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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2017 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale “Bar Oasi”, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Mindicini Carlo;
opponente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente p.t.;
[...]
convenuta
CONCLUSIONI
come da verbale di udienza del 12.2.2025 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 02.01.2017, ha opposto, ai sensi dell'art. 22 Parte_1
l. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione n. 1364 del 24.11.2016 (e notificata in data 02.12.2016), emessa dall' Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “in via preliminare: disporre la
[...] nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione stante l'omessa valutazione della memoria difensiva;
disporre la nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione per pagina 1 di 7 violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981; disporre la nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione per violazione e/o falsa applicazione di legge;
disporre il dissequestro delle apparecchiature da gioco;
nel merito: annullare l'ordinanza d'ingiunzione impugnata;
in via subordinata, per il caso in cui vengano disattese le precedenti richieste, contenere la sanzione nei minimi edittali;
condannare controparte al pagamento delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.”
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato di aver stipulato, in data 01.03.2016, con la Effeggi
Forniture & Game S.r.l., contratto di noleggio di n. 3 apparecchiature elettroniche da intrattenimento, regolarmente installate presso i locali della ditta “Bar Oasi”. In data 29.04.2016, la Guardia di Finanza -
Tenenza di Lucera eseguiva un accesso presso la sede della ditta individuale nel corso del quale venivano rinvenuti n. 3 apparecchi totem Promoshop Serie EFG571; Serie EFG581; Serie EFG569. Il
02.12.2016, l' notificava l'ordinanza di ingiunzione n. 1364 del Controparte_1
24.11.2016.
Nella presente sede, la ricorrente ha censurato il provvedimento, innanzitutto, per essere stato adottato in violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981, mancando l'individuazione degli estremi della condotta censurata;
ha, altresì, lamentato la inosservanza e/o erronea applicazione della legge non avendo, gli accertatori, verificato e/o accertato l'effettivo funzionamento dell'apparecchiatura da gioco né la sua conformità alle prescrizioni di legge.
La ha, inoltre, contestato il provvedimento opposto in quanto le apparecchiature rinvenute non Pt_1 rientrerebbero fra quelle contemplate all'art. 110 T.U.L.P.S.; a tal proposito, la ricorrente provvedeva a farsi consegnare dal fornitore copia della perizia tecnica giurata, che garantiva la regolarità delle apparecchiature, sicché nessun rimprovero si sarebbe potuto muovere nei suoi confronti.
Da ultimo, l'ordinanza avrebbe violato e/o erroneamente applicato il combinato disposto di cui agli artt.
1 co. 646 l. 190/2014 e 7 co. 3 quater d.l. 158/2012. La Effeggi Forniture & Game S.r.l. stipulava un contratto con la (già ; quest'ultima, unica Controparte_2 Controparte_3 proprietaria di tutti i siti web dal dominio “epromoshop.net”, concedeva il diritto di utilizzare e distribuire terminali e relativo software, da collegare al sito, al fine di poterli concedere in locazione e/o noleggio ai propri clienti, denominati 'esercenti', i quali offrivano il servizio di internet point/e- commerce. Dunque, i rapporti contrattuali intercorrevano, da un lato, fra l' Controparte_2
(già e la Effeggi Forniture & Game S.r.l. e, dall'altro lato, fra la
[...] Controparte_3
Effeggi Forniture & Game S.r.l. e L'innanzi descritto schema contrattuale si Parte_1 concludeva con l'offerta al pubblico, riconducibile al solo esercente. L' Controparte_2
commercializzava terminali multimediali in perfetta linea con la vigente normativa, non
[...]
pagina 2 di 7 rientranti tra gli apparecchi da intrattenimento a pagamento, ma tra quelli a mezzo dei quali effettuare attività di commercio elettronico, permettendo agli utenti di comprare prodotti e servizi (ricariche telefoniche ed internet, elettronica, articoli da regalo, voucher, ecc) ed accumulare vantaggi sotto forma di premi e sconti per gli acquisti successivi. Il credito introdotto nei terminali si sarebbe potuto utilizzare sia per il servizio di navigazione (se tariffato) che per l'acquisto self-service dei prodotti presenti nell'e-commerce della piattaforma. Inoltre, il sito www.epromoshop.net offriva una sezione di giochi gratuiti, l'esito delle cui partite non dipendeva dal credito disponibile, dando l'opportunità all'utente di convalidare una parte dei punti gioco residui in eventuale sconto fisso dell'1% sul prodotto futuro da acquistare. Le apparecchiature in contestazione non sarebbero, dunque, rientrate nel novero di quelle di cui all'art. 1 co. 646 l. 190/2014.
