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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1319/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1319/24 R.G.L. promossa da:
, , rappresentati e difesi, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 mandati in atti, dall'avv. Massimo Pistilli ricorrenti c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno prestato servizio presso il convenuto come personale ATA con CP_1
contratti brevi e saltuari a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, svolgendo le medesime mansioni di detti lavoratori sostituiti.
Lamentano la omessa corresponsione da parte del del Compenso individuale accessorio CP_1 previsto dall'art. 82 del CCNL solo per il personale con contratto a tempo indeterminato e per il personale con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, dalla data di assunzione e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico.
Concludono per la condanna del al pagamento di detto compenso. CP_1
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
II) Istituito per il personale ATA dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999, il Compenso individuale accessorio
è stato compiutamente disciplinato dall'art. 82 CCNL 2006-2009, che prevede che sia corrisposto, con specifiche decorrenze, misure e modalità; che sia incluso nella base di calcolo utile ai fini del
TFR; che per il personale ATA a tempo determinato sia corrisposto per l'intera durata dell'anno scolastico, laddove il rapporto di impiego riguardi posto vacante e disponibile, per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico per il personale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
che sia corrisposto in ragione delle mensilità o dei giorni di servizio (commi 6 e 7); che sia proporzionalmente ridotto per i periodi prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio.
In linea generale, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, il cui testo è sostanzialmente confluito nell'art. 25 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, non può esservi discriminazione del lavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato;
ciò in sintonia con l'art. 45, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/01 che assicura parità di trattamento contrattuale, nel pubblico impiego privatizzato, ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
La limitazione della corresponsione del Compenso individuale accessorio soltanto a determinate categorie di lavoratori ATA a tempo determinato (con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
per dieci mesi per il personale con rapporto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche) appare priva di ragionevolezza.
La prestazione resa dal personale ATA con contratti a tempo determinato di minore durata non risulta, di fatto, diversa rispetto a quella resa dalle categorie dianzi elencate e dal personale a tempo indeterminato.
Del resto, tutti i suddetti lavoratori concorrono a sostenere il miglioramento del servizio scolastico, a prescindere dalla durata, in concreto, delle singole prestazioni lavorative.
Seppur relativa alla retribuzione professionale docenti, istituto analogo al compenso individuale accessorio, può essere richiamata la pronuncia della Corte di cassazione (sez. L, n. 20015/18) che, facendo applicazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
La domanda è, dunque, fondata e deve essere accolta.
Deve affermarsi il diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio, nei limiti e secondo le modalità previsti nella normativa richiamata, con condanna del al CP_1
pagamento del dovuto secondo i conteggi prodotti che appaiono formalmente e sostanzialmente corretti: € 563,52 in favore di;
€ 626,71 in favore di € 164,79 in favore Parte_1 Parte_4 di;
€ 652,87 in favore di . Parte_3 Parte_2 Il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate, come da dispositivo, in misura prossima ai minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la serialità delle cause in oggetto.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
hanno diritto di percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio Parte_2 prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1 Controparte_1
, indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi;
[...] per l'effetto, dichiara tenuto e condanna, il a pagare € 563,52 in favore di Controparte_1
, € 626,71 in favore di € 164,79 in favore di , € 652,87 Parte_1 Parte_4 Parte_3
in favore di , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Parte_2 condanna il a rimborsare ai ricorrenti, con distrazione in favore Controparte_1 dell'avv. Massimo Pistilli, le spese processuali che liquida in € 49,00 per contributo unificato ed in €
1.030,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 8 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1319/24 R.G.L. promossa da:
, , rappresentati e difesi, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 mandati in atti, dall'avv. Massimo Pistilli ricorrenti c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno prestato servizio presso il convenuto come personale ATA con CP_1
contratti brevi e saltuari a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, svolgendo le medesime mansioni di detti lavoratori sostituiti.
Lamentano la omessa corresponsione da parte del del Compenso individuale accessorio CP_1 previsto dall'art. 82 del CCNL solo per il personale con contratto a tempo indeterminato e per il personale con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, dalla data di assunzione e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico.
Concludono per la condanna del al pagamento di detto compenso. CP_1
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
II) Istituito per il personale ATA dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999, il Compenso individuale accessorio
è stato compiutamente disciplinato dall'art. 82 CCNL 2006-2009, che prevede che sia corrisposto, con specifiche decorrenze, misure e modalità; che sia incluso nella base di calcolo utile ai fini del
TFR; che per il personale ATA a tempo determinato sia corrisposto per l'intera durata dell'anno scolastico, laddove il rapporto di impiego riguardi posto vacante e disponibile, per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico per il personale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
che sia corrisposto in ragione delle mensilità o dei giorni di servizio (commi 6 e 7); che sia proporzionalmente ridotto per i periodi prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio.
In linea generale, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, il cui testo è sostanzialmente confluito nell'art. 25 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, non può esservi discriminazione del lavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato;
ciò in sintonia con l'art. 45, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/01 che assicura parità di trattamento contrattuale, nel pubblico impiego privatizzato, ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
La limitazione della corresponsione del Compenso individuale accessorio soltanto a determinate categorie di lavoratori ATA a tempo determinato (con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
per dieci mesi per il personale con rapporto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche) appare priva di ragionevolezza.
La prestazione resa dal personale ATA con contratti a tempo determinato di minore durata non risulta, di fatto, diversa rispetto a quella resa dalle categorie dianzi elencate e dal personale a tempo indeterminato.
Del resto, tutti i suddetti lavoratori concorrono a sostenere il miglioramento del servizio scolastico, a prescindere dalla durata, in concreto, delle singole prestazioni lavorative.
Seppur relativa alla retribuzione professionale docenti, istituto analogo al compenso individuale accessorio, può essere richiamata la pronuncia della Corte di cassazione (sez. L, n. 20015/18) che, facendo applicazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
La domanda è, dunque, fondata e deve essere accolta.
Deve affermarsi il diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio, nei limiti e secondo le modalità previsti nella normativa richiamata, con condanna del al CP_1
pagamento del dovuto secondo i conteggi prodotti che appaiono formalmente e sostanzialmente corretti: € 563,52 in favore di;
€ 626,71 in favore di € 164,79 in favore Parte_1 Parte_4 di;
€ 652,87 in favore di . Parte_3 Parte_2 Il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate, come da dispositivo, in misura prossima ai minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la serialità delle cause in oggetto.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
hanno diritto di percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio Parte_2 prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1 Controparte_1
, indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi;
[...] per l'effetto, dichiara tenuto e condanna, il a pagare € 563,52 in favore di Controparte_1
, € 626,71 in favore di € 164,79 in favore di , € 652,87 Parte_1 Parte_4 Parte_3
in favore di , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Parte_2 condanna il a rimborsare ai ricorrenti, con distrazione in favore Controparte_1 dell'avv. Massimo Pistilli, le spese processuali che liquida in € 49,00 per contributo unificato ed in €
1.030,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 8 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE TR