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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3345/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SI.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3345/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio
2025, promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Primo Ghinelli n.26, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Giardini C.F._1
(Pec. - C.F. - fax 0541-384181), , Email_1 C.F._2 elettivamente domiciliata c/o lo studio del difensore in Rimini Via Flaminia n. 171, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...] (CF: CP_1
), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avvocati Alfredo C.F._3
Sartini ( – PEC , Piccioni Matteo C.F._4 Email_2
( – PEC e Piccioni Massimiliano CodiceFiscale_5 Email_3
( – PEC , elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliato presso il loro studio in Riccione (RN) Viale Ceccarini n. 134, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 la SI.ra ha convenuto in giudizio il SI. Pt_1 CP_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 30.04.2000 e che dalla loro unione è nato il figlio R_
(27.10.2004).
La ricorrente ha evidenziato che prima della nascita di suo figlio ha svolto l'attività di apprendista stiratrice e cameriera e, in seguito, è stata assunta come commessa presso la ditta Valleverde. A seguito della nascita di , ha interrotto la propria attività professionale per dedicarsi completamente a lui R_ anche in ragione dei disturbi dell'apprendimento che gli sono stati diagnosticati sin dalla terza elementare, tanto che ancora oggi che è iscritto all'università è stata disposta la proroga del supporto scolastico.
La SI.ra ha documentato di essere iscritta presso l'ufficio di collocamento mirato, ma ha riferito Pt_1 di non aver ricevuto alcuna proposta lavorativa, nonostante si sia adoperata inviando innumerevoli curricula presso taluni esercizi commerciali della zona. La ricorrente ha altresì riferito di aver svolto nell'anno 2023 attività di lavoro part time come baby sitter. Infine, ha affermato di essere invalida al 46% con diagnosi di:
“cefalea cronica quotidiana, con iperuso di analgesici e non è in grado di svolgere sforzi intensi e prolungati, turni notturni, lavori in altezza e uso di scale da lavoro oltre che di sovraccarico biomeccanico aass” e ha precisato di non godere di alcun reddito né di altre rendite.
Con riferimento alla situazione patrimoniale del resistente, la SI.ra ha affermato che il SI. Pt_1 CP_1 lavora presso una azienda con sede in Dogana di San Marino con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile di circa euro 2.200,00
Sempre la ricorrente ha esposto che, in costanza di matrimonio, lei e il marito hanno vissuto nell'immobile comprato dal SI. ma i cui mobili sono stati comprati da lei e, a riguardo, ha chiesto CP_1 che la casa familiare venga a lei assegnata in quanto il figlio ha espresso la volontà di continuare a vivere con lei.
In punto di diritto la SI.ra ha precisato che detta soluzione è conforme all'orientamento della Pt_1 giurisprudenza di Cassazione secondo il quale l'assegnazione della casa coniugale è strumentale alla tutela dell'ambiente domestico nel quale il figlio è cresciuto e di conseguenza deve essere disposta in favore del genitore convivente a prescindere dal titolo di proprietà del bene.
pagina 2 di 13 Da ultimo, la ricorrente ha argomentato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento, evidenziando che lei ha sempre sacrificato la propria carriera per occuparsi del figlio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il SI. il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e, CP_1 in particolare, ha sottolineato che la decisione della ricorrente di abbandonare la sua carriera lavorativa per dedicarsi al figlio è stata frutto di una sua scelta egoistica e contraria alle eSIenze economiche della famiglia. Il resistente ha sottolineato che proprio la scelta di rinunciare al lavoro, a seguito della nascita di
, ha costituito oggetto di ampia discussione ma lui non è in ogni caso riuscito a dissuadere la R_ moglie da tale decisione.
Il SI. ha altresì sottolineato che sono false anche le dichiarazioni relative ai tentativi di trovare CP_1 una occupazione che controparte avrebbe fatto, in quanto si è trattato di richieste tutte rivolte a esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento che per fatto notorio assumono personale solo di giovane età. Infine, ha escluso che la invalidità della SI.ra incida sulla sua capacità lavorativa. Pt_1
In ordine alla domanda di mantenimento formulata da controparte, il resistente ha evidenziato che l'assenza di reddito non costituisce di per sé elemento idoneo a determinare l'accoglimento in quanto deve essere altresì attribuita rilevanza a ulteriori fattori quali la capacità lavorativa e, inoltre, la SI.ra ha da Pt_1 sempre svolto la professione di baby sitter in maniera irregolare. Pertanto, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, evidenziando che la SI.ra non versa in stato di Pt_1 bisogno e né in una situazione di squilibrio economico rispetto alla sua.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il ricorrente ha argomentato che non è stato provato da controparte che il figlio voglia continuare a convivere con la madre e, al R_ contrario, il figlio ha chiesto di vivere con lui avendo individuato nella madre la causa della rottura del rapporto matrimoniale. La casa, pertanto, deve essere a lui restituita in quanto legittimo proprietario sin da epoca antecedente al suo matrimonio con la SI.ra Pt_1
Con riferimento alla domanda di mantenimento di il SI. ha evidenziato che in caso di R_ CP_1 rigetto della richiesta di controparte della assegnazione della casa coniugale non ne ricorrerebbero i presupposti in quanto il figlio sarebbe con lui convivente. In ogni caso, il SI. ha precisato che il CP_1 figlio, sebbene ancora frequenti l'università, nel periodo estivo e, in particolare, negli anni 2022 e 2023 ha percepito uno stipendio mensile di euro 1.250,00.