Infine, la ricorrente ha richiesto il dissequestro dei beni oggetto di contestazione, essendo decorso il termine di cui all'art. 19 ult. co. l. 689/1981.
Con memoria depositata in data 28.02.2017, si è costituita in giudizio l'
[...]
che ha contestato la fondatezza Controparte_1
della opposizione, chiedendo dichiararsi legittima l'ordinanza-ingiunzione, con condanna della ricorrente al pagamento della sanzione oltre che delle spese del giudizio.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981, l' ha dedotto la CP_1
legittimità della motivazione per relationem agli atti presupposti, fra cui il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione. Ad ogni buon conto, il provvedimento gravato recherebbe le motivazioni della comminata sanzione, in linea con la funzione dell'obbligo motivazionale di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Rispetto all'asserita violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 co. 646 l. 190/2014, l' ha CP_1
rappresentato come contrastino con la normativa nazionale in materia di gioco i cc.dd. Totem, apparecchi terminali collegati ad internet o funzionanti tramite internet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, i quali, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati, vengono utilizzati per l'effettuazione di giochi online attraverso la connessione a siti illegali;
tali macchinari constano, in linea generale, di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart-card che abilita al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare la smart-card utilizzata. L'utilizzo dei Totem violerebbe le disposizioni di cui agli artt. 24 l. 88/2009 e 2 co. 2 bis d.l. 40/2010 (conv. l. 73/2010), che distinguono l'attività di raccolta ed offerta dei giochi attuata con canali diffusivi da remoto da quella effettuata mediante reti fisiche.
Inoltre, il citato utilizzo violerebbe l'art. 7 co. 3 quater d.l. 158/2012 (conv. l. 189/2012), in quanto pagina 3 di 7 l'allocazione e l'utilizzo presso esercizi pubblici costituirebbe una forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco, indipendentemente dall'esistenza di regolare concessione o autorizzazione. Tale ultima previsione è stata corredata da apposita disciplina a partire dalla legge di stabilità 2015, che all'art. 1 co. 648 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio pari ad euro 20.000,00 per ciascun apparecchio della specie descritto al co. 646. L'art. 1 co. 923 legge di stabilità 2016 ha esteso il divieto di utilizzo in relazione a qualunque apparecchiatura telematica che consenta, all'interno di pubblici esercizi, forme di gioco, anche se a fini promozionali, dettando una disciplina speciale rispetto a quella di cui alla normativa previgente, che, pertanto, in caso di concorso
– come nel caso di specie – troverebbe assorbente applicazione.
In merito alla ex adverso lamentata violazione e/o errata applicazione degli artt. 110 T.U.L.P.S. e 3 l.
689/1981, l'Agenzia ha fatto riferimento alla qualità professionale della ricorrente che le avrebbe agevolmente consentito di verificare la rispondenza delle apparecchiature alla normativa vigente.
Infine, quanto all'asserita violazione dell'art. 19 l. 689/1981, la censura sarebbe priva di fondamento in quanto tutti i termini di cui alla normativa citata sarebbero destinati a decorrere in presenza di opposizione al sequestro, non avanzata dalla . Pt_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti;
matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.02.2025.
In via preliminare la c.t.u., la cui richiesta di espletamento è stata da ultimo reiterata con il deposito delle note conclusive, è ininfluente ai fini della decisione.
Scendendo al merito, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Il 29.04.2016 funzionari della Guardia di Finanza - Tenenza di Lucera effettuavano un controllo presso l'esercizio commerciale “Bar Oasi di Ravetta Maria Grazia”, sito in VO ON (FG) alla
Piazza Municipio n.
5. Nel corso di detta ispezione venivano rinvenuti tre apparecchi da intrattenimento del tipo Totem, violativi della disciplina di cui agli artt. 1 co. 646 e 648 l. 190/2014 e di cui all'art. 1 co. 923 l. 208/2015.
Orbene, la doglianza afferente al difetto di motivazione non è meritevole di accoglimento.
Il provvedimento gravato reca la compiuta indicazione della violazione addebitata e la ricostruzione degli eventi presupponenti l'adozione dello stesso, come puntualmente descritti nel verbale redatto dagli accertatori (e dalla Guardia di Finanza riaperto in data 05.05.2016, ai fini della rettifica).
