Art. 18.
Responsabilita' civile
1. L'operatore e' responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attivita' spaziali condotte.
2. L'operatore e' sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilita' e' esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l' articolo 1227 del codice civile .
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non e' munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
5. La responsabilita' dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attivita' spaziale e' disciplinata dal codice civile .
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell' articolo 1227 del codice civile :
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). - 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.».
Responsabilita' civile
1. L'operatore e' responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attivita' spaziali condotte.
2. L'operatore e' sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilita' e' esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l' articolo 1227 del codice civile .
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non e' munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
5. La responsabilita' dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attivita' spaziale e' disciplinata dal codice civile .
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell' articolo 1227 del codice civile :
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). - 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.».