavoro era dalle 06:30-07:00 alle 12:30-13:00 in inverno, d'estate dalle 05:30-06:00,
[...]
a volte anche le 05:00, fino alle 10:30-11:00-11:30; la retribuzione era di 50 euro al giorno sempre in contanti, ci pagava la signora OP, diciamo a metà mese, a fine mese, io non ho mai avanzato nulla.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda OP Testimone_2 nel 2021 e 2022, nel 2021 da febbraio a maggio e nel 2022 da febbraio ad aprile;
i terreni erano dietro alla casa della signora. A.D.R. io e la ricorrente eravamo nella stessa squadra, non tutti i giorni ma molto spesso;
con lei abbiamo messo le sughette e piantato le piantine, gli ortaggi per la stagione, melanzane, zucchine, peperoni, fagiolini;
verso aprile-maggio, quando sono arrivati i frutti, abbiamo iniziato la raccolta. A.D.R. le direttive ci venivano date da , il fattore, ; Per_1 Parte_4
l'orario di lavoro era dalle 06:30-07:00 alle 13:00 in inverno, d'estate dalle 05:00-05:30 alle 11:00-
11:30; la retribuzione era di 50 euro al mese, anzi al giorno in contanti, ci pagava lei, la signora, ci dava un acconto a metà mese, il restante dopo e a volte saltava pure;
a me ha da darmi ancora soldi.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. Tes_ Dal verbale ispettivo del 05.05.2023, risulta che la teste era stata indicata come presente dal datore di lavoro in data 25.07.2022, ma non era stata trovata sui terreni dagli ispettori durante il sopralluogo effettuato in pari data, all'esito del quale erano stati trovati solo n. 10 lavoratori, a fronte di n. 97 lavoratori denunciati;
ciò induce a ritenere inattendibili le sue dichiarazioni.
ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per la signora OP nel Testimone_3
2021-2022, da febbraio a maggio nel 2021 e da febbraio ad aprile nel 2022, io ho continuato fino a novembre in entrambi gli anni;
i terreni erano a Monteroni. Io e la ricorrente a volte eravamo nella stessa squadra ma non sempre, appena si arrivava, ci vedevamo tutte quante insieme, poi c'era il fattore che ci divideva, il fattore si chiamava , ; d'inverno raccogliamo la Per_1 Parte_4 verdura che piantiamo ad ottobre e in primavera piantiamo gli ortaggi per la raccolta estiva, c'è anche la raccolta delle arance ma gli alberi sono pochi, grosso modo una cinquantina, poi a novembre c'è la raccolta delle olive. A.D.R. le direttive ci venivano date da , la signora Parte_4 essendo una persona anziana non veniva sui terreni;
l'orario di lavoro era dalle 06:30-07:00 alle 13:00 in inverno, d'estate dalle 05:30, fino alle 10:30-11:00; la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, ci pagava la signora OP, ma a singhiozzi, io glieli chiedevo più di una volta, ma alla fine ho avuto tutto ciò che mi spettava. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. La ricorrente si è trovata nel periodo della raccolta degli ortaggi e della pulizia dei terreni.
3 L'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni di Testimone_3
è costituito dal fatto che ella era stata trovata sui terreni dagli ispettori nel corso del sopralluogo effettuato in data 10.11.2022; al riguardo, si deve però rilevare che, in primo luogo, quel giorno furono trovati n. 18 lavoratori su n. 79 complessivamente in forza;
quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58. Le stesse discrasie sono state riscontrate in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano susseguendo gli Parte_2 accessi e avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni.
Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più. Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle Tes_3 sue dichiarazioni, considerato che la stessa risultava registrata anche in data 25 luglio, ma non fu trovata sui terreni dagli ispettori durante l'accesso. Come si è già visto, quello stesso 25 luglio Tes_ anche la teste era stata indicata presente, ma non fu trovata dagli ispettori.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 19/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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