Nel corso dell'accesso ispettivo i verbalizzanti rinvenivano tre totem promoshop recanti identificativo
EFG571, EFG 581, EFG 569 allocati in ambiente aperto al pubblico. L'accesso alle funzionalità di detti apparecchi era subordinato ad una scheda con dispositivo per la memorizzazione di dati;
erano dotati di pagina 4 di 7 strumenti per l'introduzione di denaro e consentivano l'inserimento dei dati da parte dell'utente, nonché il collegamento a piattaforme telematiche di offerta di giochi promozionali. La piattaforma telematica veniva resa disponibile da un soggetto non concessionario AAMS per la raccolta gioco a distanza.
Nella fattispecie in esame assumono rilievo i cc.dd. Totem, ossia una tipologia di videoterminali, collegati ad internet o funzionanti tramite internet, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per effettuare giochi online attraverso la connessione a siti illegali. Tali macchinari constano in linea generale – com'è stato riscontrato in occasione di accessi ispettivi – di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart-card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per la ricarica della stessa. L'attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce violazione del disposto di cui all'art. 7 co. 3 quater d.l. 158/2012, in quanto l'allocazione e l'utilizzo delle stesse presso gli esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di mezzi che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco. La richiamata disposizione, peraltro, prescinde dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione. Si tratta, infatti, di strumenti che, in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano, appaiono chiaramente finalizzati ad essere utilizzati per connessioni telematiche verso siti di gioco. L'art. 1 co. 923 legge di stabilità per l'anno 2016 ha esteso il divieto di utilizzo a qualunque apparecchiatura telematica che consenta, all'interno di pubblici esercizi, qualsiasi forma di gioco, anche se a fini promozionali (“Ferma restando l'applicazione dell'art. 1 co. 646 lett. b) l. 190/2014, in caso di violazione dell'art. 7 co. 3 quater d.l. 158/2012 conv.
l. 189/2012, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000,00; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al d.lgs.
70/2003 per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. […] Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente”). La condotta costitutiva della fattispecie enucleata dal richiamato quadro normativo è rappresentata, quindi, dalla messa a disposizione in un pubblico esercizio di un'apparecchiatura di per sé idonea alla offerta di gioco, anche ai soli fini promozionali. Per l'accertamento della violazione non è necessario che al momento dell'ispezione il collegamento delle apparecchiature a siti che offrono di giocare online sia attuale, essendo sufficiente che le macchine consentano, in astratto, la possibilità di giocare utilizzando la rete pagina 5 di 7 telematica. Nemmeno è necessaria l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco, bastando la prova dell'utilizzabilità ai fini dell'intrattenimento.
Nello specifico, si è dato atto di aver rinvenuto tre apparecchi Totem di tipologia EPromoshop.
A nulla rileva, dunque, che dal sito web www.epromoshop.net si potessero acquistare ulteriori prodotti, quali ricariche telefoniche.
Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 7 co. 3 quater del decreto Balduzzi, sanzionato dall'art. 1 co.
923 l. 208/2015 (disciplina speciale rispetto a quella di cui all'art. 1 co. 646 e 648 l. 190/2014) stante la violazione del divieto di installare all'interno di pubblici esercizi apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, propongano l'offerta di gioco, anche se a fini promozionali.
Infine, ricorre indubitabilmente anche l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 l. 689/1981. Ai sensi del citato articolo, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa. L'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nel trasgressore la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. 19759/2015,
16320/2010, 13610/2007, 11012/2006, 9862/2006, 5426/2006 e 11253/2004). L'onere della prova degli elementi positivi a fondamento della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 23019/2009).
Detto elemento non è ravvisabile nella errata convinzione scaturente dalla consegna, ad opera del fornitore delle apparecchiature, di una perizia tecnica giurata del 17.2.2016, attestante “il sito epromoshop.net offre anche una sezione di giochi gratuiti che perseguono fini di divertimento e promozione (…) In conclusione i giochi proposti non possono essere considerati d'azzardo ed il chiosco non può essere considerato un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.”.
La concludeva il contratto di fornitura nell'espletamento dell'attività professionale sicché Pt_1
sarebbe stato suo onere verificare che le apparecchiature locate rispettassero la normativa in vigore.
