Provvedimento: Lo ius retrahendi, attribuito al concedente nei confronti del terzo acquirente del fondo enfiteutico alienato irrequisito domino, si esercita mediante una manifestazione di volonta unilaterale e recettizia, dotata di efficacia costitutiva, che si concreta nella sostituzione del retraente nella vicenda intercorsa tra altri soggetti (l'enfiteuta alienante e l'enfiteuta acquirente), con la conseguenza che, portata a conoscenza del retrattato tale dichiarazione, non e applicabile, nel giudizio successivamente sorto, per l'accertamento della conformita formale e sostanziale dell'avvenuto riscatto alla legge, la sopravvenuta legge 18 dicembre 1970 n 1138 (nella specie intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di appello) che nell'art 10 ha abrogato l'art 966 cod civ.*
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