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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2950/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. ER CA Consigliere Relatore Dott. LI PA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FANCELLO SERRA GIANFRANCO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. CARLEVARO ANTONIO MARIA presente
DI RL Pt_2
Avv. CARLEVARO ANTONIO MARIA
L'avv CARLEVARO dichiara il decesso dell'avvto Cosentino Giuseppe.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ER CA
AR AB NN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER CA Presidente dott.ssa LI PA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1 alla Via Filippo Civinini n. 61, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Fancello Serra, (C.F.
), che la rappresenta e la difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ) e , (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, elettivamente domiciliati in Roma, via Cattaro n. 28, con l'Avv. Antonio C.F._4
AR RO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._5
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — conveniva innanzi al Tribunale di Civitavecchia la sorella Parte_1 ed il cognato , chiedendo di accertarne responsabilità per lesione e/o CP_1 CP_2 menomazione dei diritti garantiti dagli art. 2, 29 e 30 della Costituzione, avendo gli stessi adottato un comportamento diretto a compromettere il rapporto parentale dell'attrice con la madre, determinando un pregiudizio non patrimoniale dal quale ne è altresì derivato un danno biologico, con condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni quantificati in euro 250.000 ed il favore delle spese
2 di lite.
In fatto l'attrice deduceva che, a partire dal 2004, con la sorella convenuta c'era un accordo informale per ospitare alternativamente i genitori e . L'accordo era Parte_3 Persona_1 proseguito anche dopo la morte del padre nel 2006, ma con una diversa regolamentazione del contributo per il mantenimento, che era passato da originari 1000 euro ad 500 euro. La situazione proseguiva fino a quando, in data 02 aprile 2008, non veniva ricoverata presso Parte_3
l'Ospedale San Carlo Nancy e, in seguito alle dimissioni, era condotta presso l'abitazione della convenuta L'attrice sosteneva, quindi, che, da quel momento in poi, le era stato CP_1 impedito di avere qualsiasi rapporto con la madre: scopriva che, nel febbraio 2009, CP_1 partita per la settimana bianca, lasciava la madre presso l'abitazione di ma Persona_2 puntualmente era diffidata dall'intromettersi; in data 30-08-2009 il cognato , vedendola CP_2 nei pressi della propria abitazione e alla presenza della avvisava le autorità Parte_3 denunciando la presenza dell'attrice quale persona molesta;
l'attrice era perfino allontanata dal capezzale della madre.
Si costituivano i convenuti e , i quali chiedevano nel merito il rigetto CP_1 CP_2 dell'avversa pretesa, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 120/2019, pubblicata il 1.2.2019 così statuiva: “1.
Rigetta la domanda di;
2. Condanna a rimborsare Parte_1 Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), che si quantificano in euro 18.000, oltre CP_1 CP_2 esborsi, spese generali, IVA, CPA e altri accessori per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: I. In via principale, in forza dei motivi nn. 1,2,3,4 e 5 di cui in narrativa, da valutarsi congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, in riforma integrale della sentenza resa dal Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, in persona del Giudice dott. Massimo Marasca, contraddistinta con il n. 120/2019, pubblicata in data del 01/02/2019 e notificata in data 29.03.2018, dichiarare la responsabilità degli appellati per lesione e/o menomazione dei diritti garantiti dagli art.li 2, 29 e 30 della Costituzione, condannandoli per l'effetto al risarcimento dei danni ex art. 2059 cod. civ. nella misura giusta ed equa ritenuta di giustizia, anche con ricorso all'applicazione del disposto di cui all'art. 1226 cod. civ., con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio;
2. In via subordinata, in accoglimento del motivo di cui al punto 6 del presente atto e gli altri in narrativa a sostegno, riformare la sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio".
3 e nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “voglia la CP_1 CP_2
Corte di Appello di Roma – 3° Sezione Civile, contrariis reiectis, previo rigetto dell'inibitoria, respingere la domanda proposta dall'appellante, e, per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza del Tribunale di Civitavecchia civile, emessa dal Giudice unico, dott. Massimo
MARASCA, pronunciata l'01-02-2019, n. 120/2019, con vittoria del compenso professionale, delle spese nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.N.P. come per legge dovute.”
Con ordinanza del 24.10.2019 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
§ 2. — Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 3. — L'appello è articolato in sei motivi.
La sentenza è motivata come segue.
“Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Nell'interrogatorio formale, compiuto all'udienza del 03-05-13, ha ammesso che CP_1 con la sorella c'era un accordo per ospitare reciprocamente e alternativamente i genitori;
accordo che consentiva anche di gestire un fondo spese. Viceversa, negava di aver mai trattenuto la madre contro la propria volontà o di averle impedito di frequentare la sorella. In merito all'episodio del
30-08-09, specificava che in realtà l'accadimento si verificava il 31-08-09, nonché che lei e il marito avevano chiamato i carabinieri perché l'anziana donna si era molto agitata. Negava anche di aver impedito alla sorella di andare al funerale della madre.
L'interrogatorio del convenuto si è svolto all'udienza del 30/10/14, nel corso del CP_2 quale l'uomo ha negato che le circostanze oggetto dei capitoli di prova fossero vere;
ha precisato che era la capace di autogestirsi, a scegliere di non voler vedere l'attrice. Parte_3
All'udienza del 22 aprile 2016 era esaminato il teste cognato di Testimone_1 Parte_1
(al momento dell'audizione era separato dalla moglie), il quale ha riferito che,
[...] successivamente alle dimissioni di dall'ospedale, accompagnò la cognata a Parte_3 prendere la madre presso la casa della sorella, ma la “non le lasciò prendere la CP_1 mamma”; in particolare, il testimone riferiva che la diceva alla madre che “se te CP_1 ne via adesso non torni più”. Il testimone negava, però, che nell'occasione la avesse CP_1 pronunciato parole con le quali vietava di vedere o visitare la madre o con le quali avvisava che l'avrebbe portata con sé.
All'udienza del 12 aprile 2016 veniva sentita la testimone , amica di . Testimone_2 CP_1
La donna riferiva che nel febbraio 2009 era stata ospite di una coppia amica Parte_3 della , perché avrebbe rifiutato di tenerla con sé, sostenendo CP_1 Parte_1
4 che - essendo stata la madre nei 25 giorni antecedenti presso l'ospedale - spettava alla sorella prendersene cura. La donna riferiva anche che la signora le avrebbe detto che non Parte_3 sarebbe andata più con la figlia , perché quest'ultima non l'aveva voluta. Esponeva anche Parte_1 di non aver mai assistito a conversazioni nelle quali imponeva alla madre di non CP_1 vedere più e che, anzi, in un'occasione era stata la a dire Parte_1 Parte_1 alla madre “O vieni con me o finisce male”.
Alla stessa udienza veniva risentito il teste il quale negava di aver sentito la frase di Tes_1 minaccia pronunciata dalla . La teste veniva nuovamente interrogata e, Parte_1 Tes_2 questa volta, precisava che la frase di minaccia non era stata pronunciata.
In data 6 ottobre 2016 veniva sentita la testimone , cugina delle parti in causa. La CP_1 donna riferiva che, dopo il ricovero, la le disse che doveva andare ad abitare Parte_3 dalla figlia , circostanza confermatale anche da . La testimone CP_1 Parte_1 riferiva anche di un disguido tra le sorelle circa le modalità di gestione dei rapporti con la madre, tanto che se la non fosse andata a prendere la madre presso l'abitazione non Parte_1 avrebbe più ricevuta. Secondo la testimone analogo episodio si ripeteva nel febbraio 2009 allorquando la avrebbe detto che non avrebbe fatto più vedere la madre alla sorella. CP_1
In un successivo episodio la teste racconta che furono perfino chiamati carabinieri per allontanare
. In ordine all'episodio accaduto presso l'abitazione del quello del 25 Parte_1 Per_2 febbraio 2009 e quello del 31 agosto 2009, la teste riferiva che lo stesso gli erano stati riferiti dai convenuti. La testimone ha anche riferito che i suoi rapporti con si sono deteriorati CP_1 in seguito a quanto accaduto.
All'udienza del 6 ottobre 2016 è stata esaminata la testimone , consuocera della Testimone_3 convenuta . La donna riferiva che, durante le vacanze sulla neve dei convenuti, aveva CP_1 ospitato la sig.ra a casa propria;
durante questo periodo la si recò Parte_3 Parte_1 presso la sua abitazione per vedere la madre, ma quest'ultima si rifiutò di andare.
All'udienza del 28-06-18 il teste premesso di essere stato il medico di famiglia della Tes_4
e di effettuare delle visite anche a , ha confermato la Parte_3 Parte_1 paternità ed il contenuto del certificato medico del 26.3.2009, con cui recepiva il contenuto di una visita neurologica fatta alla signora, che constatava il deficit cognitivo, e che, congiuntamente ad altre patologia che la affliggevano, lo induceva ad avviare la pratica per l'accompagno alla ASL.
Dagli atti risulta che alla data del 15.12.2004 era visitata da specialista Parte_3 neurologo della ASL RMD, che attestava, tra l'altro, come “la paziente appare poco orientata nel tempo e nello spazio presenta deficit della memoria a breve e lungo termine, rallentata a livello ideativo e prassico, non sembra del tutto autonoma nello svolgimento di atti quotidiani (mangia da
5 sola ma non si sa vestire); incerta nella deambulazione, ha presentato negli ultimi tempi cadute per perdita di equilibrio legate alla precarietà del passo e alla mancanza di riflessi di accomodamento posturale - incontinenza sfinterica- trattasi di persona con verosimile demenza su base mista atrofico
– vascolare con ridotto livello di autonomia – si rilascia per gli usi consentiti>>.
Risulta anche il verbale in data 6 giugno 2006 redatto dalla Commissione di prima istanza per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, con il quale si riconosceva alla sig.ra Parte_3
l'indennità di accompagnamento diagnosticando un decadimento senile di grado severo;
nell'esame obiettivo del verbale si constata anche che “… Parzialmente orientata nel tempo, nello spazio e alle persone”.
Risultano, infine, gli esposti che in data 25 febbraio 2010 in data 12 febbraio 2009 la ha CP_1 presentato rispettivamente al giudice di pace e ai carabinieri di Torrimpietra, nei quali denunciavano degli episodi riguardanti la signora che sono oggetto anche di questo giudizio. Parte_3
All'udienza del 21 settembre 2018 la difesa dei convenuti, in seguito alla deposizione del dottor avvenuta nel giugno del 2018, chiedeva l'ammissione della produzione di due certificati Tes_4 medici: certificato in data 08-04-09; certificato in data 06-05-09.
In diritto il Tribunale preliminarmente ritiene che la documentazione prodotta dai convenuti all'udienza del 21-09-18, non essendo la stessa di formazione successiva rispetto all'audizione del teste e che, essendo il teste indicato negli atti di parte attrice, poteva essere prodotta tempestivamente in replica all'indicazione avversa.
Nel merito il Tribunale reputa che la domanda risarcitoria è infondata per le ragioni che seguono.
La fattispecie si inquadra nei cosiddetti illeciti endofamiliari, in cui la vittima e l'autore dell'illecito sono entrambi componenti di una medesima famiglia, che può essere sia legittima che di fatto. Si tratta di illeciti, che solo di recente sono stati posti all'attenzione dei Tribunali, atteso che era piuttosto diffusa l'idea - elaborata da autorevole dottrina - secondo cui la famiglia fosse “quell'isola che il mare del diritto non può nemmeno lambire”. Diversamente, la giurisprudenza più recente reputa che anche in seno alla famiglia, quale prima comunità e società naturale nella quale si forma la persona in relazione con le altre (2, 29 e 30 cost), si possano verificare dei fatti di rilievo giuridico, aventi natura illecita e tali da cagionare danni risarcibili, patrimoniali e non. Nella maggioranza dei casi posti all'attenzione della giurisprudenza vengono proprio in rilievo condotte che violano la relazionalità della famiglia, provocando la lesione o la perdita del rapporto parentale (es genitore non collocatario che non visita il minore o che non ne cura l'educazione). Generalmente, siffatte fattispecie sono ascritte nell'alveo degli artt. 2043 cc e 2059 cc. Da detto inquadramento discende che l'intero onere della prova grava sul danneggiato- attore, il quale dovrà dimostrare: un fatto illecito;
un danno ingiusto;
un danno materiale o personale;
un doppio nesso causale (materiale e
6 giuridico).
Ciò posto, si ritiene che parte attrice non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa incombente per due fondamentali ragioni. La prima: dalle prove raccolte non è possibile stabilire se il venir meno della relazione tra la e la madre sia frutto di una Parte_1 Parte_3 libera scelta di quest'ultima, se si fosse trattata di una manifestazione della patologia o se la stessa abbia agito perché indotta dai convenuti. Si ritiene che siffatta lacuna non è colmabile nemmeno con l'applicazione del principio del “più ragionevole che non”.
La seconda: non è stato provato un danno al rapporto parentale, il quale sussiste “allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto (familiare), provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non un annullamento delle positività che dal rapporto parentale derivano “(Cassazione civile, sezione terza,
24 marzo 2011 numero 6750). Quanto al primo aspetto, va evidenziato come, sebbene possa presumersi che la situazione dell'anziano, allorché affetto da significative patologie, sia tale da renderlo più vulnerabile rispetto alle pressioni, agli stimoli e agli impulsi che altri eserciti sullo stesso, occorre che l'attore ne dimostri anche un'incisiva menomazione delle facoltà intellettive, volitive ed afflittive, tale che ne avesse affievolito le capacità critiche e di discernimento. In sostanza parte attrice doveva dimostrare che la madre versava in una di quelle forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitivo affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insidie altrui. Una simile prova non è stata raggiunta. Risulta, innanzitutto, che nei certificati medici prodotti dall'attrice si possono ravvisare delle discordanze e nei quali non è possibile evincere se la stessa avesse perso le facoltà di autodeterminazione: in quello del 2004 si parla di una donna disorientata nello spazio e nel tempo, che non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana
(mangia da sola, ma non si sa vestire, non si sa vestire), affetta da una verosimile demenza su base vascolare;
nel certificato del 2006 si fa invece riferimento ad una donna parzialmente orientata nello spazio e nel tempo affetta da un decadimento senile di grado severo, mentre non c'è alcuna indicazione circa la capacità o meno di compiere gli atti di vita quotidiana. Va anche detto che la demenza su base vascolare può essere trattata farmacologicamente: l'attrice non ha posto in dubbio che la madre assumesse terapie adeguate per fronteggiare questa patologia. Inoltre, dal certificato prodotto non emerge alcuna incapacità della donna di autodeterminarsi (ad es. l'incapacità di vestirsi potrebbe essere espressione di una difficoltà fisica nel farlo e non come un deficit intellettivo;
d'altronde il certificato non specifica in cosa consista detta incapacità) Il decadimento senile di grado severo indicato nel verbale della Commissione è determinato anche sulla base di test, che però non sono stati prodotti in giudizio. Anche in ragione di questa mancanza, nel verbale prodotto non è
7 possibile stabilire se la patologia avesse pregiudicato la facoltà di critica della
[...]