Da ultimo il resistente ha ricostruito la sua situazione reddituale affermando di aver percepito nell'anno
2022 un reddito complessivo di euro 22.722,00 e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 2.000,00.
Egli ha sottolineato che non potrà continuare a risiedere presso la abitazione dei suoi genitori e, pertanto, nel caso in cui la casa coniugale venisse assegnata alla SI.ra dovrebbe anche sostenere il costo di Pt_1 locazione di altro immobile. pagina 3 di 13 Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione il Giudice ha ascoltato entrambe le parti e, in seguito, su richiesta delle stesse ha rinviato all'udienza del 26 marzo 2024, al fine di consentire al SI. e alla SI.ra di trovare un accordo sulle condizioni della separazione. CP_1 Pt_1
All'udienza citata le parti hanno dato atto di non essere addivenute ad un accordo e hanno, pertanto, chiesto la adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. Con ordinanza del 29.03.2024 il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati assegnando la casa coniugale alla ricorrente e ha posto a carico del SI. un assegno di euro 250,00 per il mantenimento CP_1 del figlio e un assegno di euro 150,00 per il mantenimento della moglie. L'udienza del 17 ottobre 2024 è stata differita per ragioni organizzative al 13 febbraio 2025 e in tale circostanza sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 17.05.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente – alla quale ha aderito il resistente – è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, il comportamento delle parti e le dichiarazioni dalle stesse rese innanzi al
Presidente del Tribunale, unitamente alla produzione documentale ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Ricorrono, pertanto, senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. deve con conseguente accoglimento della domanda di separazione personale tra i coniugi.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
pagina 4 di 13 Parte ricorrente ha concluso chiedendo che la casa coniugale sita in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26 venga a lei assegnata in qualità di genitore convivente con il figlio . R_
Il SI. al contrario, ha dedotto che la casa coniugale venga a lui assegnata in quanto soggetto CP_1 titolare esclusivo dell'immobile e, inoltre, ha sottolineato che il figlio gli avrebbe riferito di voler vivere con lui.
In punto di diritto l'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.”.
Il principio del miglior interesse per il minore si rinviene anche nella normativa europea ed internazionale di tutela dei diritti dei minori. Più nel dettaglio, il principio del “the best interest of the child” ha trovato la sua affermazione, dapprima, nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del ConSIlio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098 riunione dei delegati dei ministri. Infine, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”. D'altra parte, pur in assenza di un'espressa base testuale, la garanzia dei best interests of the child è stata riportata, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia all'art. 8, sia all'art. 14 della CEDU.
Il diritto all'abitazione Secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 79 e 44 del 2020) rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili, e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi bene di primaria importanza ed è considerato un diritto senza il quale un soggetto non può dirsi aver raggiunto la dignità umana minima. Mentre con la separazione cessa pagina 5 di 13 l'obbligo reciproco dei coniugi alla coabitazione, secondo l'art. 143 c.c., invece, marito e moglie durante il matrimonio sono tenuti a convivere, tanto che l'allontanamento della casa coniugale costituisce non solo violazione dell'obbligo di convivenza e, quindi, un valido motivo di separazione ma può anche determinare l'addebito della separazione stessa.
Con la separazione dunque tendenzialmente uno solo dei due coniugi rimarrà ad abitare nella casa dove hanno convissuto durante il matrimonio, mentre l'altro dovrà andarsene (a meno che le loro condizioni economiche siano talmente disastrose o esistano problemi familiari così gravi – ad esempio è appena nato un figlio – da non consentire questa decisione: sempre più frequentemente si parla di “separati in casa”): è evidente in ogni caso, dunque, che la separazione pone potenzialmente dei problemi quanto alla tutela dei singoli componenti il nucleo familiare relativamente al diritto all'abitazione, perché inevitabilmente l'ex famiglia unita, che prima della crisi aveva tendenzialmente bisogno di una solo abitazione, ne ha ora tendenzialmente bisogno anche di un'altra
In ordine ai criteri giurisprudenziali volti alla individuazione del coniuge assegnatario la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, al genitore con cui convivano i figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o anche portatori di handicap, va normalmente assegnata la casa coniugale, tale essendo quella abitata dalla famiglia fino all'instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all'assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un SInificativo numero di anni (Cassazione civile, sez. I, 24.07.2012, n. 12977). Pertanto, l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei figli alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, principalmente rivolto al coniuge affidatario o convivente con i figli, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis collegato all'interesse superiore dei figli che si configura come un diritto personale di godimento sull'immobile.
Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che, a seguito della crisi familiare dalla quale è conseguito il presente procedimento di separazione, è rimasto a vivere con la SI.ra nella R_ Pt_1 abitazione sita in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26, in quanto il SI. si è trasferito a vivere presso i CP_1 suoi genitori in un immobile sito in Rimini Via Berti n.
3. Si evidenzia altresì che con provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice ha assegnato la casa coniugale alla SI.ra in qualità di genitore convivente Pt_1 con il figlio e, successivamente, il SI. ha reperito un nuovo immobile dove andare a vivere con CP_1 riferimento al quale ha depositato regolare contratto di locazione. Costituisce altresì circostanza non contestata che l'immobile adibito a casa coniugale sia di esclusiva titolarità del SI. avendolo CP_1 acquistato prima delle nozze con la SI.ra Pt_1 pagina 6 di 13 Ritiene il presente Collegio che ricorrano gli estremi per confermare, anche in tale sede, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in conformità a quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti. L'assegnazione della casa alla ricorrente, infatti, consente di tutelare l'interesse di alla R_ continuità della vita familiare, al mantenimento delle sue abitudini di vita e delle relazioni sociali in modo tale da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla separazione. , infatti, R_ sebbene attualmente maggiorenne, sta frequentando la Facoltà di DeSIn industriale presso l'Università di
San Marino e, quindi, vive ancora nella casa sita in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26 con la madre, come è stato confermato dal fatto che anche prima della instaurazione del presente giudizio è stato il SI. ad CP_1 allontanarsi dall'immobile e a trasferirsi dai suoi genitori. L'assegnazione alla SI.ra consentirà di Pt_1 mantenere inalterato l'habitat domestico nel quale ha vissuto sinora fintanto che lo stesso non R_ avrà raggiunto la indipendenza economica o, comunque, fintanto che non trasferirà altrove per sua scelta la propria abitazione.
Ferma la conferma della assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, residua da dover essere esaminata la questione relativa al riparto delle spese a questa correlate.
Su tale questione la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto, nei confronti del proprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l'abitazione di proprietà, dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese, in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge assegnatario (Cassazione civile, sez. I,
22.02.2006, n. 3836). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il coniuge assegnatario della casa familiare di proprietà dell'altro ex coniuge ha l'obbligo di pagare le sole spese condominiali ordinarie e non anche quelle straordinarie, che sono a carico interamente del coniuge proprietario dell'immobile (Cass. civ., Sez. I, 28.05.2015, n. 11024). Pertanto, la gratuità della assegnazione non si estende alle spese ordinarie
(ivi comprese quelle condominiali) correlate all'immobile, salvo che il coniuge non assegnatario non decida spontaneamente di farsene carico (accollo). Detta soluzione è conforme a quella che è la stessa natura giuridica del diritto che consegue in capo al coniuge assegnatario che ha natura di diritto personale di godimento sui generis e non di diritto reale.
Ritiene, pertanto, il presente Collegio che, in assenza di una esplicita deroga alla disciplina sopra citata, le parti dovranno fare rinvio per la regolamentazione delle spese correlate all'immobile assegnato alla SI.ra sito in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26 ai criteri sopra illustrati. Pt_1
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO RICCARDO pagina 7 di 13 Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che venga disposto un assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha precisato che la questione relativa al suo contributo al mantenimento del figlio rilevi solo nel caso in cui il “Tribunale confermasse l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . In tale denegata ipotesi Pt_1 riteniamo che l'importo di euro 250,00 stabilito in via provvisoria possa essere tranquillamente confermato”. Lo stesso ha altresì evidenziato in atti che nei periodi estivi il figlio svolge attività lavorativa e, in particolare, negli anni
2022 e 2023 ha percepito un reddito di euro 1.250,00.
Sul piano normativo giova evidenziare che ai sensi dell'art. 147 c.c. il matrimonio impone il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere la prole nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell'art. 148 c.c. e 337 septies, comma 1, c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero finché il genitore interessato non invochi declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso se provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente. Il disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio - esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori - le eSIenze del figlio valutate in concreto e nell'attualità.
La giurisprudenza ha affermato che in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente
(Cassazione civile, sez. I, 26.01.2011, n. 1830). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il figlio adulto, invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed pagina 8 di 13 esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile, sez.
I, 16.09.2024, n. 24731).
Nel caso di specie non costituisce circostanza contesta che stia frequentando l'università. Lo R_ stesso ricorrente, sebbene abbia affermato che il figlio svolge lavori estivi occasionali, si è dichiarato disponibile in caso di assegnazione della casa coniugale alla SI.ra a continuare a corrispondere Pt_1 quanto già disposto con provvedimento ex art 473 bis 22 c.p.c., ossia euro 250,00 mensili.
Ritiene il presente Tribunale che vista l'età di ed esaminata la situazione reddituale delle parti, R_ che verrà di seguito più puntualmente ricostruita, ricorrano i presupposti per determinare in euro 300,00 mensili il contributo che il SI. dovrà mensilmente versare alla SI.ra per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio oltre il 50% delle spese straordinarie. Detta soluzione è proporzionata, all'esito di una valutazione comparativa, alle risorse economiche dei genitori e alle attuali eSIenze di il quale è ancora uno R_ studente universitario.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA OLIVA
Parte ricorrente ha domandato che venga stabilito in euro 400,00 il contributo che controparte le dovrà versare per il suo mantenimento essendo la stessa disoccupata oltre che parzialmente invalida.
Parte resistente ha dedotto che la SI.ra è soggetto dotato di capacità lavorativa e tale circostanza Pt_1
è confermata dal fatto che è stata lei stessa a dichiarare di svolgere la attività di baby sitter. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda da lei proposta, in particolare nel caso in cui la casa familiare venisse a lei assegnata.
In ordine alla domanda di mantenimento giova preliminarmente evidenziare che la separazione personale dei coniugi incide sul dovere alla reciproca assistenza materiale tra gli stessi.
L'art. 156 c.c. dispone che il Giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale che permane anche a seguito della separazione. Dato atto che l'assegno sul piano funzionale non ha finalità sanzionatoria ma assistenziale non è necessario ai fini della condanna al mantenimento che la sentenza sia stata necessariamente addebitata al coniuge obbligato alla sua somministrazione.
Sotto il profilo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, questi sono rappresentati dallo stato di disagio economico del richiedente e dalla possibilità economica del coniuge tenuto a corrisponderlo.
Per stato di disagio economico si intende l'assenza di mezzi capaci a consentire al coniuge richiedente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione relativa alla assenza di mezzi rientra anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente, la quale si pagina 9 di 13 correla all'età e allo stato di salute. L'assegno di mantenimento deve essere negato nel caso in cui lo stato di disagio economico sia escluso dalla presenza di una rete di familiari tale da garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per possibilità economica del coniuge gravato dell'obbligo di corrispondere l'assegno si intente la titolarità di redditi tali da consentirgli di sopportarne il carico economico.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, questo deve essere determinato sulla base della situazione economico-reddituale dell'obbligato e, per altro verso, alle necessità dell'altro coniuge. È il coniuge richiedente a dover provare lo stato di disagio economico nel quale versa.
Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento ha evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che SInifica che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (Cassazione civile sez. I, 12.12.2023, n. 34728).
Sulla base di tali argomentazioni occorre preliminarmente ricostruire la situazione reddituale dei coniugi ed analizzare la capacità lavorativa della SI.ra Pt_1
In ordine alla situazione patrimoniale della ricorrente, la SI.ra ha dichiarato di essere disoccupata Pt_1
e di cercare un impiego. La stessa all'udienza di prima comparizione del 20.02.2024 ha riferito “nell'estate
2023 ho lavorato presso l'Hotel Vela D'oro come baby sitter ma soltanto per il periodo estivo sino a circa i primi di settembre;
occasionalmente svolgo l'attività di baby sitter per la figlia di una mia conoscente;
preciso altresì che alcuni pomeriggi tengo anche la figlia di mio fratello e inizialmente per tale attività venivo retribuita in danaro, attualmente non vengo retribuita direttamente in danaro per questa attività ma mio fratello mi fa spesso la spesa”.
Dalla documentazione depositata in atti è stata confermata la circostanza che la SI.ra ha lavorato Pt_1 nell'estate del 2023 nel corso dei mesi giugno, luglio e agosto e ha ricevuto uno stipendio complessivo di euro 950,00. Risulta altresì confermato che la ricorrente sia soggetto invalido al 46% (doc. 10 ricorso introduttivo) e tale stato di invalidità esclude che possa svolgere attività lavorative che comportano sforzi fisici intensi e prolungati, turni notturni, lavori in altezza e uso di scale di lavoro ma non esclude che la pagina 10 di 13 stessa possa svolgere mansioni differenti e, pertanto, possa essere qualificato quale soggetto dotato di capacità lavorativa.
In ordine alla situazione patrimoniale del SI. dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate CP_1 in atti è emerso che con riferimento all'anno 2022 il resistente ha percepito un reddito compelssivo lordo di euro 24.615,00 e lo stesso in sede di udienza di prima comparizione ha dichiarato: “ho lavorato da circa 19 anni presso l'azienda Industrie Montanari e ho uno stipendio mensile di circa 2.000/2.200 euro mensili in base agli straordinari”.
All'esito dell'esame dei documenti depositati in atti emerge, pertanto, che la SI.ra versa in una Pt_1 situazione di disagio economico in quanto è priva di mezzi tali da consentirle di conservare di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo al momento priva di impiego stabile. La ricorrente, inoltre, ha non gode di piena capacità lavorativa vista la sua età e il suo stato di salute. Il SI. non si trova in una situazione di impossibilità economica di fare fronte all'obbligo di corrispondere CP_1
l'assegno in quanto per sua stessa ammissione egli gode di un reddito mensile superiore ad euro 2.000,00.
Deve tuttavia essere evidenziato che egli a far data dal mese di gennaio di questo anno ha stipulato un contratto di locazione che rileva ai fini della determinazione della sua situazione patrimoniale.
Ritiene il presente Tribunale che, vista la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e vista anche la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (coniuge non proprietario), sia equo e proporzionato stabilire in euro 200,00 il contributo che il SI. ovrà mensilmente corrispondere alla ricorrente. CP_1
SULLA DOMANDA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEL CANE
Parte ricorrente all'udienza di rimessione della causa in decisione ha chiesto che le venga corrisposto il costo correlato al mantenimento del cane.
La citata domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta per la prima volta in sede di udienza di rimessione della causa in decisione.
Ferma la inammissibilità della domanda in quanto tardiva, si evidenzia in ogni caso che detta domanda
è altresì inammissibile in quanto la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e cosi chiaramente pagina 11 di 13 escludendo la possibilità di proposte più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi (Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez.
I, 17 maggio 2005, n. 10356). In particolare, tale orientamento è stato seguito anche dalla sentenza del
Tribunale di Roma, I sez.,15.04.2016, la quale, dopo aver richiamato le pronunce della Cassazione appena citate, ha rilevato che l'attuale disciplina normativa non consente al giudice investito di domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici esulando tali aspetti dal thema decidendum e non potendo per le ragioni sopra richiamate ritenersi ammissibile il cumulo di domande.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere, infine, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
Romagna (RN), e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data CP_1
30.04.2000 con atto trascritto nel registro del Comune di Rimini - Atto n. 83 parte 2 serie A anno 2000, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto
➢ Manda al competente ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ Assegna la casa coniugale alla SI.ra Parte_1
➢ Pone a carico del SI. l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento di alla SI.ra l'importo di euro 300,00, rivalutabile R_ Parte_1 annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Bologna;
➢ Dispone che il SI. versi in favore della SI.ra entro il giorno 7 di ogni CP_1 Parte_2 mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
➢ Rigetta le restanti domande;
➢ Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConSIlio del 20.02.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente pagina 12 di 13 Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SI.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3345/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio
2025, promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Primo Ghinelli n.26, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Giardini C.F._1
(Pec. - C.F. - fax 0541-384181), , Email_1 C.F._2 elettivamente domiciliata c/o lo studio del difensore in Rimini Via Flaminia n. 171, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...] (CF: CP_1
), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avvocati Alfredo C.F._3
Sartini ( – PEC , Piccioni Matteo C.F._4 Email_2
( – PEC e Piccioni Massimiliano CodiceFiscale_5 Email_3
( – PEC , elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliato presso il loro studio in Riccione (RN) Viale Ceccarini n. 134, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 la SI.ra ha convenuto in giudizio il SI. Pt_1 CP_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 30.04.2000 e che dalla loro unione è nato il figlio R_
(27.10.2004).
La ricorrente ha evidenziato che prima della nascita di suo figlio ha svolto l'attività di apprendista stiratrice e cameriera e, in seguito, è stata assunta come commessa presso la ditta Valleverde. A seguito della nascita di , ha interrotto la propria attività professionale per dedicarsi completamente a lui R_ anche in ragione dei disturbi dell'apprendimento che gli sono stati diagnosticati sin dalla terza elementare, tanto che ancora oggi che è iscritto all'università è stata disposta la proroga del supporto scolastico.
La SI.ra ha documentato di essere iscritta presso l'ufficio di collocamento mirato, ma ha riferito Pt_1 di non aver ricevuto alcuna proposta lavorativa, nonostante si sia adoperata inviando innumerevoli curricula presso taluni esercizi commerciali della zona. La ricorrente ha altresì riferito di aver svolto nell'anno 2023 attività di lavoro part time come baby sitter. Infine, ha affermato di essere invalida al 46% con diagnosi di:
“cefalea cronica quotidiana, con iperuso di analgesici e non è in grado di svolgere sforzi intensi e prolungati, turni notturni, lavori in altezza e uso di scale da lavoro oltre che di sovraccarico biomeccanico aass” e ha precisato di non godere di alcun reddito né di altre rendite.
Con riferimento alla situazione patrimoniale del resistente, la SI.ra ha affermato che il SI. Pt_1 CP_1 lavora presso una azienda con sede in Dogana di San Marino con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile di circa euro 2.200,00
Sempre la ricorrente ha esposto che, in costanza di matrimonio, lei e il marito hanno vissuto nell'immobile comprato dal SI. ma i cui mobili sono stati comprati da lei e, a riguardo, ha chiesto CP_1 che la casa familiare venga a lei assegnata in quanto il figlio ha espresso la volontà di continuare a vivere con lei.
In punto di diritto la SI.ra ha precisato che detta soluzione è conforme all'orientamento della Pt_1 giurisprudenza di Cassazione secondo il quale l'assegnazione della casa coniugale è strumentale alla tutela dell'ambiente domestico nel quale il figlio è cresciuto e di conseguenza deve essere disposta in favore del genitore convivente a prescindere dal titolo di proprietà del bene.
pagina 2 di 13 Da ultimo, la ricorrente ha argomentato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento, evidenziando che lei ha sempre sacrificato la propria carriera per occuparsi del figlio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il SI. il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e, CP_1 in particolare, ha sottolineato che la decisione della ricorrente di abbandonare la sua carriera lavorativa per dedicarsi al figlio è stata frutto di una sua scelta egoistica e contraria alle eSIenze economiche della famiglia. Il resistente ha sottolineato che proprio la scelta di rinunciare al lavoro, a seguito della nascita di
, ha costituito oggetto di ampia discussione ma lui non è in ogni caso riuscito a dissuadere la R_ moglie da tale decisione.
Il SI. ha altresì sottolineato che sono false anche le dichiarazioni relative ai tentativi di trovare CP_1 una occupazione che controparte avrebbe fatto, in quanto si è trattato di richieste tutte rivolte a esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento che per fatto notorio assumono personale solo di giovane età. Infine, ha escluso che la invalidità della SI.ra incida sulla sua capacità lavorativa. Pt_1
In ordine alla domanda di mantenimento formulata da controparte, il resistente ha evidenziato che l'assenza di reddito non costituisce di per sé elemento idoneo a determinare l'accoglimento in quanto deve essere altresì attribuita rilevanza a ulteriori fattori quali la capacità lavorativa e, inoltre, la SI.ra ha da Pt_1 sempre svolto la professione di baby sitter in maniera irregolare. Pertanto, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, evidenziando che la SI.ra non versa in stato di Pt_1 bisogno e né in una situazione di squilibrio economico rispetto alla sua.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il ricorrente ha argomentato che non è stato provato da controparte che il figlio voglia continuare a convivere con la madre e, al R_ contrario, il figlio ha chiesto di vivere con lui avendo individuato nella madre la causa della rottura del rapporto matrimoniale. La casa, pertanto, deve essere a lui restituita in quanto legittimo proprietario sin da epoca antecedente al suo matrimonio con la SI.ra Pt_1
Con riferimento alla domanda di mantenimento di il SI. ha evidenziato che in caso di R_ CP_1 rigetto della richiesta di controparte della assegnazione della casa coniugale non ne ricorrerebbero i presupposti in quanto il figlio sarebbe con lui convivente. In ogni caso, il SI. ha precisato che il CP_1 figlio, sebbene ancora frequenti l'università, nel periodo estivo e, in particolare, negli anni 2022 e 2023 ha percepito uno stipendio mensile di euro 1.250,00.
Da ultimo il resistente ha ricostruito la sua situazione reddituale affermando di aver percepito nell'anno
2022 un reddito complessivo di euro 22.722,00 e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 2.000,00.
Egli ha sottolineato che non potrà continuare a risiedere presso la abitazione dei suoi genitori e, pertanto, nel caso in cui la casa coniugale venisse assegnata alla SI.ra dovrebbe anche sostenere il costo di Pt_1 locazione di altro immobile. pagina 3 di 13 Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione il Giudice ha ascoltato entrambe le parti e, in seguito, su richiesta delle stesse ha rinviato all'udienza del 26 marzo 2024, al fine di consentire al SI. e alla SI.ra di trovare un accordo sulle condizioni della separazione. CP_1 Pt_1
All'udienza citata le parti hanno dato atto di non essere addivenute ad un accordo e hanno, pertanto, chiesto la adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. Con ordinanza del 29.03.2024 il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati assegnando la casa coniugale alla ricorrente e ha posto a carico del SI. un assegno di euro 250,00 per il mantenimento CP_1 del figlio e un assegno di euro 150,00 per il mantenimento della moglie. L'udienza del 17 ottobre 2024 è stata differita per ragioni organizzative al 13 febbraio 2025 e in tale circostanza sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 17.05.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente – alla quale ha aderito il resistente – è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, il comportamento delle parti e le dichiarazioni dalle stesse rese innanzi al
Presidente del Tribunale, unitamente alla produzione documentale ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Ricorrono, pertanto, senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. deve con conseguente accoglimento della domanda di separazione personale tra i coniugi.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
pagina 4 di 13 Parte ricorrente ha concluso chiedendo che la casa coniugale sita in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26 venga a lei assegnata in qualità di genitore convivente con il figlio . R_
Il SI. al contrario, ha dedotto che la casa coniugale venga a lui assegnata in quanto soggetto CP_1 titolare esclusivo dell'immobile e, inoltre, ha sottolineato che il figlio gli avrebbe riferito di voler vivere con lui.
In punto di diritto l'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.”.
Il principio del miglior interesse per il minore si rinviene anche nella normativa europea ed internazionale di tutela dei diritti dei minori. Più nel dettaglio, il principio del “the best interest of the child” ha trovato la sua affermazione, dapprima, nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del ConSIlio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098 riunione dei delegati dei ministri. Infine, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”. D'altra parte, pur in assenza di un'espressa base testuale, la garanzia dei best interests of the child è stata riportata, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia all'art. 8, sia all'art. 14 della CEDU.
Il diritto all'abitazione Secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 79 e 44 del 2020) rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili, e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi bene di primaria importanza ed è considerato un diritto senza il quale un soggetto non può dirsi aver raggiunto la dignità umana minima. Mentre con la separazione cessa pagina 5 di 13 l'obbligo reciproco dei coniugi alla coabitazione, secondo l'art. 143 c.c., invece, marito e moglie durante il matrimonio sono tenuti a convivere, tanto che l'allontanamento della casa coniugale costituisce non solo violazione dell'obbligo di convivenza e, quindi, un valido motivo di separazione ma può anche determinare l'addebito della separazione stessa.
Con la separazione dunque tendenzialmente uno solo dei due coniugi rimarrà ad abitare nella casa dove hanno convissuto durante il matrimonio, mentre l'altro dovrà andarsene (a meno che le loro condizioni economiche siano talmente disastrose o esistano problemi familiari così gravi – ad esempio è appena nato un figlio – da non consentire questa decisione: sempre più frequentemente si parla di “separati in casa”): è evidente in ogni caso, dunque, che la separazione pone potenzialmente dei problemi quanto alla tutela dei singoli componenti il nucleo familiare relativamente al diritto all'abitazione, perché inevitabilmente l'ex famiglia unita, che prima della crisi aveva tendenzialmente bisogno di una solo abitazione, ne ha ora tendenzialmente bisogno anche di un'altra
In ordine ai criteri giurisprudenziali volti alla individuazione del coniuge assegnatario la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, al genitore con cui convivano i figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o anche portatori di handicap, va normalmente assegnata la casa coniugale, tale essendo quella abitata dalla famiglia fino all'instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all'assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un SInificativo numero di anni (Cassazione civile, sez. I, 24.07.2012, n. 12977). Pertanto, l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei figli alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, principalmente rivolto al coniuge affidatario o convivente con i figli, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis collegato all'interesse superiore dei figli che si configura come un diritto personale di godimento sull'immobile.
Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che, a seguito della crisi familiare dalla quale è conseguito il presente procedimento di separazione, è rimasto a vivere con la SI.ra nella R_ Pt_1 abitazione sita in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26, in quanto il SI. si è trasferito a vivere presso i CP_1 suoi genitori in un immobile sito in Rimini Via Berti n.
