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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2024 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nata a [...] (cl) il 30.05.1981, C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Fabio Fanara del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP
; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 docente assunta a tempo determinato Parte_1 dal (d'ora in avanti anche solo e Controparte_1 CP_4 in atto in servizio presso l'I.C. “L. Sciascia” di Vittoria (RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente negli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, presso vari istituti scolastici dell'ambito territoriale di Ragusa, con contratti a tempo determinato, e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù delle supplenze svolte per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 a percepire l'importo “bonus Docente” previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per un totale di € 1000; condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfazione di quanto dovuto”. Ultimata la trattazione nella contumacia del non costituitosi in giudizio benché CP_4 ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Premesso in fatto che la ricorrente ha documentato di avere ricevuto, per gli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, l'assegnazione di incarichi di docenza fino al 30 giugno (nell'A.S. 2022/2023 dal 07.09.2022 al 30.06.2023 e nell'A.S. 2023/2024 dall'01.09.2023 al 30.06.2024), rientrando perciò nel novero dei docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 124/1999 - per il quale “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”- e di essere interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto assunta con contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. contratto in atti), va osservato che la questione di diritto per cui è causa è stata recentemente affrontata e risolta dalla
Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con l'affermazione, sulla scorta delle articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei seguenti principi di diritto: «
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». (cfr. CASS. n.
29961/2023). Ciò detto, poiché a norma dell'art. 74, commi primo e secondo, D.Lvo n. 297/1994 “nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto” e “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e la ricorrente - a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche quale docente assunta a tempo determinato - ha provato di avere svolto, nell'A.S. 2022/2023, incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, deve oggi senz'altro dichiararsene il diritto, per tale anno, al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica mercé l'attribuzione al ricorrente della CP_4
c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento all'A.S. 2023/2024 per il disposto del recentemente introdotto art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche nella L. n. 103/2023 - a mente del quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” -, ancorché l'incarico di supplenza sia stato conferito alla ricorrente dall'01.09.2023 al 30.06.2024 (ovvero fino al termine delle attività didattiche) e l'art. 1, comma primo lett. a) e comma settimo, D.M. n. 131/2007, recante “norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo di cui all'art. 4 della L. n.124/1999”, identifichi le supplenze annuali in quelle conferite “per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico” e che abbiano
“effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine il 31 agosto”. Avendo la Suprema Corte espressamente affermato che “la Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999” (cfr. CASS. n. 29961/2023 cit.), anche l'anzidetta disposizione regolamentare va infatti disapplicata - al pari dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 in parte qua - per identità di ratio ingiustificatamente discriminatoria in contrasto con il richiamato diritto unionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della CP_5 controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1639/2024
R.G. nella contumacia del ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
CP_4 dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione per ciascuno degli anni Parte_1 scolastici di cui in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00; condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 1.000,00 sulla carta elettronica da assegnare alla ricorrente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Fabio Fanara. Così deciso in Ragusa il 04.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2024 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nata a [...] (cl) il 30.05.1981, C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Fabio Fanara del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP
; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 docente assunta a tempo determinato Parte_1 dal (d'ora in avanti anche solo e Controparte_1 CP_4 in atto in servizio presso l'I.C. “L. Sciascia” di Vittoria (RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente negli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, presso vari istituti scolastici dell'ambito territoriale di Ragusa, con contratti a tempo determinato, e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù delle supplenze svolte per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 a percepire l'importo “bonus Docente” previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per un totale di € 1000; condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfazione di quanto dovuto”. Ultimata la trattazione nella contumacia del non costituitosi in giudizio benché CP_4 ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Premesso in fatto che la ricorrente ha documentato di avere ricevuto, per gli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, l'assegnazione di incarichi di docenza fino al 30 giugno (nell'A.S. 2022/2023 dal 07.09.2022 al 30.06.2023 e nell'A.S. 2023/2024 dall'01.09.2023 al 30.06.2024), rientrando perciò nel novero dei docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 124/1999 - per il quale “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”- e di essere interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto assunta con contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. contratto in atti), va osservato che la questione di diritto per cui è causa è stata recentemente affrontata e risolta dalla
Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con l'affermazione, sulla scorta delle articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei seguenti principi di diritto: «
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». (cfr. CASS. n.
29961/2023). Ciò detto, poiché a norma dell'art. 74, commi primo e secondo, D.Lvo n. 297/1994 “nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto” e “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e la ricorrente - a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche quale docente assunta a tempo determinato - ha provato di avere svolto, nell'A.S. 2022/2023, incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, deve oggi senz'altro dichiararsene il diritto, per tale anno, al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica mercé l'attribuzione al ricorrente della CP_4
c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento all'A.S. 2023/2024 per il disposto del recentemente introdotto art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche nella L. n. 103/2023 - a mente del quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” -, ancorché l'incarico di supplenza sia stato conferito alla ricorrente dall'01.09.2023 al 30.06.2024 (ovvero fino al termine delle attività didattiche) e l'art. 1, comma primo lett. a) e comma settimo, D.M. n. 131/2007, recante “norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo di cui all'art. 4 della L. n.124/1999”, identifichi le supplenze annuali in quelle conferite “per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico” e che abbiano
“effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine il 31 agosto”. Avendo la Suprema Corte espressamente affermato che “la Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999” (cfr. CASS. n. 29961/2023 cit.), anche l'anzidetta disposizione regolamentare va infatti disapplicata - al pari dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 in parte qua - per identità di ratio ingiustificatamente discriminatoria in contrasto con il richiamato diritto unionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della CP_5 controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1639/2024
R.G. nella contumacia del ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
CP_4 dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione per ciascuno degli anni Parte_1 scolastici di cui in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00; condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 1.000,00 sulla carta elettronica da assegnare alla ricorrente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Fabio Fanara. Così deciso in Ragusa il 04.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella