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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/11/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Intermediazione mobiliare promossa
DA
C.F. ), residente in Montese (MO), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Anna Paola Fontana del Foro di Modena e dall'avv. Daniela Giraudo del Foro di Biella, giusta procura speciale stesa su foglio separato e da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio di quest'ultima in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 5;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella P.zza G. Controparte_1 P.IVA_1
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Boggio del Foro di Biella, giusta procurata speciale rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 15.10.2024, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in
Biella, via Lamarmora n. 21;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “NEL MERITO: A. accertare e dichiarare la inesistenza / nullità / irriferibilità all'attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324, 1325, 1352 e 1418 c.c., dell'operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate della - scadenza 2025, ISIN: XS1300456420, di nominali euro 900.000,00, eseguita da Controparte_2 in data 28-9-2015 con addebito del controvalore di euro 838.392,24 sul conto corrente dell'attore, Controparte_1
pagina1 di 13 respinta ogni eccezione e difesa della Banca siccome inammissibile ed infondata;
B. per l'effetto, condannare a CP_1 restituire a l'importo di euro 743.487,24 (pari al controvalore di euro 838.392,24 delle obbligazioni, Parte_2 detratti gli interessi netti corrisposti da per euro 94.905,00), oltre interessi legali e Controparte_2 rivalutazione, come definiti in atto di citazione. CON CONDANNA di al pagamento delle CP_1 spese, competenze e onorari del presente procedimento. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA,
OCCORRENDO: si chiede che il Giudice voglia ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. CP_1
l'esibizione in causa di copia forense dei nastri magnetici recanti la registrazione di tutte le telefonate con cui i funzionari della hanno richiesto nel corso del rapporto conferma delle operazioni bancarie disposte da ; CP_1 Parte_2
- il convenuto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Rifiutando il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso formulate IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli atti difensivi IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, ridurre la domanda di ripetizione a quanto sarebbe risultato ripetibile alla data della conoscenza della nullità eccepita o, in difetto, di quanto percepito dal sig. all'esito della Pt_2 procedura di liquidazione coatta amministrativa di In ogni caso, detrarsi dalla Controparte_3 quantificazione della domanda di restituzione l'importo delle cedole percepite, pari a € 128.250,00 IN VIA
ISTRUTTORIA Previa revoca parziale dell'ordinanza del 17.11.2020 e dell'ordinanza del 17.04.2023 e del
9.10.2024 rigettare le istanze istruttorie avversarie e ammettere: A) consulenza tecnica contabile avente ad oggetto la quantificazione dell'eventuale danno tenuto conto del valore dei titoli al momento della avvenuta conoscenza da parte dell'attore dell'investimento nella denegata ipotesi non si ritenesse riconducibile l'ordine al sig. e, in ogni caso, Pt_2 diretta alla quantificazione del danno tenuto conto dell'avvenuta percezione delle cedole per gli importi già indicati nei precedenti scritti difensivi e del valore che il avrebbe potuto realizzare avesse partecipato alla procedura di Pt_2 liquidazione coatta amministrativa. B) nuova CTU grafologica, affidando l'incarico ad un diverso consulente rispetto a quello all'uopo nominato (Dott.ssa ), fermo restando il quesito già formulato nel verbale del 15.10.2019, Persona_1 con le integrazioni già concesse quanto all'uso di diverse scritture di comparazione. C) il confronto dei testi come richiesto e motivato nelle note autorizzate depositate il 24.09.2024. Respingere ogni altra diversa istanza istruttoria ex adverso formulata. Con il favore di spese, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15% come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore, ha rappresentato in Parte_3 fatto quanto segue:
- di aver stipulato, in data 7.5.2015, con un contratto-quadro avente ad oggetto Controparte_1
l'apertura del conto corrente n. 252738145290 e la prestazione di una serie di servizi accessori, tra i pagina2 di 13 quali il servizio di “ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche” (cfr. doc. 1 citazione);
- di essere venuto a conoscenza, nell'ambito di tale rapporto, che, in data 28.9.2015, Controparte_1 aveva proceduto ad acquistare per suo conto, con addebito sul suo conto corrente, obbligazioni subordinate della scadenza 2025, ISIN: XS1300456420, di nominali €. Controparte_2
900.000,00, al prezzo di €. 93,1184210 per un controvalore complessivo di €. 838.392,24 (come da nota informativa, doc. 2 citazione). Secondo la prospettazione dell'attore, in particolare, la banca avrebbe proceduto a “dar corso all'operazione, in realtà mai voluta dall'attore, in forza di una disposizione riportante in calce uno scarabocchio illeggibile e manifestamente difforme dalla sua firma, il cui specimen era a disposizione dell ” CP_4
(cfr. pag. 2 citazione); sigla, questa, che il medesimo attore, quindi, disconosceva come ad egli riferibile;
- che la stessa banca, con comunicazione del 16.11.2015 inviata a (cfr. doc. 3 Controparte_5 citazione), avrebbe dato atto “di essere perfettamente a conoscenza, ab origine, della mancanza di sottoscrizione dell'attore, riconoscendo l'irriferibilità a del segno grafico […] apposto in calce all'ordine di acquisto”, Parte_3 richiedendo, infatti, di far rifirmare l'ordine “in quanto la firma non corrisponde al cartellino firme” in suo possesso (cfr. pag. 2 citazione);
- di aver ritenuto di non aprire subito un contenzioso con l'Istituto di credito, risultando ormai l'operazione perfezionata, “nell'attesa di verificare se l'investimento, non voluto e mai autorizzato, potesse comunque avere un esito positivo” (cfr. pag. 3 citazione). Tuttavia, in conseguenza della dichiarata Liquidazione Coatta
Amministrativa della e dell'esclusione delle obbligazioni subordinate dal Controparte_2 novero dei rapporti passivi trasferiti al terzo cessionario dell'azienda , l'attore ha Controparte_6 subito “la perdita integrale del valore del titolo obbligazionario” (cfr. pag. 3 citazione).
In ragione di ciò, ad avviso della difesa attorea sussisterebbe la nullità del ridetto ordine d'acquisto per mancata osservanza della forma convenzionale ai sensi dell'art. 1352 c.c. stabilita dalle parti nel contratto quadro d'investimento sottoscritto in data 7.5.2015 e, in particolare, nella previsione secondo cui: “gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, direttamente presso le proprie filiali o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente, prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altre tecniche di comunicazione a distanza secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. Qualora gli ordini vengano impartiti mediante Telephone banking ed Internet Banking si applica quanto disposto dal contratto che disciplina detti servizi. In ogni caso, la si riserva la facoltà di richiedere al cliente CP_1 conferma scritta delle disposizioni impartite. All'atto di ricevimento dell'ordine presso le succursali o fuori sede rispettivamente la Banca o il promotore finanziario rilasciano al cliente un'attestazione cartacea comprovante la ricezione dell'ordine […]”.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, l'ordine d'acquisto per cui è causa non sarebbe stato disposto conformemente ad alcuna delle forme convenzionali su richiamate;
inoltre, la previsione espressa di tali pagina3 di 13 forme renderebbe altresì irrilevante, ai fini della validità dell'acquisto de quo, un asserito tacito assenso da parte dell'attore medesimo.
Si tratterebbe, in particolare, di una nullità “[…] ordinaria e non di protezione, [che] opera nell'interesse di entrambe le parti, è sempre rilevabile d'ufficio ed assolutamente insanabile, quantunque il cliente non abbia contestato subito l'operazione d'investimento” (cfr. pag. 8 citazione).
Dalla dichiarazione di nullità dell'ordine d'acquisto di cui si tratta, conseguirebbe il diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito e, quindi, a vedersi restituire il controvalore di €. 838.392,24, oltre interessi legali.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha specificamente contestato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e domandato, più precisamente contro deducendo in punto di fatto quanto segue:
- che l'odierno attore “[…] è socio di riferimento del Gruppo Modena Capitale spa, società Holding di un importante gruppo assicurativo ( ) […] Ciò per dire che l'investitore oltre che dotato di capienti mezzi, Parte_4 appare operatore altamente qualificato in materia giuridica, bancaria e finanziaria” (cfr. pag. 3 e 4 comparsa);
- che “[…] l'acquisto delle obbligazioni Pop ZA venne ordinato dal sig. nel corso di un colloquio telefonico Pt_2 con il funzionario di , il quale data la reputazione del personaggio provvide ad inserire l'ordine (operazione che CP_1 non concretizza l'acquisto definitivo) e successivamente recarsi la mattina stessa dell'operazione (effettuata definitivamente nel pomeriggio) presso gli uffici del sig. a raccogliere la firma del medesimo. Il modulo gli venne riconsegnato Pt_2 sottoscritto dal sig. e a ciò seguì l'esecuzione dell'operazione” (cfr. pag. 4 comparsa); Pt_2
- che “L'operatività testé descritta era peraltro assolutamente coerente con quanto annunciato il giorno prima
(28.9.2015) alle ore 11,07 con mail di tale di Modena Capitale, il quale scriveva ai funzionari della Controparte_5
Banca e in conoscenza ad una serie di altri nominativi appartenenti al gruppo del sig. confermando le intese Pt_2 telefoniche previe e disponendo per iscritto la sottoscrizione del titolo in parola tanto per Modena Capitale spa, quanto per personalmente, richiedendo per quest'ultimo l'addebito del conto al medesimo intestato in essere presso Parte_3 la filiale di Vignola di ” (cfr. ibidem). CP_1
In punto di diritto, ad avviso della banca convenuta non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti per invocare la nullità dell'ordine d'acquisto per cui è causa per violazione della forma convenzionale stabilita ai sensi dell'art. 1352 c.c., ritenendo in ogni caso assorbente il rilievo per cui l'ordine d'acquisto titoli non integri propriamente una fattispecie contrattuale e rispetto ad esso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è pacificamente nel senso dell'insussistenza di un obbligo di forma scritta.