3. Si evidenzia altresì che con provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice ha assegnato la casa coniugale alla SI.ra in qualità di genitore convivente Pt_1 con il figlio e, successivamente, il SI. ha reperito un nuovo immobile dove andare a vivere con CP_1 riferimento al quale ha depositato regolare contratto di locazione. Costituisce altresì circostanza non contestata che l'immobile adibito a casa coniugale sia di esclusiva titolarità del SI. avendolo CP_1 acquistato prima delle nozze con la SI.ra Pt_1 pagina 6 di 13 Ritiene il presente Collegio che ricorrano gli estremi per confermare, anche in tale sede, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in conformità a quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti. L'assegnazione della casa alla ricorrente, infatti, consente di tutelare l'interesse di alla R_ continuità della vita familiare, al mantenimento delle sue abitudini di vita e delle relazioni sociali in modo tale da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla separazione. , infatti, R_ sebbene attualmente maggiorenne, sta frequentando la Facoltà di DeSIn industriale presso l'Università di
San Marino e, quindi, vive ancora nella casa sita in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26 con la madre, come è stato confermato dal fatto che anche prima della instaurazione del presente giudizio è stato il SI. ad CP_1 allontanarsi dall'immobile e a trasferirsi dai suoi genitori. L'assegnazione alla SI.ra consentirà di Pt_1 mantenere inalterato l'habitat domestico nel quale ha vissuto sinora fintanto che lo stesso non R_ avrà raggiunto la indipendenza economica o, comunque, fintanto che non trasferirà altrove per sua scelta la propria abitazione.
Ferma la conferma della assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, residua da dover essere esaminata la questione relativa al riparto delle spese a questa correlate.
Su tale questione la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto, nei confronti del proprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l'abitazione di proprietà, dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese, in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge assegnatario (Cassazione civile, sez. I,
22.02.2006, n. 3836). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il coniuge assegnatario della casa familiare di proprietà dell'altro ex coniuge ha l'obbligo di pagare le sole spese condominiali ordinarie e non anche quelle straordinarie, che sono a carico interamente del coniuge proprietario dell'immobile (Cass. civ., Sez. I, 28.05.2015, n. 11024). Pertanto, la gratuità della assegnazione non si estende alle spese ordinarie
(ivi comprese quelle condominiali) correlate all'immobile, salvo che il coniuge non assegnatario non decida spontaneamente di farsene carico (accollo). Detta soluzione è conforme a quella che è la stessa natura giuridica del diritto che consegue in capo al coniuge assegnatario che ha natura di diritto personale di godimento sui generis e non di diritto reale.
Ritiene, pertanto, il presente Collegio che, in assenza di una esplicita deroga alla disciplina sopra citata, le parti dovranno fare rinvio per la regolamentazione delle spese correlate all'immobile assegnato alla SI.ra sito in Rimini Via Primo Ghinelli n. 26 ai criteri sopra illustrati. Pt_1
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO RICCARDO pagina 7 di 13 Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che venga disposto un assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha precisato che la questione relativa al suo contributo al mantenimento del figlio rilevi solo nel caso in cui il “Tribunale confermasse l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . In tale denegata ipotesi Pt_1 riteniamo che l'importo di euro 250,00 stabilito in via provvisoria possa essere tranquillamente confermato”. Lo stesso ha altresì evidenziato in atti che nei periodi estivi il figlio svolge attività lavorativa e, in particolare, negli anni
2022 e 2023 ha percepito un reddito di euro 1.250,00.
Sul piano normativo giova evidenziare che ai sensi dell'art. 147 c.c. il matrimonio impone il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere la prole nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell'art. 148 c.c. e 337 septies, comma 1, c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero finché il genitore interessato non invochi declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso se provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente. Il disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio - esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori - le eSIenze del figlio valutate in concreto e nell'attualità.
La giurisprudenza ha affermato che in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente
(Cassazione civile, sez. I, 26.01.2011, n. 1830). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il figlio adulto, invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed pagina 8 di 13 esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile, sez.
I, 16.09.2024, n. 24731).
Nel caso di specie non costituisce circostanza contesta che stia frequentando l'università. Lo R_ stesso ricorrente, sebbene abbia affermato che il figlio svolge lavori estivi occasionali, si è dichiarato disponibile in caso di assegnazione della casa coniugale alla SI.ra a continuare a corrispondere Pt_1 quanto già disposto con provvedimento ex art 473 bis 22 c.p.c., ossia euro 250,00 mensili.
Ritiene il presente Tribunale che vista l'età di ed esaminata la situazione reddituale delle parti, R_ che verrà di seguito più puntualmente ricostruita, ricorrano i presupposti per determinare in euro 300,00 mensili il contributo che il SI. dovrà mensilmente versare alla SI.ra per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio oltre il 50% delle spese straordinarie. Detta soluzione è proporzionata, all'esito di una valutazione comparativa, alle risorse economiche dei genitori e alle attuali eSIenze di il quale è ancora uno R_ studente universitario.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA OLIVA
Parte ricorrente ha domandato che venga stabilito in euro 400,00 il contributo che controparte le dovrà versare per il suo mantenimento essendo la stessa disoccupata oltre che parzialmente invalida.
Parte resistente ha dedotto che la SI.ra è soggetto dotato di capacità lavorativa e tale circostanza Pt_1
è confermata dal fatto che è stata lei stessa a dichiarare di svolgere la attività di baby sitter. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda da lei proposta, in particolare nel caso in cui la casa familiare venisse a lei assegnata.
In ordine alla domanda di mantenimento giova preliminarmente evidenziare che la separazione personale dei coniugi incide sul dovere alla reciproca assistenza materiale tra gli stessi.
L'art. 156 c.c. dispone che il Giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale che permane anche a seguito della separazione. Dato atto che l'assegno sul piano funzionale non ha finalità sanzionatoria ma assistenziale non è necessario ai fini della condanna al mantenimento che la sentenza sia stata necessariamente addebitata al coniuge obbligato alla sua somministrazione.
Sotto il profilo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, questi sono rappresentati dallo stato di disagio economico del richiedente e dalla possibilità economica del coniuge tenuto a corrisponderlo.