Infine, in merito al richiesto dissequestro, la normativa di cui all'art. 19 l. 689/1981 non può trovare applicazione in quanto i termini di cui all'ultimo comma decorrono in presenza di opposizione al sequestro. Di detta facoltà la non si è avvalsa. Pt_1
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario pagina 6 di 7 appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. 30597/2017). Quest'ultima, nel caso di specie, non è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- spese come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2017 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale “Bar Oasi”, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Mindicini Carlo;
opponente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente p.t.;
[...]
convenuta
CONCLUSIONI
come da verbale di udienza del 12.2.2025 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 02.01.2017, ha opposto, ai sensi dell'art. 22 Parte_1
l. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione n. 1364 del 24.11.2016 (e notificata in data 02.12.2016), emessa dall' Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “in via preliminare: disporre la
[...] nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione stante l'omessa valutazione della memoria difensiva;
disporre la nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione per pagina 1 di 7 violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981; disporre la nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione per violazione e/o falsa applicazione di legge;
disporre il dissequestro delle apparecchiature da gioco;
nel merito: annullare l'ordinanza d'ingiunzione impugnata;
in via subordinata, per il caso in cui vengano disattese le precedenti richieste, contenere la sanzione nei minimi edittali;
condannare controparte al pagamento delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.”
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato di aver stipulato, in data 01.03.2016, con la Effeggi
Forniture & Game S.r.l., contratto di noleggio di n. 3 apparecchiature elettroniche da intrattenimento, regolarmente installate presso i locali della ditta “Bar Oasi”. In data 29.04.2016, la Guardia di Finanza -
Tenenza di Lucera eseguiva un accesso presso la sede della ditta individuale nel corso del quale venivano rinvenuti n. 3 apparecchi totem Promoshop Serie EFG571; Serie EFG581; Serie EFG569. Il
02.12.2016, l' notificava l'ordinanza di ingiunzione n. 1364 del Controparte_1
24.11.2016.
Nella presente sede, la ricorrente ha censurato il provvedimento, innanzitutto, per essere stato adottato in violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981, mancando l'individuazione degli estremi della condotta censurata;
ha, altresì, lamentato la inosservanza e/o erronea applicazione della legge non avendo, gli accertatori, verificato e/o accertato l'effettivo funzionamento dell'apparecchiatura da gioco né la sua conformità alle prescrizioni di legge.
La ha, inoltre, contestato il provvedimento opposto in quanto le apparecchiature rinvenute non Pt_1 rientrerebbero fra quelle contemplate all'art. 110 T.U.L.P.S.; a tal proposito, la ricorrente provvedeva a farsi consegnare dal fornitore copia della perizia tecnica giurata, che garantiva la regolarità delle apparecchiature, sicché nessun rimprovero si sarebbe potuto muovere nei suoi confronti.
Da ultimo, l'ordinanza avrebbe violato e/o erroneamente applicato il combinato disposto di cui agli artt.
1 co. 646 l. 190/2014 e 7 co. 3 quater d.l. 158/2012. La Effeggi Forniture & Game S.r.l. stipulava un contratto con la (già ; quest'ultima, unica Controparte_2 Controparte_3 proprietaria di tutti i siti web dal dominio “epromoshop.net”, concedeva il diritto di utilizzare e distribuire terminali e relativo software, da collegare al sito, al fine di poterli concedere in locazione e/o noleggio ai propri clienti, denominati 'esercenti', i quali offrivano il servizio di internet point/e- commerce. Dunque, i rapporti contrattuali intercorrevano, da un lato, fra l' Controparte_2
(già e la Effeggi Forniture & Game S.r.l. e, dall'altro lato, fra la
[...] Controparte_3
Effeggi Forniture & Game S.r.l. e L'innanzi descritto schema contrattuale si Parte_1 concludeva con l'offerta al pubblico, riconducibile al solo esercente. L' Controparte_2
commercializzava terminali multimediali in perfetta linea con la vigente normativa, non
[...]
pagina 2 di 7 rientranti tra gli apparecchi da intrattenimento a pagamento, ma tra quelli a mezzo dei quali effettuare attività di commercio elettronico, permettendo agli utenti di comprare prodotti e servizi (ricariche telefoniche ed internet, elettronica, articoli da regalo, voucher, ecc) ed accumulare vantaggi sotto forma di premi e sconti per gli acquisti successivi. Il credito introdotto nei terminali si sarebbe potuto utilizzare sia per il servizio di navigazione (se tariffato) che per l'acquisto self-service dei prodotti presenti nell'e-commerce della piattaforma. Inoltre, il sito www.epromoshop.net offriva una sezione di giochi gratuiti, l'esito delle cui partite non dipendeva dal credito disponibile, dando l'opportunità all'utente di convalidare una parte dei punti gioco residui in eventuale sconto fisso dell'1% sul prodotto futuro da acquistare. Le apparecchiature in contestazione non sarebbero, dunque, rientrate nel novero di quelle di cui all'art. 1 co. 646 l. 190/2014.
Infine, la ricorrente ha richiesto il dissequestro dei beni oggetto di contestazione, essendo decorso il termine di cui all'art. 19 ult. co. l. 689/1981.
Con memoria depositata in data 28.02.2017, si è costituita in giudizio l'
[...]
che ha contestato la fondatezza Controparte_1
della opposizione, chiedendo dichiararsi legittima l'ordinanza-ingiunzione, con condanna della ricorrente al pagamento della sanzione oltre che delle spese del giudizio.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 18 l. 689/1981, l' ha dedotto la CP_1
legittimità della motivazione per relationem agli atti presupposti, fra cui il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione. Ad ogni buon conto, il provvedimento gravato recherebbe le motivazioni della comminata sanzione, in linea con la funzione dell'obbligo motivazionale di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Rispetto all'asserita violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 co. 646 l. 190/2014, l' ha CP_1
rappresentato come contrastino con la normativa nazionale in materia di gioco i cc.dd. Totem, apparecchi terminali collegati ad internet o funzionanti tramite internet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, i quali, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati, vengono utilizzati per l'effettuazione di giochi online attraverso la connessione a siti illegali;
tali macchinari constano, in linea generale, di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart-card che abilita al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare la smart-card utilizzata. L'utilizzo dei Totem violerebbe le disposizioni di cui agli artt. 24 l. 88/2009 e 2 co. 2 bis d.l. 40/2010 (conv. l. 73/2010), che distinguono l'attività di raccolta ed offerta dei giochi attuata con canali diffusivi da remoto da quella effettuata mediante reti fisiche.
Inoltre, il citato utilizzo violerebbe l'art. 7 co. 3 quater d.l. 158/2012 (conv. l. 189/2012), in quanto pagina 3 di 7 l'allocazione e l'utilizzo presso esercizi pubblici costituirebbe una forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco, indipendentemente dall'esistenza di regolare concessione o autorizzazione. Tale ultima previsione è stata corredata da apposita disciplina a partire dalla legge di stabilità 2015, che all'art. 1 co. 648 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio pari ad euro 20.000,00 per ciascun apparecchio della specie descritto al co. 646. L'art. 1 co. 923 legge di stabilità 2016 ha esteso il divieto di utilizzo in relazione a qualunque apparecchiatura telematica che consenta, all'interno di pubblici esercizi, forme di gioco, anche se a fini promozionali, dettando una disciplina speciale rispetto a quella di cui alla normativa previgente, che, pertanto, in caso di concorso
– come nel caso di specie – troverebbe assorbente applicazione.
In merito alla ex adverso lamentata violazione e/o errata applicazione degli artt. 110 T.U.L.P.S. e 3 l.
689/1981, l'Agenzia ha fatto riferimento alla qualità professionale della ricorrente che le avrebbe agevolmente consentito di verificare la rispondenza delle apparecchiature alla normativa vigente.
Infine, quanto all'asserita violazione dell'art. 19 l. 689/1981, la censura sarebbe priva di fondamento in quanto tutti i termini di cui alla normativa citata sarebbero destinati a decorrere in presenza di opposizione al sequestro, non avanzata dalla . Pt_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti;
matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.02.2025.
In via preliminare la c.t.u., la cui richiesta di espletamento è stata da ultimo reiterata con il deposito delle note conclusive, è ininfluente ai fini della decisione.
Scendendo al merito, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Il 29.04.2016 funzionari della Guardia di Finanza - Tenenza di Lucera effettuavano un controllo presso l'esercizio commerciale “Bar Oasi di Ravetta Maria Grazia”, sito in VO ON (FG) alla
Piazza Municipio n.
5. Nel corso di detta ispezione venivano rinvenuti tre apparecchi da intrattenimento del tipo Totem, violativi della disciplina di cui agli artt. 1 co. 646 e 648 l. 190/2014 e di cui all'art. 1 co. 923 l. 208/2015.
Orbene, la doglianza afferente al difetto di motivazione non è meritevole di accoglimento.
Il provvedimento gravato reca la compiuta indicazione della violazione addebitata e la ricostruzione degli eventi presupponenti l'adozione dello stesso, come puntualmente descritti nel verbale redatto dagli accertatori (e dalla Guardia di Finanza riaperto in data 05.05.2016, ai fini della rettifica).
