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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 523/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Rosalia D'Amaro e Ciroantonio Volpe
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzuppoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 21.01.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 24.05.2019 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto la ricorrente invalida ma senza diritto alle prestazioni richieste;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1
1 ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che il consulente, in relazione alle percentuali di invalidità attribuite alle singole patologie riconosciute, aveva erroneamente calcolato la percentuale finale nella misura del 65%, laddove la corretta applicazione della formula di Balthazard avrebbe portato a calcolare una percentuale finale superiore al 74%.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di riesaminare i calcoli effettuati, tenuto anche conto della documentazione medica sopravvenuta.
2 Il dott. , quindi, riesaminate le condizioni cliniche Per_2 della ricorrente, ha chiarito che “La patologia psichiatrica presentata dalla paziente deve essere inquadrata allo stato come sindrome fobico ossessiva che si è andata a inserire su di un substrato di tipo depressivo che appare poco controllato dalla terapia farmacologica. Tale patologia ha presentato un aggravamento rispetto al quadro clinico presentato alla precedente visita peritale del 27 giugno 2023, così come attestato anche dalle certificazioni versate in atti e recanti la data del
08/11/2023 e del 05/08/2024. La patologia psichiatrica allo stato conferisce una percentuale di inabilità complessiva del 50%. La spondilodiscoartrosi induce un grado di inabilità del 20% calcolato per analogia. Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 78%”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
Il dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di novembre 2023, visto che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti, e sino al raggiungimento del requisito anagrafico.
Pertanto il ricorso in opposizione va parzialmente accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, stante l'accoglimento parziale del ricorso, si compensano per metà; la restante parte, comprese le spese di ctu, si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
3 Accoglie parzialmente la domanda e dichiara che ha Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal novembre
2023.
Rigetta per il resto.
Condanna l' al pagamento del 50% delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 1.250,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 523/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Rosalia D'Amaro e Ciroantonio Volpe
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzuppoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 21.01.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 24.05.2019 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto la ricorrente invalida ma senza diritto alle prestazioni richieste;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1
1 ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che il consulente, in relazione alle percentuali di invalidità attribuite alle singole patologie riconosciute, aveva erroneamente calcolato la percentuale finale nella misura del 65%, laddove la corretta applicazione della formula di Balthazard avrebbe portato a calcolare una percentuale finale superiore al 74%.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di riesaminare i calcoli effettuati, tenuto anche conto della documentazione medica sopravvenuta.
2 Il dott. , quindi, riesaminate le condizioni cliniche Per_2 della ricorrente, ha chiarito che “La patologia psichiatrica presentata dalla paziente deve essere inquadrata allo stato come sindrome fobico ossessiva che si è andata a inserire su di un substrato di tipo depressivo che appare poco controllato dalla terapia farmacologica. Tale patologia ha presentato un aggravamento rispetto al quadro clinico presentato alla precedente visita peritale del 27 giugno 2023, così come attestato anche dalle certificazioni versate in atti e recanti la data del
08/11/2023 e del 05/08/2024. La patologia psichiatrica allo stato conferisce una percentuale di inabilità complessiva del 50%. La spondilodiscoartrosi induce un grado di inabilità del 20% calcolato per analogia. Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 78%”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
Il dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di novembre 2023, visto che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti, e sino al raggiungimento del requisito anagrafico.
Pertanto il ricorso in opposizione va parzialmente accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, stante l'accoglimento parziale del ricorso, si compensano per metà; la restante parte, comprese le spese di ctu, si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
3 Accoglie parzialmente la domanda e dichiara che ha Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal novembre
2023.
Rigetta per il resto.
Condanna l' al pagamento del 50% delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 1.250,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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