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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 7 Ottobre 2025, sono comparsi, alle ore 9:54, l'Avv. Vitello per l'attrice e l'Avv. Patti per la che discutono la causa Controparte_1 riportandosi ai propri scritti difensivi. L'Avv. Vitello fa presente di avere depositato il 6 Ottobre 2025 l'istanza di liquidazione ex art. 82 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:21, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:46, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
AR CO
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:46 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 7 Ottobre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in via Padre Parte_1
Pio n. 3, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_1 ad Agrigento, nella via San Vito n. 26, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attrice -
CONTRO
1) la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, in via Gioeni n. 43, presso lo studio dell'Avv. Marco Patti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata agli atti di lite,
- convenuta -
2) il signor nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. , CodiceFiscale_2
2 - convenuto/contumace -
Oggetto: Risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Conclusioni per l'attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite e alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 4 Gennaio 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta e nelle note scritte depositate, rispettivamente, il 25 Maggio 2021 e il 10 Febbraio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato per posta il 23 Febbraio 2021 la signora
[...] vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, e il signor . All'uopo premetteva Controparte_2 che, la mattina del 17 Settembre 2018, intorno alle ore 9:30, mentre circolava a piedi nella
Piazza Crispi del Comune di Naro (AG), nei pressi del bar sito all'interno del rifornimento di carburante ivi esistente, era stata investita dall'autovettura Fiat Stilo, targata CS025HF, di proprietà e condotta dal prefato assicurata per la RCA con la suddetta Controparte_2 compagnia assicuratrice in forza della polizza n. 21168CB. Ciò in quanto, nell'effettuare una manovra di retromarcia il cennato conducente non si era avveduto della presenza di essa istante, colpendola e facendola cadere sul suolo. Esponendo che, a seguito di tale sinistro, avendo riportato dei danni, era stata trasportata con l'autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì (AG), dove le era stata diagnosticata la frattura composta della branca ischio pubica destra, nonché la frattura composta dell'osso iliaco destro, con la prescrizione di riposo funzionale a letto per trenta giorni. L'attrice riferiva che, come accertato dal C.T.P. a cui aveva affidato l'incarico di predisporre apposita perizia, a causa del menzionato incidente non solo le era residuata una invalidità permanente valutabile nella misura del 9%; ma, inoltre, aveva sopportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, oltre che periodi di invalidità temporanea relativa al 75%, al 50% e al 25% quantificabili,
3 rispettivamente, in quaranta giorni i primi due e in ulteriori venti giorni il terzo. Deducendo che, i danni in parola ammontavano a complessivi € 18.616,56, ai quali dovevano aggiungersi
€ 1.350,00 per le spese mediche sostenute ed € 4.600,00 per il danno morale patito. La stessa affermava che, la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere in capo al signor CP_2
pure in considerazione del modulo di denuncia di sinistro allegato nel proprio
[...] fascicolo, in cui aveva dichiarato di averla investita, quale pedone, nell'effettuare l'enunciata manovra di retromarcia. Osservando che sia le diffide contenenti la richiesta di risarcimento dei nominati nocumenti patrimoniali e non patrimoniali, inviate alla ricordata società il 4 Dicembre
2018 e il 30 Aprile 2020; sia l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, esperito nei suoi riguardi il 16 Ottobre 2019, erano stati riscontrati negativamente da ultimo con la missiva del 13 Maggio 2020. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, l'incidente controverso era avvenuto per responsabilità esclusiva di Di conseguenza, di condannare in solido il Controparte_2 medesimo e la richiamata società a risarcirle tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa di tale sinistro, determinati in complessivi € 24.566,56, o nella maggiore, e/o minore somma risultante nel corso della contesa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dello stesso sino all'effettivo soddisfo.
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio depositando il 25 Maggio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo contestava che, quanto rappresentato dalla istante nel predetto atto di citazione relativamente alla dinamica dell'evento lesivo in dibattito non era provato. Evidenziando alcune incongruenze emergenti dalla lettura del certificato rilasciato dal pronto soccorso ove era stata trasportata dopo il verificarsi di quest'ultimo, nonché dall'ascolto del file audio della centrale operativa SUES 118, che era stata chiamata per richiedere l'intervento di un'autoambulanza. La prefata Compagnia Assicuratrice sosteneva che, dell'incidente in discorso doveva ritenersi unica responsabile la signora , Parte_1 essendo avvenuto in una zona della Piazza Crispi di Naro riservata alla circolazione dei veicoli.
Di guisa che, si sarebbe potuto evitare se nel percorrerla l'attrice avesse tenuto una condotta conforme al disposto dell'art. 190 del codice della strada. Asserendo che, quella mattina la stessa aveva posto in essere un comportamento colposamente negligente, poiché, per sua ammissione, sentendo squillare il cellulare si era fermata in maniera incauta e improvvisa per prenderlo, distraendosi e non accorgendosi della manovra di retromarcia messa in atto dalla
4 cennata Fiat Stilo. La citata società rilevava che, comunque, doveva dichiararsi il concorso di colpa della istante, tenuto conto della previsione di cui all'art. 1227, I comma, c.c.
Denunciando, con riferimento al quantum debeatur, che la quantificazione dei nocumenti fisici patiti, da essa operata, era eccessiva, sproporzionata e non supportata sotto il profilo probatorio.
In forza di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di dichiarare, in via principale, infondata in fatto e in diritto la pretesa avanzata da , rigettandola, non essendo Parte_1 tenuta a risarcirle alcunché. In subordine, il concorso di colpa della medesima per violazione dell'art. 190, I comma, del codice della strada, riducendo, di conseguenza, la richiesta risarcitoria formulata tenendo conto della quota di responsabilità che fosse ritenuto opportuno riconoscere.
Con provvedimento adottato l'8 Giugno 2021, in accoglimento dell'istanza debitamente spiegata, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava all'attrice un nuovo termine per notificare al signor l'atto di citazione che aveva incoato la Controparte_2 vertenza processuale, unitamente a una copia del primo. La istante vi procedeva facendogli notificare per posta tali atti il 10 Luglio 2021.
Il menzionato convenuto, pur essendo stato regolarmente raggiunto dalla enunciata notifica, non si costituiva nel procedimento de quo. Tant'è che, con ordinanza emessa il 7
Dicembre 2021 l'adita autorità giudiziaria ne dichiarava la contumacia. Successivamente, con quella adottata il 12 Aprile 2022 quest'ultima ammetteva l'interrogatorio formale di CP_2
e di nonché la prova testimoniale richiesti dalle parti in contesa.
[...] Parte_1
Soltanto l'attrice rendeva interrogatorio formale durante l'udienza del 27 Settembre 2022, nella quale veniva escusso uno dei testi da essa intimati. Nel corso di quella del 14 Febbraio 2023 il legale della istante dichiarava di rinunciare all'audizione dell'altro testimone. Mediante provvedimento emesso nel nominato giorno il Giudice ammetteva la C.T.U. medico-legale richiesta da , nominando alla stregua di perito il Dott. , che, dopo Parte_1 Persona_1 avere depositato la dichiarazione di accettazione di tale incarico, il 2 Marzo 2024 depositava la relazione tecnica d'ufficio all'uopo predisposta. Nell'ordinanza emessa l'11 Febbraio 2025 ex art. 127ter, III comma, c.p.c., l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 6 e il 10 Febbraio 2025. Indi, all'udienza odierna del 7 Ottobre 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice
5 l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nell'ipotesi che ci occupa la signora Parte_1
è riuscita a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni riferite in ordine alla
[...] dinamica dell'incidente per cui è lite. Il che si palesa risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente anticipato. In buona sostanza, l'attrice ha provato essere esatta la ricostruzione, esposta nel ricordato atto di citazione, del sinistro occorsole la mattina del 17
Settembre 2018 allorché, mentre circolava a piedi nella Piazza Crispi del Comune di Naro (AG), nei pressi del bar sito all'interno del rifornimento di carburante ivi esistente è stata investita dall'autovettura Fiat Stilo, targata CS025HF, assicurata per la RCA con la Controparte_1
di proprietà e condotta dal signor che, nell'effettuare una manovra
[...] Controparte_2 di retromarcia non si è avveduto della sua presenza, colpendola e facendola cadere sul suolo.
Alcuni indizi a supporto della conformità alla realtà dei fatti di tale descrizione si ricavano, innanzitutto, dall'esame della constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, che l'anzidetto convenuto ha compilato e sottoscritto prima di inviarla alla cennata compagnia assicuratrice. In tale modulo sono stati indicati la data, l'ora e il luogo in cui è avvenuto l'evento traumatico in discussione, il nome e il cognome del conducente, quelli della istante, qualificata alla stregua di pedone, nonché i dati afferenti alla macchina guidata dal primo e alla polizza che all'epoca la garantiva per la RCA. Inoltre, e per quel che qui interessa maggiormente, all'interno della voce “osservazioni” individuata con il n. 14, riportata in basso a sinistra (per chi osserva),
è stata inserita la seguente dichiarazione, rilasciata da : “RETROCEDEVO E Controparte_2
NON MI ACCORGEVO DEL PEDONE”. Mentre, in seno a quella inserita in basso a destra (per chi guarda), si è riportato quanto dichiarato da a seguito del menzionato Parte_1 incidente, ossia: “CAMMINAVO E VENIVO INVESTITA DALL'AUTOVETTURA CHE
RETROCEDEVA”. E' innegabile che, tramite la dichiarazione su richiamata l'enunciato convenuto si è assunto l'esclusiva responsabilità della causazione dell'urto avvenuto fra il rispettivo veicolo e l'attrice, che stava transitando a piedi nella nominata piazza del Comune di
Naro. Relativamente al valore probatorio da attribuire alla constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro in commento, bisogna fare riferimento al principio sancito dalla
6 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. In virtù di esso si riconosce che: “(……) la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e -
(……) - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (cfr.: Cass., Sez. U., 5/05/2006 n. 10311; conforme: Cass.,
Sez. 3, ordinanza n. 25770 del 14/10/2019). Un ulteriore elemento indiziario, che induce a ritenere che l'evento traumatico in parola è avvenuto con le modalità superiormente illustrate, si ricava dalla lettura del referto per autorità giudiziaria n. 17749 rilasciato dal medico di turno dell'U.O. Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, del presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì, ove è stata trasportata la istante subito dopo il suo verificarsi, nel momento in cui è stata dimessa nel pomeriggio del 17 Settembre 2018.
Nell'ambito di tale documento, allegato nel fascicolo di quest'ultima in copia conforme all'originale, sotto la dicitura “CAUSALE DELLE LESIONI DICHIARATE DAL
PAZIENTE” è stato trascritto: “pedone riferisce di essere stata urtata da un'automobile in manovra di retromarcia in data odierna alle ore 10,00 circa a Naro”. Il che è conforme a quanto riportato nel verbale di pronto soccorso n. 17749, redatto sempre il 17 Settembre 2018, anch'esso prodotto agli atti del procedimento de quo in copia conforme all'originale, recante in calce le firme del sanitario che lo ha compilato e della persona che ha assistito/accompagnato
Ciò in quanto, nello stesso è stato indicato come motivo dell'accesso un Parte_1 incidente stradale, che consente di dare all'espressione “caduta accidentale”, inserita più sotto, alla voce “Dati Anamnestici”, una interpretazione diversa da quella fornita dalla
[...] nella propria comparsa di risposta. Di certo, più conforme alla locuzione Controparte_1 utilizzata sopra per identificare il motivo di accesso al ricordato pronto soccorso, nonché alla causale delle lesioni dichiarate dal paziente nel richiamato referto per autorità giudiziaria n.
17749. Invero, contrariamente alla tesi sostenuta dalla suddetta società, non appare plausibile qualificare queste ultime alla stregua di incongruenze se lette nel loro complesso, tenendo conto che, i cennati dati anamnestici sono stati trascritti dal medico che ha predisposto il verbale di pronto soccorso in dibattito. Mentre, nelle altre menzionate voci dello stesso e del citato referto sono state raccolte le dichiarazioni rese dal paziente. A conferma di tale considerazione depone
7 il fatto che, in seno al verbale di dimissione n. 92761, redatto il 22 Settembre 2018 dal sanitario di turno del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento all'esito della presa in carico dell'attrice, del pari versato nel procedimento de quo, accanto alla dicitura “Dati
Anamnestici” è stato, fra l'altro, indicato: “rif 4 giorni fa incidente stradale (……)”. In proposito è necessario evidenziare che, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che: “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art.
2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo.
(……)” (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 26/07/2024 n. 20879).
Il valore indiziario dei documenti appena analizzati circa l'individuazione della causa che ha dato origine all'enunciato evento traumatico va valutato unitamente agli altri dati probatori, che si ricavano dalla disamina delle risposte rilasciate dall'unico teste escusso nel corso della fase istruttoria della controversia. Ebbene, il signor ha ammesso di Parte_2 ricordare sia che un giorno si è recato al bar che si trova dentro il distributore di benzina, ubicato nella Piazza Crispi del Comune di Naro;
sia che uscendo da tale esercizio commerciale ha visto una macchina Fiat, di colore grigio, che nel fare retromarcia ha colpito l'odierna istante.
Aggiungendo che, gli è sembrato che, dopo essere stata urtata, quest'ultima è caduta a terra.
Nel prosieguo ha precisato di non rammentare il numero di targa del nominato veicolo.
Dichiarando, invece, di ricordare, innanzitutto, che il sinistro in argomento è avvenuto nei pressi di un negozio che vende detersivi. In secondo luogo che, la signora stava Parte_1 camminando ed è stata colpita dalla ricordata automobile intenta a fare marcia in dietro. Ha, quindi, affermato che il richiamato incidente è avvenuto di mattina, forse intorno alle ore
9:30/10:00. Puntualizzando, in chiusura, di non rammentare dove è stata colpita l'attrice, né quale parte della predetta vettura la ha urtata (cfr.: verbale dell'udienza del 27/09/2022). Or dunque, quest'ultima dichiarazione resa dal prefato testimone, insieme al fatto che egli ha riconosciuto di non ricordare se, a seguito della collisione, la istante è caduta a terra, sono state additate dalla compagnia assicuratrice convenuta come delle incongruenze che inficiano di inattendibilità l'intera sua deposizione. In realtà, in considerazione, per un verso, di quanto affermato da in sede di interrogatorio formale, negando che il 17 Settembre Parte_1
2018 è caduta accidentalmente sul suolo, nonché di camminare sulla sede stradale riservata alla circolazione dei mezzi (cfr.: verbale dell'udienza del 27/09/2022); per un altro, dell'assenza di
8 elementi istruttori, e/o di natura indiziaria di segno contrario, non offerti dalla cennata società, non può dubitarsi dell'attendibilità delle risposte fornite dal signor . D'altro Parte_2 canto, deve rilevarsi che, a fronte delle contestazioni di tipo meramente labiale formulate dalla né essa, né, men che mai, il signor rimasto Controparte_1 Controparte_2 contumace e non comparso a rendere interrogatorio formale, pur essendo stato regolarmente avvisato, hanno dimostrato la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente prevista dal I comma dell'art. 2054 c.c. Segnatamente che, il menzionato convenuto ha fatto tutto il possibile per evitare il danno arrecato all'attrice. A questa osservazione deve aggiungersi una ulteriore significativa argomentazione. Dall'esame degli enunciati documenti e della deposizione rilasciata dal nominato teste non emergono dati probatori tali da indurre a ritenere, come pretende, invece, la compagnia assicuratrice convenuta, che la mattina del 17 Settembre 2018 la istante ha tenuto una condotta imprevedibile e anormale, idonea a rendere impossibile al conducente della ricordata Fiat Stilo di prevenire l'evento traumatico oggetto del contendere, cioè di avvistarla e di osservarne in maniera tempestiva i movimenti, così da evitare di colpirla.
In effetti, non risulta dimostrato che è apparsa all'improvviso sulla traiettoria Parte_1 della richiamata macchina, ovvero che, violando le norme del codice della strada, si è posta in modo repentino e non prevedibile vicino alla stessa, il cui conducente era impegnato a effettuare una manovra di retromarcia. Ciò significa che, la presunzione di responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro in parola, che nell'ipotesi che ci occupa deve imputarsi, ai sensi dell'art. 2054 c.c., a carico di non è affatto superata, nemmeno Controparte_2 dall'eventuale, ma non provata, omessa osservanza da parte dell'attrice dell'obbligo di dare la precedenza all'anzidetto veicolo. Per le ragioni appena illustrate va, di conseguenza, escluso qualsivoglia concorso di colpa della istante nella causazione del citato incidente, pure paventato dalla cennata società. Pertanto, il prefato convenuto si configura come l'unico responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora per effetto di Parte_1 quest'ultimo.
3.- Con riferimento, poi, tanto all'an debeatur, che all'esatta e corretta quantificazione dell'entità, in termini monetari, dei patimenti di natura fisica sofferti dall'attrice a seguito dell'evento lesivo in questione è necessario analizzare la C.T.U. medico-legale predisposta dal
Dott. , che la ha depositata il 2 Marzo 2024. Per rispondere ai quesiti rivoltigli da Persona_1 codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 14 Febbraio 2023 egli ha, preliminarmente, visitato la periziata, oltre ad avere sottoposto a disamina la documentazione di tipo sanitario avuta a
9 disposizione, in quanto versata agli atti di causa. Illustrando i risultati dell'esame clinico della istante, della sua anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa e patologica remota, nonché dell'esame obiettivo e psichico su di lei condotti. Prendendo le mosse dagli elementi raccolti il menzionato perito ha sviluppato le proprie considerazioni di natura medica. Osservando che, in forza di essi non emergono nella signora postumi rilevanti dovuti alla Parte_1 frattura composta della branca ischio pubica di destra e alla frattura composta dell'ala iliaca di destra, riportate in seguito all'enunciato incidente. Lo stesso ha spiegato che, l'esame obiettivo che ha compiuto sulla periziata ha evidenziato un sistema scheletrico armonicamente sviluppato, con punti vertebrali non dolenti e niente da rilevare a carico delle piccole e grandi articolazioni. Aggiungendo sia che la manovra di Lasègue è risultata negativa bilateralmente;
sia che l'attrice presenta una stazione eretta e una deambulazione possibili, autonome e corrette.
Ha, poi, specificato che le nominate fratture composte non hanno necessitato di ricovero ospedaliero. Per quel che concerne, invece, il piano psichico della istante, il Dott. Persona_1 ha riconosciuto sussistere chiaramente il rapporto causale tra il sinistro occorsole nel mese di
Settembre 2018 e gli effetti sulla sua performance psichica attuale. Sottolineando la comparsa in lei di una sintomatologia caratterizzata da fobie a muoversi in mezzo al traffico cittadino e di attraversare la strada, oltre che da pensieri intrusivi e disturbanti dell'evento traumatico in dibattito, con un notevole stato ansioso e turbe del sonno. Ha puntualizzato che, per questa peculiare situazione la periziata ha praticato varie terapie con scarso beneficio, con ultima prescrizione di psicofarmaci risalente al 12 Ottobre 2023. Rilevando che, la relazione eziologica tra il ricordato incidente e i disturbi psichici riferiti dalla signora è stata Parte_1 confermata dall'esame psichico a cui la ha sottoposta, descrivendone l'esito. Sulla scorta dei dati così raccolti il C.T.U. ha diagnosticato la ricorrenza nell'attrice in conseguenza del richiamato incidente di un disturbo dell'adattamento in sindrome post traumatica da stress cronico con ansia e umore depresso. Nel formulare le sue conclusioni il medesimo ha constatato che, sul piano funzionale ortopedico in atto la istante non presenta reliquati degni di nota scaturenti dalle fratture, sopra indicate, riportate per effetto dell'evento lesivo in contestazione.
Mentre, dal punto di vista psichico si palesa innegabile il rapporto di casualità fra quest'ultimo e il suddetto disturbo dell'adattamento in sindrome post traumatica da stress cronico con ansia e umore deflesso, di cui la periziata soffre. In forza delle considerazioni testé illustrate il cennato perito ha riconosciuto, in primis, che ha sopportato un periodo di inabilità Parte_1 temporanea totale di grado elevato di giorni 30 e un periodo di invalidità temporanea parziale
10 al 50% di grado medio di 60 giorni. In secondo luogo che, dalla patologia su accertata sono derivati nell'attrice dei postumi cronici psichici, che le comportano un grado di invalidità permanente, che determina un danno biologico di lieve-media entità, che va quantificato, in forza della tabella delle menomazioni richiamata dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private, nella misura del 6% (cfr.: pagg. 9, 10 e 11 della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, le obiettive e puntuali valutazioni sanitarie sviluppate all'interno della C.T.U. testé analizzata, da ritenersi in questa sede pienamente accoglibili e condivisibili, attestano, tenuto conto degli indizi e dei dati istruttori ricavati dalle prove documentali e orali a disposizione, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che ha legittimamente indotto la istante a instaurare la vertenza processuale che ci occupa. Precipuamente, l'esistenza di un rapporto eziologico fra, da un lato, il sinistro nel quale è rimasta coinvolta la mattina del 17 Settembre 2018, allorché è stata investita dall'automobile appartenente e condotta da , mentre era intenta Controparte_2
a effettuare una manovra di retromarcia;
dall'altro, le lesioni fisiche che ha patito.
3.1.- Per liquidare monetariamente l'invalidità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti, così come accertati dal Dott. , è necessario fornire alcune Persona_1 delucidazioni inerenti alla nozione del c.d. “danno biologico”. In ordine a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio provocato dal fatto illecito altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Segnatamente, sia quello statico, corrispondente al nocumento dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così: Cass. n. 8054/1994; Cass.
n. 5669/1994). Di guisa che, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n. 10153/1993). Il che comporta che, nella fattispecie, vertendosi in materia di lesioni di lieve entità causate da un incidente stradale, per la quantificazione in via equitativa del danno biologico si devono adottare, quali criteri e misure di riferimento, quelli stabiliti dal I comma dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, come aggiornati, da ultimo, dal D.M. del 18 Luglio 2025.
Alla luce di tali osservazioni, tenuto conto dell'età di 37 anni che aveva Parte_1 al momento del sinistro e delle caratteristiche dell'invalidità conseguente, sembra congruo adottare nella misura di € 963,40 il valore del punto base del danno permanente, da utilizzare
11 per monetizzare i 6 punti di invalidità permanente attribuiti dal menzionato perito agli esiti morbosi in lei residuati, pervenendo alla somma di € 8.500,08. A questo importo deve aggiungersi quello dovutole in relazione ai giorni di invalidità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale al 50% concessile dall'enunciato C.T.U. Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di 30 giorni, per i quali l'indennità giornaliera spettante è eguale a €
56,18, all'infortunata va corrisposta a tale titolo la cifra di € 1.685,40 (cioè: 30 x € 56,18).
Mentre, per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% dallo stesso riconosciutile, considerando € 28,09 l'indennizzo giornaliero per essi dovuto, si liquida all'attrice l'ulteriore ammontare di € 1.685,40 (ossia: 60 x € 28,09). Ciò posto, si configura indispensabile individuare chi deve essere condannato a pagare alla istante i nominati importi, pari a complessivi € 11.870,88. A ben guardare, la quando è accaduto Controparte_1
l'evento traumatico controverso garantiva per la responsabilità civile automobilistica la vettura
Fiat Stilo, targata CS025HF, che lo ha provocato, di proprietà e condotta da . Controparte_2
Sicché, quest'ultimo e la ricordata compagnia assicuratrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, vanno condannati, in solido fra loro, a versare alla signora
[...]
la somma, sopra indicata, di € 11.870,88 alla stregua di risarcimento dei danni fisici Parte_1 sofferti per effetto del sinistro in discussione. Inoltre, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 17 Settembre 2018 (giorno in cui è accaduto l'incidente de quo), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dai convenuti, sempre solidalmente, gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (17/09/2018) sino a quella della decisione.
4.- Non suscettibile di accoglimento si palesa una particolare pretesa azionata dall'attrice nell'atto di citazione che ha incoato la contesa. Per il suo tramite chiede all'adita autorità giudiziaria di condannare le controparti in solido a ristorarle il danno morale sofferto in conseguenza dell'evento traumatico oggetto del contendere. Per rigettare tale richiesta è sufficiente rilevare una dirimente circostanza. Nello specifico, nel corso del presente giudizio la istante non ha affatto provato di avere patito, oltre le menomazioni superiormente individuate, pure un danno morale e, comunque, una sofferenza soggettiva aggiuntiva rispetto al disturbo psichico appurato dal C.T.U., tale da incidere negativamente e in maniera più incisiva sulle proprie abitudini di vita, costringendola a cambiarle.
12 5.- Al contrario, corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità risulta essere un'altra domanda articolata dalla signora instaurando il Parte_1 procedimento de quo. Con essa pretende il rimborso delle spese mediche che ha sostenuto per curare i nocumenti fisici riportati a seguito del richiamato sinistro. A conforto di tale richiesta l'attrice ha allegato nel rispettivo fascicolo sia delle fatture, delle ricevute e un rapporto rilasciati, nel periodo ricompreso fra il 18 Settembre 2018 e il 7 Gennaio 2019, dalla Croce
Verde di Canicattì e da altro servizio ambulanze, che hanno effettuato i suoi trasporti dal pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e dall'ospedale San Giovanni di Dio di
Agrigento fino a casa propria e viceversa, nonché dallo specialista neurologo e dall'ortopedico che la hanno visitata privatamente e dall' per;
sia degli Controparte_3 CP_4 scontrini emessi per l'acquisto di farmaci in differenti giorni dalla medesima farmacia, ubicata ad Agrigento. La somma delle cifre indicate in quelli, fra tali documenti, che sono direttamente riconducibili all'anzidetto incidente, è pari a € 1.147,00. Bisogna chiarire che, dalle spese in commento vanno esclusi non solo l'onorario pagato al C.T.P. che ha redatto la perizia medico- legale prodotta dalla istante;
ma, anche, gli esborsi monetari attestati dai cennati scontrini, riguardando farmaci non meglio identificati in nessun modo riferibili alla cura dei danni fisici da lei subiti, e l'ammontare di € 120,00 di cui al rapporto proveniente da Agrigento Soccorso -
Servizio Ambulanze h24, atteso che è assai verosimile che ha corrisponderlo sia stata la madre.
Pertanto, la e il signor sono tenuti, sempre in Controparte_1 Controparte_2 via solidale, a rimborsare alla prefata il menzionato importo di € 1.147,00. Parte_1
6.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario poiché la stessa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della enunciata società e del signor
, sempre in via solidale, le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata Controparte_2 il 2 Marzo 2024, liquidate in seno al provvedimento emesso da codesto Giudice il 6 Giugno
2023 in € 400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
13 la Dott.ssa AR CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che il signor è Controparte_2
l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro in cui è rimasta coinvolta la signora Parte_1
quale pedone, in data 17 Settembre 2018;
[...]
- per l'effetto, condanna il predetto convenuto e la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare, in solido fra loro, all'attrice la complessiva somma di € 11.870,88. Di questa, € 8.500,08 sono a lei dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto in conseguenza dell'incidente in parola. Mentre, il restante importo le spetta come forma di ristoro in relazione ai periodi di invalidità temporanea assoluta e relativa che le sono stati riconosciuti dal C.T.U. Dott. . Inoltre, su tale ammontare, devalutato in Persona_1 base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 17 Settembre 2018 (giorno in cui è accaduto il sinistro in questione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dai convenuti, sempre solidalmente, gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (17/09/2018) sino a quella della decisione;
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, la domanda, avanzata nell'atto di citazione introduttivo della lite, avente a oggetto il risarcimento del danno morale sofferto dalla istante;
- condanna, altresì, il signor e la prefata compagnia assicuratrice a Controparte_2 versare, in via solidale, alla signora la somma di € 1.147,00 alla stregua di Parte_1 rimborso delle spese mediche sostenute;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario poiché la stessa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- infine, pone definitivamente a carico del signor e della Controparte_2 [...]
sempre in via solidale, le spese della consulenza tecnica di ufficio Controparte_1 depositata il 2 Marzo 2024, liquidate in seno al provvedimento emesso da codesto Giudice il 6
Giugno 2023 in € 400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
14 Così deciso in Agrigento in data 7 Ottobre 2025.
Il Giudice
AR CO
15
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 7 Ottobre 2025, sono comparsi, alle ore 9:54, l'Avv. Vitello per l'attrice e l'Avv. Patti per la che discutono la causa Controparte_1 riportandosi ai propri scritti difensivi. L'Avv. Vitello fa presente di avere depositato il 6 Ottobre 2025 l'istanza di liquidazione ex art. 82 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:21, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:46, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
AR CO
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:46 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 7 Ottobre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in via Padre Parte_1
Pio n. 3, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_1 ad Agrigento, nella via San Vito n. 26, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attrice -
CONTRO
1) la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, in via Gioeni n. 43, presso lo studio dell'Avv. Marco Patti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata agli atti di lite,
- convenuta -
2) il signor nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. , CodiceFiscale_2
2 - convenuto/contumace -
Oggetto: Risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Conclusioni per l'attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite e alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 4 Gennaio 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta e nelle note scritte depositate, rispettivamente, il 25 Maggio 2021 e il 10 Febbraio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato per posta il 23 Febbraio 2021 la signora
[...] vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, e il signor . All'uopo premetteva Controparte_2 che, la mattina del 17 Settembre 2018, intorno alle ore 9:30, mentre circolava a piedi nella
Piazza Crispi del Comune di Naro (AG), nei pressi del bar sito all'interno del rifornimento di carburante ivi esistente, era stata investita dall'autovettura Fiat Stilo, targata CS025HF, di proprietà e condotta dal prefato assicurata per la RCA con la suddetta Controparte_2 compagnia assicuratrice in forza della polizza n. 21168CB. Ciò in quanto, nell'effettuare una manovra di retromarcia il cennato conducente non si era avveduto della presenza di essa istante, colpendola e facendola cadere sul suolo. Esponendo che, a seguito di tale sinistro, avendo riportato dei danni, era stata trasportata con l'autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì (AG), dove le era stata diagnosticata la frattura composta della branca ischio pubica destra, nonché la frattura composta dell'osso iliaco destro, con la prescrizione di riposo funzionale a letto per trenta giorni. L'attrice riferiva che, come accertato dal C.T.P. a cui aveva affidato l'incarico di predisporre apposita perizia, a causa del menzionato incidente non solo le era residuata una invalidità permanente valutabile nella misura del 9%; ma, inoltre, aveva sopportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, oltre che periodi di invalidità temporanea relativa al 75%, al 50% e al 25% quantificabili,
3 rispettivamente, in quaranta giorni i primi due e in ulteriori venti giorni il terzo. Deducendo che, i danni in parola ammontavano a complessivi € 18.616,56, ai quali dovevano aggiungersi
€ 1.350,00 per le spese mediche sostenute ed € 4.600,00 per il danno morale patito. La stessa affermava che, la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere in capo al signor CP_2
pure in considerazione del modulo di denuncia di sinistro allegato nel proprio
[...] fascicolo, in cui aveva dichiarato di averla investita, quale pedone, nell'effettuare l'enunciata manovra di retromarcia. Osservando che sia le diffide contenenti la richiesta di risarcimento dei nominati nocumenti patrimoniali e non patrimoniali, inviate alla ricordata società il 4 Dicembre
2018 e il 30 Aprile 2020; sia l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, esperito nei suoi riguardi il 16 Ottobre 2019, erano stati riscontrati negativamente da ultimo con la missiva del 13 Maggio 2020. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, l'incidente controverso era avvenuto per responsabilità esclusiva di Di conseguenza, di condannare in solido il Controparte_2 medesimo e la richiamata società a risarcirle tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa di tale sinistro, determinati in complessivi € 24.566,56, o nella maggiore, e/o minore somma risultante nel corso della contesa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dello stesso sino all'effettivo soddisfo.
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio depositando il 25 Maggio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo contestava che, quanto rappresentato dalla istante nel predetto atto di citazione relativamente alla dinamica dell'evento lesivo in dibattito non era provato. Evidenziando alcune incongruenze emergenti dalla lettura del certificato rilasciato dal pronto soccorso ove era stata trasportata dopo il verificarsi di quest'ultimo, nonché dall'ascolto del file audio della centrale operativa SUES 118, che era stata chiamata per richiedere l'intervento di un'autoambulanza. La prefata Compagnia Assicuratrice sosteneva che, dell'incidente in discorso doveva ritenersi unica responsabile la signora , Parte_1 essendo avvenuto in una zona della Piazza Crispi di Naro riservata alla circolazione dei veicoli.
Di guisa che, si sarebbe potuto evitare se nel percorrerla l'attrice avesse tenuto una condotta conforme al disposto dell'art. 190 del codice della strada. Asserendo che, quella mattina la stessa aveva posto in essere un comportamento colposamente negligente, poiché, per sua ammissione, sentendo squillare il cellulare si era fermata in maniera incauta e improvvisa per prenderlo, distraendosi e non accorgendosi della manovra di retromarcia messa in atto dalla
4 cennata Fiat Stilo. La citata società rilevava che, comunque, doveva dichiararsi il concorso di colpa della istante, tenuto conto della previsione di cui all'art. 1227, I comma, c.c.
Denunciando, con riferimento al quantum debeatur, che la quantificazione dei nocumenti fisici patiti, da essa operata, era eccessiva, sproporzionata e non supportata sotto il profilo probatorio.
In forza di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di dichiarare, in via principale, infondata in fatto e in diritto la pretesa avanzata da , rigettandola, non essendo Parte_1 tenuta a risarcirle alcunché. In subordine, il concorso di colpa della medesima per violazione dell'art. 190, I comma, del codice della strada, riducendo, di conseguenza, la richiesta risarcitoria formulata tenendo conto della quota di responsabilità che fosse ritenuto opportuno riconoscere.
Con provvedimento adottato l'8 Giugno 2021, in accoglimento dell'istanza debitamente spiegata, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava all'attrice un nuovo termine per notificare al signor l'atto di citazione che aveva incoato la Controparte_2 vertenza processuale, unitamente a una copia del primo. La istante vi procedeva facendogli notificare per posta tali atti il 10 Luglio 2021.
Il menzionato convenuto, pur essendo stato regolarmente raggiunto dalla enunciata notifica, non si costituiva nel procedimento de quo. Tant'è che, con ordinanza emessa il 7
Dicembre 2021 l'adita autorità giudiziaria ne dichiarava la contumacia. Successivamente, con quella adottata il 12 Aprile 2022 quest'ultima ammetteva l'interrogatorio formale di CP_2
e di nonché la prova testimoniale richiesti dalle parti in contesa.
[...] Parte_1
Soltanto l'attrice rendeva interrogatorio formale durante l'udienza del 27 Settembre 2022, nella quale veniva escusso uno dei testi da essa intimati. Nel corso di quella del 14 Febbraio 2023 il legale della istante dichiarava di rinunciare all'audizione dell'altro testimone. Mediante provvedimento emesso nel nominato giorno il Giudice ammetteva la C.T.U. medico-legale richiesta da , nominando alla stregua di perito il Dott. , che, dopo Parte_1 Persona_1 avere depositato la dichiarazione di accettazione di tale incarico, il 2 Marzo 2024 depositava la relazione tecnica d'ufficio all'uopo predisposta. Nell'ordinanza emessa l'11 Febbraio 2025 ex art. 127ter, III comma, c.p.c., l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 6 e il 10 Febbraio 2025. Indi, all'udienza odierna del 7 Ottobre 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice
5 l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nell'ipotesi che ci occupa la signora Parte_1
è riuscita a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni riferite in ordine alla
[...] dinamica dell'incidente per cui è lite. Il che si palesa risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente anticipato. In buona sostanza, l'attrice ha provato essere esatta la ricostruzione, esposta nel ricordato atto di citazione, del sinistro occorsole la mattina del 17
Settembre 2018 allorché, mentre circolava a piedi nella Piazza Crispi del Comune di Naro (AG), nei pressi del bar sito all'interno del rifornimento di carburante ivi esistente è stata investita dall'autovettura Fiat Stilo, targata CS025HF, assicurata per la RCA con la Controparte_1
di proprietà e condotta dal signor che, nell'effettuare una manovra
[...] Controparte_2 di retromarcia non si è avveduto della sua presenza, colpendola e facendola cadere sul suolo.
Alcuni indizi a supporto della conformità alla realtà dei fatti di tale descrizione si ricavano, innanzitutto, dall'esame della constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, che l'anzidetto convenuto ha compilato e sottoscritto prima di inviarla alla cennata compagnia assicuratrice. In tale modulo sono stati indicati la data, l'ora e il luogo in cui è avvenuto l'evento traumatico in discussione, il nome e il cognome del conducente, quelli della istante, qualificata alla stregua di pedone, nonché i dati afferenti alla macchina guidata dal primo e alla polizza che all'epoca la garantiva per la RCA. Inoltre, e per quel che qui interessa maggiormente, all'interno della voce “osservazioni” individuata con il n. 14, riportata in basso a sinistra (per chi osserva),
è stata inserita la seguente dichiarazione, rilasciata da : “RETROCEDEVO E Controparte_2
NON MI ACCORGEVO DEL PEDONE”. Mentre, in seno a quella inserita in basso a destra (per chi guarda), si è riportato quanto dichiarato da a seguito del menzionato Parte_1 incidente, ossia: “CAMMINAVO E VENIVO INVESTITA DALL'AUTOVETTURA CHE
RETROCEDEVA”. E' innegabile che, tramite la dichiarazione su richiamata l'enunciato convenuto si è assunto l'esclusiva responsabilità della causazione dell'urto avvenuto fra il rispettivo veicolo e l'attrice, che stava transitando a piedi nella nominata piazza del Comune di
Naro. Relativamente al valore probatorio da attribuire alla constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro in commento, bisogna fare riferimento al principio sancito dalla
6 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. In virtù di esso si riconosce che: “(……) la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e -
(……) - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (cfr.: Cass., Sez. U., 5/05/2006 n. 10311; conforme: Cass.,
Sez. 3, ordinanza n. 25770 del 14/10/2019). Un ulteriore elemento indiziario, che induce a ritenere che l'evento traumatico in parola è avvenuto con le modalità superiormente illustrate, si ricava dalla lettura del referto per autorità giudiziaria n. 17749 rilasciato dal medico di turno dell'U.O. Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, del presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì, ove è stata trasportata la istante subito dopo il suo verificarsi, nel momento in cui è stata dimessa nel pomeriggio del 17 Settembre 2018.
Nell'ambito di tale documento, allegato nel fascicolo di quest'ultima in copia conforme all'originale, sotto la dicitura “CAUSALE DELLE LESIONI DICHIARATE DAL
PAZIENTE” è stato trascritto: “pedone riferisce di essere stata urtata da un'automobile in manovra di retromarcia in data odierna alle ore 10,00 circa a Naro”. Il che è conforme a quanto riportato nel verbale di pronto soccorso n. 17749, redatto sempre il 17 Settembre 2018, anch'esso prodotto agli atti del procedimento de quo in copia conforme all'originale, recante in calce le firme del sanitario che lo ha compilato e della persona che ha assistito/accompagnato
Ciò in quanto, nello stesso è stato indicato come motivo dell'accesso un Parte_1 incidente stradale, che consente di dare all'espressione “caduta accidentale”, inserita più sotto, alla voce “Dati Anamnestici”, una interpretazione diversa da quella fornita dalla
[...] nella propria comparsa di risposta. Di certo, più conforme alla locuzione Controparte_1 utilizzata sopra per identificare il motivo di accesso al ricordato pronto soccorso, nonché alla causale delle lesioni dichiarate dal paziente nel richiamato referto per autorità giudiziaria n.
17749. Invero, contrariamente alla tesi sostenuta dalla suddetta società, non appare plausibile qualificare queste ultime alla stregua di incongruenze se lette nel loro complesso, tenendo conto che, i cennati dati anamnestici sono stati trascritti dal medico che ha predisposto il verbale di pronto soccorso in dibattito. Mentre, nelle altre menzionate voci dello stesso e del citato referto sono state raccolte le dichiarazioni rese dal paziente. A conferma di tale considerazione depone
7 il fatto che, in seno al verbale di dimissione n. 92761, redatto il 22 Settembre 2018 dal sanitario di turno del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento all'esito della presa in carico dell'attrice, del pari versato nel procedimento de quo, accanto alla dicitura “Dati
Anamnestici” è stato, fra l'altro, indicato: “rif 4 giorni fa incidente stradale (……)”. In proposito è necessario evidenziare che, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che: “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art.
2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo.
(……)” (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 26/07/2024 n. 20879).
Il valore indiziario dei documenti appena analizzati circa l'individuazione della causa che ha dato origine all'enunciato evento traumatico va valutato unitamente agli altri dati probatori, che si ricavano dalla disamina delle risposte rilasciate dall'unico teste escusso nel corso della fase istruttoria della controversia. Ebbene, il signor ha ammesso di Parte_2 ricordare sia che un giorno si è recato al bar che si trova dentro il distributore di benzina, ubicato nella Piazza Crispi del Comune di Naro;
sia che uscendo da tale esercizio commerciale ha visto una macchina Fiat, di colore grigio, che nel fare retromarcia ha colpito l'odierna istante.
Aggiungendo che, gli è sembrato che, dopo essere stata urtata, quest'ultima è caduta a terra.
Nel prosieguo ha precisato di non rammentare il numero di targa del nominato veicolo.
Dichiarando, invece, di ricordare, innanzitutto, che il sinistro in argomento è avvenuto nei pressi di un negozio che vende detersivi. In secondo luogo che, la signora stava Parte_1 camminando ed è stata colpita dalla ricordata automobile intenta a fare marcia in dietro. Ha, quindi, affermato che il richiamato incidente è avvenuto di mattina, forse intorno alle ore
9:30/10:00. Puntualizzando, in chiusura, di non rammentare dove è stata colpita l'attrice, né quale parte della predetta vettura la ha urtata (cfr.: verbale dell'udienza del 27/09/2022). Or dunque, quest'ultima dichiarazione resa dal prefato testimone, insieme al fatto che egli ha riconosciuto di non ricordare se, a seguito della collisione, la istante è caduta a terra, sono state additate dalla compagnia assicuratrice convenuta come delle incongruenze che inficiano di inattendibilità l'intera sua deposizione. In realtà, in considerazione, per un verso, di quanto affermato da in sede di interrogatorio formale, negando che il 17 Settembre Parte_1
2018 è caduta accidentalmente sul suolo, nonché di camminare sulla sede stradale riservata alla circolazione dei mezzi (cfr.: verbale dell'udienza del 27/09/2022); per un altro, dell'assenza di
8 elementi istruttori, e/o di natura indiziaria di segno contrario, non offerti dalla cennata società, non può dubitarsi dell'attendibilità delle risposte fornite dal signor . D'altro Parte_2 canto, deve rilevarsi che, a fronte delle contestazioni di tipo meramente labiale formulate dalla né essa, né, men che mai, il signor rimasto Controparte_1 Controparte_2 contumace e non comparso a rendere interrogatorio formale, pur essendo stato regolarmente avvisato, hanno dimostrato la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente prevista dal I comma dell'art. 2054 c.c. Segnatamente che, il menzionato convenuto ha fatto tutto il possibile per evitare il danno arrecato all'attrice. A questa osservazione deve aggiungersi una ulteriore significativa argomentazione. Dall'esame degli enunciati documenti e della deposizione rilasciata dal nominato teste non emergono dati probatori tali da indurre a ritenere, come pretende, invece, la compagnia assicuratrice convenuta, che la mattina del 17 Settembre 2018 la istante ha tenuto una condotta imprevedibile e anormale, idonea a rendere impossibile al conducente della ricordata Fiat Stilo di prevenire l'evento traumatico oggetto del contendere, cioè di avvistarla e di osservarne in maniera tempestiva i movimenti, così da evitare di colpirla.
In effetti, non risulta dimostrato che è apparsa all'improvviso sulla traiettoria Parte_1 della richiamata macchina, ovvero che, violando le norme del codice della strada, si è posta in modo repentino e non prevedibile vicino alla stessa, il cui conducente era impegnato a effettuare una manovra di retromarcia. Ciò significa che, la presunzione di responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro in parola, che nell'ipotesi che ci occupa deve imputarsi, ai sensi dell'art. 2054 c.c., a carico di non è affatto superata, nemmeno Controparte_2 dall'eventuale, ma non provata, omessa osservanza da parte dell'attrice dell'obbligo di dare la precedenza all'anzidetto veicolo. Per le ragioni appena illustrate va, di conseguenza, escluso qualsivoglia concorso di colpa della istante nella causazione del citato incidente, pure paventato dalla cennata società. Pertanto, il prefato convenuto si configura come l'unico responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora per effetto di Parte_1 quest'ultimo.
3.- Con riferimento, poi, tanto all'an debeatur, che all'esatta e corretta quantificazione dell'entità, in termini monetari, dei patimenti di natura fisica sofferti dall'attrice a seguito dell'evento lesivo in questione è necessario analizzare la C.T.U. medico-legale predisposta dal
Dott. , che la ha depositata il 2 Marzo 2024. Per rispondere ai quesiti rivoltigli da Persona_1 codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 14 Febbraio 2023 egli ha, preliminarmente, visitato la periziata, oltre ad avere sottoposto a disamina la documentazione di tipo sanitario avuta a
9 disposizione, in quanto versata agli atti di causa. Illustrando i risultati dell'esame clinico della istante, della sua anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa e patologica remota, nonché dell'esame obiettivo e psichico su di lei condotti. Prendendo le mosse dagli elementi raccolti il menzionato perito ha sviluppato le proprie considerazioni di natura medica. Osservando che, in forza di essi non emergono nella signora postumi rilevanti dovuti alla Parte_1 frattura composta della branca ischio pubica di destra e alla frattura composta dell'ala iliaca di destra, riportate in seguito all'enunciato incidente. Lo stesso ha spiegato che, l'esame obiettivo che ha compiuto sulla periziata ha evidenziato un sistema scheletrico armonicamente sviluppato, con punti vertebrali non dolenti e niente da rilevare a carico delle piccole e grandi articolazioni. Aggiungendo sia che la manovra di Lasègue è risultata negativa bilateralmente;
sia che l'attrice presenta una stazione eretta e una deambulazione possibili, autonome e corrette.
Ha, poi, specificato che le nominate fratture composte non hanno necessitato di ricovero ospedaliero. Per quel che concerne, invece, il piano psichico della istante, il Dott. Persona_1 ha riconosciuto sussistere chiaramente il rapporto causale tra il sinistro occorsole nel mese di
Settembre 2018 e gli effetti sulla sua performance psichica attuale. Sottolineando la comparsa in lei di una sintomatologia caratterizzata da fobie a muoversi in mezzo al traffico cittadino e di attraversare la strada, oltre che da pensieri intrusivi e disturbanti dell'evento traumatico in dibattito, con un notevole stato ansioso e turbe del sonno. Ha puntualizzato che, per questa peculiare situazione la periziata ha praticato varie terapie con scarso beneficio, con ultima prescrizione di psicofarmaci risalente al 12 Ottobre 2023. Rilevando che, la relazione eziologica tra il ricordato incidente e i disturbi psichici riferiti dalla signora è stata Parte_1 confermata dall'esame psichico a cui la ha sottoposta, descrivendone l'esito. Sulla scorta dei dati così raccolti il C.T.U. ha diagnosticato la ricorrenza nell'attrice in conseguenza del richiamato incidente di un disturbo dell'adattamento in sindrome post traumatica da stress cronico con ansia e umore depresso. Nel formulare le sue conclusioni il medesimo ha constatato che, sul piano funzionale ortopedico in atto la istante non presenta reliquati degni di nota scaturenti dalle fratture, sopra indicate, riportate per effetto dell'evento lesivo in contestazione.
Mentre, dal punto di vista psichico si palesa innegabile il rapporto di casualità fra quest'ultimo e il suddetto disturbo dell'adattamento in sindrome post traumatica da stress cronico con ansia e umore deflesso, di cui la periziata soffre. In forza delle considerazioni testé illustrate il cennato perito ha riconosciuto, in primis, che ha sopportato un periodo di inabilità Parte_1 temporanea totale di grado elevato di giorni 30 e un periodo di invalidità temporanea parziale
10 al 50% di grado medio di 60 giorni. In secondo luogo che, dalla patologia su accertata sono derivati nell'attrice dei postumi cronici psichici, che le comportano un grado di invalidità permanente, che determina un danno biologico di lieve-media entità, che va quantificato, in forza della tabella delle menomazioni richiamata dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private, nella misura del 6% (cfr.: pagg. 9, 10 e 11 della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, le obiettive e puntuali valutazioni sanitarie sviluppate all'interno della C.T.U. testé analizzata, da ritenersi in questa sede pienamente accoglibili e condivisibili, attestano, tenuto conto degli indizi e dei dati istruttori ricavati dalle prove documentali e orali a disposizione, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che ha legittimamente indotto la istante a instaurare la vertenza processuale che ci occupa. Precipuamente, l'esistenza di un rapporto eziologico fra, da un lato, il sinistro nel quale è rimasta coinvolta la mattina del 17 Settembre 2018, allorché è stata investita dall'automobile appartenente e condotta da , mentre era intenta Controparte_2
a effettuare una manovra di retromarcia;
dall'altro, le lesioni fisiche che ha patito.
3.1.- Per liquidare monetariamente l'invalidità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti, così come accertati dal Dott. , è necessario fornire alcune Persona_1 delucidazioni inerenti alla nozione del c.d. “danno biologico”. In ordine a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio provocato dal fatto illecito altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Segnatamente, sia quello statico, corrispondente al nocumento dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così: Cass. n. 8054/1994; Cass.
n. 5669/1994). Di guisa che, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n. 10153/1993). Il che comporta che, nella fattispecie, vertendosi in materia di lesioni di lieve entità causate da un incidente stradale, per la quantificazione in via equitativa del danno biologico si devono adottare, quali criteri e misure di riferimento, quelli stabiliti dal I comma dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, come aggiornati, da ultimo, dal D.M. del 18 Luglio 2025.
Alla luce di tali osservazioni, tenuto conto dell'età di 37 anni che aveva Parte_1 al momento del sinistro e delle caratteristiche dell'invalidità conseguente, sembra congruo adottare nella misura di € 963,40 il valore del punto base del danno permanente, da utilizzare
11 per monetizzare i 6 punti di invalidità permanente attribuiti dal menzionato perito agli esiti morbosi in lei residuati, pervenendo alla somma di € 8.500,08. A questo importo deve aggiungersi quello dovutole in relazione ai giorni di invalidità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale al 50% concessile dall'enunciato C.T.U. Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di 30 giorni, per i quali l'indennità giornaliera spettante è eguale a €
56,18, all'infortunata va corrisposta a tale titolo la cifra di € 1.685,40 (cioè: 30 x € 56,18).
Mentre, per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% dallo stesso riconosciutile, considerando € 28,09 l'indennizzo giornaliero per essi dovuto, si liquida all'attrice l'ulteriore ammontare di € 1.685,40 (ossia: 60 x € 28,09). Ciò posto, si configura indispensabile individuare chi deve essere condannato a pagare alla istante i nominati importi, pari a complessivi € 11.870,88. A ben guardare, la quando è accaduto Controparte_1
l'evento traumatico controverso garantiva per la responsabilità civile automobilistica la vettura
Fiat Stilo, targata CS025HF, che lo ha provocato, di proprietà e condotta da . Controparte_2
Sicché, quest'ultimo e la ricordata compagnia assicuratrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, vanno condannati, in solido fra loro, a versare alla signora
[...]
la somma, sopra indicata, di € 11.870,88 alla stregua di risarcimento dei danni fisici Parte_1 sofferti per effetto del sinistro in discussione. Inoltre, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 17 Settembre 2018 (giorno in cui è accaduto l'incidente de quo), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dai convenuti, sempre solidalmente, gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (17/09/2018) sino a quella della decisione.
4.- Non suscettibile di accoglimento si palesa una particolare pretesa azionata dall'attrice nell'atto di citazione che ha incoato la contesa. Per il suo tramite chiede all'adita autorità giudiziaria di condannare le controparti in solido a ristorarle il danno morale sofferto in conseguenza dell'evento traumatico oggetto del contendere. Per rigettare tale richiesta è sufficiente rilevare una dirimente circostanza. Nello specifico, nel corso del presente giudizio la istante non ha affatto provato di avere patito, oltre le menomazioni superiormente individuate, pure un danno morale e, comunque, una sofferenza soggettiva aggiuntiva rispetto al disturbo psichico appurato dal C.T.U., tale da incidere negativamente e in maniera più incisiva sulle proprie abitudini di vita, costringendola a cambiarle.
12 5.- Al contrario, corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità risulta essere un'altra domanda articolata dalla signora instaurando il Parte_1 procedimento de quo. Con essa pretende il rimborso delle spese mediche che ha sostenuto per curare i nocumenti fisici riportati a seguito del richiamato sinistro. A conforto di tale richiesta l'attrice ha allegato nel rispettivo fascicolo sia delle fatture, delle ricevute e un rapporto rilasciati, nel periodo ricompreso fra il 18 Settembre 2018 e il 7 Gennaio 2019, dalla Croce
Verde di Canicattì e da altro servizio ambulanze, che hanno effettuato i suoi trasporti dal pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e dall'ospedale San Giovanni di Dio di
Agrigento fino a casa propria e viceversa, nonché dallo specialista neurologo e dall'ortopedico che la hanno visitata privatamente e dall' per;
sia degli Controparte_3 CP_4 scontrini emessi per l'acquisto di farmaci in differenti giorni dalla medesima farmacia, ubicata ad Agrigento. La somma delle cifre indicate in quelli, fra tali documenti, che sono direttamente riconducibili all'anzidetto incidente, è pari a € 1.147,00. Bisogna chiarire che, dalle spese in commento vanno esclusi non solo l'onorario pagato al C.T.P. che ha redatto la perizia medico- legale prodotta dalla istante;
ma, anche, gli esborsi monetari attestati dai cennati scontrini, riguardando farmaci non meglio identificati in nessun modo riferibili alla cura dei danni fisici da lei subiti, e l'ammontare di € 120,00 di cui al rapporto proveniente da Agrigento Soccorso -
Servizio Ambulanze h24, atteso che è assai verosimile che ha corrisponderlo sia stata la madre.
Pertanto, la e il signor sono tenuti, sempre in Controparte_1 Controparte_2 via solidale, a rimborsare alla prefata il menzionato importo di € 1.147,00. Parte_1
6.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario poiché la stessa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della enunciata società e del signor
, sempre in via solidale, le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata Controparte_2 il 2 Marzo 2024, liquidate in seno al provvedimento emesso da codesto Giudice il 6 Giugno
2023 in € 400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
13 la Dott.ssa AR CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che il signor è Controparte_2
l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro in cui è rimasta coinvolta la signora Parte_1
quale pedone, in data 17 Settembre 2018;
[...]
- per l'effetto, condanna il predetto convenuto e la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare, in solido fra loro, all'attrice la complessiva somma di € 11.870,88. Di questa, € 8.500,08 sono a lei dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto in conseguenza dell'incidente in parola. Mentre, il restante importo le spetta come forma di ristoro in relazione ai periodi di invalidità temporanea assoluta e relativa che le sono stati riconosciuti dal C.T.U. Dott. . Inoltre, su tale ammontare, devalutato in Persona_1 base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 17 Settembre 2018 (giorno in cui è accaduto il sinistro in questione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dai convenuti, sempre solidalmente, gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (17/09/2018) sino a quella della decisione;
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, la domanda, avanzata nell'atto di citazione introduttivo della lite, avente a oggetto il risarcimento del danno morale sofferto dalla istante;
- condanna, altresì, il signor e la prefata compagnia assicuratrice a Controparte_2 versare, in via solidale, alla signora la somma di € 1.147,00 alla stregua di Parte_1 rimborso delle spese mediche sostenute;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario poiché la stessa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- infine, pone definitivamente a carico del signor e della Controparte_2 [...]
sempre in via solidale, le spese della consulenza tecnica di ufficio Controparte_1 depositata il 2 Marzo 2024, liquidate in seno al provvedimento emesso da codesto Giudice il 6
Giugno 2023 in € 400,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
14 Così deciso in Agrigento in data 7 Ottobre 2025.
Il Giudice
AR CO
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