Nel corso dell'accesso ispettivo i verbalizzanti rinvenivano tre totem promoshop recanti identificativo
EFG571, EFG 581, EFG 569 allocati in ambiente aperto al pubblico. L'accesso alle funzionalità di detti apparecchi era subordinato ad una scheda con dispositivo per la memorizzazione di dati;
erano dotati di pagina 4 di 7 strumenti per l'introduzione di denaro e consentivano l'inserimento dei dati da parte dell'utente, nonché il collegamento a piattaforme telematiche di offerta di giochi promozionali. La piattaforma telematica veniva resa disponibile da un soggetto non concessionario AAMS per la raccolta gioco a distanza.
Nella fattispecie in esame assumono rilievo i cc.dd. Totem, ossia una tipologia di videoterminali, collegati ad internet o funzionanti tramite internet, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per effettuare giochi online attraverso la connessione a siti illegali. Tali macchinari constano in linea generale – com'è stato riscontrato in occasione di accessi ispettivi – di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart-card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per la ricarica della stessa. L'attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce violazione del disposto di cui all'art. 7 co. 3 quater d.l. 158/2012, in quanto l'allocazione e l'utilizzo delle stesse presso gli esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di mezzi che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco. La richiamata disposizione, peraltro, prescinde dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione. Si tratta, infatti, di strumenti che, in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano, appaiono chiaramente finalizzati ad essere utilizzati per connessioni telematiche verso siti di gioco. L'art. 1 co. 923 legge di stabilità per l'anno 2016 ha esteso il divieto di utilizzo a qualunque apparecchiatura telematica che consenta, all'interno di pubblici esercizi, qualsiasi forma di gioco, anche se a fini promozionali (“Ferma restando l'applicazione dell'art. 1 co. 646 lett. b) l. 190/2014, in caso di violazione dell'art. 7 co. 3 quater d.l. 158/2012 conv.
l. 189/2012, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000,00; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al d.lgs.
70/2003 per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. […] Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente”). La condotta costitutiva della fattispecie enucleata dal richiamato quadro normativo è rappresentata, quindi, dalla messa a disposizione in un pubblico esercizio di un'apparecchiatura di per sé idonea alla offerta di gioco, anche ai soli fini promozionali. Per l'accertamento della violazione non è necessario che al momento dell'ispezione il collegamento delle apparecchiature a siti che offrono di giocare online sia attuale, essendo sufficiente che le macchine consentano, in astratto, la possibilità di giocare utilizzando la rete pagina 5 di 7 telematica. Nemmeno è necessaria l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco, bastando la prova dell'utilizzabilità ai fini dell'intrattenimento.
Nello specifico, si è dato atto di aver rinvenuto tre apparecchi Totem di tipologia EPromoshop.
A nulla rileva, dunque, che dal sito web www.epromoshop.net si potessero acquistare ulteriori prodotti, quali ricariche telefoniche.
Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 7 co. 3 quater del decreto Balduzzi, sanzionato dall'art. 1 co.
923 l. 208/2015 (disciplina speciale rispetto a quella di cui all'art. 1 co. 646 e 648 l. 190/2014) stante la violazione del divieto di installare all'interno di pubblici esercizi apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, propongano l'offerta di gioco, anche se a fini promozionali.
Infine, ricorre indubitabilmente anche l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 l. 689/1981. Ai sensi del citato articolo, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa. L'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nel trasgressore la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. 19759/2015,
16320/2010, 13610/2007, 11012/2006, 9862/2006, 5426/2006 e 11253/2004). L'onere della prova degli elementi positivi a fondamento della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 23019/2009).
Detto elemento non è ravvisabile nella errata convinzione scaturente dalla consegna, ad opera del fornitore delle apparecchiature, di una perizia tecnica giurata del 17.2.2016, attestante “il sito epromoshop.net offre anche una sezione di giochi gratuiti che perseguono fini di divertimento e promozione (…) In conclusione i giochi proposti non possono essere considerati d'azzardo ed il chiosco non può essere considerato un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.”.
La concludeva il contratto di fornitura nell'espletamento dell'attività professionale sicché Pt_1
sarebbe stato suo onere verificare che le apparecchiature locate rispettassero la normativa in vigore.
Infine, in merito al richiesto dissequestro, la normativa di cui all'art. 19 l. 689/1981 non può trovare applicazione in quanto i termini di cui all'ultimo comma decorrono in presenza di opposizione al sequestro. Di detta facoltà la non si è avvalsa. Pt_1
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario pagina 6 di 7 appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. 30597/2017). Quest'ultima, nel caso di specie, non è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- spese come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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