TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 16.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4147/2022 R. Gen.
Aff. Cont., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 28.06.2022, dall'Avv. Massimo Chiaia e Gianluca Reggioli, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'Avv. Ugo Torsi in Avellino, alla via F.
Iannaccone, n.4;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 C.F._1 allegata agli atti del presente giudizio e depositata nel fascicolo telematico in data 26.10.2022, dall'avv. Camilla Iovino, unitamente alla quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, alla via Nola, n. 241;
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4756/2021 pubblicata il
27.12.2021;
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. 1. Con atto di appello ritualmente notificato, la (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, solo “ ”), ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Nola, n. 4756/2021 Pt_1 pubblicata il 27.12.2021 con la quale era stata parzialmente accolta la domanda, proposta da
[...]
, di rimborso della parte di premio assicurativo pagato (polizza n. 182609), relativo al CP_1 periodo residuo per il quale il rischio era cessato a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 5455 mediante cessione del quinto dello stipendio concluso con la
[...]
(in prosieguo per brevità “ ), con condanna della al pagamento della CP_2 Pt_2 Pt_1 somma di € 819,28, oltre interessi e spese del giudizio
1.1. A fondamento del gravame, l'assicurazione ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, denunciando l'errata statuizione di condanna al rimborso in favore di parte attrice degli importi relativi alle quote di premio assicurativo non godute all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, sostenendo di aver già rimborsato integralmente il rateo del premio assicurativo non goduto rispettando i criteri di quantificazione stabiliti della legge di settore. Inoltre, ha denunciato l'omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria e l'inapplicabilità al caso concreto delle norme di cui al TUB, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e CP_1
348 c.p.c. e, in ogni caso, la sua totale infondatezza, ed insistendo per la condanna alle spese del grado con attribuzione.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 settembre 2024, e successivamente rinviata all'odierna udienza di precisazione conclusioni e discussione ai sensi il
281 sexies c.p.c..Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva
2 infatti pubblicata in data 27 dicembre 2021, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 23 giugno 2022, iscritto a ruolo in data 28 giugno 2022.
1.1. Inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
2. Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. L'appello è nel complesso infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Per ragioni di connessione il primo e terzo motivo di appello verranno esaminati contestualmente.
In diritto giova premettere che l'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR”.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della ad un maggior rispetto della CP_3 normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB,
3 mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della del 10 novembre CP_3
2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della del 7 aprile 2011). CP_3
Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF,
Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).
Ancora, occorre in diritto osservarsi che il contratto di finanziamento contro cessione di quinto dello stipendio, fattispecie negoziale in ordine alla quale l'art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita.
Tale obbligatorietà è sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'art. 13-bis della l. 14 maggio
2005, n. 80, e risulta vieppiù rafforzata in seguito all'abrogazione, nel 2005, dell'art. 34, d.p.r. n.
180 del 1950 (che stabiliva il contraddittorio divieto – sotto pena di nullità – di ogni garanzia
«anche assicurativa» diversa da quella prestata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato di cui all'art. 16).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione venga negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.
4 3.2. La sostiene innanzitutto di aver integralmente rimborsato al in data Pt_1 CP_1
10.03.2015, il premio assicurativo non goduto pari ad euro 819,28, somma calcolata secondo i criteri individuati dalla Legge n. 221/2012 e assuntamente indicata nel Fascicolo Informativo della
Polizza mod. NL/004/1 Ed. 3/2010, sottoscritto dall'appellato.
Orbene, la clausola in commento -così come correttamente qualificata dal giudice di primo grado- è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti, posto che, come rilevato dal CTU dott.ssa nominato nel giudizio di primo Persona_1 grado, a fronte di un finanziamento di euro 38.400, il costo della polizza assicurativa è pari a
2.888,06 euro e, in virtù dell'estinzione anticipata, al sarebbe spettata la somma residua di CP_1 euro 819,28, già decurtata del rimborso avvenuto in data 13.10.2015.
Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel limitare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
Quindi, la clausola è vessatoria perché consente all'assicuratore di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite;
infatti, gli oneri assicurativi sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, che ormai -al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento- è definitivamente cessato.
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.
In conclusione, deve rilevarsi che i criteri di calcolo assuntamente ritenuti applicabili al caso di specie dalla ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, Pt_1 siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – siano affetti da nullità.
Non è dubbio, invero, che la disciplina del rimborso della quota di premio assicurativo non goduto
(rappresentando un costo del finanziamento) è sottoposta alla disciplina prevista dal TUB.
A ben vedere, pur a voler attribuire al criterio pro rata temporis valore suppletivo al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo, e quindi riconoscere come validi i criteri di calcolo previsti dalla normativa di settore (L. n. 221/2012), la loro applicazione non può tradursi in una elusione del principio di trasparenza in ossequio al quale il consumatore deve avere piena
5 conoscenza delle modalità di calcolo della quota di premio non goduta, già al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Circostanza che in questa fattispecie non ricorre atteso che alcuna indicazione dei criteri è rinvenibile dal Fascicolo Informativo della Polizza allegato agli atti, ed infatti il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all'informazione fornita ex ante una informazione fornita ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata, pertanto, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, pro rata temporis, si impone (cfr ABI Napoli
n. 7329/2015).
3.3. Priva di pregio è, infine, l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria.
La compagnia assicurativa invoca l'articolo 2952, in base al quale “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Tuttavia, a parere del Tribunale la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia assicurativa si applica soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale del contratto di assicurazione e non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo. In altre parole, con riferimento a polizze assicurative stipulate nell'ambito di un contratto di credito, non si applica la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia di assicurazioni.
Quest'ultima disposizione, infatti, si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione
è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento); mentre nel caso di estinzione anticipata del contratto di credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo versato per il residuo periodo di copertura non goduto, entrano in gioco non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte, ma diritti alla restituzione di importi che traggono origine da un contratto di credito.
Pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.
6 Ne consegue che, nella specie, poiché il contratto è stato estinto anticipatamente a settembre 2014, al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado in data 10 febbraio 2020, alcuna prescrizione era maturata.
4. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di CP_1 ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019
e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a devono essere distratte in CP_1 favore dell'avv. Camilla Iovino, la quale dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. Per lo stesso motivo, occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali - ai sensi della L.
n. 228 del 2012 art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass.
14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. e, Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Parte_1 favore del procuratore antistatario dell'appellato, Avv. Camilla Iovino, le spese del giudizio in euro
332,00 (di cui euro 66,00 per la fase di studio, euro 66,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria ed euro 100,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge
7 Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 16.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 16.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4147/2022 R. Gen.
Aff. Cont., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 28.06.2022, dall'Avv. Massimo Chiaia e Gianluca Reggioli, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'Avv. Ugo Torsi in Avellino, alla via F.
Iannaccone, n.4;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 C.F._1 allegata agli atti del presente giudizio e depositata nel fascicolo telematico in data 26.10.2022, dall'avv. Camilla Iovino, unitamente alla quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, alla via Nola, n. 241;
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4756/2021 pubblicata il
27.12.2021;
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. 1. Con atto di appello ritualmente notificato, la (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, solo “ ”), ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Nola, n. 4756/2021 Pt_1 pubblicata il 27.12.2021 con la quale era stata parzialmente accolta la domanda, proposta da
[...]
, di rimborso della parte di premio assicurativo pagato (polizza n. 182609), relativo al CP_1 periodo residuo per il quale il rischio era cessato a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 5455 mediante cessione del quinto dello stipendio concluso con la
[...]
(in prosieguo per brevità “ ), con condanna della al pagamento della CP_2 Pt_2 Pt_1 somma di € 819,28, oltre interessi e spese del giudizio
1.1. A fondamento del gravame, l'assicurazione ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, denunciando l'errata statuizione di condanna al rimborso in favore di parte attrice degli importi relativi alle quote di premio assicurativo non godute all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, sostenendo di aver già rimborsato integralmente il rateo del premio assicurativo non goduto rispettando i criteri di quantificazione stabiliti della legge di settore. Inoltre, ha denunciato l'omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria e l'inapplicabilità al caso concreto delle norme di cui al TUB, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e CP_1
348 c.p.c. e, in ogni caso, la sua totale infondatezza, ed insistendo per la condanna alle spese del grado con attribuzione.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 settembre 2024, e successivamente rinviata all'odierna udienza di precisazione conclusioni e discussione ai sensi il
281 sexies c.p.c..Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva
2 infatti pubblicata in data 27 dicembre 2021, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 23 giugno 2022, iscritto a ruolo in data 28 giugno 2022.
1.1. Inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
2. Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. L'appello è nel complesso infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Per ragioni di connessione il primo e terzo motivo di appello verranno esaminati contestualmente.
In diritto giova premettere che l'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR”.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della ad un maggior rispetto della CP_3 normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB,
3 mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della del 10 novembre CP_3
2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della del 7 aprile 2011). CP_3
Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF,
Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).
Ancora, occorre in diritto osservarsi che il contratto di finanziamento contro cessione di quinto dello stipendio, fattispecie negoziale in ordine alla quale l'art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita.
Tale obbligatorietà è sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'art. 13-bis della l. 14 maggio
2005, n. 80, e risulta vieppiù rafforzata in seguito all'abrogazione, nel 2005, dell'art. 34, d.p.r. n.
180 del 1950 (che stabiliva il contraddittorio divieto – sotto pena di nullità – di ogni garanzia
«anche assicurativa» diversa da quella prestata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato di cui all'art. 16).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione venga negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.
4 3.2. La sostiene innanzitutto di aver integralmente rimborsato al in data Pt_1 CP_1
10.03.2015, il premio assicurativo non goduto pari ad euro 819,28, somma calcolata secondo i criteri individuati dalla Legge n. 221/2012 e assuntamente indicata nel Fascicolo Informativo della
Polizza mod. NL/004/1 Ed. 3/2010, sottoscritto dall'appellato.
Orbene, la clausola in commento -così come correttamente qualificata dal giudice di primo grado- è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti, posto che, come rilevato dal CTU dott.ssa nominato nel giudizio di primo Persona_1 grado, a fronte di un finanziamento di euro 38.400, il costo della polizza assicurativa è pari a
2.888,06 euro e, in virtù dell'estinzione anticipata, al sarebbe spettata la somma residua di CP_1 euro 819,28, già decurtata del rimborso avvenuto in data 13.10.2015.
Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel limitare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
Quindi, la clausola è vessatoria perché consente all'assicuratore di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite;
infatti, gli oneri assicurativi sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, che ormai -al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento- è definitivamente cessato.
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.
In conclusione, deve rilevarsi che i criteri di calcolo assuntamente ritenuti applicabili al caso di specie dalla ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, Pt_1 siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – siano affetti da nullità.
Non è dubbio, invero, che la disciplina del rimborso della quota di premio assicurativo non goduto
(rappresentando un costo del finanziamento) è sottoposta alla disciplina prevista dal TUB.
A ben vedere, pur a voler attribuire al criterio pro rata temporis valore suppletivo al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo, e quindi riconoscere come validi i criteri di calcolo previsti dalla normativa di settore (L. n. 221/2012), la loro applicazione non può tradursi in una elusione del principio di trasparenza in ossequio al quale il consumatore deve avere piena
5 conoscenza delle modalità di calcolo della quota di premio non goduta, già al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Circostanza che in questa fattispecie non ricorre atteso che alcuna indicazione dei criteri è rinvenibile dal Fascicolo Informativo della Polizza allegato agli atti, ed infatti il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all'informazione fornita ex ante una informazione fornita ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata, pertanto, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, pro rata temporis, si impone (cfr ABI Napoli
n. 7329/2015).
3.3. Priva di pregio è, infine, l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria.
La compagnia assicurativa invoca l'articolo 2952, in base al quale “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Tuttavia, a parere del Tribunale la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia assicurativa si applica soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale del contratto di assicurazione e non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo. In altre parole, con riferimento a polizze assicurative stipulate nell'ambito di un contratto di credito, non si applica la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia di assicurazioni.
Quest'ultima disposizione, infatti, si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione
è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento); mentre nel caso di estinzione anticipata del contratto di credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo versato per il residuo periodo di copertura non goduto, entrano in gioco non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte, ma diritti alla restituzione di importi che traggono origine da un contratto di credito.
Pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.
6 Ne consegue che, nella specie, poiché il contratto è stato estinto anticipatamente a settembre 2014, al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado in data 10 febbraio 2020, alcuna prescrizione era maturata.
4. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di CP_1 ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019
e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a devono essere distratte in CP_1 favore dell'avv. Camilla Iovino, la quale dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. Per lo stesso motivo, occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali - ai sensi della L.
n. 228 del 2012 art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass.
14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. e, Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Parte_1 favore del procuratore antistatario dell'appellato, Avv. Camilla Iovino, le spese del giudizio in euro
332,00 (di cui euro 66,00 per la fase di studio, euro 66,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria ed euro 100,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge
7 Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 16.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
8