Per stato di disagio economico si intende l'assenza di mezzi capaci a consentire al coniuge richiedente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione relativa alla assenza di mezzi rientra anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente, la quale si pagina 9 di 13 correla all'età e allo stato di salute. L'assegno di mantenimento deve essere negato nel caso in cui lo stato di disagio economico sia escluso dalla presenza di una rete di familiari tale da garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per possibilità economica del coniuge gravato dell'obbligo di corrispondere l'assegno si intente la titolarità di redditi tali da consentirgli di sopportarne il carico economico.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, questo deve essere determinato sulla base della situazione economico-reddituale dell'obbligato e, per altro verso, alle necessità dell'altro coniuge. È il coniuge richiedente a dover provare lo stato di disagio economico nel quale versa.
Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento ha evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che SInifica che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (Cassazione civile sez. I, 12.12.2023, n. 34728).
Sulla base di tali argomentazioni occorre preliminarmente ricostruire la situazione reddituale dei coniugi ed analizzare la capacità lavorativa della SI.ra Pt_1
In ordine alla situazione patrimoniale della ricorrente, la SI.ra ha dichiarato di essere disoccupata Pt_1
e di cercare un impiego. La stessa all'udienza di prima comparizione del 20.02.2024 ha riferito “nell'estate
2023 ho lavorato presso l'Hotel Vela D'oro come baby sitter ma soltanto per il periodo estivo sino a circa i primi di settembre;
occasionalmente svolgo l'attività di baby sitter per la figlia di una mia conoscente;
preciso altresì che alcuni pomeriggi tengo anche la figlia di mio fratello e inizialmente per tale attività venivo retribuita in danaro, attualmente non vengo retribuita direttamente in danaro per questa attività ma mio fratello mi fa spesso la spesa”.
Dalla documentazione depositata in atti è stata confermata la circostanza che la SI.ra ha lavorato Pt_1 nell'estate del 2023 nel corso dei mesi giugno, luglio e agosto e ha ricevuto uno stipendio complessivo di euro 950,00. Risulta altresì confermato che la ricorrente sia soggetto invalido al 46% (doc. 10 ricorso introduttivo) e tale stato di invalidità esclude che possa svolgere attività lavorative che comportano sforzi fisici intensi e prolungati, turni notturni, lavori in altezza e uso di scale di lavoro ma non esclude che la pagina 10 di 13 stessa possa svolgere mansioni differenti e, pertanto, possa essere qualificato quale soggetto dotato di capacità lavorativa.
In ordine alla situazione patrimoniale del SI. dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate CP_1 in atti è emerso che con riferimento all'anno 2022 il resistente ha percepito un reddito compelssivo lordo di euro 24.615,00 e lo stesso in sede di udienza di prima comparizione ha dichiarato: “ho lavorato da circa 19 anni presso l'azienda Industrie Montanari e ho uno stipendio mensile di circa 2.000/2.200 euro mensili in base agli straordinari”.
All'esito dell'esame dei documenti depositati in atti emerge, pertanto, che la SI.ra versa in una Pt_1 situazione di disagio economico in quanto è priva di mezzi tali da consentirle di conservare di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo al momento priva di impiego stabile. La ricorrente, inoltre, ha non gode di piena capacità lavorativa vista la sua età e il suo stato di salute. Il SI. non si trova in una situazione di impossibilità economica di fare fronte all'obbligo di corrispondere CP_1
l'assegno in quanto per sua stessa ammissione egli gode di un reddito mensile superiore ad euro 2.000,00.
Deve tuttavia essere evidenziato che egli a far data dal mese di gennaio di questo anno ha stipulato un contratto di locazione che rileva ai fini della determinazione della sua situazione patrimoniale.
Ritiene il presente Tribunale che, vista la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e vista anche la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (coniuge non proprietario), sia equo e proporzionato stabilire in euro 200,00 il contributo che il SI. ovrà mensilmente corrispondere alla ricorrente. CP_1
SULLA DOMANDA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEL CANE
Parte ricorrente all'udienza di rimessione della causa in decisione ha chiesto che le venga corrisposto il costo correlato al mantenimento del cane.
La citata domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta per la prima volta in sede di udienza di rimessione della causa in decisione.
Ferma la inammissibilità della domanda in quanto tardiva, si evidenzia in ogni caso che detta domanda
è altresì inammissibile in quanto la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e cosi chiaramente pagina 11 di 13 escludendo la possibilità di proposte più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi (Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez.
I, 17 maggio 2005, n. 10356). In particolare, tale orientamento è stato seguito anche dalla sentenza del
Tribunale di Roma, I sez.,15.04.2016, la quale, dopo aver richiamato le pronunce della Cassazione appena citate, ha rilevato che l'attuale disciplina normativa non consente al giudice investito di domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici esulando tali aspetti dal thema decidendum e non potendo per le ragioni sopra richiamate ritenersi ammissibile il cumulo di domande.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere, infine, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
Romagna (RN), e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data CP_1
30.04.2000 con atto trascritto nel registro del Comune di Rimini - Atto n. 83 parte 2 serie A anno 2000, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto
➢ Manda al competente ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ Assegna la casa coniugale alla SI.ra Parte_1
➢ Pone a carico del SI. l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento di alla SI.ra l'importo di euro 300,00, rivalutabile R_ Parte_1 annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Bologna;
➢ Dispone che il SI. versi in favore della SI.ra entro il giorno 7 di ogni CP_1 Parte_2 mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
➢ Rigetta le restanti domande;
➢ Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConSIlio del 20.02.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente pagina 12 di 13 Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 13 di 13