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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RU CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 799/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ag.entrate - ON - VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1
e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- sull'appello n. 866/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - ON - VA - Viale Giuseppe Garibaldi 124 B 48034 Fusignano RA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Con appello principale (R.G. 799/2025), ADER ha articolato i seguenti motivi di gravame:
Erronea e eccessivamente rigorosa interpretazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, che avrebbe portato all'esclusione della valutabilità di documenti informatici regolarmente depositati e non disconosciuti dalla controparte.
In via subordinata, omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività dell'impugnazione delle intimazioni.
In via ulteriormente subordinata, produzione in appello dell'attestazione di conformità dei documenti già versati in primo grado.
Erronea condanna alle spese, da compensare per novità della questione interpretativa.
ADER ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per le cartelle prescritte, l'inammissibilità o il rigetto nel merito del ricorso originario e, in subordine, la compensazione delle spese dei due gradi.
Con appello incidentale (R.G. 866/2025), la Regione Veneto ha dedotto:
Omessa pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per tardività e carenza di legittimazione passiva.
Violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, avendo la sentenza consentito la rimessione in discussione di pretese tributarie già cristallizzate da avvisi di accertamento definitivi.
Erronea applicazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 e carenza di motivazione sulla possibilità di regolarizzazione in corso di causa.
Erronea condanna alle spese in solido.
La Regione Veneto ha concluso chiedendo la riforma della sentenza, il rigetto del ricorso originario per inammissibilità e infondatezza nei propri confronti e, in subordine, la compensazione delle spese.
Il sig. Resistente_1, costituitosi in entrambi i giudizi di appello, ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado, insistendo sulla nullità delle notifiche, sulla prescrizione dei crediti e sulla mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VA avverso tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – ON (ADER), recanti i numeri 07720229006939273000, 07720249001141089000 e 07720239010414527000, notificate il 2.10.2024.
Tali intimazioni facevano riferimento a crediti iscritti a ruolo per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni dal 2010 al 2015, derivanti da avvisi di accertamento emessi dalla Regione Veneto e da cartelle di pagamento affidate ad ADER per la riscossione.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: – la duplicazione delle pretese impositive;
– la nullità, inesistenza o invalidità della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
– la prescrizione dei crediti tributari, per decorso del termine triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982, in ragione dell'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti e/o degli atti interruttivi della prescrizione.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Veneto, ente creditore titolare della pretesa tributaria, sia
ADER, agente della riscossione.
La Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto agli avvisi di accertamento originari, la carenza di legittimazione passiva propria in relazione agli atti di riscossione e l'infondatezza nel merito, sostenendo che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati e che la pretesa era divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione.
ADER ha riconosciuto la prescrizione per due cartelle (nn. 0772015014147924000 e
07720170000640747000), chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ad esse, e ha difeso la legittimità delle restanti pretese, producendo documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi.
Il ricorrente ha replicato insistendo sulla nullità delle notifiche, sulla mancanza di prova della regolare notifica degli atti presupposti e sulla intervenuta prescrizione per tutte le annualità.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il sig. Resistente_1 ha chiesto l'annullamento delle intimazioni di pagamento e degli atti presupposti, per duplicazione della pretesa, nullità delle notifiche e prescrizione dei crediti.
La Regione Veneto ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza, eccependo la tardività e la carenza di legittimazione passiva.
ADER ha chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per le cartelle prescritte.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VA, con sentenza n. 237/2025, ha accolto integralmente il ricorso, annullando le intimazioni di pagamento. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti resistenti (avvisi di accertamento, relazioni di notifica e cartelle) fosse inutilizzabile ai fini probatori, in quanto priva dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal processo telematico.
Le spese di lite sono state poste in solido a carico delle parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di riunire i procedimenti R.G. 799/2025 e R.G. 866/2025, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per connessione oggettiva e soggettiva, vertendo entrambi sulla medesima sentenza e su identiche questioni di fatto e di diritto.
Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione Veneto sono fondate nei limiti di seguito indicati. Ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, l'impugnazione di atti della riscossione coattiva (intimazioni di pagamento) non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria già definita da avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi per mancata impugnazione (Cass. civ., sez. trib., nn.
37259/2021, 16641/2011 e 22108/2024). Tuttavia, resta sempre consentita l'eccezione di nullità della notifica degli atti presupposti, anche in sede di impugnazione dell'atto consequenziale (Cass. SS.UU.
