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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 64/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1710 del 12.12.2024, notificata il 16.1.2025; avente ad oggetto: prestazioni I.N.A.I.L., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Sarno ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura della Direzione Regionale di Parte_1
Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Naldi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_2 funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell' a Parte_1 corrisponderle, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo dovuto per la menomazione dell'integrità psicofisica (rizoartrosi bilaterale alle mani) conseguente alla propria attività di pianista (“Maestro Collaboratore di
Sala”) svolta alle dipendenze del “Teatro Comunale di Bologna-Fondazione”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , istruita la causa documentalmente, CP_1 con assunzione della prova testimoniale ed espletamento di c.t.u. medico-legale, accoglieva il ricorso ed emetteva le seguenti statuizioni: “Dichiara che la patologia da cui è affetta costituisce malattia professionale e Parte_2 che la stessa ha determinato nella ricorrente una lesione dell'integrità psicofisica complessiva nella misura del 6%; per l'effetto dichiara tenuta e condanna Pt_1
a corrispondere a la prestazione economica per la malattia corrispondente al grado di lesione dell'integrità psicofisica accertato in causa ai sensi della l. n.
38/2000, nell'importo indicato nelle tabelle di legge approvate, con gli interessi come per legge”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_1 riforma, con rigetto delle originarie domande.
L'interessata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. L' censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha CP_1 erroneamente ritenuto che le patologie denunciate dalla ricorrente fossero riconducibili all'attività lavorativa, essendo rimasta indimostrata l'effettiva rilevanza dell'entità di esposizione a rischio.
Riprendendo la valutazione che della c.t.u. hanno dato i propri sanitari,
l' non ritiene pertinenti i riferimenti compiuti nella letteratura scientifica CP_1 indicata dall'ausiliario del Giudice, affermando, in conclusione, che
“l'ascrivibilità della patologia in questione al lavoro svolto dalla Sig.ra è Pt_2 da considerarsi a tutt'oggi una possibilità solo teorica sia in relazione alla sua genesi che ad un eventuale aggravamento della stessa. Tale possibilità teorica non integra i caratteri della concreta probabilità necessaria ad attribuire la patologia stessa all'attività lavorativa anche in via concausale. Si rammenta ad ogni buon fine l'assenza della patologia in questione anche nell'elenco delle malattie professionali ex art. 139 del TU 1124/65”.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u., ricostruita la dinamica dell'attività lavorativa alla stregua degli elementi probatori acquisiti in giudizio (“L'analisi anamnestico-documentale ha messo in evidenza che la sig.ra è occupata come pianista dal 1993, alle Pt_2
2 dipendenze del Teatro Comunale di Bologna;
svolge costantemente la propria attività di pianista per molte ore al giorno, sia durante le prove che nelle rappresentazioni delle varie opere previste nelle stagioni teatrali;
inoltre la musicista necessita di utilizzare lo strumento anche a casa per lo studio dei brani da eseguire in teatro, di fatto prolungando quotidianamente l'attività pianistica per alcune ore al giorno. Tale attività risulta confermata dall'estratto contributivo e dalla descrizione emessa dal Teatro Comunale di Bologna CP_2 del 16/11/2021 … Le particolari modalità del lavoro pianistico esercitato dalla ricorrente, con sovraccarico biomeccanico sulle articolazioni delle mani, vengono descritte in maniera precisa ed efficace nella testimonianza processuale presente in atti, resa dal direttore musicale di palcoscenico presso il Teatro Comunale di Bologna Fondazione1, quindi dotata di notevole autorevolezza e competenza. In sintesi si può concludere che l'attività lavorativa di pianista alle dipendenze del Teatro Comunale di Bologna ha determinato per tipologia, tempi e modalità d'esecuzione un sovraccarico biomeccanico sugli arti superiori ed in particolari sulle dita delle mani”) e preso atto del fatto che “l'attività di pianista ha determinato un sovraccarico biomeccanico sugli arti superiori, così come indicato nella cartella sanitaria e di rischio emessa dal Medico Competente ex e s.m.i. in data 14/03/20192”, ha considerato gli accertamenti Controparte_3 1 V. ad es. la testimonianza di , direttore musicale di palcoscenico presso Testimone_1 il Teatro Comunale di Bologna “Conosco la ricorrente che è maestro collaboratore CP_4 che suona il pianoforte e altri strumenti a tastiera, organo, clavicembalo, forte e piano, celesta, campanelli a tastiera. L'impegno della ricorrente è variabile e va da un massimo anche di nove ore fino ad arrivare almeno a cinque o sei ore al giorno in media per sei giorni la settimana. A casa poi la ricorrente deve anche prepararsi i pezzi che nei giorni successivi deve suonare in teatro. Ogni giorno è necessario comunque studiare anche in tempi brevi pezzi assai impegnativi. La ricorrente, essendo tra le più esperte è colei alla quale affido i pezzi più impegnativi. Quindi sicuramente è colei alla quale ricorro più spesso soprattutto quando vi sono pezzi difficili. La ricorrente è nel nostro campo una delle più apprezzate a livello nazionale. La ricorrente, soprattutto all'interno della musica del novecento svolge altresì il ruolo di pianista d'orchestra. Spesso capita, anzi direi quasi essere la regola, che la ricorrente debba eseguire dei pezzi a freddo non essendovi i tempi di riscaldamento, per esigenze di regia. Sempre per esigenze di regia può accadere che debba ripetere più volte lo stesso pezzo nello stesso giorno. Parliamo di opere che durano anche un'ora e mezza o due, pertanto, lo sforzo è notevole. Di regola si tratta di trascrizioni che posso essere state scritte per tutta l'orchestra e quindi adattate alle esigenze del pianoforte, detto adattamento viene svolto da maestri appositi, ma si tratta sempre di opere molto dense. Il lavoro della ricorrente protratto per così tante ore comporta uno sforzo notevole delle mani e delle articolazioni. Tutto il peso delle spalle si scarica sulle dita. Nell'esecuzione dei brani lei deve fare anche la girata con l'utilizzo dei pollici. Ogni strumento comporta una pressione diversa delle dita, ad esempio la celesta richiede una pressione notevole. Avendo gli strumenti un ritorno dei tasti il loro uso comporta una trasmissione delle vibrazioni al sistema mano braccio. Non è la ricorrente che possa scegliere quando e per quanto lavorare ciò dipende dalle esigenze di regia, così come ho detto, e dagli spettacoli da preparare a differenza dei concertisti”. 2 “… nel documento sanitario vengono indicati tra i fattori di rischio il “Sovraccarico biomeccanico arti superiori” e “Posture incongrue”. La tipologia dell'attività pianistica descritta risulta del tutto compatibile con una condizione di sovraccarico biomeccanico a carico delle mani ed in particolare del 1° dito che esegue movimenti ripetuti ad alta frequenza di ab-adduzione e flesso-estensione”.
3 clinico-strumentali effettuati idonei a evidenziare “alterazioni anatomiche compatibili con malattia rizoartrosica a carico del 1° dito di ambedue le mani. Va tenuto presente che si tratta di patologia piuttosto comune, caratterizzata da aspecificità dei quadri patologici accertati, sicché tale infermità si rileva frequentemente anche in soggetti che non svolgono attività lavorative rischiose”.
Pur non rientrando tale infermità nella Tabella delle Malattie Professionali allegata al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 20233, occorrendo dunque che sia dimostrato in giudizio il nesso casuale tra l'attività lavorativa e lo sviluppo della patologia, l'ausiliario ha potuto concludere che “la sig.ra risulta portatrice di rizoartrosi alle mani, definibile come Pt_2 processo degenerativo che colpisce l'articolazione trapezio-metacarpale alla radice del pollice” e ciò a seguito della revisione analitica della letteratura scientifica in ordine ai fattori di rischio per il dolore muscoloscheletrico determinato da alterazioni articolari nei musicisti che usano tastiere, permettendo di affermare le conoscenze scientifiche sull'argomento “che l'attività pianistica rappresenta un fattore di rischio occupazionale per disturbi articolari alle dita delle mani, il quale si affianca ad altri fattori individuali quali sesso femminile,
l'invecchiamento, vita sedentaria”.
Precisamente, “sono state attentamente analizzate le risultanze degli esami ecografici, radiologici ed RMN eseguiti nel 2021. Se da un lato all'esame radiologico risultano evidenti le alterazioni ossee artrosiche (osteofiti), si nota che all'esame RMN del 6.5.2021 emergono pure alterazioni della cartilagine articolare, particolarmente evidenti a livello del passaggio trapezio metacarpale del 1 raggio sia a destra che a sinistra. Tali alterazioni sono plausibilmente riconducibili a sovraccarico biomeccanico sull'articolazione con usura patologica, potendo quindi rientrare nella osteoartropatia del pianista, segnalata nella letteratura scientifica sull'argomento.
Peraltro l'esame ecografico alle mani e polsi eseguito il 1.2.2021, ha individuato patologie tendinee ed a carico dell'apparato capsulolegamentoso a livello carpale e metacarpo-falangea, che esulano dalla patologia artrosica.
Va altresì considerato che l'artropatia a carico del 1° dito bilaterale è insorta dopo attività abituale al pianoforte documentata dal 1993, dunque per circa 27 anni;
inoltre le modalità dell'uso dello strumento a tastiera è correlabile topograficamente con la sede dell'infermità.
4 In conclusione, dopo analisi mediante applicazione della criteriologia medico legale per la definizione del nesso di causalità, si ritengono soddisfatti i criteri di corrispondenza cronologica e topografica, di efficienza lesiva e di continuità fenomenologica. In merito al cosiddetto criterio di esclusione, la letteratura scientifica ha messo in evidenza alcuni fattori individuali favorenti l'insorgenza dell'infermità, rappresentati dal sesso femminile e l'età avanzata;
nel caso di specie al momento della evidenza di patologia articolare la sig.ra aveva 52 anni, quindi in età matura e non certo geriatrica. Pt_2
Alla luce dei rilievi peritali sopra descritti e delle considerazioni medico legali espresse, si ritiene di poter concludere che l'artropatia a carico dell'articolazione trapezio metacarpale situata alla base del pollice, più genericamente definita come rizoartrosi, di cui la ricorrente è risultata portatrice,
è riconducibile in via concausale all'attività lavorativa esercitata di pianista professionista. Pertanto essa è definibile come tecnopatia ai sensi del D.P.R.
1124/1965, modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000.
La tabella delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, ex
D.M. 9 Aprile 2008, prevede alla voce 261 “Anchilosi del pollice
(metacarpofalangea e interfalangea) in posizione favorevole d.15 n.d. 12.
Durante la visita medica peritale sulla ricorrente sono stati evidenziati a carico delle articolazioni trapezio-metacarpali del 1° raggio rigidità e limitazione articolare bilateralmente, pinza valida e simmetrica, ma riferita dolente fra le dita in opposizione al pollice.
Tenuto conto del quadro clinico-disfunzionale e strumentale accertato, nonché della bilateralità della patologia, si ritiene che il danno biologico permanente ascrivibile alla tecnopatia rilevata sia quantificabile nella misura del
6%”.
Le argomentazioni esposte dall'ausiliario del Giudice e l'esito del percorso seguito appaiono immuni da vizi logico-giuridici e, qui integralmente richiamate, possono essere poste a fondamento della decisione.
Le perplessità manifestate dall'appellante esprimono, in realtà, una doglianza indeterminata, non venendo mosso alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare, tanto più a considerare che il c.t.u. è pervenuto al segnalato esito in applicazione della specifica criteriologia medico legale per la definizione del nesso di causalità, tenendo conto dei canoni di corrispondenza cronologica e topografica, di efficienza lesiva e di continuità fenomenologica.
Le censure dell' circa l'idoneità della letteratura scientifica citata a CP_1 rappresentare idoneo supporto nella ricostruzione del nesso causale tra attività
5 svolta e menomazione denunciata sono stata già vagliate dal c.t.u. in sede di subprocedimento istruttorio in primo grado, avendo l'ausiliario così replicato: “in capo alla ricorrente sono state rilevate alterazioni diffuse della cartilagine articolare ed in maggior misura a livello del passaggio trapezio metacarpale del
1 raggio (vedi referto di esame RMN polsi e mani 6.5.2021), confermando la presenza di una osteoartropatia inquadrabile nella fattispecie codificata.
Va anche rilevato che la sig.ra è portatrice di tenosinovite del Pt_2 flessore radiale del carpo e del flessore lungo del 1 dito bilateralmente, nonché ispessimento del complesso capsulo-ligamentoso metacarpofalangeo destro (vedi ecografia mano-polso dx e sx del 1.2.2021, Istituto Rizzoli di Bologna); anche tali alterazioni patologiche sono riconducibili a sovraccarico dei tessuti molli
(muscoli, legamenti e tendini) legato allo sforzo meccanico.
Il Consulente per l' obietta che “se l'attività di pianista Pt_1 rappresentasse un rischio efficiente e sufficiente nel determinismo della patologia in oggetto, questa avrebbe dovuto manifestarsi molto più precocemente considerando che, oltre al periodo di attività professionale svolto presso il Teatro
Comunale di Bologna, l'assicurata avrà compiuto anche un periodo di studi non certamente breve prima di raggiungere il titolo di “Maestro Collaboratore di
Sala alle dipendenze del Teatro Comunale di Bologna”.
Con tale affermazione viene riconosciuto che la sig.ra ha esercitato Pt_2
l'attività professionale pianistica per oltre 30 anni (considerando anche il periodo propedeutico di studio); la manifestazione della malattia poco oltre i 50 anni di età risulta del tutto compatibile con l'usura patologica sul distretto anatomico. Pertanto si ribadisce che tale prolungata e costante attività abbia concretizzato un rischio significativo di sovraccarico biomeccanico proprio sulle dita delle mani.
Il Consulente per afferma che la Rizoartrosi riconosce fattori causali Pt_1
e di rischio diversi da quelli lavorativi, rappresentati questi da movimenti in adduzione ripetuti con applicazione di forza che provocano una postura addotta del 1° dito secondo la teoria dello stress ripetitivo di presa di oggetti fini (attività manuali che comportano l'uso prevalente di “pinzamento” pollice-indice favoriscono la sublussazione della base del 1° metacarpo).
Su tale punto si richiama il lavoro scientifico pubblicato su CMAJ.
Canadian Medical Association JournalVolume 158, Issue 8, 21 April 1998, Pages
1019-1025, Playing-related musculoskeletal disorders in musicians: A systematic review of incidence and prevalence, di Zaza, C.; esso conclude che la prevalenza dei disturbi muscolo scheletrici nei musicisti classici adulti è paragonabile alla prevalenza dei disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro riportati per altri gruppi professionali. Inoltre la biodinamica dell'attività pianistica prevede
6 proprio i movimenti di ab-adduzione ripetuti dei pollici, ad alta frequenza, che sono alla base della “overuse syndrome” riportata nella letteratura scientifica.
Il Consulente per richiama l'elenco delle malattie professionali Pt_1 recentemente aggiornato con DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI del 15 novembre 2023, che non prevede la patologia correlata a tale categoria professionale.
Come precedentemente illustrato, a parere dello scrivente, nel caso di specie si tratta di malattia non tabellata, per la quale, pur non ricorrendo le condizioni previste nelle tabelle, risulta dimostrabile comunque l'origine professionale. L'applicazione della criteriologia medico legale per la definizione del nesso di causalità, sempre secondo l'opinione dello scrivente, consente di affermare l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, pur riconoscendo il concorso di fattori individuali favorenti l'insorgenza dell'infermità”.
Sicché la censura di erronea motivazione costituisce, nella sostanza, un mero dissenso diagnostico (v. Cass., 9988/2009 e 26104/2022) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle ragioni espresse con il motivo di appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4.
