Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3753/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3753.24
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata in [...] il C.F._1 Parte_2
09.10.71 (C.F.: ), entrambi ivi residenti alla Salita S. C.F._2
Maria Apparente n. 8, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Santa Lucia
n. 20, presso lo studio dell'avv. Carmela Giannetto (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
- opponenti-
E
con sede sociale in Conegliano Controparte_1
(TV), alla Via Vittorio Alfieri, n. 1, P.IVA , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale con sede legale in Verona, alla Via Flavio Controparte_2
Gioia, n. 39, C.F./P.IVA , giusta procura speciale autenticata dal P.IVA_2
Notaio in data 15.12.2016, n. 2790 Rep., rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro di C.F._4
1
Rep. n. 1616 / racc. n. 1161 e con lei elettivamente domi- Persona_1
ciliata presso lo Studio avv. avv. Di Rosa Teresa , Viale Campania 16/a 80059
Torre del Greco.
- opposta -
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza in presenza dell'8.4.25 che si riporta:
È presente per gli opponenti l'avv. Carmela Giannetto, la quale in via preli- minare, in ottemperanza all'invito del Giudice con ordinanza del 01.04.2025 espone:
- l'importo finanziato alla data del 30.04.2008 era pari ad € 33.000,00 a fronte del quale in sette anni i beneficiari avrebbero dovuto restituire oltre al capitale anche 12.595,20 di interessi convenzionali oltre accessori vari ed eventuali.
- Alla data del 28.09.2012 gli opponenti come da estratto conto CP_3
ex adverso prodotto agli atti hanno restituito l'importo di € 26.868,99.
[...]
Tanto premesso, si eccepisce la nullità della clausola relativa agli interessi contrattuali applicata da ST – o, in subordine, l'inefficacia – della clausola contrattuale che prevede un TAN pari al 9,70% e un TAEG del
10,36%, applicata nel contratto di finanziamento al consumo stipulato con
ST Banca S.p.A. in data 30 aprile 2008.
La clausola in oggetto risulta vessatoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33, comma 2, lett. f), 34 e 36 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), in quan- to impone al consumatore un onere economico manifestamente sproporziona- to rispetto alla natura e all'oggetto del finanziamento. Tale sproporzione si configura in particolare in ragione della mancata trattativa individuale e dell'adozione di condizioni standardizzate, che privano il consumatore della possibilità di valutare autonomamente l'effettivo impatto economico della clausola.
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Dirimente è la nota sentenza espressa dalla Cassazione, Sezioni Unite, n.
9479/2023, la quale ha stabilito che nel controllo della vessatorietà delle clau-
sole, non è necessario che il tasso applicato superi il tasso soglia anti-usura, ma basta che esso risulti manifestamente sproporzionato rispetto al danno ef- fettivamente riscontrabile.
Argomentazione rafforzata anche dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella nota sentenza Abanca C-70/17, secondo cui, nel settore del credito al consumo con particolare attenzione alla trasparenza e all'effettiva correlazione tra il tasso pattuito e il danno potenzialmente subito dal creditore, la clausola impugnata risulta priva di giustificazione economica e, pertanto, in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza previsti dal- la normativa consumeristica.
Ciò posto, ci si riporta in ogni caso a tutte le difese già esposte in corso di cau- sa e si confida nell'accoglimento delle già spiegate conclusioni.
Fermo restando le istanze tutte, preliminari e pregiudiziali, formulate da que- sta difesa negli atti di causa, ci si rimette al potere d'ufficio del Tribunale, nel considerare che:
• La clausola non è stata oggetto di negoziazione individuale, essendo stata imposta in forma standardizzata;
• Il tasso applicato (TAN 9,70% – TAEG 10,36%) non appare giustificato in relazione al reale rischio assunto dal creditore;
e pertanto nel dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi contrattuali per vessatorietà, con conseguente applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 1284 c.c., oppure, in subordine, che il giudice proceda alla sua revisione, de- terminando un tasso equo e proporzionato alle esigenze di una corretta rela- zione contrattuale tra le parti.
