Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 41
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Valutabilità documenti informatici

    La Corte ha ritenuto che l'attestazione di conformità sia richiesta primariamente per documenti cartacei digitalizzati, ma la sua assenza non determina automatica inutilizzabilità quando i documenti sono prodotti in formato informatico nativo e, in appello, è stata depositata l'attestazione di conformità richiesta. La documentazione prodotta da ADER e dalla Regione Veneto, regolarizzata in appello, è pienamente utilizzabile.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso originario

    La Corte ha ritenuto fondate le eccezioni pregiudiziali della Regione Veneto, dichiarando inammissibili le domande proposte nei confronti della Regione Veneto per carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione.

  • Accolto
    Produzione in appello di attestazione di conformità

    La Corte ha ammesso la produzione in appello dell'attestazione di conformità, ritenendo la documentazione pienamente utilizzabile.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ha compensato integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della novità e della complessità interpretativa della questione relativa all'attestazione di conformità ex art. 25- bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali

    La Corte ha ritenuto fondate le eccezioni pregiudiziali della Regione Veneto, dichiarando inammissibili le domande proposte nei confronti della Regione Veneto per carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione.

  • Accolto
    Rimessione in discussione di pretese tributarie definitive

    La Corte ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Veneto, dichiarando inammissibili le domande proposte nei suoi confronti in relazione agli atti di riscossione. Ha altresì ritenuto che l'impugnazione di atti della riscossione coattiva non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria già definita da avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che l'attestazione di conformità sia richiesta primariamente per documenti cartacei digitalizzati, ma la sua assenza non determina automatica inutilizzabilità quando i documenti sono prodotti in formato informatico nativo e, in appello, è stata depositata l'attestazione di conformità richiesta. La documentazione prodotta da ADER e dalla Regione Veneto, regolarizzata in appello, è pienamente utilizzabile.

  • Accolto
    Erronea condanna alle spese in solido

    La Corte ha compensato integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della novità e della complessità interpretativa della questione relativa all'attestazione di conformità ex art. 25- bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione per le restanti annualità, rigettando il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per tali annualità.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione per le restanti annualità, rigettando il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per tali annualità.

  • Rigettato
    Mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione per le restanti annualità, rigettando il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per tali annualità.

  • Accolto
    Prescrizione delle cartelle

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 0772015014147924000 e 07720170000640747000.

  • Rigettato
    Duplicazione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione per le restanti annualità, rigettando il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per tali annualità.

  • Rigettato
    Nullità, inesistenza o invalidità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione per le restanti annualità, rigettando il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per tali annualità.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione per le restanti annualità, rigettando il ricorso introduttivo del sig. Resistente_1 per tali annualità.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della Regione Veneto per carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 41
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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