5791/2008; Cass. 2552/2024).
Nel merito, la questione centrale riguarda l'applicazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, che dispone l'inutilizzabilità di documenti cartacei depositati telematicamente senza attestazione di conformità alla copia informatica. La ratio della norma è quella di garantire l'autenticità e la genuinità delle copie digitali di documenti analogici, ma non di introdurre un onere sanzionatorio generalizzato per documenti nativi digitali o non disconosciuti.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 2552/2024;) e la normativa sul documento informatico riconoscono piena efficacia probatoria alle copie informatiche non disconosciute, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
L'attestazione di conformità è richiesta primariamente per documenti cartacei digitalizzati, ma la sua assenza non determina automatica inutilizzabilità quando, come nel caso di specie, i documenti sono stati prodotti in formato informatico nativo e, in appello, è stata depositata l'attestazione di conformità richiesta.
La documentazione prodotta da ADER e dalla Regione Veneto, così regolarizzata, è pertanto pienamente utilizzabile. Dall'esame della stessa emerge che gli avvisi di accertamento per gli anni 2010-2015 sono stati regolarmente notificati entro il termine triennale di decadenza e che le cartelle di pagamento, salvo quelle riconosciute prescritte da ADER, sono state notificate con perfezionamento secondo il principio di scissione soggettiva (Cass. 25204/2022; Cass. 9729/2024). Gli atti interruttivi della prescrizione risultano tempestivi.
Per le cartelle nn. 0772015014147924000 e 07720170000640747000, riconosciute prescritte da ADER, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla legittimazione passiva della Regione Veneto, essa è carente in relazione agli atti di riscossione, che sono di esclusiva competenza dell'agente della riscossione (art. 39 D.Lgs. 112/1999).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio, in ragione della novità e della complessità interpretativa della questione relativa all'attestazione di conformità ex art. 25- bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (Cass. 41360/2021).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, definitivamente pronunciando sui riuniti appelli R.G. 799/2025 e R.G. 866/2025, in parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di VA n. 237/2025: -dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 0772015014147924000 e 07720170000640747000; -rigetta il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per le restanti annualità, ritenendo provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione;
-dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti della Regione Veneto per carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione;
– compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RU CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 799/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ag.entrate - ON - VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1
e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- sull'appello n. 866/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - ON - VA - Viale Giuseppe Garibaldi 124 B 48034 Fusignano RA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720229006939273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720239010414527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001141089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Con appello principale (R.G. 799/2025), ADER ha articolato i seguenti motivi di gravame:
Erronea e eccessivamente rigorosa interpretazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, che avrebbe portato all'esclusione della valutabilità di documenti informatici regolarmente depositati e non disconosciuti dalla controparte.
In via subordinata, omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività dell'impugnazione delle intimazioni.
In via ulteriormente subordinata, produzione in appello dell'attestazione di conformità dei documenti già versati in primo grado.
Erronea condanna alle spese, da compensare per novità della questione interpretativa.
ADER ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per le cartelle prescritte, l'inammissibilità o il rigetto nel merito del ricorso originario e, in subordine, la compensazione delle spese dei due gradi.
Con appello incidentale (R.G. 866/2025), la Regione Veneto ha dedotto:
Omessa pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per tardività e carenza di legittimazione passiva.
Violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, avendo la sentenza consentito la rimessione in discussione di pretese tributarie già cristallizzate da avvisi di accertamento definitivi.
Erronea applicazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 e carenza di motivazione sulla possibilità di regolarizzazione in corso di causa.
Erronea condanna alle spese in solido.
La Regione Veneto ha concluso chiedendo la riforma della sentenza, il rigetto del ricorso originario per inammissibilità e infondatezza nei propri confronti e, in subordine, la compensazione delle spese.
Il sig. Resistente_1, costituitosi in entrambi i giudizi di appello, ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado, insistendo sulla nullità delle notifiche, sulla prescrizione dei crediti e sulla mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VA avverso tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – ON (ADER), recanti i numeri 07720229006939273000, 07720249001141089000 e 07720239010414527000, notificate il 2.10.2024.
Tali intimazioni facevano riferimento a crediti iscritti a ruolo per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni dal 2010 al 2015, derivanti da avvisi di accertamento emessi dalla Regione Veneto e da cartelle di pagamento affidate ad ADER per la riscossione.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: – la duplicazione delle pretese impositive;
– la nullità, inesistenza o invalidità della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
– la prescrizione dei crediti tributari, per decorso del termine triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982, in ragione dell'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti e/o degli atti interruttivi della prescrizione.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Veneto, ente creditore titolare della pretesa tributaria, sia
ADER, agente della riscossione.
La Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto agli avvisi di accertamento originari, la carenza di legittimazione passiva propria in relazione agli atti di riscossione e l'infondatezza nel merito, sostenendo che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati e che la pretesa era divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione.
ADER ha riconosciuto la prescrizione per due cartelle (nn. 0772015014147924000 e
07720170000640747000), chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ad esse, e ha difeso la legittimità delle restanti pretese, producendo documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi.
Il ricorrente ha replicato insistendo sulla nullità delle notifiche, sulla mancanza di prova della regolare notifica degli atti presupposti e sulla intervenuta prescrizione per tutte le annualità.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il sig. Resistente_1 ha chiesto l'annullamento delle intimazioni di pagamento e degli atti presupposti, per duplicazione della pretesa, nullità delle notifiche e prescrizione dei crediti.
La Regione Veneto ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza, eccependo la tardività e la carenza di legittimazione passiva.
ADER ha chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per le cartelle prescritte.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VA, con sentenza n. 237/2025, ha accolto integralmente il ricorso, annullando le intimazioni di pagamento. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti resistenti (avvisi di accertamento, relazioni di notifica e cartelle) fosse inutilizzabile ai fini probatori, in quanto priva dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal processo telematico.
Le spese di lite sono state poste in solido a carico delle parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di riunire i procedimenti R.G. 799/2025 e R.G. 866/2025, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per connessione oggettiva e soggettiva, vertendo entrambi sulla medesima sentenza e su identiche questioni di fatto e di diritto.
Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione Veneto sono fondate nei limiti di seguito indicati. Ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, l'impugnazione di atti della riscossione coattiva (intimazioni di pagamento) non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria già definita da avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi per mancata impugnazione (Cass. civ., sez. trib., nn.
37259/2021, 16641/2011 e 22108/2024). Tuttavia, resta sempre consentita l'eccezione di nullità della notifica degli atti presupposti, anche in sede di impugnazione dell'atto consequenziale (Cass. SS.UU.
5791/2008; Cass. 2552/2024).
Nel merito, la questione centrale riguarda l'applicazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, che dispone l'inutilizzabilità di documenti cartacei depositati telematicamente senza attestazione di conformità alla copia informatica. La ratio della norma è quella di garantire l'autenticità e la genuinità delle copie digitali di documenti analogici, ma non di introdurre un onere sanzionatorio generalizzato per documenti nativi digitali o non disconosciuti.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 2552/2024;) e la normativa sul documento informatico riconoscono piena efficacia probatoria alle copie informatiche non disconosciute, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
L'attestazione di conformità è richiesta primariamente per documenti cartacei digitalizzati, ma la sua assenza non determina automatica inutilizzabilità quando, come nel caso di specie, i documenti sono stati prodotti in formato informatico nativo e, in appello, è stata depositata l'attestazione di conformità richiesta.
La documentazione prodotta da ADER e dalla Regione Veneto, così regolarizzata, è pertanto pienamente utilizzabile. Dall'esame della stessa emerge che gli avvisi di accertamento per gli anni 2010-2015 sono stati regolarmente notificati entro il termine triennale di decadenza e che le cartelle di pagamento, salvo quelle riconosciute prescritte da ADER, sono state notificate con perfezionamento secondo il principio di scissione soggettiva (Cass. 25204/2022; Cass. 9729/2024). Gli atti interruttivi della prescrizione risultano tempestivi.
Per le cartelle nn. 0772015014147924000 e 07720170000640747000, riconosciute prescritte da ADER, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla legittimazione passiva della Regione Veneto, essa è carente in relazione agli atti di riscossione, che sono di esclusiva competenza dell'agente della riscossione (art. 39 D.Lgs. 112/1999).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio, in ragione della novità e della complessità interpretativa della questione relativa all'attestazione di conformità ex art. 25- bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (Cass. 41360/2021).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, definitivamente pronunciando sui riuniti appelli R.G. 799/2025 e R.G. 866/2025, in parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di VA n. 237/2025: -dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 0772015014147924000 e 07720170000640747000; -rigetta il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per le restanti annualità, ritenendo provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione;
-dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti della Regione Veneto per carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione;
– compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio