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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 04/02/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1723/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR GI, EL
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2626/2019 depositato il 25/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036206605/2018 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036206605/2018 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036206605/2018 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso TK3036206605-2018, relativo all'Ires, Irap e Iva, anno 2012.
Nell'udienza del 29 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria disponeva l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta cancellazione della società dalla Camera di Commercio.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che, a seguito dell'interruzione del giudizio pronunciata nell'udienza del 29 maggio 2024, nessuno ha riassunto il processo nel termine dei sei mesi successivi legislativamente previsti con conseguente estinzione automatica del giudizio per inattività delle parti.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Spese compensate.
Roma, 14.01.2026
Il EL Il Presidente
GI OR RO LE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR GI, EL
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2626/2019 depositato il 25/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036206605/2018 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036206605/2018 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036206605/2018 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso TK3036206605-2018, relativo all'Ires, Irap e Iva, anno 2012.
Nell'udienza del 29 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria disponeva l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta cancellazione della società dalla Camera di Commercio.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che, a seguito dell'interruzione del giudizio pronunciata nell'udienza del 29 maggio 2024, nessuno ha riassunto il processo nel termine dei sei mesi successivi legislativamente previsti con conseguente estinzione automatica del giudizio per inattività delle parti.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Spese compensate.
Roma, 14.01.2026
Il EL Il Presidente
GI OR RO LE