Assente parte opposta.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto di opposizione regolarmente notificato, gli opponenti in epigrafe, chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4952/2023 (procedimento moni-
torio avente R.G. n. 16100/2023), emesso dal Tribunale di Napoli depositato in data 31.07.2023, pubblicato in data 01.08.2023 e notificato agli odierni op- ponenti in data 06.02.2024, con il quale veniva ingiunto ai sigg.ri
[...]
e di pagare alla ricorrente il complessivo im- Parte_1 Parte_2
porto di € 27.935,85 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso le- gale e sino al soddisfo, nonché € 286,00 per spese ed € 1.370,00 per compen- si, oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Gli istanti a fondamento dell'odierna opposizione deducono i seguenti motivi:
-inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato ben oltre i 60 giorni dalla pronuncia;
-prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente;
-carenza di legittimazione attiva della;
CP_1
-pretesa estinta per avvenuto pagamento.
In particolare, quanto a tale ultima deduzione, chiariva che:
1. In data 30.04.2008 l'opponente si recava presso la Parte_1
ST, ove sottoscriveva la richiesta di prestito personale n.
20120863745013000804300120 al fine di ricevere un finanziamento di €
33.000,00;
2. Nei giorni immediatamente seguenti, il veniva contattato dalla Pt_1
ST, la quale gli comunicava di non poter accogliere la richiesta di prestito personale di cui sopra. Tuttavia, comunicava altresì che poteva essere avanzata una nuova richiesta a firma congiunta con la coniuge sig.ra
[...]
, così che la linea di credito sarebbe stata maggiormente garantita. Parte_2
Ragion per cui, due settimane dopo dalla prima richiesta, e precisamente in data 14.05.2008, i coniugi sottoscrivevano entrambi la nuova CP_4
richiesta di prestito personale n. 20120863745013000805140120, sempre per l'importo di € 33.000,00.
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Tale richiesta veniva accolta e conseguentemente l'importo erogato.
1. I coniugi onoravano il finanziamento ricevuto con l'addebito della rata mensile sul conto corrente presso la Banca Popolare Italiana, fino a che, per sopravvenute difficoltà economiche, si sono purtroppo trovati nell'impossibilità di far fronte con regolarità all'obbligo contratto;
2. Tant'è che in data 27.05.2023 veniva notificato in danno del Parte_3
gnoramento presso terzi in virtù del decreto ingiuntivo n. 6756/2018 (R.G. n.
14218/2018), emesso dal Tribunale di Napoli il 04.09.2018 e pubblicato l'11.09.2018, ad istanza della (C.F. e P.IVA n. Controparte_5
quale procuratore di (C.F. e P.IVA P.IVA_3 Controparte_6
, cessionaria di a sua volta cessionaria di P.IVA_4 CP_7 [...]
per l'importo di € 5.312,60 oltre interessi, spese e compensi;
CP_8
1 Detto decreto ingiuntivo si fondava sul mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 20120863745013000805140120. E di- fatti, a supporto, la produceva nel fascicolo monitorio avente CP_5
RG n. 14218/2018 quale All. 05 le due richieste di prestito personale su indi- cate, e precisamente quella sottoscritta in data 30.04.2008 e non accolta, e quella successiva del 14.05.2008;
2 In data 06.07.2023 il concludeva con la creditrice cessionaria Pt_1
uali procuratori della n accordo transattivo a CP_6 Controparte_5
totale estinzione del credito azionato con il suddetto decreto n. 6756/2018 re- lativo al contratto di finanziamento n. 20120863745013000805140120, cui fa-
ceva seguito il rilascio da parte della cessionaria della quietanza liberatoria del
30/01/2024. In detta quietanza la creditrice testualmente da atto che “a fronte del versamento a saldo e stralcio, della somma di 5.300,00 €, nulla è più do- vuto né a titolo di capitale né a titolo di interessi o spese alla nostra mandante in relazione alle obbligazioni in oggetto. Si dichiara altresì di rinunciare, e di fatto si rinuncia, all'eventuale titolo esecutivo attinente alla pratica emargi- nata. La presente quietanza viene rilasciata esclusivamente per quanto con-
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cerne la pratica indicata in oggetto ed ha efficacia anche nei confronti di eventuali garanti.” ;
3 Del tutto inaspettatamente, quindi, gli opponenti in data 06.02.2024 si vedevano notificare il decreto ingiuntivo n. 4952/2023, oggi opposto, il quale trae fondamento dal medesimo contratto già azionato con il decreto ingiuntivo n. 6756/2018 relativo al contratto di finanziamento n.
20120863745013000805140120.
Ciò posto, analizzando i fascicoli monitori sia della (R.G. CP_5
14218/2018) sia della (R.G. 16100/2023) con i relativi allegati si CP_1
ricostruisce che:
In data 25.06.2015 l'originaria creditrice ST effettuava una operazione di cessione in blocco di crediti alla (All.ti 04 e 05 CP_7
al fascicolo R.G. 16100/2023);
In data 13.12.2016 cedeva a il credito vantato CP_7 CP_1
nei confronti di e (All.ti 06 e 07 al fa- Parte_1 Parte_2
scicolo R.G. 16100/2023);
In data 16.01.2017 cedeva a il credito CP_7 CP_5
vantato nei confronti di (All. 01 al fascicolo R.G. Parte_1
14218/2018).
Da tale ricostruzione è evidente che ha ceduto il credito vantato CP_7
nei confronti di e nascente dall'unico Parte_1 Parte_2
contatto di finanziamento avente n. 20120863745013000805140120 sia alla che alla . CP_1 CP_5
Giova ribadire che ST ha accolto la sola richiesta di finanziamento sottoscritta dagli opponenti in data 14.05.2008, recante il n.
20120863745013000805140120, in virtù della quale ha erogato in loro favore
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il relativo importo di € 33.000,00, come si può facilmente rilevare dal piano di rimborso FINDOMESTIC in atti.
Nessun altro importo, e per nessun'altra richiesta, è stato erogato da CP_3
ai sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, formulavano le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4952/2023 per essere stato notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.;
Sempre in via preliminare, in ogni caso
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della CP_1
per inopponibilità ai ricorrenti della cessione del credito;
Nel merito,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla CP_1
[... in virtù della richiesta di finanziamento n. 20120863745013000805140120,
essendo il relativo debito già stato estinto.
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato.
In vi istruttoria chiedevano acquisirsi i documenti di cui alla fase monitora avente R.G. 16100/2023 (di cui al decreto ingiuntivo opposto) ed il fascicolo della fase monitoria avente R.G. 14218/2018 citata nelle proprie difese.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse domande perchè in-
fondate e formulando le seguenti conclusioni:
-stante l'istanza di mediazione da depositare da parte di questa Difesa, conce- dere alle parti processuali, qualora non riescano ad instaurare e/o concludere il tentativo di conciliazione nelle more intercorrenti tra il deposito del suddetto atto difensivo e l'udienza di prima comparizione delle parti, un mero rinvio finalizzato a consentire di instaurare l'iter conciliativo;
in via preliminare:
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-dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via preliminare e subordinata:
-dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., almeno per la parte di capitale ammontante a complessivi
€ 27.935,85 in via principale e nel merito:
-rigettare, integralmente, l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4952/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di NAPOLI;
-condannare e al paga- Parte_1 Parte_2
mento della complessiva somma di € € 27.935,85 degli interessi come da do- manda e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge;
in via subordinata e nel merito:
-nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente proce- dimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente, della complessiva somma di € 27.935,85 degli interessi come da domanda e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge;
in via ulteriormente gradata e nel merito:
-condannare l'opponente al pagamento della maggiore e/o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare, infine, l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposi-
zione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.
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Il giudice, accertato che di è stato notificato ad oltre un anno dall'emissione, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, vista la super-
fluità delle prove articolate invitava le parti a dedurre sulla questione sollevata d'ufficio della eventuale abusività degli interessi moratori applicati al/ai con- tratto/i di cui è causa ai sensi dell'art. 33 lettera f codice del consumo e rinvia-
va per la rimessione in decisione all'udienza dell'8.4.25.
Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Gli opponenti contestano il Decreto Ingiuntivo n. 4952/2023, emesso dal Tri-
bunale di NAPOLI in data 01.08.2023 e ritualmente notificato in data
06.02.2024.
Su ricorso di veniva ingiunto a CP_1 Controparte_9
Consiglia di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 27935,85 ;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso, in € 286,00 per esborsi, oltre 15% i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occor- rende.
Il contratto di finanziamento azionato.
Parte opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo allega che il contrato di finanziamento inadempiuto parzialmente per l'importo di euro 33000,00, ve-
niva stipulato il 14 maggio 2008, e recava l'originario codice
20120863745013000805140120.
Una volta classificato a sofferenza, mutava il codice numerico e veniva identi-
ficato con il numero di sofferenza NDG 0320510588.
Il contratto originariamente contratto con ST s.p.a. veniva ceduto a e poi a sua volta ad In atti vi è contratto per Controparte_7 Controparte_10
un finanziamento di euro 33000,00 stipulato dagli opponenti il 14.5.08, per n.
84 rate da euro 556,70 cadauna.
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Nel permettere che la questione in ordine all'inefficacia del decreto risulta as-
sorbita dalla circostanza che, per quanto si dirà il decreto opposto sarà revoca- to atteso che non saranno riconosciuti gli interessi moratori e neppure quelli legali, se non dal deposito del ricorso, quanto alla prescrizione del diritto al pagamento, quanto alla prescrizione, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione.
Il contratto veniva stipulato nel mese di maggio 2008, con prima rata a sca- denza il 05/06/2008 ed ultima rata del finanziamento a scadenza il
05/06/2015.
In mancanza di allegazione e prova in ordine ad eventuale previa decadenza dal beneficio del termine, deve ritenersi che la prescrizione decorra dalla data dell'ultima rata scaduta, 5.6.15 oltre il decennio e quindi dal 6.6.25.
In atti vi sono atti interruttivi posti in essere nel decennio e comunque in modo risolutivo si osserva che il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato nel
2023.
Legittimazione attiva.
Risulta dimostrata. Infatti, in atti vi è missiva della ST in cui dichiara di aver ceduto tutti i crediti con gli opponenti alla banca così come CP_7
vi è missiva riconducibile alla banca dalla quale si evince che il cre- CP_7
dito di cui è causa è stato a sua volta ceduto alla parte opposta.
La cessione del credito risulta anche opponibile agli opponenti atteso che, ed in via risolutiva, si osserva che con la notificazione del ricorso e decreto in- giuntivo, i debitori sono stati resi edotti del cambio di titolarità nella posizione creditoria, e non hanno allegato di aver eseguito la prestazione all'originario creditore in buona fede in assenza di conoscenza dell'intervenuta cessione.
L'eccezione di pagamento del credito azionato all'originario contraente
[...]
CP_8
10
Sostengono gli opponenti che in data 30.04.2008 si recava Parte_1
presso la ST, ove sottoscriveva la richiesta di prestito personale n.
20120863745013000804300120 al fine di ricevere un finanziamento di €
33.000,00.
Nei giorni immediatamente seguenti, il veniva contattato dalla Pt_1 Pt_4
, la quale gli comunicava di non poter accogliere la richiesta di prestito
[...]
personale di cui sopra. Tuttavia, comunicava altresì che poteva essere avanza- ta una nuova richiesta a firma congiunta con la coniuge sig.ra Parte_5
, così che la linea di credito sarebbe stata maggiormente garantita. Ragion
[...]
per cui, due settimane dopo dalla prima richiesta, e precisamente in data
14.05.2008, i coniugi sottoscrivevano entrambi la nuova ri- CP_4
chiesta di prestito personale n. 20120863745013000805140120, sempre per l'importo di € 33.000,00.
Tale richiesta veniva accolta e conseguentemente l'importo erogato.
I coniugi onoravano il finanziamento ricevuto con l'addebito della rata mensi- le sul conto corrente presso la Banca Popolare Italiana, fino a che, per soprav- venute difficoltà economiche, si sono purtroppo trovati nell'impossibilità di far fronte con regolarità all'obbligo contratto;
Tant'è che in data 27.05.2023 veniva notificato in danno del CP_11
presso terzi in virtù del decreto ingiuntivo n. 6756/2018 (R.G. n.