Quanto, poi, alla quantificazione del danno, la pacifica affermazione dell'attore di “non aver ritenuto opportuno aprire subito un contenzioso con , nell'attesa di verificare se l'investimento, non voluto e mai CP_1 autorizzato, potesse comunque avere un esito positivo” (cfr. pag. 3 citazione) ne dimostrerebbe la mala fede e, quindi, il concorso del medesimo nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c.; infatti, ad avviso della banca: “La buona fede contrattuale avrebbe dovuto indurre l'investitore, una volta scoperta la disposizione irregolare rispetto ai requisiti formali, al punto da farlo dubitare della sua genuinità, a contestare la circostanza
pagina4 di 13 immediatamente, sperando di tradurre quell'operazione in un profitto. In tal modo il danno sarebbe stato limitato non all'intero capitale del quale oggi chiede la restituzione, ma ad un importo ben inferiore, atteso l'andamento del titolo nel periodo considerato”; e, quindi, poiché “sino al 30.9.2017 il titolo ha garantito la percezione, in malafede, di cedole per un importo complessivo di 128.250,00” (cfr. pag. 9 comparsa), la banca ne ha richiesto lo scomputo nell'ipotesi di eventuale condanna alla restituzione del capitale investito.
Con lo scambio delle memorie istruttorie, in particolare, con la prima, l'attore ha specificamente negato e contestato: 1. “di avere affermato e/o di avere acquisito il 16-11-2015 “piena consapevolezza di non avere mai impartito, né sottoscritto, l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate” di cui si discute”; 2. “di avere ordinato
l'acquisto delle obbligazioni Pop. nel corso di un colloquio telefonico con un non meglio identificato funzionario di CP_2
”; 3. “di avere incontrato detto fantomatico funzionario la mattina stessa dell'operazione presso i propri CP_1 uffici”; 4. “di avere mai consegnato a chicchessia l'ordine” (cfr. pag. 1 e 2 mem. 183 n. 1 attore). Dal canto suo, la banca convenuta ha precisato che: “l'ordine eseguito dalla Banca fu certamente voluto dal sig. il quale Pt_2 nei rapporti con la convenuta era uso ad operare per il tramite del suo strettissimo collaboratore e uomo di fiducia rag.
accreditato presso dal medesimo sig. Tale modus operandi è confermato nel caso di specie: CP_5 CP_1 Pt_2
l'ordine fu ritirato presso la sede di Modena Capitale dal sig. funzionario di dopo che allo stesso Per_2 CP_1 funzionario, per il tramite proprio del sig. era stato via mail richiesto l'acquisto dei titoli oggetto del presente CP_5 giudizio” (cfr. pag. 2 mem. 183 n. 1 convenuto); e, quanto all'acquisita consapevolezza dell'operazione di cui si tratta, che ciò si sia verificato quantomeno al “[…] momento della trasmissione della nota informativa, proprio quel documento che la difesa ha prodotto e che, dunque, era certamente nella consapevole disponibilità del Pt_2 signor (cfr. pag. 3 mem. 183 n. 1 convenuto). Inoltre, a conferma dell'acquisita consapevolezza Pt_2 dell'operazione in concomitanza con il compimento della stessa la banca ha allegato altresì la circostanza relativa ai log in “[…] eseguiti proprio dal sig. sul proprio conto corrente on line. Pt_2
Con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'attore ha eccepito l'inammissibilità dei fatti allegati da controparte nella prima memoria, in quanto asseritamente nuovi, diversi e contraddittori rispetto a quelli dedotti con la comparsa di costituzione ed ha ulteriormente allegato – in replica alle deduzioni avversarie – di non aver acquistato alcun altro titolo per il tramite di e che, quindi, CP_1
l'operatività cui fa riferimento quest'ultima parrebbe riferirsi “[…] ad ordini di prelievo somme dal conto corrente per le quali è sempre stata richiesta conferma telefonica registrata su nastro magnetico dalla Banca all'attore”
(cfr. pag. 2 mem. 183 n. 2 attore).
Quanto alla banca, la stessa ha prodotto – quale documento n. 10 – copia dell'ordine di acquisto per cui
è causa, asseritamente sottoscritto dall'odierno attore, richiedendo in via istruttoria che fosse disposta
“perizia calligrafica diretta alla verificazione della relativa sottoscrizione”, nonché quale documento n. 9 la richiesta, trasmessa a mezzo mail del 16.11.2015 del proprio dipendente, sig. , al rag. Persona_3
con cui si richiedeva di far ri-firmare il ridetto ordine d'acquisto e alla quale quest'ultimo CP_5
pagina5 di 13 riscontrava inoltrando copia del medesimo ordine contenente una sottoscrizione per esteso asseritamente riferibile all'odierno attore.
Nella prima difesa utile, quindi, l'attore ha formalmente disconosciuto anche la sottoscrizione apposta su tale ulteriore copia dell'ordine d'acquisto del 28.9.2015. Rispetto a tale ultima sottoscrizione, tuttavia, la banca non ha avanzato istanza di verificazione.
La causa veniva istruita, prima, con la consulenza grafologica;
quindi, previa rimessione sul ruolo, con l'escussione dei testi sui capi ammessi.
Tutto ciò premesso, le domande proposte da parte attrice sono meritevoli di accoglimento nei termini meglio chiariti di seguito.
Ad avviso di chi scrive, anche all'esito della complessiva istruttoria svolta, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto del 28.9.2015, avente ad oggetto obbligazioni subordinate della (cod. ISIN titolo: XS1300456420) per un Controparte_2 valore nominale €. 900.000,00, al prezzo di €. 93,1184210 e, quindi, per un controvalore complessivo di
€. 838.392,24 (cfr. doc. 2 citazione e doc. 10 mem. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. convenuto) per mancanza di un elemento essenziale di tale atto negoziale, ovverosia l'accordo delle parti, giacché, in base a quanto meglio sarà evidenziato di seguito, si è accertata la mancanza di volontà in tal senso da parte dell'odierno attore.
Non pare, viceversa, configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità del ridetto ordine d'acquisto per violazione del requisito della forma scritta, che, ad avviso dell'attore, sarebbe stata prescritta ad substantiam per accordo delle parti.
Come rappresentato dall'attore e documentalmente provato, costui ha concluso, in data 7.1.2015, con l'Istituto di credito convenuto il contratto denominato “Conto Trader”, ovverosia – per come descritto nel medesimo documento contrattuale – un “prodotto composto dal conto corrente, dal servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento” (cfr. doc. 1 citazione).
Trattavasi, quindi, di un classico contratto cd. quadro, redatto nel rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam conformemente a quanto prescritto dall'art. 23 T.U.F..
Nell'ambito del ridetto regolamento negoziale, tra le clausole contrattuali è presente, per quanto qui d'interesse, quella rubricata “Conferimento degli ordini” (contenuta nella “sezione 3 – condizioni di contratto per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche”), ove è espressamente previsto che: “Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, direttamente presso le proprie filiali o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente, prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altre tecniche di comunicazione a distanza secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. Qualora gli ordini vengano impartiti mediante
Telephone banking ed Internet Banking si applica quanto disposto dal contratto che disciplina detti servizi. In ogni caso,
pagina6 di 13 la si riserva la facoltà di richiedere al cliente conferma scritta delle disposizioni impartite. All'atto di ricevimento CP_1 dell'ordine presso le succursali o fuori sede rispettivamente la Banca o il promotore finanziario rilasciano al cliente un'attestazione cartacea comprovante la ricezione dell'ordine […]”. Mediante tale norma contrattuale, le parti hanno, quindi, convenzionalmente individuato le modalità attraverso cui impartire gli ordini d'investimento, ovverosia, “di norma” per iscritto, ferma l'ammissibilità dell'ordine orale (“telefonicamente” con registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente) o, ancora, di quello impartito mediante “altre tecniche di comunicazione a distanza”, come il Telephone banking e l'Internet banking, nel rispetto della disciplina specificamente prevista per tali servizi.
Ulteriore conferma della prescrittività di tale norma si trae dall'ulteriore clausola in essa contenuta che manda esente da responsabilità la banca per la mancata esecuzione all'ordine ricevuto dal cliente “[…] dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a Lui derivanti dal presente contratto”, tra i quali non possono non essere ricompresi, evidentemente, anche quelli di cui si tratta.
In tal caso e, quindi, in tema di intermediazione finanziaria. è senz'altro corretto affermare, come puntualmente chiarito dalla Suprema Corte, che la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c. (in tal senso, in particolare, Cass. civ. 2 agosto 2016, n. 16053 per cui: “in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per
i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c. c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti”; conf. Cass. civ. 9 agosto
2017, n. 19759 e Cass. civ. 14 giugno 2019, n. 16106). In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352
c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita ad substantiam, è estensibile, giusto il richiamo operato dall'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti, aventi natura negoziale (cfr. Cass. civ. 29 febbraio 2016, n. 3950).
Peraltro, proprio la peculiare configurazione della ridetta previsione contrattuale, per cui la forma scritta
è prevista “di norma” e non “necessariamente”, con conseguente validità di ordini conferiti anche in forma verbale, porta con sé l'ineludibile conseguenza per cui quella scritta non possa essere stata configurata dalle parti medesime ai fini della validità dell'ordine. Come, infatti, condivisibilmente statuito dalla
Corte di Cassazione, se per definizione la forma ad substantiam non ammette equipollenti, l'obbligo di detta species di forma per gli ordini d'investimento è ex se “[…] escluso dalla contemplata facoltà di impartire ordini per via telefonica e la modalità di annotazione non rappresenta un requisito forma, trattandosi di adempimento dettato al solo fine di agevolare la prova della richiesta di negoziazione dei valori mobiliari” (in tal senso, Cass. civ. 29
pagina7 di 13 maggio 2019, n. 14671; conf. Cass. civ., 18 gennaio 2019, n. 1460). A tale ultimo riguardo, proprio la sentenza n. 1460/2019 ha, infatti, chiarito che: “in tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la possibilità di dare all'intermediario ordini orali inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, imponendo alla banca intermediaria di annotare l'ordine telefonico su un apposito registro, la prescrizione relativa all'annotazione sul registro non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile – dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere”. Con ciò ponendosi in continuità con quanto già rilevato nella pronuncia n.
3088/2018, ovverosia che non vada confuso il piano della forma (che, nella specie, riguarda la possibilità degli ordini orali di acquisto e di vendita all'intermediario) con quella della prescrizione
(convenzionale, dettata dal contratto quadro) sulla documentazione di tale forma (ossia, con l'annotazione della telefonata su di un apposito registro tenuto dalla banca), atteso che, per quanto oggetto di convenzione inter partes, ai sensi dell'art. 1352 c.c., l'ordine orale (impartito dall'investitore all'intermediario) tale resta anche se di esso si prescrive un successivo adempimento formale
(l'annotazione predetta) a cura del ricevente, su appositi registri, idonei ad agevolare la prova dell'esistenza e della consistenza di quegli ordini, senza che per questo si operi una trasformazione della forma orale in altra e diversa, neppure sub specie di forma ad probationem.
Quindi, sotto tale profilo, è infondata la tesi dell'attore di nullità dell'ordine d'acquisto per cui è causa per violazione della forma convenzionale, sub specie di forma scritta ad substantiam.
Piuttosto, l'ordine d'acquisto delle obbligazioni subordinate de quibus deve essere dichiarato nullo per difetto di consenso, essendo stato accertato all'esito dell'istruttoria svolta che lo stesso non è stato impartito dall'odierno attore né per iscritto, né mediante una delle modalità alternative pur convenzionalmente disciplinate.
A tale proposito viene in considerazione, in primo luogo, la consulenza grafologica, depositata in data
8.3.2020. Tale indagine ha avuto ad oggetto la sigla apposta sull'ordine d'acquisto titoli del 28.9.2015, riportato per estratto nel corpo della mail datata 16.11.2015 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione, corrispondente al doc. 9 prodotto con la seconda memoria istruttoria dalla banca convenuta) ed ha accertato l'apocrifia della stessa.
La scrivente ritiene di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il professionista incaricato, che ha svolto un esame che appare completo, ampiamente motivato e scevro da macroscopici vizi logici e/o tecnici, e che ha puntualmente risposto anche alle osservazioni svolte dai due consulenti di parte. Non si ravvisano, quindi, ragioni per discostarsi da quanto accertato dal consulente.
L'apocrifia della sigla apposta su detto documento consente di escluderne l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. e, quindi, di poterne ritenere la paternità del sig. Pt_2
pagina8 di 13 Inoltre, il non avere la banca convenuta formulato istanza di verificazione della sottoscrizione apposta per esteso sul medesimo ordine d'acquisto, prodotto quale documento n. 10 allegato alla propria seconda memoria istruttoria, a fronte del formale e valido disconoscimento della stessa da parte dell'attore nella prima difesa utile, fa sì che anche detto documento rimanga estraneo al compendio probatorio del processo (ex multis Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2220: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli”). Più precisamente, come statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (cfr. sent.
1° febbraio 2022, n. 3986).
Alla luce di quanto appena evidenziato, deve, quindi, concludersi nel senso di escludere che l'attore abbia espresso la propria volontà negoziale, finalizzata al perfezionamento dell'ordine d'acquisto per cui
è causa, in forma scritta.
Ed una simile conclusione non è superata dalla prospettazione avanzata dalla difesa della banca convenuta, per cui la ridetta sigla (apocrifa) avrebbe potuto essere stata apposta dal rag. CP_5
(individuato in considerazioni delle circostanze, soggettive ed oggettive, evidenziate nei propri atti) quale falsus procurator dell'odierno attore, il quale, prestando acquiescenza all'acquisto in questione, lo avrebbe in tal modo ratificato. In tal senso appare dirimente richiamare il principio di diritto enunciato con una recente pronuncia dalla Suprema Corte, per cui: “Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso” (cfr. 5 febbraio 2024 n. 3265). Ad avviso di chi scrive, infatti, da tale pronuncia può trarsi il principio generale – pacificamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa – per cui è proprio l'aver apposto falsamente la firma e, quindi, il nominativo del (ritenuto) rappresentato, e non quello proprio del rappresentante, ad escludere in radice la configurabilità dei presupposti per l'operatività della ratifica di cui all'art. 1399 c.c., ovverosia: nei confronti del soggetto che, sottoscrivendo una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasci apparire quest'ultimo pagina9 di 13 come autore del documento negoziale, in nessun caso potrà predicarsi la volontà di assumere in proprio
(sia pure in difetto dei corrispondenti poteri sostanziali) la paternità delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, così eventualmente offrendole al potere di ratifica dell'interessato, avendo piuttosto inteso
(con l'indicazione, nella sottoscrizione, di un nominativo altrui) che detta paternità risalisse direttamente al soggetto corrispondente al nominativo indicato nella sottoscrizione.
Pertanto, l'inutilizzabilità, da un lato, ai fini probatori – sia pure per motivazioni differenti – dell'ordine d'acquisto di cui al documento n. 3 allegato all'atto di citazione e al documento n. 10 allegato alla seconda memoria istruttoria della banca convenuta e, dall'altro, i principi di diritto appena enunciati comportano l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal teste sig. (cfr. verbale udienza del Persona_3
23.4.2024) relativamente alle circostanze di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 della seconda memoria istruttoria della banca convenuta.
Allo stesso modo, si ritiene che le dichiarazioni rese ancora dal teste e dagli altri testi, la sig.ra Per_2
e la sig.ra relativamente alle circostanze di cui al capo 4 della seconda Testimone_1 Testimone_2 memoria istruttoria della banca convenuta (cfr. verbale, rispettivamente, udienza 23.4.2024 e 25.6.2024), pur essendo dirette a comprovare l'esistenza di una certa prassi operativa, adottata dal sig. nello Pt_2 svolgimento del proprio rapporto contrattuale con detto istituto di credito, non consentono in alcun caso di fornire patente di legittimità a quanto verificatosi nel caso di specie, ovverosia ad un ordine d'acquisto che si è accertato non essere stato firmato dall'odierno attore (poiché contiene un sigla apocrifa) o risultante da un documento privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
D'altronde, anche qualora una simile prova fosse stata raggiunta, le modalità concrete attraverso cui l'ordine avrebbe dovuto essere impartito (ovverosia, “[…] la richiesta a mezzo del rag. […] CP_5
l'anticipo della documentazione da sottoscrivere al medesimo a mezzo mail da parte della banca e la successiva raccolta della medesima presso la sede di Modena Capitale spa per mezzo del funzionario bancario o la consegna […] da parte di addetto agli uffici del ) avrebbero integrato un'invalida modifica a quella previsione del contratto- Pt_2 quadro sottoscritto in data 7.1.2015 e relativa, per l'appunto, “Conferimento degli ordini”.
A tale riguardo, infatti, occorre fare riferimento a quanto chiarito dalla Suprema Corte relativamente all'essere la pattuizione relativa alla formulazione dei cd. ordini di investimento un elemento essenziale del contratto-quadro: pertanto, poiché detto ultimo contratto – come pacificamente riconosciuto – è assoggettato all'obbligo di forma scritta, anche tale pattuizione non potrà essere modificata con un accordo concluso verbis tantum o per fatti concludenti. Basti a tale riguardo richiamare la puntuale motivazione resa dalla Suprema Corte nella summenzionata ordinanza n. 16106/2019: “[…] deve rilevarsi che l'art. 30, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 — al pari dell'art. 37, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007 e dell'art. 37, comma 3, reg. Consob n. 20307/2018 — indica quale contenuto debba avere il contratto tra
l'intermediario e l'investitore: si tratta di una prescrizione che è diretta a correggere l'asimmetria informativa e che pone il cliente nella condizione di conoscere i precisi termini in cui il rapporto debba svolgersi, avendo riguardo ad alcuni aspetti di
pagina10 di 13 esso che sono considerati particolarmente rilevanti. Tale disciplina deve coordinarsi col precetto generale contenuto nell'art.
23, comma 1, t.u.f., secondo cui i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono avere la forma scritta
a pena di nullità. Quanto prescritto dall'art. 30, comma 2, reg. integra, difatti, la suddetta disposizione del testo CP_7 unico: chiarisce quale contenuto debba presentare il contratto quadro redatto per iscritto (forma, questa, espressamente richiamata del primo comma dello stesso articolo) e assicura, in tal modo, che la prescrizione formale presidiata dalla nullità raggiunga, con particolare riferimento a quel contenuto, il proprio scopo (che è quello di tutelare la parte debole del rapporto e, al contempo, di assicurare il rispetto delle regole concorrenziali nel mercato); in tal senso gli elementi dell'accordo menzionati dalla norma devono considerarsi essenziali, se pure nella prospettiva, assunta dall'ordinamento, del superamento dello squilibrio informativo tra intermediario e investitore. Vero è che il cit. art. 30 è norma di rango secondario: ma è indubbio che esso possa svolgere tale funzione integratrice in forza dell'ampia potestà regolamentare conferita alla dall'art. 6 t.u.f.. Ebbene, a norma dell'art. 30, comma 2, lett. c), reg. n. 11522/1998, il CP_7 CP_7 contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve «indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni»; alla stregua di tale previsione, l'obbligo di forma posto dall'art. 23 comma 1, t.u.f. trova pertanto puntuale specificazione con riguardo alla pattuizione relativa alla formulazione dei c.d. ordini di investimento, da considerarsi come elemento essenziale del contratto quadro. Dovendo tale pattuizione essere redatta per iscritto, essa non può essere allora revocata o modificata per facta concludentia” (cfr. pag.
7-9 motivazione ord. cit.).
E dalla ridetta istruttoria orale non è emerso che le parti avessero raggiunto un accordo, redatto in forma scritta, mediante il quale legittimavano tale particolare modalità di conferimento degli ordini d'investimento. Le dichiarazioni rese al riguardo dai testi risultano, infatti, assolutamente generiche o, comunque, riferite all'operatività tout court dei conti correnti – indifferentemente – intestati personalmente all'attore oppure alle società al medesimo riconducibili: nessun teste ha riferito espressamente ed in maniera adeguatamente circostanziata di operazioni consistenti in ordini d'investimento, men che meno si è riferito mai a quella oggetto del presente giudizio.
Infine, per completezza di motivazione, si evidenzia che neppure può ritenersi provato che l'attore abbia impartito l'ordine d'acquisto delle obbligazioni subordinate de quibus telefonicamente, sia perché alcun capo di prova per testi ha avuto ad oggetto tale specifica circostanza, sia perché – in particolare -
l'istituto di credito non ne ha altrimenti fornito la prova.
In definitiva, quindi, l'ordine di acquisto del 28.9.2015, avente ad oggetto obbligazioni subordinate della
(cod. ISIN titolo: XS1300456420) per un valore nominale €. 900.000,00, al Controparte_2 prezzo di €. 93,1184210 e, quindi, per un controvalore complessivo di €. 838.392,24, deve essere dichiarato nullo per difetto di consenso.
Da tale accertata nullità e, quindi, dal venir meno della causa adquirenti (giacché, nel caso di specie, la banca ha intermediato per conto del proprio cliente acquistando da un terzo i titoli di interesse di quest'ultimo), discende altresì il carattere indebito dell'attribuzione patrimoniale effettuata dall'attore in pagina11 di 13 favore dell'istituto di credito convenuto e consistita, in particolare, nel pagamento del relativo prezzo.
Conseguentemente sorge il diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito.
Con riferimento alla determinazione dell'indebito, occorre rilevare che – per un verso - la CP_1 convenuta ha rassegnato in via subordinata le seguenti conclusioni: “In ogni caso, detrarsi dalla quantificazione della domanda di restituzione l'importo delle cedole percepite, pari a € 128.250,00”; e che – per altro verso – l'attore ha aderito a tale domanda, così concludendo: “condannare a restituire a CP_1 Parte_2
l'importo di euro 743.487,24 (pari al controvalore di euro 838.392,24 delle obbligazioni, detratti gli interessi
[...] netti corrisposti da per euro 94.905,00)”. In particolare, nella propria comparsa Controparte_2 conclusionale, l'attore ha allegato che l'importo indicato dall'istituto di credito, di €. 128.500 era al lordo della ritenuta fiscale, ammontando, quindi, l'importo netto ad €. 94.905,00 (cfr. pag. 14 conclusionale attore del 10.1.2025).
Poiché una simile conclusione risulta pienamente conforme ai consolidati principi espressi dalla
Suprema Corte in materia e tali per cui, allorquando il negozio consistente nell'ordine di investimento venga meno perché ne è dichiarata la nullità, che travolge anche il negozio traslativo posto in essere dall'intermediario per dare attuazione all'ordine ricevuto, l'obbligo restitutorio sorge in capo ad entrambe le parti ed è adempiuto dall'intermediario con la restituzione del prezzo, mentre “impone all'investitore che, con la restituzione dei titoli siano pure restituiti i frutti (Cass., Sez. II, 14/03/2017, n. 6575) che il loro possesso gli abbia procurato e, quindi, i dividendi ed in genere le utilità che egli abbia riscosso in pendenza del rapporto e che non può più trattenere essendo gli effetti di esso venuti irreversibilmente meno in ragione della dichiarata nullità” (in tal senso, Cass. civ., 24 aprile 2018, n. 10116).
Conseguentemente, dichiarata “la compensazione tra la somma che l'investitore abbia corrisposto all'intermediario ai fini dell'investimento e la somma che l'intermediario abbia riscosso per conto dell'investitore ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di frutti civili” (cfr. Cass. civ. 10116/2018) deve pronunciarsi la condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 743.487,24, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo. Ai fini della compensazione, la scrivente ha tenuto conto dell'importo netto percepito dall'attore a titolo di cedole, poiché che la ritenuta sul correlativo importo lordo è stata operata direttamente dall'emittente i titolo a monte, e versata a titolo d'imposta, in qualità di sostituto, direttamente allo Stato.
Con ciò ritenendosi assorbita ogni valutazione in ordine all'eccezione ex art. 1227, co. 1 c.c. proposta dalla banca ed ogni accertamento in ordine al momento in cui l'attore ha avuto effettiva conoscenza dell'operazione non voluta.
Quanto alle spese di lite e di ctu, queste ultime nella misura già liquidata con separato decreto, le stesse seguono la soccombenza della banca convenuta;
in particolare, le spese di lite si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda secondo il criterio del decisum e secondo i valori medi di ciascuna fase.
pagina12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede: Parte_5
- in accoglimento delle domande dell'attore: i. accerta e dichiara la nullità dell'ordine di acquisto del
28.9.2015, avente ad oggetto obbligazioni subordinate della (cod. ISIN Controparte_2 titolo: XS1300456420) per un valore nominale €. 900.000,00, al prezzo di €. 93,1184210 e, quindi, per un controvalore complessivo di €. 838.392,24 per difetto di consenso;
ii. per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €. Controparte_1
743.487,24, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito;
- pone definitivamente le spese di ctu, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico di n persona del l.r.p.t. Controparte_1
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 Parte_6
[...
