Decreto cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Severino Berardi e Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caivano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, con il patrocinio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Caivano ha revocato l’ordinanza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ sospensione del provvedimento di decadenza Autorizzazione n. -OMISSIS- ”, ossia dell’autorizzazione alla vendita al minuto e all’ingrosso di materiali di costruzioni ab origine rilasciato alla società -OMISSIS-, confermando l’efficacia dell’ordinanza -OMISSIS-;
- di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, giammai comunicato alla ricorrente, ivi comprese, sebbene atti meramente endoprocedimentali, la comunicazione della Prefettura di Napoli - Area -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell’Ente resistente in data -OMISSIS-, con la quale l’UTG di Napoli ha trasmesso la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. BI Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Caivano ha revocato l’ordinanza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “ sospensione del provvedimento di decadenza Autorizzazione n. -OMISSIS- ”, ossia dell’autorizzazione alla vendita al minuto e all’ingrosso di materiali di costruzioni ab origine rilasciato alla società -OMISSIS-, confermando l’efficacia dell’ordinanza -OMISSIS-;
Rilevato che nel corso dell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, disposta dal Comune di Caivano con Ordinanza -OMISSIS-, prodotta in giudizio in pari data;
Considerato che nella medesima udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che alla luce della citata memoria di parte ricorrente e dell’adesione dell’Amministrazione resistente, il ricorso è senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, avendo l’amministrazione resistente aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di LO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.