Per questi motivi
l'appello proposto va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata;
7 dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La Tabella prevede quali malattie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, nel distretto del polso e delle dita: “Sindrome di De RV (m65.4); Tendinite e peritendinite croniche dei flessori/estensori (polso-dita) (m65.8); per lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 64/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1710 del 12.12.2024, notificata il 16.1.2025; avente ad oggetto: prestazioni I.N.A.I.L., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Sarno ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura della Direzione Regionale di Parte_1
Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Naldi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_2 funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell' a Parte_1 corrisponderle, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo dovuto per la menomazione dell'integrità psicofisica (rizoartrosi bilaterale alle mani) conseguente alla propria attività di pianista (“Maestro Collaboratore di
Sala”) svolta alle dipendenze del “Teatro Comunale di Bologna-Fondazione”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , istruita la causa documentalmente, CP_1 con assunzione della prova testimoniale ed espletamento di c.t.u. medico-legale, accoglieva il ricorso ed emetteva le seguenti statuizioni: “Dichiara che la patologia da cui è affetta costituisce malattia professionale e Parte_2 che la stessa ha determinato nella ricorrente una lesione dell'integrità psicofisica complessiva nella misura del 6%; per l'effetto dichiara tenuta e condanna Pt_1
a corrispondere a la prestazione economica per la malattia corrispondente al grado di lesione dell'integrità psicofisica accertato in causa ai sensi della l. n.
38/2000, nell'importo indicato nelle tabelle di legge approvate, con gli interessi come per legge”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_1 riforma, con rigetto delle originarie domande.
L'interessata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. L' censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha CP_1 erroneamente ritenuto che le patologie denunciate dalla ricorrente fossero riconducibili all'attività lavorativa, essendo rimasta indimostrata l'effettiva rilevanza dell'entità di esposizione a rischio.
Riprendendo la valutazione che della c.t.u. hanno dato i propri sanitari,
l' non ritiene pertinenti i riferimenti compiuti nella letteratura scientifica CP_1 indicata dall'ausiliario del Giudice, affermando, in conclusione, che
“l'ascrivibilità della patologia in questione al lavoro svolto dalla Sig.ra è Pt_2 da considerarsi a tutt'oggi una possibilità solo teorica sia in relazione alla sua genesi che ad un eventuale aggravamento della stessa. Tale possibilità teorica non integra i caratteri della concreta probabilità necessaria ad attribuire la patologia stessa all'attività lavorativa anche in via concausale. Si rammenta ad ogni buon fine l'assenza della patologia in questione anche nell'elenco delle malattie professionali ex art. 139 del TU 1124/65”.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u., ricostruita la dinamica dell'attività lavorativa alla stregua degli elementi probatori acquisiti in giudizio (“L'analisi anamnestico-documentale ha messo in evidenza che la sig.ra è occupata come pianista dal 1993, alle Pt_2
2 dipendenze del Teatro Comunale di Bologna;
svolge costantemente la propria attività di pianista per molte ore al giorno, sia durante le prove che nelle rappresentazioni delle varie opere previste nelle stagioni teatrali;
inoltre la musicista necessita di utilizzare lo strumento anche a casa per lo studio dei brani da eseguire in teatro, di fatto prolungando quotidianamente l'attività pianistica per alcune ore al giorno. Tale attività risulta confermata dall'estratto contributivo e dalla descrizione emessa dal Teatro Comunale di Bologna CP_2 del 16/11/2021 … Le particolari modalità del lavoro pianistico esercitato dalla ricorrente, con sovraccarico biomeccanico sulle articolazioni delle mani, vengono descritte in maniera precisa ed efficace nella testimonianza processuale presente in atti, resa dal direttore musicale di palcoscenico presso il Teatro Comunale di Bologna Fondazione1, quindi dotata di notevole autorevolezza e competenza. In sintesi si può concludere che l'attività lavorativa di pianista alle dipendenze del Teatro Comunale di Bologna ha determinato per tipologia, tempi e modalità d'esecuzione un sovraccarico biomeccanico sugli arti superiori ed in particolari sulle dita delle mani”) e preso atto del fatto che “l'attività di pianista ha determinato un sovraccarico biomeccanico sugli arti superiori, così come indicato nella cartella sanitaria e di rischio emessa dal Medico Competente ex e s.m.i. in data 14/03/20192”, ha considerato gli accertamenti Controparte_3 1 V. ad es. la testimonianza di , direttore musicale di palcoscenico presso Testimone_1 il Teatro Comunale di Bologna “Conosco la ricorrente che è maestro collaboratore CP_4 che suona il pianoforte e altri strumenti a tastiera, organo, clavicembalo, forte e piano, celesta, campanelli a tastiera. L'impegno della ricorrente è variabile e va da un massimo anche di nove ore fino ad arrivare almeno a cinque o sei ore al giorno in media per sei giorni la settimana. A casa poi la ricorrente deve anche prepararsi i pezzi che nei giorni successivi deve suonare in teatro. Ogni giorno è necessario comunque studiare anche in tempi brevi pezzi assai impegnativi. La ricorrente, essendo tra le più esperte è colei alla quale affido i pezzi più impegnativi. Quindi sicuramente è colei alla quale ricorro più spesso soprattutto quando vi sono pezzi difficili. La ricorrente è nel nostro campo una delle più apprezzate a livello nazionale. La ricorrente, soprattutto all'interno della musica del novecento svolge altresì il ruolo di pianista d'orchestra. Spesso capita, anzi direi quasi essere la regola, che la ricorrente debba eseguire dei pezzi a freddo non essendovi i tempi di riscaldamento, per esigenze di regia. Sempre per esigenze di regia può accadere che debba ripetere più volte lo stesso pezzo nello stesso giorno. Parliamo di opere che durano anche un'ora e mezza o due, pertanto, lo sforzo è notevole. Di regola si tratta di trascrizioni che posso essere state scritte per tutta l'orchestra e quindi adattate alle esigenze del pianoforte, detto adattamento viene svolto da maestri appositi, ma si tratta sempre di opere molto dense. Il lavoro della ricorrente protratto per così tante ore comporta uno sforzo notevole delle mani e delle articolazioni. Tutto il peso delle spalle si scarica sulle dita. Nell'esecuzione dei brani lei deve fare anche la girata con l'utilizzo dei pollici. Ogni strumento comporta una pressione diversa delle dita, ad esempio la celesta richiede una pressione notevole. Avendo gli strumenti un ritorno dei tasti il loro uso comporta una trasmissione delle vibrazioni al sistema mano braccio. Non è la ricorrente che possa scegliere quando e per quanto lavorare ciò dipende dalle esigenze di regia, così come ho detto, e dagli spettacoli da preparare a differenza dei concertisti”. 2 “… nel documento sanitario vengono indicati tra i fattori di rischio il “Sovraccarico biomeccanico arti superiori” e “Posture incongrue”. La tipologia dell'attività pianistica descritta risulta del tutto compatibile con una condizione di sovraccarico biomeccanico a carico delle mani ed in particolare del 1° dito che esegue movimenti ripetuti ad alta frequenza di ab-adduzione e flesso-estensione”.
3 clinico-strumentali effettuati idonei a evidenziare “alterazioni anatomiche compatibili con malattia rizoartrosica a carico del 1° dito di ambedue le mani. Va tenuto presente che si tratta di patologia piuttosto comune, caratterizzata da aspecificità dei quadri patologici accertati, sicché tale infermità si rileva frequentemente anche in soggetti che non svolgono attività lavorative rischiose”.
Pur non rientrando tale infermità nella Tabella delle Malattie Professionali allegata al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 20233, occorrendo dunque che sia dimostrato in giudizio il nesso casuale tra l'attività lavorativa e lo sviluppo della patologia, l'ausiliario ha potuto concludere che “la sig.ra risulta portatrice di rizoartrosi alle mani, definibile come Pt_2 processo degenerativo che colpisce l'articolazione trapezio-metacarpale alla radice del pollice” e ciò a seguito della revisione analitica della letteratura scientifica in ordine ai fattori di rischio per il dolore muscoloscheletrico determinato da alterazioni articolari nei musicisti che usano tastiere, permettendo di affermare le conoscenze scientifiche sull'argomento “che l'attività pianistica rappresenta un fattore di rischio occupazionale per disturbi articolari alle dita delle mani, il quale si affianca ad altri fattori individuali quali sesso femminile,
l'invecchiamento, vita sedentaria”.
Precisamente, “sono state attentamente analizzate le risultanze degli esami ecografici, radiologici ed RMN eseguiti nel 2021. Se da un lato all'esame radiologico risultano evidenti le alterazioni ossee artrosiche (osteofiti), si nota che all'esame RMN del 6.5.2021 emergono pure alterazioni della cartilagine articolare, particolarmente evidenti a livello del passaggio trapezio metacarpale del 1 raggio sia a destra che a sinistra. Tali alterazioni sono plausibilmente riconducibili a sovraccarico biomeccanico sull'articolazione con usura patologica, potendo quindi rientrare nella osteoartropatia del pianista, segnalata nella letteratura scientifica sull'argomento.
Peraltro l'esame ecografico alle mani e polsi eseguito il 1.2.2021, ha individuato patologie tendinee ed a carico dell'apparato capsulolegamentoso a livello carpale e metacarpo-falangea, che esulano dalla patologia artrosica.
Va altresì considerato che l'artropatia a carico del 1° dito bilaterale è insorta dopo attività abituale al pianoforte documentata dal 1993, dunque per circa 27 anni;
inoltre le modalità dell'uso dello strumento a tastiera è correlabile topograficamente con la sede dell'infermità.
4 In conclusione, dopo analisi mediante applicazione della criteriologia medico legale per la definizione del nesso di causalità, si ritengono soddisfatti i criteri di corrispondenza cronologica e topografica, di efficienza lesiva e di continuità fenomenologica. In merito al cosiddetto criterio di esclusione, la letteratura scientifica ha messo in evidenza alcuni fattori individuali favorenti l'insorgenza dell'infermità, rappresentati dal sesso femminile e l'età avanzata;
nel caso di specie al momento della evidenza di patologia articolare la sig.ra aveva 52 anni, quindi in età matura e non certo geriatrica. Pt_2
Alla luce dei rilievi peritali sopra descritti e delle considerazioni medico legali espresse, si ritiene di poter concludere che l'artropatia a carico dell'articolazione trapezio metacarpale situata alla base del pollice, più genericamente definita come rizoartrosi, di cui la ricorrente è risultata portatrice,
è riconducibile in via concausale all'attività lavorativa esercitata di pianista professionista. Pertanto essa è definibile come tecnopatia ai sensi del D.P.R.
1124/1965, modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000.
La tabella delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, ex
D.M. 9 Aprile 2008, prevede alla voce 261 “Anchilosi del pollice
(metacarpofalangea e interfalangea) in posizione favorevole d.15 n.d. 12.
Durante la visita medica peritale sulla ricorrente sono stati evidenziati a carico delle articolazioni trapezio-metacarpali del 1° raggio rigidità e limitazione articolare bilateralmente, pinza valida e simmetrica, ma riferita dolente fra le dita in opposizione al pollice.
Tenuto conto del quadro clinico-disfunzionale e strumentale accertato, nonché della bilateralità della patologia, si ritiene che il danno biologico permanente ascrivibile alla tecnopatia rilevata sia quantificabile nella misura del
6%”.
Le argomentazioni esposte dall'ausiliario del Giudice e l'esito del percorso seguito appaiono immuni da vizi logico-giuridici e, qui integralmente richiamate, possono essere poste a fondamento della decisione.
Le perplessità manifestate dall'appellante esprimono, in realtà, una doglianza indeterminata, non venendo mosso alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare, tanto più a considerare che il c.t.u. è pervenuto al segnalato esito in applicazione della specifica criteriologia medico legale per la definizione del nesso di causalità, tenendo conto dei canoni di corrispondenza cronologica e topografica, di efficienza lesiva e di continuità fenomenologica.
Le censure dell' circa l'idoneità della letteratura scientifica citata a CP_1 rappresentare idoneo supporto nella ricostruzione del nesso causale tra attività
5 svolta e menomazione denunciata sono stata già vagliate dal c.t.u. in sede di subprocedimento istruttorio in primo grado, avendo l'ausiliario così replicato: “in capo alla ricorrente sono state rilevate alterazioni diffuse della cartilagine articolare ed in maggior misura a livello del passaggio trapezio metacarpale del
1 raggio (vedi referto di esame RMN polsi e mani 6.5.2021), confermando la presenza di una osteoartropatia inquadrabile nella fattispecie codificata.
Va anche rilevato che la sig.ra è portatrice di tenosinovite del Pt_2 flessore radiale del carpo e del flessore lungo del 1 dito bilateralmente, nonché ispessimento del complesso capsulo-ligamentoso metacarpofalangeo destro (vedi ecografia mano-polso dx e sx del 1.2.2021, Istituto Rizzoli di Bologna); anche tali alterazioni patologiche sono riconducibili a sovraccarico dei tessuti molli
(muscoli, legamenti e tendini) legato allo sforzo meccanico.
Il Consulente per l' obietta che “se l'attività di pianista Pt_1 rappresentasse un rischio efficiente e sufficiente nel determinismo della patologia in oggetto, questa avrebbe dovuto manifestarsi molto più precocemente considerando che, oltre al periodo di attività professionale svolto presso il Teatro
Comunale di Bologna, l'assicurata avrà compiuto anche un periodo di studi non certamente breve prima di raggiungere il titolo di “Maestro Collaboratore di
Sala alle dipendenze del Teatro Comunale di Bologna”.
Con tale affermazione viene riconosciuto che la sig.ra ha esercitato Pt_2
l'attività professionale pianistica per oltre 30 anni (considerando anche il periodo propedeutico di studio); la manifestazione della malattia poco oltre i 50 anni di età risulta del tutto compatibile con l'usura patologica sul distretto anatomico. Pertanto si ribadisce che tale prolungata e costante attività abbia concretizzato un rischio significativo di sovraccarico biomeccanico proprio sulle dita delle mani.
Il Consulente per afferma che la Rizoartrosi riconosce fattori causali Pt_1
e di rischio diversi da quelli lavorativi, rappresentati questi da movimenti in adduzione ripetuti con applicazione di forza che provocano una postura addotta del 1° dito secondo la teoria dello stress ripetitivo di presa di oggetti fini (attività manuali che comportano l'uso prevalente di “pinzamento” pollice-indice favoriscono la sublussazione della base del 1° metacarpo).
Su tale punto si richiama il lavoro scientifico pubblicato su CMAJ.
Canadian Medical Association JournalVolume 158, Issue 8, 21 April 1998, Pages
1019-1025, Playing-related musculoskeletal disorders in musicians: A systematic review of incidence and prevalence, di Zaza, C.; esso conclude che la prevalenza dei disturbi muscolo scheletrici nei musicisti classici adulti è paragonabile alla prevalenza dei disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro riportati per altri gruppi professionali. Inoltre la biodinamica dell'attività pianistica prevede
6 proprio i movimenti di ab-adduzione ripetuti dei pollici, ad alta frequenza, che sono alla base della “overuse syndrome” riportata nella letteratura scientifica.
Il Consulente per richiama l'elenco delle malattie professionali Pt_1 recentemente aggiornato con DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI del 15 novembre 2023, che non prevede la patologia correlata a tale categoria professionale.
Come precedentemente illustrato, a parere dello scrivente, nel caso di specie si tratta di malattia non tabellata, per la quale, pur non ricorrendo le condizioni previste nelle tabelle, risulta dimostrabile comunque l'origine professionale. L'applicazione della criteriologia medico legale per la definizione del nesso di causalità, sempre secondo l'opinione dello scrivente, consente di affermare l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, pur riconoscendo il concorso di fattori individuali favorenti l'insorgenza dell'infermità”.
Sicché la censura di erronea motivazione costituisce, nella sostanza, un mero dissenso diagnostico (v. Cass., 9988/2009 e 26104/2022) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle ragioni espresse con il motivo di appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4.
Per questi motivi
l'appello proposto va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata;
7 dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La Tabella prevede quali malattie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, nel distretto del polso e delle dita: “Sindrome di De RV (m65.4); Tendinite e peritendinite croniche dei flessori/estensori (polso-dita) (m65.8); per lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita”.