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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3594/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo Palazzo Dei Chierici 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12018 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Catania il 25 marzo 2024 (e depositato il 22 aprile 2024), la sig.ra
Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'avviso d'accertamento n. 12018 del 01.12.2023, notificatole in data 26.01.2024, avente come oggetto l'omesso pagamento dell'Imu, anno 2019, per un importo complessivo pari ad € 341,00 (comprensivo di sanzioni e interessi), censurandone l'illegittimità per mancanza del requisito impositivo, segnatamente in considerazione del fatto che l'immobile assoggettato all'imposta costituisce un «rudere impraticabile ed inutilizzabile, aggredito da vegetazione naturale ed infestante», inidoneo come tale a produrre alcun reddito;
per il quale, peraltro, i proprietari, trovandosi l'immobile nel Perimetro Territoriale Urbano dell'Area di Riserva Regionale “Oasi del Associazione_1”, in Area Pre- Riserva, hanno presentato sin dal dicembre 1995 istanza di sanatoria sdilizia, ai sensi della L. 724/94, al
Comune di
Catania, il quale, nonostante gli oltre vent'anni dall'avvio della pratica di sanatoria ed i reiterati solleciti, non ha ancora provveduto al riguardo. A conferma di quanto rappresentato e sostenuto, la difesa della ricorrente produceva sentenza di questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sez. 12, n. 3254/2023, del 10.05.2023, la quale ha accolto il ricorso avanzato dal comproprietario dell'immobile, e coniuge della ricorrernte, sig. Nominativo_2, relativo allo stesso tributo sul medesimo immobile, per altra annualità (il 2014, per l'esattezza), sulla scorta dei medesimi motivi.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 30.12.2025, nelle quali si argomentava, in funzione della legittimità dell'avviso, evidenziando che l'immobile fosse registrato al catasto urbano, e che, a fronte di tale circostanza la presunta inagibilità del medesimo potesse valere, al più, quale causa di riduzione del tributo – e giammai di esenzione – pur sempre a condizione, peraltro, che la contribuente avesse adempiuto – per come nella specie non sarebbe invece mai accaduto - agli oneri informativi e dimostrativi dello stato di asserita incapacità del bene a produrre reddito nei confronti della
Amministrazione comunale: secondo quanto ritenuto da richiamata giurisprudenza del Supremo Collegio, salvo il caso in cui il Comune non disponga già della adeguata documentazione dimostrativa dello stato di inagibilità.
A suffragio della propria tesi, il Comune allegava diverse pronunce di questa Corte di giustizia tributaria, di rigetto di altrettante impugnazioni avanzate a carico di analoghi provvedimenti, relativamente allo stesso immobile, con riferimento alle annate 2012 e 2016.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026, e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente assume l'imposta non dovuta, per carenza del presupposto impositivo, costituendo l'immobile gravatone, anche in riferimento all'annata in contestazione, un «ruere impraticabile ed inutilizzabile, aggredito da vegetazione naturale ed infestante», per come ritenuto, altresì, da questa stessa Corte di Giustizia tributaria di primo grado, per l'annata 2014, con la sentenza n. 3254/2023, del 10.05.2023.
A contrasto della censura – ed in contrario avviso rispetto alla sentenza citata, del cui passaggio in giudicato la ricorrente non fornisce prova, e comunque inidonea a spiegare effetto vincolante sul presente giudizio, poiché fondata su circostanze di fatto potenzialmente mutabili nel corso degli anni – va, peraltro, rilevato quanto segue:
a) anzitutto, in jure, che presupposto applicativo dell'IMU – a mente dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 - è «il possesso di immobili» (a meno che, trattandosi di abitazione, non si tratti di quella « principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 […], salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»);.
b) che, trattandosi di fabbricato, a mente del successivo comma 741, dell'articolo 1 sopra citato, ha da intendersi come tale «l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato»;
c) in via di fatto, è accertato nella vicenda di specie che, per come riportato nel provvedimento impugnato,
e non contestato in ricorso, l'immobile per cui è causa risultava iscritto, avuto pure riferimento all'annata rilevante per la causa, al catasto urbano, al foglio 0056, part. 02266, cat. A03, con assegnata rendita di euro
258,53.
d) Tale circostanza, in forza di quanto disposto dalla richiamata disciplina, è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo, salvo il ricorrere di riduzioni [quale quella del 50% prevista, per ciò che qui potrebbe in linea di principio rilevare, dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011], delle quali l'avviso dichiara espressamente peraltro di aver tenuto conto sulla scorta di eventuali dichiarazioni o comunicazioni e documentazioni presentate dal contribuente (v. accertamento impugnato, alla pag. 1, prima del riquadro riepilogativo degli importi dovuti): con affermazione anch'essa non contestata in causa dal ricorrente.
Nessun valore, a contrasto di quanto motivato, rivestono, dunque, le affermazioni di parte ricorrente circa lo stato di degrado ed inutilizzabilità dell'immobile; stato rimasto, peraltro, sfornito di prova nel processo, non risultando all'evidenza idonee a dimostrarlo: 1) né le dette mere affermazioni;
2) né le offerte allegazioni documentali del ricorrente che attestano la semplice mancata stipula, con riferimento all'edificio, di contratti per l'erogazione dei servizi idrico, elettrico e di fornitura del gas (circostanza che non inficia la natura di
"fabbricato", dotato di capacità reddituale, testimoniata inconfutabilmente, fino a nuova catastazione quale edificio collabente, dalla iscrizione al catasto).
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Catania, che si liquidano in complessivi euro 150,00 (centocinquanta).
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3594/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo Palazzo Dei Chierici 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12018 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Catania il 25 marzo 2024 (e depositato il 22 aprile 2024), la sig.ra
Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'avviso d'accertamento n. 12018 del 01.12.2023, notificatole in data 26.01.2024, avente come oggetto l'omesso pagamento dell'Imu, anno 2019, per un importo complessivo pari ad € 341,00 (comprensivo di sanzioni e interessi), censurandone l'illegittimità per mancanza del requisito impositivo, segnatamente in considerazione del fatto che l'immobile assoggettato all'imposta costituisce un «rudere impraticabile ed inutilizzabile, aggredito da vegetazione naturale ed infestante», inidoneo come tale a produrre alcun reddito;
per il quale, peraltro, i proprietari, trovandosi l'immobile nel Perimetro Territoriale Urbano dell'Area di Riserva Regionale “Oasi del Associazione_1”, in Area Pre- Riserva, hanno presentato sin dal dicembre 1995 istanza di sanatoria sdilizia, ai sensi della L. 724/94, al
Comune di
Catania, il quale, nonostante gli oltre vent'anni dall'avvio della pratica di sanatoria ed i reiterati solleciti, non ha ancora provveduto al riguardo. A conferma di quanto rappresentato e sostenuto, la difesa della ricorrente produceva sentenza di questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sez. 12, n. 3254/2023, del 10.05.2023, la quale ha accolto il ricorso avanzato dal comproprietario dell'immobile, e coniuge della ricorrernte, sig. Nominativo_2, relativo allo stesso tributo sul medesimo immobile, per altra annualità (il 2014, per l'esattezza), sulla scorta dei medesimi motivi.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 30.12.2025, nelle quali si argomentava, in funzione della legittimità dell'avviso, evidenziando che l'immobile fosse registrato al catasto urbano, e che, a fronte di tale circostanza la presunta inagibilità del medesimo potesse valere, al più, quale causa di riduzione del tributo – e giammai di esenzione – pur sempre a condizione, peraltro, che la contribuente avesse adempiuto – per come nella specie non sarebbe invece mai accaduto - agli oneri informativi e dimostrativi dello stato di asserita incapacità del bene a produrre reddito nei confronti della
Amministrazione comunale: secondo quanto ritenuto da richiamata giurisprudenza del Supremo Collegio, salvo il caso in cui il Comune non disponga già della adeguata documentazione dimostrativa dello stato di inagibilità.
A suffragio della propria tesi, il Comune allegava diverse pronunce di questa Corte di giustizia tributaria, di rigetto di altrettante impugnazioni avanzate a carico di analoghi provvedimenti, relativamente allo stesso immobile, con riferimento alle annate 2012 e 2016.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026, e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente assume l'imposta non dovuta, per carenza del presupposto impositivo, costituendo l'immobile gravatone, anche in riferimento all'annata in contestazione, un «ruere impraticabile ed inutilizzabile, aggredito da vegetazione naturale ed infestante», per come ritenuto, altresì, da questa stessa Corte di Giustizia tributaria di primo grado, per l'annata 2014, con la sentenza n. 3254/2023, del 10.05.2023.
A contrasto della censura – ed in contrario avviso rispetto alla sentenza citata, del cui passaggio in giudicato la ricorrente non fornisce prova, e comunque inidonea a spiegare effetto vincolante sul presente giudizio, poiché fondata su circostanze di fatto potenzialmente mutabili nel corso degli anni – va, peraltro, rilevato quanto segue:
a) anzitutto, in jure, che presupposto applicativo dell'IMU – a mente dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 - è «il possesso di immobili» (a meno che, trattandosi di abitazione, non si tratti di quella « principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 […], salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»);.
b) che, trattandosi di fabbricato, a mente del successivo comma 741, dell'articolo 1 sopra citato, ha da intendersi come tale «l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato»;
c) in via di fatto, è accertato nella vicenda di specie che, per come riportato nel provvedimento impugnato,
e non contestato in ricorso, l'immobile per cui è causa risultava iscritto, avuto pure riferimento all'annata rilevante per la causa, al catasto urbano, al foglio 0056, part. 02266, cat. A03, con assegnata rendita di euro
258,53.
d) Tale circostanza, in forza di quanto disposto dalla richiamata disciplina, è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo, salvo il ricorrere di riduzioni [quale quella del 50% prevista, per ciò che qui potrebbe in linea di principio rilevare, dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011], delle quali l'avviso dichiara espressamente peraltro di aver tenuto conto sulla scorta di eventuali dichiarazioni o comunicazioni e documentazioni presentate dal contribuente (v. accertamento impugnato, alla pag. 1, prima del riquadro riepilogativo degli importi dovuti): con affermazione anch'essa non contestata in causa dal ricorrente.
Nessun valore, a contrasto di quanto motivato, rivestono, dunque, le affermazioni di parte ricorrente circa lo stato di degrado ed inutilizzabilità dell'immobile; stato rimasto, peraltro, sfornito di prova nel processo, non risultando all'evidenza idonee a dimostrarlo: 1) né le dette mere affermazioni;
2) né le offerte allegazioni documentali del ricorrente che attestano la semplice mancata stipula, con riferimento all'edificio, di contratti per l'erogazione dei servizi idrico, elettrico e di fornitura del gas (circostanza che non inficia la natura di
"fabbricato", dotato di capacità reddituale, testimoniata inconfutabilmente, fino a nuova catastazione quale edificio collabente, dalla iscrizione al catasto).
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Catania, che si liquidano in complessivi euro 150,00 (centocinquanta).
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.