anzi vi sono elementi per sostenere il contrario (parzialmente orientata nel tempo nello Parte_3 spazio ed alle persone). Non è possibile escludere - mancando produzioni e prove in tal senso- che il comportamento della madre delle parti in causa fosse una manifestazione della patologia, la quale può agire anche sulla c.d. memoria procedurale (che si traduce nella sofferenza ai cambiamenti di ambiente). Ancora non vi è prova che le capacità persuasive dei convenuti siano state tali da impedire alla di assumere una decisione sul da farsi: sul punto le testimonianze Parte_3 ascoltate non sono state dirimenti. In particolare, il teste prima dice di aver sentito la Tes_1
che minacciava la madre, ma poi nega di aver ascoltato parole della stessa intese a CP_1 inibire che la madre andasse dalla sorella. Peraltro, il testimone non ha chiarito se la decisione di rimanere fu della madre o della convenuta, ma si può presumere che la scelta fosse della prima: la convenuta ha accolto nella propria abitazione le persone, che volevano prelevare la madre;
se avesse voluto evitare ogni rischio di perdita del genitore, si poteva limitare a non farle entrare a casa. La teste , cugina delle parti in causa, potrebbe avere del risentimento con i convenuti CP_1 in ragione del venir meno dei rapporti (come dichiarato dalla stessa), ma anche a voler prescindere da questo non spiega come ci sia avvenuta l'attività di persuasione della convenuta nei riguardi della madre e se quest'ultima avesse ceduto alle pressioni. Ancora con riguardo all'episodio dei
Carabinieri, nessuna delle parti ha prodotto un verbale d'intervento: peraltro, laddove avessero ravvisato qualcosa di illegale, le autorità sarebbero intervenute subito (es arresto in flagranza); nemmeno risulta che in seguito a questo intervento ci siano state indagini della Procura. Anche gli esposti dell'attrice, che rappresentano un'interpretazione partigiana di alcuni dei fatti di causa
(quindi, inattendibili), non risultano avere avuto esiti. Ancora stupisce come parte attrice, nonostante reputasse la madre affetta da patologie invalidanti e reputasse inadeguata la sistemazione dalla sorella, non abbia chiesto l'apertura di procedimenti a protezione di soggetti deboli (es amministrazione di sostegno). È da escludere dunque che i convenuti abbiano impedito o contribuito a impedire un rapporto tra l'attrice e la Parte_3
Venendo alla seconda delle ragioni che inducono questo giudice a respingere la domanda risarcitoria dell'attrice, va evidenziato come parte attrice non abbia articolato alcuna prova sulla qualità della relazione con la madre e che dinamica questo rapporto avesse avuto negli anni di convivenza. In sostanza nel nostro ordinamento è risarcibile solo una perdita dal patrimonio economico o personale: nella fattispecie non è possibile stabilire se la volesse Parte_1 conservare un rapporto qualitativamente significativo con la madre oppure lo volesse acquistare ex novo. Nella fattispecie non possono applicarsi presunzioni circa la bontà dei rapporti come accade in altre fattispecie illecite (es sinistri stradali), poiché nella vicenda è in discussione un illecito
8 endofamiliare e non rapporti che riguardano soggetti terzi, dove l'acredine e l'astio dei familiari è proprio oggetto di contenzioso. In sostanza l'attrice doveva provare che la sorella e il cognato avevano interrotto il buon rapporto che la stessa intratteneva con la madre, ma dagli atti del processo nulla emerge. La domanda va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto del numero delle parti, del valore (prospettato dalla parte attrice pari a euro 250.000), della natura della causa (risarcitoria), delle questioni trattate (prova del risarcimento), dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del dm 55/14 e del relativo scaglione di riferimento (da 52.000 a
260.000). Si ritiene congruo applicare – in ragione del valore prospettato dall'attrice- un importo medio-altro pari a euro 18.000 per compenso, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti per legge e indicati in dispositivo.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059, 1126 e 2697 c.c..”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il danneggiato non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. L'errore valutativo condotto in primo grado, secondo tale prospettazione, sarebbe disceso dall'aver sussunto i pregiudizi derivanti dai c.d. illeciti endofamiliari nella categoria del danno patrimoniale. Tuttavia, invece, il danno derivante dalla fattispecie concreta andava ascritto alla categoria del danno non patrimoniale, con conseguente differente ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2059 c.c.. Ebbene, tale tipologia di danno impone al danneggiato il solo onere di provare l'esistenza del danno ed il principio di prova riguardo l'entità dello stesso (il c.d. danno conseguenza derivante dalla lesione dell'integrità psico- fisica). Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in base agli artt. 2059 e 1226 c.c..
Il motivo è infondato.
Pacifico che la fattispecie sia inquadrabile nei cosiddetti illeciti endofamiliari, il giudice di primo grado ha del tutto condivisibilmente rilevato come secondo la più recente giurisprudenza “anche in seno alla famiglia, quale prima comunità e società naturale nella quale si forma la persona in relazione con le altre (2, 29 e 30 cost), si possano verificare dei fatti di rilievo giuridico, aventi natura illecita e tali da cagionare danni risarcibili, patrimoniali e non”, riconducendo la lesione di tali diritti all'alveo degli artt. 2043 cc e 2059 cc., gravando sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie: un fatto illecito;
un danno ingiusto;
un danno materiale o personale;
un doppio nesso causale (materiale e giuridico).
Anche nel caso di danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. la parte deve provare tutti gli elementi costituitivi della fattispecie ex art. 2043 c.c., non essendovi diverse regole in materia di oneri probatori come assume l'appellante.
9 Secondo l'insegnamento della SC l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì "regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c." (cfr. Cass. civ. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703). Ancora, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio "ai casi previsti dalla legge" (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Cass. civ. 16133/2014 e Cass. civ., sezioni unite, del
25.2.2016 n. 3727 ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui
"fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità").
Di conseguenza la sussistenza del danno non patrimoniale di una lesione suscettibile di risarcimento, data la sua natura di danno conseguenza, deve essere oggetto di allegazione e di prova sebbene a tale ultimo fine il giudice possa ricorrere alle presunzioni semplici (Cass 19621/2022). Pertanto la parte ha l'onere di provare i danni subiti.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., 2059 e 2697 c.c., 2, 29 e 30 Cost. – Erronea ricostruzione della quaestio facti
– Omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali”. Secondo l'appellante la sentenza di primo grado ha erroneamente ricostruito i fatti di causa e valutato le prove documentali. L'attrice avrebbe al contrario fornito piena prova del fatto che l'interruzione dei rapporti con la di lei madre non fossero dipesa da una libera scelta di quest'ultima. La infatti, all'epoca dei fatti, era Parte_3 già affetta da “demenza su base mista atrofico-vascolare” e da un decadimento cognitivo di grado severo, condizione che richiedeva una costante assistenza per il compimento di attività quotidiane.
Inoltre, il danno parentale derivante da tale allontanamento era ulteriormente comprovato da
10 certificati medici del 7.9.10, che, diagnosticavano a una grave forma di Parte_1 depressione. Pertanto, alla luce di tali circostanze, appare evidente che il giudice sia incorso in una erronea valutazione della quaestio facti sottostimando tanto la gravità delle condizioni psico-fisiche della quanto la prova del danno parentale. Lo stato di fragilità mentale e fisica in cui Parte_3 versava la madre dell'attrice, ponevano la stessa nella condizione di subire una determinante influenza da parte di terzi e da familiari. Inoltre, nella sentenza di primo grado sarebbe altresì riscontrabile la violazione dell'art. 115 c.p.c.. Nel caso di specie, parte appellata, non aveva contestato né le condizioni di salute della né l'esistenza del danno in capo all'attrice. Parte_3
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa valutazione delle prove documentali - Erronea ricostruzione della quaestio facti.”. L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure laddove addiviene a sconfessare il pregio della procedura per il riconoscimento della invalidità della in quanto condotta su test non prodotti in giudizio. La sentenza di primo Parte_3 grado, inoltre, contiene un inconferente riferimento ad un articolo scientifico dal quale si evidenzia che attualmente non siano disponibili terapie specifiche per curare deficit cognitivi già manifestati.
Pertanto, il giudice non avrebbe correttamente valutato la gravità della condizione patologica di compromissione dell'integrità psichica, comprovata documentalmente, in cui versava la Parte_3 disattendo l'autorevolezza del riconoscimento dell'invalidità ex lege.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo alla situazione in cui versava la Parte_3
Innanzitutto il solo fatto dell'interruzione dei rapporti tra l'appellante e la madre non vale a dimostrare il fatto illecito, ravvisabile unicamente nel caso in cui tale rottura sia stata illecitamente indotta.
Per quanto attiene allo stato della madre, l'appellante fonda la dedotta incapacità della madre su due certificati, uno del 15.12.2004 e uno del 19.9.2005, che comprovano come la rottura dei rapporti nel
2009 non possa essersi verificata per una libera e consapevole scelta della madre.
Nel primo certificato dell' “…Negli ultimi tempi ha avuto cadute con giramenti di testa con Pt_4 vomito nell'ambito di una cerebropatia su base verosimilmente vascolare. La pz appare poco orientata nel tempo e nello spazio, presenta deficit della memoria a breve e lungo termine;
rallentata a livello ideativo e prassico;
non sembra del tutto autonoma nello svolgimento di atti quotidiani
(mangia da sola ma non si sa vestire); incerta nella deambulazione ha presentato negli ultimi tempi numerose cadute per perdita di equilibrio legate alla precarietà del passo e alla mancanza di riflessi di accomodamento posturale.
Incontinenza sfinterica.
Trattasi di persona con verosimile DEMENZA su base mista ATROFICO – VASCOLARE con ridotto livello di autonomia…”.
11 Nel secondo certificato si legge “in ANAMNESI si legge: “Esiti da frattura del femore destro trattata con osteosintesi ….Deambulazione a piccoli passi con sostegno di terza persona. Parzialmente orientata nel tempo, nello spazio ed alle persone”; alla voce ACCERTAMENTI DISPOSTI: “visita geriatrica con tests” e alla DIAGNOSI: “Esiti di frattura femore dx…decadimento senile di grado severo”. Si fa riferimento a test che non risultano prodotti.
Rilevato che risulta prodotta unicamente tale documentazione, peraltro risalente ad anni prima rispetto all'interruzione del rapporto avvenuta nel 2009, da tale documentazione non è possibile evincere come sostiene l'appellante che la madre non fosse capace di autodeterminarsi. Innanzitutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha sottolineato come tale documentazione non può essere esaustiva per ritenere che la patologia avesse inciso sulla capacità critica e di scelta.
Il decadimento senile, pur severo, non comporta di per sé il venir meno della capacità di autodeterminazione e comunque la stessa malattia può portare ad assumere decisioni quale quella di non vedere la figlia a prescindere da qualsiasi induzione altrui.
Sul punto il giudice di primo grado ha sottolineato come, quanto ai certificati medici prodotti: “in quello del 2004 si parla di una donna disorientata nello spazio e nel tempo, che non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (mangia da sola, ma non si sa vestire, non si sa vestire), affetta da una verosimile demenza su base vascolare;
nel certificato del 2006 si fa invece riferimento ad una donna parzialmente orientata nello spazio e nel tempo affetta da un decadimento senile di grado severo, mentre non c'è alcuna indicazione circa la capacità o meno di compiere gli atti di vita quotidiana”. L'appellante contesta che vi sia discordanza tra i certificati, considerato che nel secondo certificato risulta il riconoscimento della invalidità in quanto ultrasessantenne non in grado di compiere atti della vita quotidiana.
Se non appare effettivamente ravvisabile una discordanza tra i due certificati, rimane fermo che dalla lettura degli stessi non è possibile desumere la perdita della capacità di autodeterminazione della madre. Infatti come osservato dal giudice di primo grado “dal certificato prodotto non emerge alcuna incapacità della donna di autodeterminarsi (ad es. l'incapacità di vestirsi potrebbe essere espressione di una difficoltà fisica nel farlo e non come un deficit intellettivo;
d'altronde il certificato non specifica in cosa consista detta incapacità) Il decadimento senile di grado severo indicato nel verbale della Commissione è determinato anche sulla base di test, che però non sono stati prodotti in giudizio. Anche in ragione di questa mancanza, nel verbale prodotto non è possibile stabilire se la patologia avesse pregiudicato la facoltà di critica della anzi vi sono elementi Parte_3 per sostenere il contrario (parzialmente orientata nel tempo nello spazio ed alle persone)”. Pertanto gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che la madre si trovasse in uno stato tale da non avere alcuna capacità di autodeterminarsi. Inoltre la scarna documentazione medica non consente
12 di effettuare alcuna valutazione sul punto.
A ciò si aggiunga come proprio la patologia riscontrata può essere a fondamento della scelta di non vedere la figlia (a prescindere da alcuna costrizione).
Pertanto i motivi di appello sono infondati.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Erronea valutazione delle prove orali – illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione /o falsa applicazione dell'art. 132
c.p.c.”. L'appellante censura la sentenza di primo grado ove trascura del tutto le risultanze istruttorie derivanti dall'espletamento degli interrogatori formali, travisando la dichiarazione resa dal teste
Da tali prove, infatti, si evince che: la in data 31.8.2009 chiamava i Tes_1 CP_1 carabinieri lasciando l'odierna appellante fuori casa;
che la stessa nel periodo delle vacanze invernali portava la madre in una casa distante circa 23 km dall'appellante. Dalla corretta valutazione delle prove orali il giudice non avrebbe potuto che constatare una situazione profondamente conflittuale tra le parti, lesivo dei diritti garantiti dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Anche questo motivo è infondato.
Dato conto di come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto dell'istruttoria espletata
(come sopra riportato a cui si rinvia), per quanto attiene al rilievo dell'appellante secondo cui in sede di interrogatorio formale la sorella ha dichiarato di avere chiamato i Carabinieri, lasciando fuori la sorella, esso non tiene conto del fatto che la sorella ha dichiarato (sempre in sede di interrogatorio formale) di avere chiamato i Carabinieri in quanto la madre si era agitata, precisando che è stata la madre a non volere andare con la sorella e che nel mentre dell'arrivo della sorella questa era rimasta fuori. È chiaro che alcuna portata confessoria in ordine alla costrizione può ravvisarsi in tale dichiarazione. Il fatto che la sorella fosse rimasta fuori non comprova alcuna costrizione neanche in via presuntiva come sostiene l'appellante, potendo fondarsi sulla volontà della madre.
Quanto poi al fatto che la madre sia stata portata non dalla sorella ma da un terzo durante le vacanze invernali, esso chiaramente non comprova nulla in ordine alla costrizione.
Secondo l'appellante erroneamente è stata valutata la testimonianza del dalla quale merge Tes_1 che la sorella aveva detto alla madre “se te ne vai adesso non torni più”, riferendo che CP_1 aveva parlato solo con la madre e non con la sorella.
Sul punto va evidenziato come l'appellante non si confronta come era suo onere con quanto ritenuto dal giudice di primo grado il quale ha rilevato come “il teste prima dice di aver sentito la Tes_1
che minacciava la madre, ma poi nega di aver ascoltato parole della stessa intese a CP_1 inibire che la madre andasse dalla sorella. Peraltro, il testimone non ha chiarito se la decisione di rimanere fu della madre o della convenuta, ma si può presumere che la scelta fosse della prima: la convenuta ha accolto nella propria abitazione le persone, che volevano prelevare la madre;
se avesse
13 voluto evitare ogni rischio di perdita del genitore, si poteva limitare a non farle entrare a casa”. In particolare, il teste risentito ha riferito di non avere sentito la fase minacciosa in questione.
Chiaramente dalla situazione di conflitto tra le parti non è possibile desumere il fatto illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Con il quinto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c., 2, 29 e 30 Cost. nonché 116 c.p.c. –Omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali – Illogicità e contraddittorietà della motivazione”. L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui vengono ritenuti insussistenti i presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente imputato all'allora attrice l'onere di provare come la sorella ed il cognato avessero interrotto il suo rapporto con la madre. La motivazione addotta dal giudice, infatti, appare del tutto illogica e contraddittoria in ragione del fatto che l'intensità del rapporto affettivo madre- figlia era emerso chiaramente in sede di istruttoria.
Pertanto, i presupposti per la risarcibilità del danno non patrimoniale (rilevanza costituzionale dell'interesse leso e gravità della lesione) appaiono pienamente soddisfatti.
Il rigetto dei precedenti motivi comporta al rigetto del presente motivo, non risultando provati i presupposti del fatto illecito, in particolare la condotta illecita.
Con il sesto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” L'appellante censura la ripartizione delle spese, evidenziando come il giudice di prime sarebbe dovuto addivenire alla compensazione delle spese di lite. Conformemente alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzione, la deroga della regola della soccombenza è consentita anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni derivanti dalle peculiarità del caso concreto, ravvisabili nella causa di cui si discute.
Il motivo è fondato.
Va ricordato come ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in seguito alla pronuncia di incostituzionalità di cui a Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018 (secondo la quale "va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni") può essere disposta la compensazione delle spese nell'ipotesi in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie, i rapporti tra le parti, il fatto che la madre era affetta da una forma di decadimento - dinanzi alla quale è complesso l'accertamento della volontarietà della condotta - sostanziano quei gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese.
L'accoglimento dell'appello limitatamente alle spese con rigetto nel merito giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di appello.
