Art. 1577. (( (Cause di cessazione dal servizio permanente). )) (( 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) domanda;
d) d'autorita', per perdita dei diritti civili o politici;
e) elevazione alla dignita' vescovile;
f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
g) revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica;
h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5 ))
a) eta';
b) infermita';
c) domanda;
d) d'autorita', per perdita dei diritti civili o politici;
e) elevazione alla dignita' vescovile;
f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
g) revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica;
h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5 ))