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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10627 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18126 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Palladino presso il cui studio è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.10.2025 in TS il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti, chiedendo assegnarsi la causa in decisione senza i termini. Il PM esprimeva, con provvedimento del 13.10.2025, parere favorevole alla pronuncia della separazione;
chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore lla madre Per_1 con diritto di visita paterne con cadenza settimanale e con obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che il Tribunale inviti le parti ad iniziare un percorso di sostegno psicologico per il minore con invio degli atti al GT per la vigilanza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.7.2021, la sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con il sign. del 7.5.2001 sono nati Controparte_1 Per_2
(28.9.2000), (11.6.2004) e 5.3.2012) – esponeva che la prima Per_3 Per_1
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figlia aveva raggiunto l'autonomia economica. Deduceva che la vita con il marito era divenuta impossibile a causa della condotta incurante dello stesso che non si era mai occupato della famiglia facendo mancare il minimo sostentamento sia in termini economici che affettivi. Deduceva di essere disoccupata, ma nulla precisava circa l'attività lavorativa svolta dal marito. Chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione del mantenimento per i figli e ella misura di € Per_3 Per_1
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.11.2021 – sentita la sola ricorrente – sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti: 1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
ai sensi dell'art. 191 cc dichiara lo scioglimento della comunione legale. 2)Affida i figli minori Per_3
(n. 11.6.2004) e n. 5.3.2021) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
3)Assegna la casa coniugale sita in Napoli alla via Claudio Miccoli 5 alla ricorrente quale genitore Parte_1 collocatario delle figlie minori;
4)Dispone che gli incontri del padre CP_1
con i minori e vvengano secondo il seguente
[...] Per_3 Per_1 calendario: il padre vedrà e terrà con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze degli stessi, 2 pomeriggi a settimana segnatamente il martedì e giovedì (salvo diverso accordo con la madre) dalle 17.00 alle 20,00, nonché a settimane alterne dal sabato ore 10 alla domenica dalle ore 20,00; nonchè ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché – sempre ad anni alterni- dal venerdì Santo precedente la Pasqua al Lunedì in Albis;
- nel periodo estivo 10 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà dalle ore 17,00 alle ore 20,00; le altre ricorrenze infrannuali seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per garantire la serenità psicologica delle minori;
5)dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante le figlie minori;
6)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti sulla scorta della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, dispone che (già Controparte_1 autista) versi a (casalinga con lavori occasionali) la somma Parte_1 complessiva di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
e entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario Per_3 Per_1 ovvero, o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
7)dispone che contribuisca nella misura del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie, scolastiche, e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale relative ai figli minori e debitamente documentate. Per_3 Per_1
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Nominato il Gi, il giudizio è stato rinviato per diverse udienze senza che nessuna istruttoria fosse stata svolta;
assegnato, quindi, al Giudice relatore, è stato disposto il libero interrogatorio della ricorrente all'udienza del 15.7.2025 per verificare l'andamento degli incontri padre-figlio minore e le condizioni di vita dello stesso. Attivati, infine i SS, la causa è stata riservata in decisione con il termine di gg 30 per il deposito di comparsa conclusionale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nulla va disposto in ordine all'affido ed al mantenimento del figlio , Per_3 oggi maggiorenne ed autonomo, per il quale la ricorrente ha rinunciato al contributo paterno all'udienza del 15 luglio 2025.
In ordine all'affido del figlio nato il [...]), si ricorda che, in tema Per_1 di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al
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minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). Orbene, nel corso del giudizio è stata ascoltata la ricorrente dal Presidente del Tribunale all'udienza del 12.11.2021 ed ha dichiarato: sono separata di fatto da circa 6-7 mesi;
lui è andato via perché non andavamo d'accordo. Fa uso di sostanze stupefacenti;
era autista e guadagnava circa 1.200 euro al mese, ma non gli hanno rinnovato il contratto dopo che ebbe un incidente in stato confusionale. Attualmente sta dando 2/300 euro al mese per i figli. Ora non lavora e vive presso i genitori. Vede regolarmente i figli. Non ha proprietà e nemmeno io;
mi arrangio con qualche lavoretto e riesco a racimolare 400 euro al mese. Sto studiando per conseguire il diploma di OSS. è maggiorenne e fa l'estetista ed i due figli studiano e stanno Per_2 con me.
Successivamente, dopo numerosi rinvii, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il nuovo Giudice assegnatario della procedura ha disposto nuovamente il libero interrogatorio della ricorrente che, all'udienza del 15.7.2025, ha dichiarato: da quando sono comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale in data 12.11.2021, le cose sono in parte cambiate. che oggi ha 25 anni si è sposata e vive con il Per_2 marito, per cui rinuncio alla domanda di mantenimento per lei;
che ha 21 Per_3 anni e vive a Mantova dove lavora e vive con la compagna, per cui rinuncio alla domanda anche per . che ha 13 anni, vive con me e va a scuola;
Per_3 Per_1 vede il padre con videochiamata due volte a settimana e va a trovare il padre in Comunità a Caserta con i nonni paterni. Sta da 5-6 mesi in Comunità. Per_1 quando torna a casa sta bene e non è turbato. Non mi ha mai dato niente per mio figlio – né per gli altri – ed ho sempre mantenuto io la famiglia in quanto lui è Parte sempre stato tossicodipendente. Io lavoro e faccio la e pago un canone di 100,00 perché viviamo in una casa popolare. Mi sono rivolta al Centro Antiviolenza lo scorso anno perché ero stremata perché mi seguiva e mi tormentava;
l'ho denunciato in passato ma non so se le mie denunce abbiano avuto seguito. Non ho un compagno e vivo solo con I SS di Gianturco sono venuti a casa mia il mese Per_1 scorso. L'assegno unico lo prende a metà mio marito perché non lavora e non mi ha mai dato la disponibilità per poterlo prendere io.
Cont Il pertanto, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, ha revocato l'obbligo di mantenimento a carico del resistente per i figli e a far data dal mese Per_2 Per_3 corrente, ed, in parziale modifica delle disposizioni vigenti, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ha autorizzato – alla luce dell'ordinanza della C.di Cassazione n. 4672/2025 – la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per intero per il figlio minore. Ha disposto che i SS competenti per territorio depositassero una relazione aggiornata
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sulle condizioni socio-abitative della sign.ra residente in [...]
Claudio Miccoli n. 5, ascoltando, se possibile, il minore d assumendo Per_1 informazioni anche presso la scuola Mastriani frequentata dallo stesso. I SS della IV Municipalità hanno effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione della ed hanno verificato che la stessa – in buone condizioni, pulita ed Pt_1 arredata con cura,- è idonea ad accogliere la madre ed il figlio. La sostiene Pt_1 un canone di € 100,00 mensili in quanto è una casa popolare. Gli operatori (tra i quali un'educatrice) hanno ascoltato l quale è apparso molto sensibile, introverso Per_1 ed emotivo, ma capace di rapportarsi in modo chiaro e trasparente. Ha descritto le sue giornate tra la scuola, gli amici e lo sport, ma è “arrabbiato” con tutti, soprattutto con il fratello che vive e lavora a Mantova. Rispetto al padre, con il quale ha Per_3 mantenuto i rapporti fino a quando era in Comunità di recupero, ha detto di vederlo spesso da quando è tornato a casa. Per la madre prova un forte senso di responsabilità e protezione che genera gelosia. Ha riconosciuto di aver necessità di un supporto per imparare a gestire le sue emozioni e la sua frustrazione. Gli operatori, pertanto, hanno concordato uno spazio di ascolto, riservandosi di attivare un percorso di sostegno psicologico.
Alla luce di quanto emerso e della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre d'ufficio l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per lui Per_1 tenuto conto proprio di quanto dichiarato dal minore agli operatori e di quanto emerso dalle ultime dichiarazioni della madre. Circa le modalità di visita, tenuto conto dell'età del minore e della sua maturità, si può prevedere un regime libero che di fatto è già in essere in quanto ede il Per_1 padre quando vuole. Il percorso di roseguirà presso i SS che disporranno un sostegno psicologico Per_1 per lo stesso. Gli atti, onde verificare l'andamento del sostegno, vanno, pertanto trasmessi al Giudice Tutelare per la vigilanza, come richiesto anche dal PM.
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore l Collegio osserva Per_1 che la madre, vivendo con il figlio, provvede al suo mantenimento in via diretta. Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione
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dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, la ricorrente lavora saltuariamente e riesce a sostenere il canone della casa popolare in cui vive con Avuto riguardo al padre, in assenza di Per_1 documentazione attestante il lavoro o, comunque, la redditività dello stesso, stante la contumacia del il Collegio ritiene congruo - quale contributo al CP_1 mantenimento del minore - l'importo di € 250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annua da novembre 2026, come già stabilito dal Giudice istruttore. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
L'assegno unico per come già stabilito dal GI – sarà percepito per intero Per_1 dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; Controparte_1
3. Dispone l'affido esclusivo del minore lla madre, con modalità di visita Per_1 libere, come espresso in parte motiva;
4 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1
l'assegno quale contributo per il mantenimento del figlio ella misura di € Per_1
250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia , oltre al 50% delle spese straordinarie, con adeguamento Istat da agosto 2025;
5. autorizza a percepire per intero l'assegno unico per il figlio Parte_1 minore;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 67, parte I s., sezione U, Registro atti di matrimonio anno 2001);
7- dispone trasmettersi gli atti al Giudice Tutelare per la vigilanza;
8- Spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/10/2025
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IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18126 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Palladino presso il cui studio è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.10.2025 in TS il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti, chiedendo assegnarsi la causa in decisione senza i termini. Il PM esprimeva, con provvedimento del 13.10.2025, parere favorevole alla pronuncia della separazione;
chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore lla madre Per_1 con diritto di visita paterne con cadenza settimanale e con obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che il Tribunale inviti le parti ad iniziare un percorso di sostegno psicologico per il minore con invio degli atti al GT per la vigilanza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.7.2021, la sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con il sign. del 7.5.2001 sono nati Controparte_1 Per_2
(28.9.2000), (11.6.2004) e 5.3.2012) – esponeva che la prima Per_3 Per_1
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figlia aveva raggiunto l'autonomia economica. Deduceva che la vita con il marito era divenuta impossibile a causa della condotta incurante dello stesso che non si era mai occupato della famiglia facendo mancare il minimo sostentamento sia in termini economici che affettivi. Deduceva di essere disoccupata, ma nulla precisava circa l'attività lavorativa svolta dal marito. Chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione del mantenimento per i figli e ella misura di € Per_3 Per_1
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.11.2021 – sentita la sola ricorrente – sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti: 1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
ai sensi dell'art. 191 cc dichiara lo scioglimento della comunione legale. 2)Affida i figli minori Per_3
(n. 11.6.2004) e n. 5.3.2021) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
3)Assegna la casa coniugale sita in Napoli alla via Claudio Miccoli 5 alla ricorrente quale genitore Parte_1 collocatario delle figlie minori;
4)Dispone che gli incontri del padre CP_1
con i minori e vvengano secondo il seguente
[...] Per_3 Per_1 calendario: il padre vedrà e terrà con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze degli stessi, 2 pomeriggi a settimana segnatamente il martedì e giovedì (salvo diverso accordo con la madre) dalle 17.00 alle 20,00, nonché a settimane alterne dal sabato ore 10 alla domenica dalle ore 20,00; nonchè ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché – sempre ad anni alterni- dal venerdì Santo precedente la Pasqua al Lunedì in Albis;
- nel periodo estivo 10 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà dalle ore 17,00 alle ore 20,00; le altre ricorrenze infrannuali seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per garantire la serenità psicologica delle minori;
5)dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante le figlie minori;
6)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti sulla scorta della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, dispone che (già Controparte_1 autista) versi a (casalinga con lavori occasionali) la somma Parte_1 complessiva di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
e entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario Per_3 Per_1 ovvero, o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
7)dispone che contribuisca nella misura del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie, scolastiche, e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale relative ai figli minori e debitamente documentate. Per_3 Per_1
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Nominato il Gi, il giudizio è stato rinviato per diverse udienze senza che nessuna istruttoria fosse stata svolta;
assegnato, quindi, al Giudice relatore, è stato disposto il libero interrogatorio della ricorrente all'udienza del 15.7.2025 per verificare l'andamento degli incontri padre-figlio minore e le condizioni di vita dello stesso. Attivati, infine i SS, la causa è stata riservata in decisione con il termine di gg 30 per il deposito di comparsa conclusionale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nulla va disposto in ordine all'affido ed al mantenimento del figlio , Per_3 oggi maggiorenne ed autonomo, per il quale la ricorrente ha rinunciato al contributo paterno all'udienza del 15 luglio 2025.
In ordine all'affido del figlio nato il [...]), si ricorda che, in tema Per_1 di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al
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minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). Orbene, nel corso del giudizio è stata ascoltata la ricorrente dal Presidente del Tribunale all'udienza del 12.11.2021 ed ha dichiarato: sono separata di fatto da circa 6-7 mesi;
lui è andato via perché non andavamo d'accordo. Fa uso di sostanze stupefacenti;
era autista e guadagnava circa 1.200 euro al mese, ma non gli hanno rinnovato il contratto dopo che ebbe un incidente in stato confusionale. Attualmente sta dando 2/300 euro al mese per i figli. Ora non lavora e vive presso i genitori. Vede regolarmente i figli. Non ha proprietà e nemmeno io;
mi arrangio con qualche lavoretto e riesco a racimolare 400 euro al mese. Sto studiando per conseguire il diploma di OSS. è maggiorenne e fa l'estetista ed i due figli studiano e stanno Per_2 con me.
Successivamente, dopo numerosi rinvii, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il nuovo Giudice assegnatario della procedura ha disposto nuovamente il libero interrogatorio della ricorrente che, all'udienza del 15.7.2025, ha dichiarato: da quando sono comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale in data 12.11.2021, le cose sono in parte cambiate. che oggi ha 25 anni si è sposata e vive con il Per_2 marito, per cui rinuncio alla domanda di mantenimento per lei;
che ha 21 Per_3 anni e vive a Mantova dove lavora e vive con la compagna, per cui rinuncio alla domanda anche per . che ha 13 anni, vive con me e va a scuola;
Per_3 Per_1 vede il padre con videochiamata due volte a settimana e va a trovare il padre in Comunità a Caserta con i nonni paterni. Sta da 5-6 mesi in Comunità. Per_1 quando torna a casa sta bene e non è turbato. Non mi ha mai dato niente per mio figlio – né per gli altri – ed ho sempre mantenuto io la famiglia in quanto lui è Parte sempre stato tossicodipendente. Io lavoro e faccio la e pago un canone di 100,00 perché viviamo in una casa popolare. Mi sono rivolta al Centro Antiviolenza lo scorso anno perché ero stremata perché mi seguiva e mi tormentava;
l'ho denunciato in passato ma non so se le mie denunce abbiano avuto seguito. Non ho un compagno e vivo solo con I SS di Gianturco sono venuti a casa mia il mese Per_1 scorso. L'assegno unico lo prende a metà mio marito perché non lavora e non mi ha mai dato la disponibilità per poterlo prendere io.
Cont Il pertanto, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, ha revocato l'obbligo di mantenimento a carico del resistente per i figli e a far data dal mese Per_2 Per_3 corrente, ed, in parziale modifica delle disposizioni vigenti, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ha autorizzato – alla luce dell'ordinanza della C.di Cassazione n. 4672/2025 – la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per intero per il figlio minore. Ha disposto che i SS competenti per territorio depositassero una relazione aggiornata
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sulle condizioni socio-abitative della sign.ra residente in [...]
Claudio Miccoli n. 5, ascoltando, se possibile, il minore d assumendo Per_1 informazioni anche presso la scuola Mastriani frequentata dallo stesso. I SS della IV Municipalità hanno effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione della ed hanno verificato che la stessa – in buone condizioni, pulita ed Pt_1 arredata con cura,- è idonea ad accogliere la madre ed il figlio. La sostiene Pt_1 un canone di € 100,00 mensili in quanto è una casa popolare. Gli operatori (tra i quali un'educatrice) hanno ascoltato l quale è apparso molto sensibile, introverso Per_1 ed emotivo, ma capace di rapportarsi in modo chiaro e trasparente. Ha descritto le sue giornate tra la scuola, gli amici e lo sport, ma è “arrabbiato” con tutti, soprattutto con il fratello che vive e lavora a Mantova. Rispetto al padre, con il quale ha Per_3 mantenuto i rapporti fino a quando era in Comunità di recupero, ha detto di vederlo spesso da quando è tornato a casa. Per la madre prova un forte senso di responsabilità e protezione che genera gelosia. Ha riconosciuto di aver necessità di un supporto per imparare a gestire le sue emozioni e la sua frustrazione. Gli operatori, pertanto, hanno concordato uno spazio di ascolto, riservandosi di attivare un percorso di sostegno psicologico.
Alla luce di quanto emerso e della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre d'ufficio l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per lui Per_1 tenuto conto proprio di quanto dichiarato dal minore agli operatori e di quanto emerso dalle ultime dichiarazioni della madre. Circa le modalità di visita, tenuto conto dell'età del minore e della sua maturità, si può prevedere un regime libero che di fatto è già in essere in quanto ede il Per_1 padre quando vuole. Il percorso di roseguirà presso i SS che disporranno un sostegno psicologico Per_1 per lo stesso. Gli atti, onde verificare l'andamento del sostegno, vanno, pertanto trasmessi al Giudice Tutelare per la vigilanza, come richiesto anche dal PM.
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore l Collegio osserva Per_1 che la madre, vivendo con il figlio, provvede al suo mantenimento in via diretta. Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione
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dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, la ricorrente lavora saltuariamente e riesce a sostenere il canone della casa popolare in cui vive con Avuto riguardo al padre, in assenza di Per_1 documentazione attestante il lavoro o, comunque, la redditività dello stesso, stante la contumacia del il Collegio ritiene congruo - quale contributo al CP_1 mantenimento del minore - l'importo di € 250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annua da novembre 2026, come già stabilito dal Giudice istruttore. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
L'assegno unico per come già stabilito dal GI – sarà percepito per intero Per_1 dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; Controparte_1
3. Dispone l'affido esclusivo del minore lla madre, con modalità di visita Per_1 libere, come espresso in parte motiva;
4 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1
l'assegno quale contributo per il mantenimento del figlio ella misura di € Per_1
250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia , oltre al 50% delle spese straordinarie, con adeguamento Istat da agosto 2025;
5. autorizza a percepire per intero l'assegno unico per il figlio Parte_1 minore;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 67, parte I s., sezione U, Registro atti di matrimonio anno 2001);
7- dispone trasmettersi gli atti al Giudice Tutelare per la vigilanza;
8- Spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/10/2025
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IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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