14
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 120/2019 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, compensa le spese di primo grado tra le parti. compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI PA ER CA
15
Sezione VI civile
R.G. 2950/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. ER CA Consigliere Relatore Dott. LI PA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FANCELLO SERRA GIANFRANCO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. CARLEVARO ANTONIO MARIA presente
DI RL Pt_2
Avv. CARLEVARO ANTONIO MARIA
L'avv CARLEVARO dichiara il decesso dell'avvto Cosentino Giuseppe.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ER CA
AR AB NN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER CA Presidente dott.ssa LI PA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1 alla Via Filippo Civinini n. 61, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Fancello Serra, (C.F.
), che la rappresenta e la difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ) e , (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, elettivamente domiciliati in Roma, via Cattaro n. 28, con l'Avv. Antonio C.F._4
AR RO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._5
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — conveniva innanzi al Tribunale di Civitavecchia la sorella Parte_1 ed il cognato , chiedendo di accertarne responsabilità per lesione e/o CP_1 CP_2 menomazione dei diritti garantiti dagli art. 2, 29 e 30 della Costituzione, avendo gli stessi adottato un comportamento diretto a compromettere il rapporto parentale dell'attrice con la madre, determinando un pregiudizio non patrimoniale dal quale ne è altresì derivato un danno biologico, con condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni quantificati in euro 250.000 ed il favore delle spese
2 di lite.
In fatto l'attrice deduceva che, a partire dal 2004, con la sorella convenuta c'era un accordo informale per ospitare alternativamente i genitori e . L'accordo era Parte_3 Persona_1 proseguito anche dopo la morte del padre nel 2006, ma con una diversa regolamentazione del contributo per il mantenimento, che era passato da originari 1000 euro ad 500 euro. La situazione proseguiva fino a quando, in data 02 aprile 2008, non veniva ricoverata presso Parte_3
l'Ospedale San Carlo Nancy e, in seguito alle dimissioni, era condotta presso l'abitazione della convenuta L'attrice sosteneva, quindi, che, da quel momento in poi, le era stato CP_1 impedito di avere qualsiasi rapporto con la madre: scopriva che, nel febbraio 2009, CP_1 partita per la settimana bianca, lasciava la madre presso l'abitazione di ma Persona_2 puntualmente era diffidata dall'intromettersi; in data 30-08-2009 il cognato , vedendola CP_2 nei pressi della propria abitazione e alla presenza della avvisava le autorità Parte_3 denunciando la presenza dell'attrice quale persona molesta;
l'attrice era perfino allontanata dal capezzale della madre.
Si costituivano i convenuti e , i quali chiedevano nel merito il rigetto CP_1 CP_2 dell'avversa pretesa, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 120/2019, pubblicata il 1.2.2019 così statuiva: “1.
Rigetta la domanda di;
2. Condanna a rimborsare Parte_1 Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), che si quantificano in euro 18.000, oltre CP_1 CP_2 esborsi, spese generali, IVA, CPA e altri accessori per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: I. In via principale, in forza dei motivi nn. 1,2,3,4 e 5 di cui in narrativa, da valutarsi congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, in riforma integrale della sentenza resa dal Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, in persona del Giudice dott. Massimo Marasca, contraddistinta con il n. 120/2019, pubblicata in data del 01/02/2019 e notificata in data 29.03.2018, dichiarare la responsabilità degli appellati per lesione e/o menomazione dei diritti garantiti dagli art.li 2, 29 e 30 della Costituzione, condannandoli per l'effetto al risarcimento dei danni ex art. 2059 cod. civ. nella misura giusta ed equa ritenuta di giustizia, anche con ricorso all'applicazione del disposto di cui all'art. 1226 cod. civ., con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio;
2. In via subordinata, in accoglimento del motivo di cui al punto 6 del presente atto e gli altri in narrativa a sostegno, riformare la sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio".
3 e nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “voglia la CP_1 CP_2
Corte di Appello di Roma – 3° Sezione Civile, contrariis reiectis, previo rigetto dell'inibitoria, respingere la domanda proposta dall'appellante, e, per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza del Tribunale di Civitavecchia civile, emessa dal Giudice unico, dott. Massimo
MARASCA, pronunciata l'01-02-2019, n. 120/2019, con vittoria del compenso professionale, delle spese nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.N.P. come per legge dovute.”
Con ordinanza del 24.10.2019 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
§ 2. — Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 3. — L'appello è articolato in sei motivi.
La sentenza è motivata come segue.
“Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Nell'interrogatorio formale, compiuto all'udienza del 03-05-13, ha ammesso che CP_1 con la sorella c'era un accordo per ospitare reciprocamente e alternativamente i genitori;
accordo che consentiva anche di gestire un fondo spese. Viceversa, negava di aver mai trattenuto la madre contro la propria volontà o di averle impedito di frequentare la sorella. In merito all'episodio del
30-08-09, specificava che in realtà l'accadimento si verificava il 31-08-09, nonché che lei e il marito avevano chiamato i carabinieri perché l'anziana donna si era molto agitata. Negava anche di aver impedito alla sorella di andare al funerale della madre.
L'interrogatorio del convenuto si è svolto all'udienza del 30/10/14, nel corso del CP_2 quale l'uomo ha negato che le circostanze oggetto dei capitoli di prova fossero vere;
ha precisato che era la capace di autogestirsi, a scegliere di non voler vedere l'attrice. Parte_3
All'udienza del 22 aprile 2016 era esaminato il teste cognato di Testimone_1 Parte_1
(al momento dell'audizione era separato dalla moglie), il quale ha riferito che,
[...] successivamente alle dimissioni di dall'ospedale, accompagnò la cognata a Parte_3 prendere la madre presso la casa della sorella, ma la “non le lasciò prendere la CP_1 mamma”; in particolare, il testimone riferiva che la diceva alla madre che “se te CP_1 ne via adesso non torni più”. Il testimone negava, però, che nell'occasione la avesse CP_1 pronunciato parole con le quali vietava di vedere o visitare la madre o con le quali avvisava che l'avrebbe portata con sé.
All'udienza del 12 aprile 2016 veniva sentita la testimone , amica di . Testimone_2 CP_1
La donna riferiva che nel febbraio 2009 era stata ospite di una coppia amica Parte_3 della , perché avrebbe rifiutato di tenerla con sé, sostenendo CP_1 Parte_1
4 che - essendo stata la madre nei 25 giorni antecedenti presso l'ospedale - spettava alla sorella prendersene cura. La donna riferiva anche che la signora le avrebbe detto che non Parte_3 sarebbe andata più con la figlia , perché quest'ultima non l'aveva voluta. Esponeva anche Parte_1 di non aver mai assistito a conversazioni nelle quali imponeva alla madre di non CP_1 vedere più e che, anzi, in un'occasione era stata la a dire Parte_1 Parte_1 alla madre “O vieni con me o finisce male”.
Alla stessa udienza veniva risentito il teste il quale negava di aver sentito la frase di Tes_1 minaccia pronunciata dalla . La teste veniva nuovamente interrogata e, Parte_1 Tes_2 questa volta, precisava che la frase di minaccia non era stata pronunciata.
In data 6 ottobre 2016 veniva sentita la testimone , cugina delle parti in causa. La CP_1 donna riferiva che, dopo il ricovero, la le disse che doveva andare ad abitare Parte_3 dalla figlia , circostanza confermatale anche da . La testimone CP_1 Parte_1 riferiva anche di un disguido tra le sorelle circa le modalità di gestione dei rapporti con la madre, tanto che se la non fosse andata a prendere la madre presso l'abitazione non Parte_1 avrebbe più ricevuta. Secondo la testimone analogo episodio si ripeteva nel febbraio 2009 allorquando la avrebbe detto che non avrebbe fatto più vedere la madre alla sorella. CP_1
In un successivo episodio la teste racconta che furono perfino chiamati carabinieri per allontanare
. In ordine all'episodio accaduto presso l'abitazione del quello del 25 Parte_1 Per_2 febbraio 2009 e quello del 31 agosto 2009, la teste riferiva che lo stesso gli erano stati riferiti dai convenuti. La testimone ha anche riferito che i suoi rapporti con si sono deteriorati CP_1 in seguito a quanto accaduto.
All'udienza del 6 ottobre 2016 è stata esaminata la testimone , consuocera della Testimone_3 convenuta . La donna riferiva che, durante le vacanze sulla neve dei convenuti, aveva CP_1 ospitato la sig.ra a casa propria;
durante questo periodo la si recò Parte_3 Parte_1 presso la sua abitazione per vedere la madre, ma quest'ultima si rifiutò di andare.
All'udienza del 28-06-18 il teste premesso di essere stato il medico di famiglia della Tes_4
e di effettuare delle visite anche a , ha confermato la Parte_3 Parte_1 paternità ed il contenuto del certificato medico del 26.3.2009, con cui recepiva il contenuto di una visita neurologica fatta alla signora, che constatava il deficit cognitivo, e che, congiuntamente ad altre patologia che la affliggevano, lo induceva ad avviare la pratica per l'accompagno alla ASL.
Dagli atti risulta che alla data del 15.12.2004 era visitata da specialista Parte_3 neurologo della ASL RMD, che attestava, tra l'altro, come “la paziente appare poco orientata nel tempo e nello spazio presenta deficit della memoria a breve e lungo termine, rallentata a livello ideativo e prassico, non sembra del tutto autonoma nello svolgimento di atti quotidiani (mangia da
5 sola ma non si sa vestire); incerta nella deambulazione, ha presentato negli ultimi tempi cadute per perdita di equilibrio legate alla precarietà del passo e alla mancanza di riflessi di accomodamento posturale - incontinenza sfinterica- trattasi di persona con verosimile demenza su base mista atrofico
– vascolare con ridotto livello di autonomia – si rilascia per gli usi consentiti>>.
Risulta anche il verbale in data 6 giugno 2006 redatto dalla Commissione di prima istanza per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, con il quale si riconosceva alla sig.ra Parte_3
l'indennità di accompagnamento diagnosticando un decadimento senile di grado severo;
nell'esame obiettivo del verbale si constata anche che “… Parzialmente orientata nel tempo, nello spazio e alle persone”.
Risultano, infine, gli esposti che in data 25 febbraio 2010 in data 12 febbraio 2009 la ha CP_1 presentato rispettivamente al giudice di pace e ai carabinieri di Torrimpietra, nei quali denunciavano degli episodi riguardanti la signora che sono oggetto anche di questo giudizio. Parte_3
All'udienza del 21 settembre 2018 la difesa dei convenuti, in seguito alla deposizione del dottor avvenuta nel giugno del 2018, chiedeva l'ammissione della produzione di due certificati Tes_4 medici: certificato in data 08-04-09; certificato in data 06-05-09.
In diritto il Tribunale preliminarmente ritiene che la documentazione prodotta dai convenuti all'udienza del 21-09-18, non essendo la stessa di formazione successiva rispetto all'audizione del teste e che, essendo il teste indicato negli atti di parte attrice, poteva essere prodotta tempestivamente in replica all'indicazione avversa.
Nel merito il Tribunale reputa che la domanda risarcitoria è infondata per le ragioni che seguono.
La fattispecie si inquadra nei cosiddetti illeciti endofamiliari, in cui la vittima e l'autore dell'illecito sono entrambi componenti di una medesima famiglia, che può essere sia legittima che di fatto. Si tratta di illeciti, che solo di recente sono stati posti all'attenzione dei Tribunali, atteso che era piuttosto diffusa l'idea - elaborata da autorevole dottrina - secondo cui la famiglia fosse “quell'isola che il mare del diritto non può nemmeno lambire”. Diversamente, la giurisprudenza più recente reputa che anche in seno alla famiglia, quale prima comunità e società naturale nella quale si forma la persona in relazione con le altre (2, 29 e 30 cost), si possano verificare dei fatti di rilievo giuridico, aventi natura illecita e tali da cagionare danni risarcibili, patrimoniali e non. Nella maggioranza dei casi posti all'attenzione della giurisprudenza vengono proprio in rilievo condotte che violano la relazionalità della famiglia, provocando la lesione o la perdita del rapporto parentale (es genitore non collocatario che non visita il minore o che non ne cura l'educazione). Generalmente, siffatte fattispecie sono ascritte nell'alveo degli artt. 2043 cc e 2059 cc. Da detto inquadramento discende che l'intero onere della prova grava sul danneggiato- attore, il quale dovrà dimostrare: un fatto illecito;
un danno ingiusto;
un danno materiale o personale;
un doppio nesso causale (materiale e
6 giuridico).
Ciò posto, si ritiene che parte attrice non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa incombente per due fondamentali ragioni. La prima: dalle prove raccolte non è possibile stabilire se il venir meno della relazione tra la e la madre sia frutto di una Parte_1 Parte_3 libera scelta di quest'ultima, se si fosse trattata di una manifestazione della patologia o se la stessa abbia agito perché indotta dai convenuti. Si ritiene che siffatta lacuna non è colmabile nemmeno con l'applicazione del principio del “più ragionevole che non”.
La seconda: non è stato provato un danno al rapporto parentale, il quale sussiste “allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto (familiare), provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non un annullamento delle positività che dal rapporto parentale derivano “(Cassazione civile, sezione terza,
24 marzo 2011 numero 6750). Quanto al primo aspetto, va evidenziato come, sebbene possa presumersi che la situazione dell'anziano, allorché affetto da significative patologie, sia tale da renderlo più vulnerabile rispetto alle pressioni, agli stimoli e agli impulsi che altri eserciti sullo stesso, occorre che l'attore ne dimostri anche un'incisiva menomazione delle facoltà intellettive, volitive ed afflittive, tale che ne avesse affievolito le capacità critiche e di discernimento. In sostanza parte attrice doveva dimostrare che la madre versava in una di quelle forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitivo affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insidie altrui. Una simile prova non è stata raggiunta. Risulta, innanzitutto, che nei certificati medici prodotti dall'attrice si possono ravvisare delle discordanze e nei quali non è possibile evincere se la stessa avesse perso le facoltà di autodeterminazione: in quello del 2004 si parla di una donna disorientata nello spazio e nel tempo, che non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana
(mangia da sola, ma non si sa vestire, non si sa vestire), affetta da una verosimile demenza su base vascolare;
nel certificato del 2006 si fa invece riferimento ad una donna parzialmente orientata nello spazio e nel tempo affetta da un decadimento senile di grado severo, mentre non c'è alcuna indicazione circa la capacità o meno di compiere gli atti di vita quotidiana. Va anche detto che la demenza su base vascolare può essere trattata farmacologicamente: l'attrice non ha posto in dubbio che la madre assumesse terapie adeguate per fronteggiare questa patologia. Inoltre, dal certificato prodotto non emerge alcuna incapacità della donna di autodeterminarsi (ad es. l'incapacità di vestirsi potrebbe essere espressione di una difficoltà fisica nel farlo e non come un deficit intellettivo;
d'altronde il certificato non specifica in cosa consista detta incapacità) Il decadimento senile di grado severo indicato nel verbale della Commissione è determinato anche sulla base di test, che però non sono stati prodotti in giudizio. Anche in ragione di questa mancanza, nel verbale prodotto non è
7 possibile stabilire se la patologia avesse pregiudicato la facoltà di critica della
[...]
anzi vi sono elementi per sostenere il contrario (parzialmente orientata nel tempo nello Parte_3 spazio ed alle persone). Non è possibile escludere - mancando produzioni e prove in tal senso- che il comportamento della madre delle parti in causa fosse una manifestazione della patologia, la quale può agire anche sulla c.d. memoria procedurale (che si traduce nella sofferenza ai cambiamenti di ambiente). Ancora non vi è prova che le capacità persuasive dei convenuti siano state tali da impedire alla di assumere una decisione sul da farsi: sul punto le testimonianze Parte_3 ascoltate non sono state dirimenti. In particolare, il teste prima dice di aver sentito la Tes_1
che minacciava la madre, ma poi nega di aver ascoltato parole della stessa intese a CP_1 inibire che la madre andasse dalla sorella. Peraltro, il testimone non ha chiarito se la decisione di rimanere fu della madre o della convenuta, ma si può presumere che la scelta fosse della prima: la convenuta ha accolto nella propria abitazione le persone, che volevano prelevare la madre;
se avesse voluto evitare ogni rischio di perdita del genitore, si poteva limitare a non farle entrare a casa. La teste , cugina delle parti in causa, potrebbe avere del risentimento con i convenuti CP_1 in ragione del venir meno dei rapporti (come dichiarato dalla stessa), ma anche a voler prescindere da questo non spiega come ci sia avvenuta l'attività di persuasione della convenuta nei riguardi della madre e se quest'ultima avesse ceduto alle pressioni. Ancora con riguardo all'episodio dei
Carabinieri, nessuna delle parti ha prodotto un verbale d'intervento: peraltro, laddove avessero ravvisato qualcosa di illegale, le autorità sarebbero intervenute subito (es arresto in flagranza); nemmeno risulta che in seguito a questo intervento ci siano state indagini della Procura. Anche gli esposti dell'attrice, che rappresentano un'interpretazione partigiana di alcuni dei fatti di causa
(quindi, inattendibili), non risultano avere avuto esiti. Ancora stupisce come parte attrice, nonostante reputasse la madre affetta da patologie invalidanti e reputasse inadeguata la sistemazione dalla sorella, non abbia chiesto l'apertura di procedimenti a protezione di soggetti deboli (es amministrazione di sostegno). È da escludere dunque che i convenuti abbiano impedito o contribuito a impedire un rapporto tra l'attrice e la Parte_3
Venendo alla seconda delle ragioni che inducono questo giudice a respingere la domanda risarcitoria dell'attrice, va evidenziato come parte attrice non abbia articolato alcuna prova sulla qualità della relazione con la madre e che dinamica questo rapporto avesse avuto negli anni di convivenza. In sostanza nel nostro ordinamento è risarcibile solo una perdita dal patrimonio economico o personale: nella fattispecie non è possibile stabilire se la volesse Parte_1 conservare un rapporto qualitativamente significativo con la madre oppure lo volesse acquistare ex novo. Nella fattispecie non possono applicarsi presunzioni circa la bontà dei rapporti come accade in altre fattispecie illecite (es sinistri stradali), poiché nella vicenda è in discussione un illecito
8 endofamiliare e non rapporti che riguardano soggetti terzi, dove l'acredine e l'astio dei familiari è proprio oggetto di contenzioso. In sostanza l'attrice doveva provare che la sorella e il cognato avevano interrotto il buon rapporto che la stessa intratteneva con la madre, ma dagli atti del processo nulla emerge. La domanda va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto del numero delle parti, del valore (prospettato dalla parte attrice pari a euro 250.000), della natura della causa (risarcitoria), delle questioni trattate (prova del risarcimento), dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del dm 55/14 e del relativo scaglione di riferimento (da 52.000 a
260.000). Si ritiene congruo applicare – in ragione del valore prospettato dall'attrice- un importo medio-altro pari a euro 18.000 per compenso, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti per legge e indicati in dispositivo.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059, 1126 e 2697 c.c..”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il danneggiato non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. L'errore valutativo condotto in primo grado, secondo tale prospettazione, sarebbe disceso dall'aver sussunto i pregiudizi derivanti dai c.d. illeciti endofamiliari nella categoria del danno patrimoniale. Tuttavia, invece, il danno derivante dalla fattispecie concreta andava ascritto alla categoria del danno non patrimoniale, con conseguente differente ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2059 c.c.. Ebbene, tale tipologia di danno impone al danneggiato il solo onere di provare l'esistenza del danno ed il principio di prova riguardo l'entità dello stesso (il c.d. danno conseguenza derivante dalla lesione dell'integrità psico- fisica). Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in base agli artt. 2059 e 1226 c.c..
Il motivo è infondato.
Pacifico che la fattispecie sia inquadrabile nei cosiddetti illeciti endofamiliari, il giudice di primo grado ha del tutto condivisibilmente rilevato come secondo la più recente giurisprudenza “anche in seno alla famiglia, quale prima comunità e società naturale nella quale si forma la persona in relazione con le altre (2, 29 e 30 cost), si possano verificare dei fatti di rilievo giuridico, aventi natura illecita e tali da cagionare danni risarcibili, patrimoniali e non”, riconducendo la lesione di tali diritti all'alveo degli artt. 2043 cc e 2059 cc., gravando sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie: un fatto illecito;
un danno ingiusto;
un danno materiale o personale;
un doppio nesso causale (materiale e giuridico).
Anche nel caso di danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. la parte deve provare tutti gli elementi costituitivi della fattispecie ex art. 2043 c.c., non essendovi diverse regole in materia di oneri probatori come assume l'appellante.
9 Secondo l'insegnamento della SC l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì "regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c." (cfr. Cass. civ. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703). Ancora, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio "ai casi previsti dalla legge" (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Cass. civ. 16133/2014 e Cass. civ., sezioni unite, del
25.2.2016 n. 3727 ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui
"fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità").
Di conseguenza la sussistenza del danno non patrimoniale di una lesione suscettibile di risarcimento, data la sua natura di danno conseguenza, deve essere oggetto di allegazione e di prova sebbene a tale ultimo fine il giudice possa ricorrere alle presunzioni semplici (Cass 19621/2022). Pertanto la parte ha l'onere di provare i danni subiti.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., 2059 e 2697 c.c., 2, 29 e 30 Cost. – Erronea ricostruzione della quaestio facti
– Omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali”. Secondo l'appellante la sentenza di primo grado ha erroneamente ricostruito i fatti di causa e valutato le prove documentali. L'attrice avrebbe al contrario fornito piena prova del fatto che l'interruzione dei rapporti con la di lei madre non fossero dipesa da una libera scelta di quest'ultima. La infatti, all'epoca dei fatti, era Parte_3 già affetta da “demenza su base mista atrofico-vascolare” e da un decadimento cognitivo di grado severo, condizione che richiedeva una costante assistenza per il compimento di attività quotidiane.
Inoltre, il danno parentale derivante da tale allontanamento era ulteriormente comprovato da
10 certificati medici del 7.9.10, che, diagnosticavano a una grave forma di Parte_1 depressione. Pertanto, alla luce di tali circostanze, appare evidente che il giudice sia incorso in una erronea valutazione della quaestio facti sottostimando tanto la gravità delle condizioni psico-fisiche della quanto la prova del danno parentale. Lo stato di fragilità mentale e fisica in cui Parte_3 versava la madre dell'attrice, ponevano la stessa nella condizione di subire una determinante influenza da parte di terzi e da familiari. Inoltre, nella sentenza di primo grado sarebbe altresì riscontrabile la violazione dell'art. 115 c.p.c.. Nel caso di specie, parte appellata, non aveva contestato né le condizioni di salute della né l'esistenza del danno in capo all'attrice. Parte_3
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa valutazione delle prove documentali - Erronea ricostruzione della quaestio facti.”. L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure laddove addiviene a sconfessare il pregio della procedura per il riconoscimento della invalidità della in quanto condotta su test non prodotti in giudizio. La sentenza di primo Parte_3 grado, inoltre, contiene un inconferente riferimento ad un articolo scientifico dal quale si evidenzia che attualmente non siano disponibili terapie specifiche per curare deficit cognitivi già manifestati.
Pertanto, il giudice non avrebbe correttamente valutato la gravità della condizione patologica di compromissione dell'integrità psichica, comprovata documentalmente, in cui versava la Parte_3 disattendo l'autorevolezza del riconoscimento dell'invalidità ex lege.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo alla situazione in cui versava la Parte_3
Innanzitutto il solo fatto dell'interruzione dei rapporti tra l'appellante e la madre non vale a dimostrare il fatto illecito, ravvisabile unicamente nel caso in cui tale rottura sia stata illecitamente indotta.
Per quanto attiene allo stato della madre, l'appellante fonda la dedotta incapacità della madre su due certificati, uno del 15.12.2004 e uno del 19.9.2005, che comprovano come la rottura dei rapporti nel
2009 non possa essersi verificata per una libera e consapevole scelta della madre.
Nel primo certificato dell' “…Negli ultimi tempi ha avuto cadute con giramenti di testa con Pt_4 vomito nell'ambito di una cerebropatia su base verosimilmente vascolare. La pz appare poco orientata nel tempo e nello spazio, presenta deficit della memoria a breve e lungo termine;
rallentata a livello ideativo e prassico;
non sembra del tutto autonoma nello svolgimento di atti quotidiani
(mangia da sola ma non si sa vestire); incerta nella deambulazione ha presentato negli ultimi tempi numerose cadute per perdita di equilibrio legate alla precarietà del passo e alla mancanza di riflessi di accomodamento posturale.
Incontinenza sfinterica.
Trattasi di persona con verosimile DEMENZA su base mista ATROFICO – VASCOLARE con ridotto livello di autonomia…”.
11 Nel secondo certificato si legge “in ANAMNESI si legge: “Esiti da frattura del femore destro trattata con osteosintesi ….Deambulazione a piccoli passi con sostegno di terza persona. Parzialmente orientata nel tempo, nello spazio ed alle persone”; alla voce ACCERTAMENTI DISPOSTI: “visita geriatrica con tests” e alla DIAGNOSI: “Esiti di frattura femore dx…decadimento senile di grado severo”. Si fa riferimento a test che non risultano prodotti.
Rilevato che risulta prodotta unicamente tale documentazione, peraltro risalente ad anni prima rispetto all'interruzione del rapporto avvenuta nel 2009, da tale documentazione non è possibile evincere come sostiene l'appellante che la madre non fosse capace di autodeterminarsi. Innanzitutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha sottolineato come tale documentazione non può essere esaustiva per ritenere che la patologia avesse inciso sulla capacità critica e di scelta.
Il decadimento senile, pur severo, non comporta di per sé il venir meno della capacità di autodeterminazione e comunque la stessa malattia può portare ad assumere decisioni quale quella di non vedere la figlia a prescindere da qualsiasi induzione altrui.
Sul punto il giudice di primo grado ha sottolineato come, quanto ai certificati medici prodotti: “in quello del 2004 si parla di una donna disorientata nello spazio e nel tempo, che non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (mangia da sola, ma non si sa vestire, non si sa vestire), affetta da una verosimile demenza su base vascolare;
nel certificato del 2006 si fa invece riferimento ad una donna parzialmente orientata nello spazio e nel tempo affetta da un decadimento senile di grado severo, mentre non c'è alcuna indicazione circa la capacità o meno di compiere gli atti di vita quotidiana”. L'appellante contesta che vi sia discordanza tra i certificati, considerato che nel secondo certificato risulta il riconoscimento della invalidità in quanto ultrasessantenne non in grado di compiere atti della vita quotidiana.
Se non appare effettivamente ravvisabile una discordanza tra i due certificati, rimane fermo che dalla lettura degli stessi non è possibile desumere la perdita della capacità di autodeterminazione della madre. Infatti come osservato dal giudice di primo grado “dal certificato prodotto non emerge alcuna incapacità della donna di autodeterminarsi (ad es. l'incapacità di vestirsi potrebbe essere espressione di una difficoltà fisica nel farlo e non come un deficit intellettivo;
d'altronde il certificato non specifica in cosa consista detta incapacità) Il decadimento senile di grado severo indicato nel verbale della Commissione è determinato anche sulla base di test, che però non sono stati prodotti in giudizio. Anche in ragione di questa mancanza, nel verbale prodotto non è possibile stabilire se la patologia avesse pregiudicato la facoltà di critica della anzi vi sono elementi Parte_3 per sostenere il contrario (parzialmente orientata nel tempo nello spazio ed alle persone)”. Pertanto gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che la madre si trovasse in uno stato tale da non avere alcuna capacità di autodeterminarsi. Inoltre la scarna documentazione medica non consente
12 di effettuare alcuna valutazione sul punto.
A ciò si aggiunga come proprio la patologia riscontrata può essere a fondamento della scelta di non vedere la figlia (a prescindere da alcuna costrizione).
Pertanto i motivi di appello sono infondati.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Erronea valutazione delle prove orali – illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione /o falsa applicazione dell'art. 132
c.p.c.”. L'appellante censura la sentenza di primo grado ove trascura del tutto le risultanze istruttorie derivanti dall'espletamento degli interrogatori formali, travisando la dichiarazione resa dal teste
Da tali prove, infatti, si evince che: la in data 31.8.2009 chiamava i Tes_1 CP_1 carabinieri lasciando l'odierna appellante fuori casa;
che la stessa nel periodo delle vacanze invernali portava la madre in una casa distante circa 23 km dall'appellante. Dalla corretta valutazione delle prove orali il giudice non avrebbe potuto che constatare una situazione profondamente conflittuale tra le parti, lesivo dei diritti garantiti dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Anche questo motivo è infondato.
Dato conto di come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto dell'istruttoria espletata
(come sopra riportato a cui si rinvia), per quanto attiene al rilievo dell'appellante secondo cui in sede di interrogatorio formale la sorella ha dichiarato di avere chiamato i Carabinieri, lasciando fuori la sorella, esso non tiene conto del fatto che la sorella ha dichiarato (sempre in sede di interrogatorio formale) di avere chiamato i Carabinieri in quanto la madre si era agitata, precisando che è stata la madre a non volere andare con la sorella e che nel mentre dell'arrivo della sorella questa era rimasta fuori. È chiaro che alcuna portata confessoria in ordine alla costrizione può ravvisarsi in tale dichiarazione. Il fatto che la sorella fosse rimasta fuori non comprova alcuna costrizione neanche in via presuntiva come sostiene l'appellante, potendo fondarsi sulla volontà della madre.
Quanto poi al fatto che la madre sia stata portata non dalla sorella ma da un terzo durante le vacanze invernali, esso chiaramente non comprova nulla in ordine alla costrizione.
Secondo l'appellante erroneamente è stata valutata la testimonianza del dalla quale merge Tes_1 che la sorella aveva detto alla madre “se te ne vai adesso non torni più”, riferendo che CP_1 aveva parlato solo con la madre e non con la sorella.
Sul punto va evidenziato come l'appellante non si confronta come era suo onere con quanto ritenuto dal giudice di primo grado il quale ha rilevato come “il teste prima dice di aver sentito la Tes_1
che minacciava la madre, ma poi nega di aver ascoltato parole della stessa intese a CP_1 inibire che la madre andasse dalla sorella. Peraltro, il testimone non ha chiarito se la decisione di rimanere fu della madre o della convenuta, ma si può presumere che la scelta fosse della prima: la convenuta ha accolto nella propria abitazione le persone, che volevano prelevare la madre;
se avesse
13 voluto evitare ogni rischio di perdita del genitore, si poteva limitare a non farle entrare a casa”. In particolare, il teste risentito ha riferito di non avere sentito la fase minacciosa in questione.
Chiaramente dalla situazione di conflitto tra le parti non è possibile desumere il fatto illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Con il quinto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c., 2, 29 e 30 Cost. nonché 116 c.p.c. –Omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali – Illogicità e contraddittorietà della motivazione”. L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui vengono ritenuti insussistenti i presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente imputato all'allora attrice l'onere di provare come la sorella ed il cognato avessero interrotto il suo rapporto con la madre. La motivazione addotta dal giudice, infatti, appare del tutto illogica e contraddittoria in ragione del fatto che l'intensità del rapporto affettivo madre- figlia era emerso chiaramente in sede di istruttoria.
Pertanto, i presupposti per la risarcibilità del danno non patrimoniale (rilevanza costituzionale dell'interesse leso e gravità della lesione) appaiono pienamente soddisfatti.
Il rigetto dei precedenti motivi comporta al rigetto del presente motivo, non risultando provati i presupposti del fatto illecito, in particolare la condotta illecita.
Con il sesto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” L'appellante censura la ripartizione delle spese, evidenziando come il giudice di prime sarebbe dovuto addivenire alla compensazione delle spese di lite. Conformemente alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzione, la deroga della regola della soccombenza è consentita anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni derivanti dalle peculiarità del caso concreto, ravvisabili nella causa di cui si discute.
Il motivo è fondato.
Va ricordato come ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in seguito alla pronuncia di incostituzionalità di cui a Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018 (secondo la quale "va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni") può essere disposta la compensazione delle spese nell'ipotesi in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie, i rapporti tra le parti, il fatto che la madre era affetta da una forma di decadimento - dinanzi alla quale è complesso l'accertamento della volontarietà della condotta - sostanziano quei gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese.
L'accoglimento dell'appello limitatamente alle spese con rigetto nel merito giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di appello.
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P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 120/2019 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, compensa le spese di primo grado tra le parti. compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI PA ER CA
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