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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 1600/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa OS SI TO, all'udienza del 9/07/2025, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1600 /2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Sora, Via Firenze 13, presso lo studio dell'Avv. Macioce Romina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Frosinone, P.zza F. Fellini n. 4, rappresenta e difesa dall'Avv. Minotti Marco e Avv. Mariavittoria Fratarcangeli, giusta procura alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha presentato opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 17.04.2025 dalla società
[...]
e ha chiesto al Giudice che Controparte_1
“accertata l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione opposta, ne riconosca e dichiari l'inesistenza, nullità e/o inefficacia sopravvenuta per effetto della pronuncia della sentenza di appello intra plurime volte richiamata e, per l'effetto, dichiari che priva della Controparte_1 legittimazione attiva e passiva in giudizio in quanto cancellata dal Registro delle Imprese e con essa il suo titolare omonimo
( ), non hanno Controparte_1 C.F._1 diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente, condannando controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi legali di giudizio liquidati secondo il D.M. in vigore”, per effetto dell'intervenuto dispositivo della Corte di Appello di Roma, Coll. III Lav., pronunciato in data 2.04.2024, a riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Frosinone, quale titolo dell'opposto precetto.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
convenuta, chiedendo la dichiarazione di cessazione
[...] della materia del contendere.
In particolare, la società convenuta ha dichiarato di rinunciare al precetto opposto, deducendo di aver provveduto a passare l'atto di precetto presso l'UNEP di Frosinone in data 27.02.2025, e dunque ben prima dell'intervenuta sentenza di riforma del 02.4.2025, che tuttavia veniva notificato solo successivamente dagli Ufficiali giudiziari in data 17.04.2025.
All'odierna udienza la società opposta ha evidenziato di aver rinunciato al precetto opposto, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese mentre parte opponente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza odierna, parte opponente ha dato atto dell'avvenuta rinuncia del precetto opposto, oggetto di giudizio, da parte della società convenuta, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
Sul punto, va evidenziato che la rinuncia all'atto di precetto, quale atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata e negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale, non richiede l'accettazione del soggetto intimato e che, qualora intervenga in pendenza di un giudizio di opposizione, non determina l'estinzione dello stesso bensì la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di lite da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale. (In tal senso Tribunale Parma sez. lav., 04/04/2019, n.60 Tribunale Roma sez. IV, 29/04/2019, n.9006).
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014)
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante la rinuncia al precetto opposto da parte della società convenuta dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente per un fatto sopravvenuto all'instaurazione della presente opposizione.
Le spese di lite, in ragione della circostanza documentata in atti per cui l'atto di precetto, sia pure giunto nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente successivamente, è stato passato all'UNEP dalla società convenuta in data 27.02.2025, e quindi in data ben antecedente all'udienza di discussione tenutasi il 02.04.2025 a cui ha fatto seguito la pronuncia del dispositivo della Corte d'Appello di Roma, possono essere compensate per metà tra le parti e la restante parte è posta in capo alla parte opposta, essendo la rinuncia al precetto intervenuta dopo l'introduzione della presente opposizione, e liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità medio bassa delle questioni giuridiche oggetto di giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nella causa iscritta al n. 1600/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 515,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Frosinone, 9/07/2025
Il Giudice del Lavoro
OS SI TO
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa OS SI TO, all'udienza del 9/07/2025, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1600 /2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Sora, Via Firenze 13, presso lo studio dell'Avv. Macioce Romina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Frosinone, P.zza F. Fellini n. 4, rappresenta e difesa dall'Avv. Minotti Marco e Avv. Mariavittoria Fratarcangeli, giusta procura alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha presentato opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 17.04.2025 dalla società
[...]
e ha chiesto al Giudice che Controparte_1
“accertata l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione opposta, ne riconosca e dichiari l'inesistenza, nullità e/o inefficacia sopravvenuta per effetto della pronuncia della sentenza di appello intra plurime volte richiamata e, per l'effetto, dichiari che priva della Controparte_1 legittimazione attiva e passiva in giudizio in quanto cancellata dal Registro delle Imprese e con essa il suo titolare omonimo
( ), non hanno Controparte_1 C.F._1 diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente, condannando controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi legali di giudizio liquidati secondo il D.M. in vigore”, per effetto dell'intervenuto dispositivo della Corte di Appello di Roma, Coll. III Lav., pronunciato in data 2.04.2024, a riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Frosinone, quale titolo dell'opposto precetto.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
convenuta, chiedendo la dichiarazione di cessazione
[...] della materia del contendere.
In particolare, la società convenuta ha dichiarato di rinunciare al precetto opposto, deducendo di aver provveduto a passare l'atto di precetto presso l'UNEP di Frosinone in data 27.02.2025, e dunque ben prima dell'intervenuta sentenza di riforma del 02.4.2025, che tuttavia veniva notificato solo successivamente dagli Ufficiali giudiziari in data 17.04.2025.
All'odierna udienza la società opposta ha evidenziato di aver rinunciato al precetto opposto, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese mentre parte opponente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza odierna, parte opponente ha dato atto dell'avvenuta rinuncia del precetto opposto, oggetto di giudizio, da parte della società convenuta, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
Sul punto, va evidenziato che la rinuncia all'atto di precetto, quale atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata e negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale, non richiede l'accettazione del soggetto intimato e che, qualora intervenga in pendenza di un giudizio di opposizione, non determina l'estinzione dello stesso bensì la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di lite da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale. (In tal senso Tribunale Parma sez. lav., 04/04/2019, n.60 Tribunale Roma sez. IV, 29/04/2019, n.9006).
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014)
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante la rinuncia al precetto opposto da parte della società convenuta dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente per un fatto sopravvenuto all'instaurazione della presente opposizione.
Le spese di lite, in ragione della circostanza documentata in atti per cui l'atto di precetto, sia pure giunto nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente successivamente, è stato passato all'UNEP dalla società convenuta in data 27.02.2025, e quindi in data ben antecedente all'udienza di discussione tenutasi il 02.04.2025 a cui ha fatto seguito la pronuncia del dispositivo della Corte d'Appello di Roma, possono essere compensate per metà tra le parti e la restante parte è posta in capo alla parte opposta, essendo la rinuncia al precetto intervenuta dopo l'introduzione della presente opposizione, e liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità medio bassa delle questioni giuridiche oggetto di giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nella causa iscritta al n. 1600/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 515,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Frosinone, 9/07/2025
Il Giudice del Lavoro
OS SI TO