,ORI' delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 29.193,00 a titolo di compensi professionali
(di cui €. 4.607,00 per la fase di studio;
€. 3.039,00 per la fase introduttiva;
€. 13.534,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 8.013,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 03.11.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Intermediazione mobiliare promossa
DA
C.F. ), residente in Montese (MO), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Anna Paola Fontana del Foro di Modena e dall'avv. Daniela Giraudo del Foro di Biella, giusta procura speciale stesa su foglio separato e da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio di quest'ultima in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 5;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella P.zza G. Controparte_1 P.IVA_1
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Boggio del Foro di Biella, giusta procurata speciale rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 15.10.2024, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in
Biella, via Lamarmora n. 21;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “NEL MERITO: A. accertare e dichiarare la inesistenza / nullità / irriferibilità all'attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324, 1325, 1352 e 1418 c.c., dell'operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate della - scadenza 2025, ISIN: XS1300456420, di nominali euro 900.000,00, eseguita da Controparte_2 in data 28-9-2015 con addebito del controvalore di euro 838.392,24 sul conto corrente dell'attore, Controparte_1
pagina1 di 13 respinta ogni eccezione e difesa della Banca siccome inammissibile ed infondata;
B. per l'effetto, condannare a CP_1 restituire a l'importo di euro 743.487,24 (pari al controvalore di euro 838.392,24 delle obbligazioni, Parte_2 detratti gli interessi netti corrisposti da per euro 94.905,00), oltre interessi legali e Controparte_2 rivalutazione, come definiti in atto di citazione. CON CONDANNA di al pagamento delle CP_1 spese, competenze e onorari del presente procedimento. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA,
OCCORRENDO: si chiede che il Giudice voglia ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. CP_1
l'esibizione in causa di copia forense dei nastri magnetici recanti la registrazione di tutte le telefonate con cui i funzionari della hanno richiesto nel corso del rapporto conferma delle operazioni bancarie disposte da ; CP_1 Parte_2
- il convenuto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Rifiutando il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso formulate IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli atti difensivi IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, ridurre la domanda di ripetizione a quanto sarebbe risultato ripetibile alla data della conoscenza della nullità eccepita o, in difetto, di quanto percepito dal sig. all'esito della Pt_2 procedura di liquidazione coatta amministrativa di In ogni caso, detrarsi dalla Controparte_3 quantificazione della domanda di restituzione l'importo delle cedole percepite, pari a € 128.250,00 IN VIA
ISTRUTTORIA Previa revoca parziale dell'ordinanza del 17.11.2020 e dell'ordinanza del 17.04.2023 e del
9.10.2024 rigettare le istanze istruttorie avversarie e ammettere: A) consulenza tecnica contabile avente ad oggetto la quantificazione dell'eventuale danno tenuto conto del valore dei titoli al momento della avvenuta conoscenza da parte dell'attore dell'investimento nella denegata ipotesi non si ritenesse riconducibile l'ordine al sig. e, in ogni caso, Pt_2 diretta alla quantificazione del danno tenuto conto dell'avvenuta percezione delle cedole per gli importi già indicati nei precedenti scritti difensivi e del valore che il avrebbe potuto realizzare avesse partecipato alla procedura di Pt_2 liquidazione coatta amministrativa. B) nuova CTU grafologica, affidando l'incarico ad un diverso consulente rispetto a quello all'uopo nominato (Dott.ssa ), fermo restando il quesito già formulato nel verbale del 15.10.2019, Persona_1 con le integrazioni già concesse quanto all'uso di diverse scritture di comparazione. C) il confronto dei testi come richiesto e motivato nelle note autorizzate depositate il 24.09.2024. Respingere ogni altra diversa istanza istruttoria ex adverso formulata. Con il favore di spese, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15% come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore, ha rappresentato in Parte_3 fatto quanto segue:
- di aver stipulato, in data 7.5.2015, con un contratto-quadro avente ad oggetto Controparte_1
l'apertura del conto corrente n. 252738145290 e la prestazione di una serie di servizi accessori, tra i pagina2 di 13 quali il servizio di “ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche” (cfr. doc. 1 citazione);
- di essere venuto a conoscenza, nell'ambito di tale rapporto, che, in data 28.9.2015, Controparte_1 aveva proceduto ad acquistare per suo conto, con addebito sul suo conto corrente, obbligazioni subordinate della scadenza 2025, ISIN: XS1300456420, di nominali €. Controparte_2
900.000,00, al prezzo di €. 93,1184210 per un controvalore complessivo di €. 838.392,24 (come da nota informativa, doc. 2 citazione). Secondo la prospettazione dell'attore, in particolare, la banca avrebbe proceduto a “dar corso all'operazione, in realtà mai voluta dall'attore, in forza di una disposizione riportante in calce uno scarabocchio illeggibile e manifestamente difforme dalla sua firma, il cui specimen era a disposizione dell ” CP_4
(cfr. pag. 2 citazione); sigla, questa, che il medesimo attore, quindi, disconosceva come ad egli riferibile;
- che la stessa banca, con comunicazione del 16.11.2015 inviata a (cfr. doc. 3 Controparte_5 citazione), avrebbe dato atto “di essere perfettamente a conoscenza, ab origine, della mancanza di sottoscrizione dell'attore, riconoscendo l'irriferibilità a del segno grafico […] apposto in calce all'ordine di acquisto”, Parte_3 richiedendo, infatti, di far rifirmare l'ordine “in quanto la firma non corrisponde al cartellino firme” in suo possesso (cfr. pag. 2 citazione);
- di aver ritenuto di non aprire subito un contenzioso con l'Istituto di credito, risultando ormai l'operazione perfezionata, “nell'attesa di verificare se l'investimento, non voluto e mai autorizzato, potesse comunque avere un esito positivo” (cfr. pag. 3 citazione). Tuttavia, in conseguenza della dichiarata Liquidazione Coatta
Amministrativa della e dell'esclusione delle obbligazioni subordinate dal Controparte_2 novero dei rapporti passivi trasferiti al terzo cessionario dell'azienda , l'attore ha Controparte_6 subito “la perdita integrale del valore del titolo obbligazionario” (cfr. pag. 3 citazione).
In ragione di ciò, ad avviso della difesa attorea sussisterebbe la nullità del ridetto ordine d'acquisto per mancata osservanza della forma convenzionale ai sensi dell'art. 1352 c.c. stabilita dalle parti nel contratto quadro d'investimento sottoscritto in data 7.5.2015 e, in particolare, nella previsione secondo cui: “gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, direttamente presso le proprie filiali o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente, prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altre tecniche di comunicazione a distanza secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. Qualora gli ordini vengano impartiti mediante Telephone banking ed Internet Banking si applica quanto disposto dal contratto che disciplina detti servizi. In ogni caso, la si riserva la facoltà di richiedere al cliente CP_1 conferma scritta delle disposizioni impartite. All'atto di ricevimento dell'ordine presso le succursali o fuori sede rispettivamente la Banca o il promotore finanziario rilasciano al cliente un'attestazione cartacea comprovante la ricezione dell'ordine […]”.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, l'ordine d'acquisto per cui è causa non sarebbe stato disposto conformemente ad alcuna delle forme convenzionali su richiamate;
inoltre, la previsione espressa di tali pagina3 di 13 forme renderebbe altresì irrilevante, ai fini della validità dell'acquisto de quo, un asserito tacito assenso da parte dell'attore medesimo.
Si tratterebbe, in particolare, di una nullità “[…] ordinaria e non di protezione, [che] opera nell'interesse di entrambe le parti, è sempre rilevabile d'ufficio ed assolutamente insanabile, quantunque il cliente non abbia contestato subito l'operazione d'investimento” (cfr. pag. 8 citazione).
Dalla dichiarazione di nullità dell'ordine d'acquisto di cui si tratta, conseguirebbe il diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito e, quindi, a vedersi restituire il controvalore di €. 838.392,24, oltre interessi legali.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha specificamente contestato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e domandato, più precisamente contro deducendo in punto di fatto quanto segue:
- che l'odierno attore “[…] è socio di riferimento del Gruppo Modena Capitale spa, società Holding di un importante gruppo assicurativo ( ) […] Ciò per dire che l'investitore oltre che dotato di capienti mezzi, Parte_4 appare operatore altamente qualificato in materia giuridica, bancaria e finanziaria” (cfr. pag. 3 e 4 comparsa);
- che “[…] l'acquisto delle obbligazioni Pop ZA venne ordinato dal sig. nel corso di un colloquio telefonico Pt_2 con il funzionario di , il quale data la reputazione del personaggio provvide ad inserire l'ordine (operazione che CP_1 non concretizza l'acquisto definitivo) e successivamente recarsi la mattina stessa dell'operazione (effettuata definitivamente nel pomeriggio) presso gli uffici del sig. a raccogliere la firma del medesimo. Il modulo gli venne riconsegnato Pt_2 sottoscritto dal sig. e a ciò seguì l'esecuzione dell'operazione” (cfr. pag. 4 comparsa); Pt_2
- che “L'operatività testé descritta era peraltro assolutamente coerente con quanto annunciato il giorno prima
(28.9.2015) alle ore 11,07 con mail di tale di Modena Capitale, il quale scriveva ai funzionari della Controparte_5
Banca e in conoscenza ad una serie di altri nominativi appartenenti al gruppo del sig. confermando le intese Pt_2 telefoniche previe e disponendo per iscritto la sottoscrizione del titolo in parola tanto per Modena Capitale spa, quanto per personalmente, richiedendo per quest'ultimo l'addebito del conto al medesimo intestato in essere presso Parte_3 la filiale di Vignola di ” (cfr. ibidem). CP_1
In punto di diritto, ad avviso della banca convenuta non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti per invocare la nullità dell'ordine d'acquisto per cui è causa per violazione della forma convenzionale stabilita ai sensi dell'art. 1352 c.c., ritenendo in ogni caso assorbente il rilievo per cui l'ordine d'acquisto titoli non integri propriamente una fattispecie contrattuale e rispetto ad esso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è pacificamente nel senso dell'insussistenza di un obbligo di forma scritta.