[...]
14218/2018), emesso dal Tribunale di Napoli il 04.09.2018 e pubblicato l'11.09.2018, ad istanza della (C.F. e P.IVA n. Controparte_5
quale procuratore di (C.F. e P.IVA P.IVA_3 Controparte_6
, cessionaria di a sua volta cessionaria di P.IVA_4 CP_7 [...]
per l'importo di € 5.312,60 oltre interessi, spese e compensi. CP_8
Sostengono gli opponenti di aver onorato il debito che si fondava sul mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n.
20120863745013000805140120 tramite una transazione.
In data 06.07.2023 il concludeva con la creditrice cessionaria Pt_1 CP_6
quali procuratori della un accordo transattivo a totale
[...] Controparte_5
estinzione del credito azionato con il suddetto decreto n. 6756/2018 (R.G. n.
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14218/2018), relativo al contratto di finanziamento n.
20120863745013000805140120, cui faceva seguito il rilascio da parte della cessionaria della quietanza liberatoria del 30/01/2024. In detta quietanza la creditrice testualmente da atto che “a fronte del versamento a saldo e stralcio, della somma di 5.300,00 €, nulla è più dovuto né a titolo di capitale né a titolo di interessi o spese alla nostra mandante in relazione alle obbligazioni in og- getto. Si dichiara altresì di rinunciare, e di fatto si rinuncia, all'eventuale tito- lo esecutivo attinente alla pratica emarginata. La presente quietanza viene ri- lasciata esclusivamente per quanto concerne la pratica indicata in oggetto ed ha efficacia anche nei confronti di eventuali garanti.”.
Quindi, atteso che il credito veniva in precedenza estinto tramite transazione, deducono gli opponenti che, il decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi in-
fondato atteso che si fonda sul medesimo contratto in precedenza azionato da altro ricorso per decreto ingiuntivo su cui è intercorsa transazione.
Parte opposta, nel concordare con la circostanza di cui alla richiesta di finan- ziamento del 30.04.2008, del suo rigetto, e della riproposizione con esito po-
sitivo della stessa richiesta congiuntamente con la moglie Parte_6
di cui al contratto del 14.05.2008, sostiene di contro che il ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo azionato, attenga a distinto contratto, quindi non og- getto di previa transazione.
Il contratto azionato sarebbe un documento diverso, il contratto di finanzia- mento con numero n. 20120863745013. Precisa l'opposta che risulterebbe do- cumentale che il contratto azionato con il ricorso di cui è opposizione, n.
20120863745013 veniva contratto al fine di estinguere una precedente esposi- zione debitoria derivante da un diverso contratto di finanziamento sottoscritto con la FINDOMESTIC e riconducibile al contratto n.
20120863745013000805140120, avente n. di pratica 4546561.
Orbene, così delineate le difese reciproche, occorre premettere che, in un con- testo di forma scritta ad substantiam – quale vigente per i contratti bancari ex art. 117 tub - la fonte del credito deve necessariamente essere dimostrata con il deposito del documento contrattuale.
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Parte opponente deposita in allegato all'atto di opposizione, copia del contrat- to con ST che si assume aver estinto a seguito di transazione. Lo si rinviene nell'allegato n. 3 dell'atto di opposizione, subito dopo la comunica- zione di ST di accettazione del finanziamento.
In tale allegato si rinviene un contratto a firma del solo del Parte_1
30.04.08, per un importo finanziato di euro 33000,00 ed un secondo contratto per medesimo importo del 14.5.2008, a firma anche di in Persona_2
aggiunta al Pt_1
Tale contratto presenta graficamente il numero di codice
20120863745013000805140120 come da estratto del documento che si ripro- duce.
Da un immediato confronto con il contratto a base del giudizio di opposizio-
ne, esso ha il numero di codice 20120863745013000805140120 e quindi iden- tico, come da estratto del documento che si riproduce.