Quanto, poi, alla quantificazione del danno, la pacifica affermazione dell'attore di “non aver ritenuto opportuno aprire subito un contenzioso con , nell'attesa di verificare se l'investimento, non voluto e mai CP_1 autorizzato, potesse comunque avere un esito positivo” (cfr. pag. 3 citazione) ne dimostrerebbe la mala fede e, quindi, il concorso del medesimo nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c.; infatti, ad avviso della banca: “La buona fede contrattuale avrebbe dovuto indurre l'investitore, una volta scoperta la disposizione irregolare rispetto ai requisiti formali, al punto da farlo dubitare della sua genuinità, a contestare la circostanza
pagina4 di 13 immediatamente, sperando di tradurre quell'operazione in un profitto. In tal modo il danno sarebbe stato limitato non all'intero capitale del quale oggi chiede la restituzione, ma ad un importo ben inferiore, atteso l'andamento del titolo nel periodo considerato”; e, quindi, poiché “sino al 30.9.2017 il titolo ha garantito la percezione, in malafede, di cedole per un importo complessivo di 128.250,00” (cfr. pag. 9 comparsa), la banca ne ha richiesto lo scomputo nell'ipotesi di eventuale condanna alla restituzione del capitale investito.
Con lo scambio delle memorie istruttorie, in particolare, con la prima, l'attore ha specificamente negato e contestato: 1. “di avere affermato e/o di avere acquisito il 16-11-2015 “piena consapevolezza di non avere mai impartito, né sottoscritto, l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate” di cui si discute”; 2. “di avere ordinato
l'acquisto delle obbligazioni Pop. nel corso di un colloquio telefonico con un non meglio identificato funzionario di CP_2
”; 3. “di avere incontrato detto fantomatico funzionario la mattina stessa dell'operazione presso i propri CP_1 uffici”; 4. “di avere mai consegnato a chicchessia l'ordine” (cfr. pag. 1 e 2 mem. 183 n. 1 attore). Dal canto suo, la banca convenuta ha precisato che: “l'ordine eseguito dalla Banca fu certamente voluto dal sig. il quale Pt_2 nei rapporti con la convenuta era uso ad operare per il tramite del suo strettissimo collaboratore e uomo di fiducia rag.
accreditato presso dal medesimo sig. Tale modus operandi è confermato nel caso di specie: CP_5 CP_1 Pt_2
l'ordine fu ritirato presso la sede di Modena Capitale dal sig. funzionario di dopo che allo stesso Per_2 CP_1 funzionario, per il tramite proprio del sig. era stato via mail richiesto l'acquisto dei titoli oggetto del presente CP_5 giudizio” (cfr. pag. 2 mem. 183 n. 1 convenuto); e, quanto all'acquisita consapevolezza dell'operazione di cui si tratta, che ciò si sia verificato quantomeno al “[…] momento della trasmissione della nota informativa, proprio quel documento che la difesa ha prodotto e che, dunque, era certamente nella consapevole disponibilità del Pt_2 signor (cfr. pag. 3 mem. 183 n. 1 convenuto). Inoltre, a conferma dell'acquisita consapevolezza Pt_2 dell'operazione in concomitanza con il compimento della stessa la banca ha allegato altresì la circostanza relativa ai log in “[…] eseguiti proprio dal sig. sul proprio conto corrente on line. Pt_2
Con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'attore ha eccepito l'inammissibilità dei fatti allegati da controparte nella prima memoria, in quanto asseritamente nuovi, diversi e contraddittori rispetto a quelli dedotti con la comparsa di costituzione ed ha ulteriormente allegato – in replica alle deduzioni avversarie – di non aver acquistato alcun altro titolo per il tramite di e che, quindi, CP_1
l'operatività cui fa riferimento quest'ultima parrebbe riferirsi “[…] ad ordini di prelievo somme dal conto corrente per le quali è sempre stata richiesta conferma telefonica registrata su nastro magnetico dalla Banca all'attore”
(cfr. pag. 2 mem. 183 n. 2 attore).
Quanto alla banca, la stessa ha prodotto – quale documento n. 10 – copia dell'ordine di acquisto per cui
è causa, asseritamente sottoscritto dall'odierno attore, richiedendo in via istruttoria che fosse disposta
“perizia calligrafica diretta alla verificazione della relativa sottoscrizione”, nonché quale documento n. 9 la richiesta, trasmessa a mezzo mail del 16.11.2015 del proprio dipendente, sig. , al rag. Persona_3
con cui si richiedeva di far ri-firmare il ridetto ordine d'acquisto e alla quale quest'ultimo CP_5
pagina5 di 13 riscontrava inoltrando copia del medesimo ordine contenente una sottoscrizione per esteso asseritamente riferibile all'odierno attore.
Nella prima difesa utile, quindi, l'attore ha formalmente disconosciuto anche la sottoscrizione apposta su tale ulteriore copia dell'ordine d'acquisto del 28.9.2015. Rispetto a tale ultima sottoscrizione, tuttavia, la banca non ha avanzato istanza di verificazione.
La causa veniva istruita, prima, con la consulenza grafologica;
quindi, previa rimessione sul ruolo, con l'escussione dei testi sui capi ammessi.
Tutto ciò premesso, le domande proposte da parte attrice sono meritevoli di accoglimento nei termini meglio chiariti di seguito.
Ad avviso di chi scrive, anche all'esito della complessiva istruttoria svolta, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto del 28.9.2015, avente ad oggetto obbligazioni subordinate della (cod. ISIN titolo: XS1300456420) per un Controparte_2 valore nominale €. 900.000,00, al prezzo di €. 93,1184210 e, quindi, per un controvalore complessivo di
€. 838.392,24 (cfr. doc. 2 citazione e doc. 10 mem. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. convenuto) per mancanza di un elemento essenziale di tale atto negoziale, ovverosia l'accordo delle parti, giacché, in base a quanto meglio sarà evidenziato di seguito, si è accertata la mancanza di volontà in tal senso da parte dell'odierno attore.
Non pare, viceversa, configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità del ridetto ordine d'acquisto per violazione del requisito della forma scritta, che, ad avviso dell'attore, sarebbe stata prescritta ad substantiam per accordo delle parti.
Come rappresentato dall'attore e documentalmente provato, costui ha concluso, in data 7.1.2015, con l'Istituto di credito convenuto il contratto denominato “Conto Trader”, ovverosia – per come descritto nel medesimo documento contrattuale – un “prodotto composto dal conto corrente, dal servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento” (cfr. doc. 1 citazione).
Trattavasi, quindi, di un classico contratto cd. quadro, redatto nel rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam conformemente a quanto prescritto dall'art. 23 T.U.F..
Nell'ambito del ridetto regolamento negoziale, tra le clausole contrattuali è presente, per quanto qui d'interesse, quella rubricata “Conferimento degli ordini” (contenuta nella “sezione 3 – condizioni di contratto per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche”), ove è espressamente previsto che: “Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, direttamente presso le proprie filiali o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente, prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Gli ordini possono essere anche impartiti mediante altre tecniche di comunicazione a distanza secondo i canali di volta in volta posti in essere dalla Banca in relazione ai servizi prestati. Qualora gli ordini vengano impartiti mediante
Telephone banking ed Internet Banking si applica quanto disposto dal contratto che disciplina detti servizi. In ogni caso,
pagina6 di 13 la si riserva la facoltà di richiedere al cliente conferma scritta delle disposizioni impartite. All'atto di ricevimento CP_1 dell'ordine presso le succursali o fuori sede rispettivamente la Banca o il promotore finanziario rilasciano al cliente un'attestazione cartacea comprovante la ricezione dell'ordine […]”. Mediante tale norma contrattuale, le parti hanno, quindi, convenzionalmente individuato le modalità attraverso cui impartire gli ordini d'investimento, ovverosia, “di norma” per iscritto, ferma l'ammissibilità dell'ordine orale (“telefonicamente” con registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente) o, ancora, di quello impartito mediante “altre tecniche di comunicazione a distanza”, come il Telephone banking e l'Internet banking, nel rispetto della disciplina specificamente prevista per tali servizi.
Ulteriore conferma della prescrittività di tale norma si trae dall'ulteriore clausola in essa contenuta che manda esente da responsabilità la banca per la mancata esecuzione all'ordine ricevuto dal cliente “[…] dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a Lui derivanti dal presente contratto”, tra i quali non possono non essere ricompresi, evidentemente, anche quelli di cui si tratta.
In tal caso e, quindi, in tema di intermediazione finanziaria. è senz'altro corretto affermare, come puntualmente chiarito dalla Suprema Corte, che la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c. (in tal senso, in particolare, Cass. civ. 2 agosto 2016, n. 16053 per cui: “in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per
i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c. c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti”; conf. Cass. civ. 9 agosto
2017, n. 19759 e Cass. civ. 14 giugno 2019, n. 16106). In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352
c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita ad substantiam, è estensibile, giusto il richiamo operato dall'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti, aventi natura negoziale (cfr. Cass. civ. 29 febbraio 2016, n. 3950).
Peraltro, proprio la peculiare configurazione della ridetta previsione contrattuale, per cui la forma scritta
è prevista “di norma” e non “necessariamente”, con conseguente validità di ordini conferiti anche in forma verbale, porta con sé l'ineludibile conseguenza per cui quella scritta non possa essere stata configurata dalle parti medesime ai fini della validità dell'ordine. Come, infatti, condivisibilmente statuito dalla
Corte di Cassazione, se per definizione la forma ad substantiam non ammette equipollenti, l'obbligo di detta species di forma per gli ordini d'investimento è ex se “[…] escluso dalla contemplata facoltà di impartire ordini per via telefonica e la modalità di annotazione non rappresenta un requisito forma, trattandosi di adempimento dettato al solo fine di agevolare la prova della richiesta di negoziazione dei valori mobiliari” (in tal senso, Cass. civ. 29
pagina7 di 13 maggio 2019, n. 14671; conf. Cass. civ., 18 gennaio 2019, n. 1460). A tale ultimo riguardo, proprio la sentenza n. 1460/2019 ha, infatti, chiarito che: “in tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la possibilità di dare all'intermediario ordini orali inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, imponendo alla banca intermediaria di annotare l'ordine telefonico su un apposito registro, la prescrizione relativa all'annotazione sul registro non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile – dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere”. Con ciò ponendosi in continuità con quanto già rilevato nella pronuncia n.
3088/2018, ovverosia che non vada confuso il piano della forma (che, nella specie, riguarda la possibilità degli ordini orali di acquisto e di vendita all'intermediario) con quella della prescrizione
(convenzionale, dettata dal contratto quadro) sulla documentazione di tale forma (ossia, con l'annotazione della telefonata su di un apposito registro tenuto dalla banca), atteso che, per quanto oggetto di convenzione inter partes, ai sensi dell'art. 1352 c.c., l'ordine orale (impartito dall'investitore all'intermediario) tale resta anche se di esso si prescrive un successivo adempimento formale
(l'annotazione predetta) a cura del ricevente, su appositi registri, idonei ad agevolare la prova dell'esistenza e della consistenza di quegli ordini, senza che per questo si operi una trasformazione della forma orale in altra e diversa, neppure sub specie di forma ad probationem.
Quindi, sotto tale profilo, è infondata la tesi dell'attore di nullità dell'ordine d'acquisto per cui è causa per violazione della forma convenzionale, sub specie di forma scritta ad substantiam.
Piuttosto, l'ordine d'acquisto delle obbligazioni subordinate de quibus deve essere dichiarato nullo per difetto di consenso, essendo stato accertato all'esito dell'istruttoria svolta che lo stesso non è stato impartito dall'odierno attore né per iscritto, né mediante una delle modalità alternative pur convenzionalmente disciplinate.
A tale proposito viene in considerazione, in primo luogo, la consulenza grafologica, depositata in data
8.3.2020. Tale indagine ha avuto ad oggetto la sigla apposta sull'ordine d'acquisto titoli del 28.9.2015, riportato per estratto nel corpo della mail datata 16.11.2015 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione, corrispondente al doc. 9 prodotto con la seconda memoria istruttoria dalla banca convenuta) ed ha accertato l'apocrifia della stessa.
La scrivente ritiene di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il professionista incaricato, che ha svolto un esame che appare completo, ampiamente motivato e scevro da macroscopici vizi logici e/o tecnici, e che ha puntualmente risposto anche alle osservazioni svolte dai due consulenti di parte. Non si ravvisano, quindi, ragioni per discostarsi da quanto accertato dal consulente.
L'apocrifia della sigla apposta su detto documento consente di escluderne l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. e, quindi, di poterne ritenere la paternità del sig. Pt_2
pagina8 di 13 Inoltre, il non avere la banca convenuta formulato istanza di verificazione della sottoscrizione apposta per esteso sul medesimo ordine d'acquisto, prodotto quale documento n. 10 allegato alla propria seconda memoria istruttoria, a fronte del formale e valido disconoscimento della stessa da parte dell'attore nella prima difesa utile, fa sì che anche detto documento rimanga estraneo al compendio probatorio del processo (ex multis Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2220: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli”). Più precisamente, come statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (cfr. sent.
1° febbraio 2022, n. 3986).
Alla luce di quanto appena evidenziato, deve, quindi, concludersi nel senso di escludere che l'attore abbia espresso la propria volontà negoziale, finalizzata al perfezionamento dell'ordine d'acquisto per cui
è causa, in forma scritta.
Ed una simile conclusione non è superata dalla prospettazione avanzata dalla difesa della banca convenuta, per cui la ridetta sigla (apocrifa) avrebbe potuto essere stata apposta dal rag. CP_5
(individuato in considerazioni delle circostanze, soggettive ed oggettive, evidenziate nei propri atti) quale falsus procurator dell'odierno attore, il quale, prestando acquiescenza all'acquisto in questione, lo avrebbe in tal modo ratificato. In tal senso appare dirimente richiamare il principio di diritto enunciato con una recente pronuncia dalla Suprema Corte, per cui: “Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso” (cfr. 5 febbraio 2024 n. 3265). Ad avviso di chi scrive, infatti, da tale pronuncia può trarsi il principio generale – pacificamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa – per cui è proprio l'aver apposto falsamente la firma e, quindi, il nominativo del (ritenuto) rappresentato, e non quello proprio del rappresentante, ad escludere in radice la configurabilità dei presupposti per l'operatività della ratifica di cui all'art. 1399 c.c., ovverosia: nei confronti del soggetto che, sottoscrivendo una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasci apparire quest'ultimo pagina9 di 13 come autore del documento negoziale, in nessun caso potrà predicarsi la volontà di assumere in proprio
(sia pure in difetto dei corrispondenti poteri sostanziali) la paternità delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, così eventualmente offrendole al potere di ratifica dell'interessato, avendo piuttosto inteso
(con l'indicazione, nella sottoscrizione, di un nominativo altrui) che detta paternità risalisse direttamente al soggetto corrispondente al nominativo indicato nella sottoscrizione.
Pertanto, l'inutilizzabilità, da un lato, ai fini probatori – sia pure per motivazioni differenti – dell'ordine d'acquisto di cui al documento n. 3 allegato all'atto di citazione e al documento n. 10 allegato alla seconda memoria istruttoria della banca convenuta e, dall'altro, i principi di diritto appena enunciati comportano l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal teste sig. (cfr. verbale udienza del Persona_3
23.4.2024) relativamente alle circostanze di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 della seconda memoria istruttoria della banca convenuta.
Allo stesso modo, si ritiene che le dichiarazioni rese ancora dal teste e dagli altri testi, la sig.ra Per_2
e la sig.ra relativamente alle circostanze di cui al capo 4 della seconda Testimone_1 Testimone_2 memoria istruttoria della banca convenuta (cfr. verbale, rispettivamente, udienza 23.4.2024 e 25.6.2024), pur essendo dirette a comprovare l'esistenza di una certa prassi operativa, adottata dal sig. nello Pt_2 svolgimento del proprio rapporto contrattuale con detto istituto di credito, non consentono in alcun caso di fornire patente di legittimità a quanto verificatosi nel caso di specie, ovverosia ad un ordine d'acquisto che si è accertato non essere stato firmato dall'odierno attore (poiché contiene un sigla apocrifa) o risultante da un documento privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
D'altronde, anche qualora una simile prova fosse stata raggiunta, le modalità concrete attraverso cui l'ordine avrebbe dovuto essere impartito (ovverosia, “[…] la richiesta a mezzo del rag. […] CP_5
l'anticipo della documentazione da sottoscrivere al medesimo a mezzo mail da parte della banca e la successiva raccolta della medesima presso la sede di Modena Capitale spa per mezzo del funzionario bancario o la consegna […] da parte di addetto agli uffici del ) avrebbero integrato un'invalida modifica a quella previsione del contratto- Pt_2 quadro sottoscritto in data 7.1.2015 e relativa, per l'appunto, “Conferimento degli ordini”.
A tale riguardo, infatti, occorre fare riferimento a quanto chiarito dalla Suprema Corte relativamente all'essere la pattuizione relativa alla formulazione dei cd. ordini di investimento un elemento essenziale del contratto-quadro: pertanto, poiché detto ultimo contratto – come pacificamente riconosciuto – è assoggettato all'obbligo di forma scritta, anche tale pattuizione non potrà essere modificata con un accordo concluso verbis tantum o per fatti concludenti. Basti a tale riguardo richiamare la puntuale motivazione resa dalla Suprema Corte nella summenzionata ordinanza n. 16106/2019: “[…] deve rilevarsi che l'art. 30, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 — al pari dell'art. 37, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007 e dell'art. 37, comma 3, reg. Consob n. 20307/2018 — indica quale contenuto debba avere il contratto tra
l'intermediario e l'investitore: si tratta di una prescrizione che è diretta a correggere l'asimmetria informativa e che pone il cliente nella condizione di conoscere i precisi termini in cui il rapporto debba svolgersi, avendo riguardo ad alcuni aspetti di
pagina10 di 13 esso che sono considerati particolarmente rilevanti. Tale disciplina deve coordinarsi col precetto generale contenuto nell'art.
23, comma 1, t.u.f., secondo cui i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono avere la forma scritta
a pena di nullità. Quanto prescritto dall'art. 30, comma 2, reg. integra, difatti, la suddetta disposizione del testo CP_7 unico: chiarisce quale contenuto debba presentare il contratto quadro redatto per iscritto (forma, questa, espressamente richiamata del primo comma dello stesso articolo) e assicura, in tal modo, che la prescrizione formale presidiata dalla nullità raggiunga, con particolare riferimento a quel contenuto, il proprio scopo (che è quello di tutelare la parte debole del rapporto e, al contempo, di assicurare il rispetto delle regole concorrenziali nel mercato); in tal senso gli elementi dell'accordo menzionati dalla norma devono considerarsi essenziali, se pure nella prospettiva, assunta dall'ordinamento, del superamento dello squilibrio informativo tra intermediario e investitore. Vero è che il cit. art. 30 è norma di rango secondario: ma è indubbio che esso possa svolgere tale funzione integratrice in forza dell'ampia potestà regolamentare conferita alla dall'art. 6 t.u.f.. Ebbene, a norma dell'art. 30, comma 2, lett. c), reg. n. 11522/1998, il CP_7 CP_7 contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve «indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni»; alla stregua di tale previsione, l'obbligo di forma posto dall'art. 23 comma 1, t.u.f. trova pertanto puntuale specificazione con riguardo alla pattuizione relativa alla formulazione dei c.d. ordini di investimento, da considerarsi come elemento essenziale del contratto quadro. Dovendo tale pattuizione essere redatta per iscritto, essa non può essere allora revocata o modificata per facta concludentia” (cfr. pag.
7-9 motivazione ord. cit.).
E dalla ridetta istruttoria orale non è emerso che le parti avessero raggiunto un accordo, redatto in forma scritta, mediante il quale legittimavano tale particolare modalità di conferimento degli ordini d'investimento. Le dichiarazioni rese al riguardo dai testi risultano, infatti, assolutamente generiche o, comunque, riferite all'operatività tout court dei conti correnti – indifferentemente – intestati personalmente all'attore oppure alle società al medesimo riconducibili: nessun teste ha riferito espressamente ed in maniera adeguatamente circostanziata di operazioni consistenti in ordini d'investimento, men che meno si è riferito mai a quella oggetto del presente giudizio.
Infine, per completezza di motivazione, si evidenzia che neppure può ritenersi provato che l'attore abbia impartito l'ordine d'acquisto delle obbligazioni subordinate de quibus telefonicamente, sia perché alcun capo di prova per testi ha avuto ad oggetto tale specifica circostanza, sia perché – in particolare -
l'istituto di credito non ne ha altrimenti fornito la prova.
In definitiva, quindi, l'ordine di acquisto del 28.9.2015, avente ad oggetto obbligazioni subordinate della
(cod. ISIN titolo: XS1300456420) per un valore nominale €. 900.000,00, al Controparte_2 prezzo di €. 93,1184210 e, quindi, per un controvalore complessivo di €. 838.392,24, deve essere dichiarato nullo per difetto di consenso.
Da tale accertata nullità e, quindi, dal venir meno della causa adquirenti (giacché, nel caso di specie, la banca ha intermediato per conto del proprio cliente acquistando da un terzo i titoli di interesse di quest'ultimo), discende altresì il carattere indebito dell'attribuzione patrimoniale effettuata dall'attore in pagina11 di 13 favore dell'istituto di credito convenuto e consistita, in particolare, nel pagamento del relativo prezzo.
Conseguentemente sorge il diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito.
Con riferimento alla determinazione dell'indebito, occorre rilevare che – per un verso - la CP_1 convenuta ha rassegnato in via subordinata le seguenti conclusioni: “In ogni caso, detrarsi dalla quantificazione della domanda di restituzione l'importo delle cedole percepite, pari a € 128.250,00”; e che – per altro verso – l'attore ha aderito a tale domanda, così concludendo: “condannare a restituire a CP_1 Parte_2
l'importo di euro 743.487,24 (pari al controvalore di euro 838.392,24 delle obbligazioni, detratti gli interessi
[...] netti corrisposti da per euro 94.905,00)”. In particolare, nella propria comparsa Controparte_2 conclusionale, l'attore ha allegato che l'importo indicato dall'istituto di credito, di €. 128.500 era al lordo della ritenuta fiscale, ammontando, quindi, l'importo netto ad €. 94.905,00 (cfr. pag. 14 conclusionale attore del 10.1.2025).
Poiché una simile conclusione risulta pienamente conforme ai consolidati principi espressi dalla
Suprema Corte in materia e tali per cui, allorquando il negozio consistente nell'ordine di investimento venga meno perché ne è dichiarata la nullità, che travolge anche il negozio traslativo posto in essere dall'intermediario per dare attuazione all'ordine ricevuto, l'obbligo restitutorio sorge in capo ad entrambe le parti ed è adempiuto dall'intermediario con la restituzione del prezzo, mentre “impone all'investitore che, con la restituzione dei titoli siano pure restituiti i frutti (Cass., Sez. II, 14/03/2017, n. 6575) che il loro possesso gli abbia procurato e, quindi, i dividendi ed in genere le utilità che egli abbia riscosso in pendenza del rapporto e che non può più trattenere essendo gli effetti di esso venuti irreversibilmente meno in ragione della dichiarata nullità” (in tal senso, Cass. civ., 24 aprile 2018, n. 10116).
Conseguentemente, dichiarata “la compensazione tra la somma che l'investitore abbia corrisposto all'intermediario ai fini dell'investimento e la somma che l'intermediario abbia riscosso per conto dell'investitore ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di frutti civili” (cfr. Cass. civ. 10116/2018) deve pronunciarsi la condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 743.487,24, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo. Ai fini della compensazione, la scrivente ha tenuto conto dell'importo netto percepito dall'attore a titolo di cedole, poiché che la ritenuta sul correlativo importo lordo è stata operata direttamente dall'emittente i titolo a monte, e versata a titolo d'imposta, in qualità di sostituto, direttamente allo Stato.
Con ciò ritenendosi assorbita ogni valutazione in ordine all'eccezione ex art. 1227, co. 1 c.c. proposta dalla banca ed ogni accertamento in ordine al momento in cui l'attore ha avuto effettiva conoscenza dell'operazione non voluta.
Quanto alle spese di lite e di ctu, queste ultime nella misura già liquidata con separato decreto, le stesse seguono la soccombenza della banca convenuta;
in particolare, le spese di lite si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda secondo il criterio del decisum e secondo i valori medi di ciascuna fase.
pagina12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede: Parte_5
- in accoglimento delle domande dell'attore: i. accerta e dichiara la nullità dell'ordine di acquisto del
28.9.2015, avente ad oggetto obbligazioni subordinate della (cod. ISIN Controparte_2 titolo: XS1300456420) per un valore nominale €. 900.000,00, al prezzo di €. 93,1184210 e, quindi, per un controvalore complessivo di €. 838.392,24 per difetto di consenso;
ii. per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €. Controparte_1
743.487,24, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito;
- pone definitivamente le spese di ctu, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico di n persona del l.r.p.t. Controparte_1
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 Parte_6
[...
,ORI' delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 29.193,00 a titolo di compensi professionali
(di cui €. 4.607,00 per la fase di studio;
€. 3.039,00 per la fase introduttiva;
€. 13.534,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 8.013,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 03.11.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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