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Tuttavia, se si confrontano le firme apposte dai debitori sui due documenti, ol- tre alle indicazioni della data e nome di agenzia, dati scritti in corsivo a penna,
emergono evidenti differenze tra i tratti grafici di cui al contratto nella produ- zione degli opponenti e quello in atti della produzione del monitorio dell'opposta.
Quanto al primo, si riproducono i seguenti elementi:
Quanto al secondo invece:
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Orbene, deve ritenersi che siano stati quindi stipulati n. 2 contratti nella mede- sima data, dal medesimo importo e rateizzazione ed importo di rata.
Le differenze tra le sottoscrizioni degli opponenti oltre agli altri tratti grafici relativi alla data di stipulazione, sono evidenti ed indicano due stipulazioni di- stinte sebbene coeve e dal medesimo contenuto.
Consegue che deve ritenersi provata la fonte del credito azionato con il pre-
sente giudizio atteso che il contratto per il cui inadempimento si agisce risulta inadempiuto in parte e non estinto per transazione.
Sulla abusività delle clausole determinative degli interessi moratori e del- la clausola sulla penale ai sensi dell'art. 33 codice del consumo.
Nel corso del giudizio sì invitavano le parti a trattare la questione sollevata d'ufficio in ordine alla eventuale abusività delle clausole determinative degli interessi moratori e della penale di cui al contratto in causa e della possibile conseguente nullità ai sensi dell'art. 33, lettera F, Codice del Consumo. Parte opponente ne chiedeva dichiararsi la nullità.
In primo luogo non vi è dubbio che gli opponenti rivestano la qualifica di consumatore, da cui discende l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "con-
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sumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o pro- fessionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisi- ca o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito al- lo svolgimento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di al- tro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso nega- tivamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il profes- sionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte Giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine Persona_3
può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi sull'abusività e vessatorietà delle clausole contrattuali, si ritiene di poter far riferimento alla misura dei tassi d'interessi medi di mora praticati nel settore di mercato, per il periodo cui è riconducibile il contratto (maggio 2008 ) come risultante dalle rilevazio- ni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Mi- nistero dell'Economia e delle Finanze, applicabile ratione temporis di cui al decreto ministeriale del 18.3.2008, ovvero maggiorazione media 2,1 %.
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Tali rilevazioni possano costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equi- tà che deve informare la contrattazione.
Passando dunque all'analisi del contratto, a fronte di un tasso corrispettivo del 9.70% viene pattuito un tasso moratorio del 0,040 pro die, ovvero 14,60 annuo con ciò aumentando in misura notevole e di molto superiore alla media del tempo, la maggiorazione tra tasso moratorio e corrispettivo.
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi degli artt. 33 lettera F) e 36 cod. cons., l'abusività delle clausole di cui all'art. 23 e 24 del contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo, che preve- dono l'applicazione di un tasso di interesse moratorio nella misura pari al
14,60%.
Pertanto la clausola sugli interessi di mora è da ritenersi abusiva e deve essere disapplicata, così come la clausola sulla penale per ritardato pagamento che si aggiunge agli interessi di mora.
L'importo del debito pertanto va rideterminato in € 22.003,66 per rate scadute non pagate, e per capitale residuo.
Stante la nullità parziale che colpisce il negozio.
Rilevato inoltre che, laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giuri- sprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-
269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professioni- sti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clau- sole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto po- trebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale,
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in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del
18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giuri- sprudenza ivi citata), per tale ragione in questa sede è da escludere anche l'applicabilità del tasso legale. Al capitale spetteranno gli interessi dalla data del deposito del ricorso ex art. 1284 c.c. comma quarto.
Nella regolamentazione delle spese di lite, si terrà conto della soccombenza reciproca con importi al di sotto dei valori medi, attesa la natura documentale della controversia e la semplici questioni di diritto affrontate e compensati al
20% con restante a carico degli opponenti (3000,00 meno il 20% : 2400,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione;
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-Condanna , e , al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di dell'importo di € in € Controparte_1
22.003,66 , oltre interessi legali per le transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° co, cpc, dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiun- tivo fino all'effettivo soddisfo;
-Condanna , e , al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di dell'importo di € in € Controparte_1
2400,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Napoli 02/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
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